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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 4075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. e P. IV , elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 21/C P.IVA_1
“Villino Adriana” presso l'avv. Claudio Fabricatore (C.F: ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) ed ivi elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_2
alla via Morgantini n. 3 presso l'avv. Claudia Esposito (C.F: ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_3
difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta.
APPELLATA
E
(C.F: ) con domicilio eletto in Napoli alla via D'Isernia, 67 presso il Controparte_2 CodiceFiscale_4
difensore costituito in primo grado avv. Paolo Krogh
APPELLATO CONTUMACE
E
pagina 1 di 44 con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A (C.F. e P. IV Controparte_3
), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente dagli avv. ti Annamaria De Nicola (C.F. ), Anna Vingiani (C.F. CodiceFiscale_5 [...]
), (C.F. ) e (C.F. C.F._6 Controparte_4 CodiceFiscale_7 Controparte_5 [...]
), in virtù di procura alle liti per notar del 05.09.2019, tutti elettivamente domiciliati in C.F._8 Per_1
Cont Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_6 P.IVA_3
domiciliata in Napoli alla piazza Carità n. 32 presso il difensore costituito in primo grado avv. Renato Magaldi.
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
già Controparte_7 Controparte_8
(C.F./P.I. , in persona della procuratrice speciale
[...] P.IVA_4 Pt_2
elettivamente domiciliata in Torino alla Via Duchessa Jolanda n. 19 presso gli avv.ti Cristina Cavaliere
[...]
(C.F: ), (C.F: ) e (C.F: CodiceFiscale_9 Parte_3 CodiceFiscale_10 Parte_4 [...]
) da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti prodotta C.F._11
in allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
E
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6 presso il procuratore costituito in primo grado avv. Luca Fabrizio.
APPELLATO CONTUMACE
E
con sede in Milano alla Via Clerici n. 14 (C.F. e P.I. , in persona Controparte_10 P.IVA_5
del procuratore speciale , quale società cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_11
pagina 2 di 44 con sede legale in Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. James's Street, Controparte_12
10th floor Market Square House (P.I. elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Cerchi n. 45 P.IVA_6
presso l'avv. Nicola de Luca (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_12
alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE: “L'avv. Claudio Fabricatore, nell'interesse dell'appellante
[...]
si riporta all'atto di appello e reitera l'impugnativa delle avverse comparse di costituzione e, in Parte_5
Con particolare, quella dell' recante appello incidentale, mezzo questo del tutto inammissibile, Parte_6
nonché infondato in fatto e in diritto, e chiede che l'Ecc.ma Corte voglia rigettare lo stesso. In ogni caso, chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia così provvedere: in via istruttoria, disporre il rinnovo delle operazioni peritali,
designando un Collegio peritale composto da un medico legale, un neurochirurgo e un ortopedico, prescelti da professionisti non operanti nel Distretto. In via definitiva:
1. in accoglimento del presente gravame,
parzialmente annullare e, comunque, riformare l'impugnata sentenza resa il 21.07.2022 con n. 7309/2022 dal
Tribunale di Napoli 8 Sezione Civile, in composizione monocratica…rigettando le domande tutte proposte contro l' …con l'atto di citazione del 29.01.2015 e, per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa avanzata dall'attrice e la insussistenza di qualsiasi responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, a carico della convenuta, in relazione ai fatti di cui si controverte, nonché l'inconfigurabilità del nesso causale tra il ricovero presso l' e i danni lamentati dalla sig.ra per l'effetto, rigettare Parte_5 Controparte_1
tutte le domande di condanna al risarcimento dei danni avanzate dall'attrice per tutte le ragioni esposte. 2) In
via subordinata e in accoglimento della spiegata, in prime cure, domanda riconvenzionale, riformando l'impugnata sentenza e rigettando l'appello incidentale dell' , accertare in misura percentuale CP_13
minore del 50% la percentuale di responsabilità addebitabile all' e agli altri convenuti in Parte_5
ordine al verificarsi del fatto dannoso di cui è causa e condannare, in ragione dell'accertata graduazione delle colpe, ciascun convenuto nei limiti della propria responsabilità, ad indennizzare in regresso quanto la stessa sarà condannata a pagare all'attrice. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze e Parte_5
pagina 3 di 44 rimborso forfettario ex art. 15 tar. prof., oltre IVA e CPA.
3. condannare la medesima appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. L' avv. Claudio Fabricatore chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
PER BA EM: “La scrivente difesa si riporta integralmente alle difese ed alle conclusioni,
anche istruttorie, già formulate in atti ed a verbale, che si abbiano in questa sede per integralmente ritrascritte,
e insiste per il loro accoglimento. Impugna e contesta ogni avversa deduzione e richiesta, dichiarando di non accettare alcun contraddittorio su qualsivoglia domanda o eccezione nuova e si oppone a qualsiasi deposito successivo ai termini di rito che andrà inteso come irrituale. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini di legge”.
PER L'ASL NA1 CENTRO: “…Si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione con appello incidentale, a tutti i propri scritti difensivi, anche di primo grado, nonché alla documentazione prodotta.
Eccezioni e documenti che qui si intendono tutti riportati. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato dalle parti avverse, in quanto destituito di fondamento, e conclude come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale le cui conclusioni abbiansi qui come ripetute e trascritte. Su tali premesse la , come rappresentata e difesa, chiede che la causa venga riservata Parte_7
a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA HDI GLOBAL SE: , come sopra rappresentata e difesa - richiamate tutte le eccezioni, CP_7
deduzioni ed istanze svolte nella propria comparsa di costituzione in appello del 03.03.2023 così come nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.03.2023 - precisa le proprie conclusioni, di cui chiede l'accoglimento, nei seguenti termini. Conclusioni: preliminarmente dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello del 03.03.2023, l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c., della richiesta avanzata dall'appellante, , di rinnovazione delle Parte_1
operazioni peritali con designazione di un nuovo Collegio peritale;
dichiarare, per i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità (in relazione agli artt. 334 e 325 c.p.c.) dell'appello incidentale avanzato dall' CP_3
avverso il capo della sentenza in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di manleva formulata
[...]
dall' nei confronti di (e di ora denominata Parte_8 CP_7 Controparte_9
e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della predetta statuizione (cfr. Controparte_14
doc. A1, pp. 44-57); in ogni caso, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato pagina 4 di 44 della sentenza del Tribunale di Napoli…pubblicata il 21.07.2022, n. 7309/2022…resa inter partes e notificata il
25.07.2022 (cfr. doc. A1, pp. 44-57), là dove il primo Giudice ha respinto la domanda di manleva dell'
[...]
fondata sulla Polizza n. 00100030821, per omessa valida impugnazione e, comunque, per Controparte_3
manifesta violazione dell'art. 345 c.p.c., da parte dell' , delle rationes decidendi che hanno Parte_8
sorretto la decisione del medesimo Tribunale rispetto all'inoperatività temporale della predetta Polizza;
nel merito: respingere, per quanto di interesse e ragione, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in appello del 03.03.2023, l'appello proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. civ., del 19.07.2022, pubblicata il 21.07.2022, n. 7309/2022…e la domanda istruttoria ivi formulata di rinnovazione delle operazioni peritali con designazione di un nuovo
Collegio peritale;
rigettare, giacché manifestamente infondato per le ragioni esposte in atti, l'appello incidentale proposto dall' con riferimento…alle statuizioni inerenti la domanda di garanzia Controparte_3
fondata sulla Polizza n. 00100030821 (cfr. doc. A1, pp. 44-57). Con condanna al rimborso dei compensi di avvocato (oltre ad I.V.A. e CPA) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, e delle spese tutte (ivi incluse quelle generali) del presente grado di giudizio. In via meramente subordinata, si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado e qui di seguito riportate: “in via principale: respingere integralmente la domanda di manleva e garanzia formulata dall' nei confronti di HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Controparte_3
Generale per l'Italia (ora denominata ) per i motivi e le eccezioni tutte dedotte in atti e nelle CP_7
udienze tenutesi;
in via subordinata: respingere, giacché infondate in fatto ed in diritto, le domande da chiunque svolte nei confronti dell' e per l'effetto respingere integralmente la domanda formulata Controparte_3
dall' nei confronti di HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Generale Controparte_3
per l'Italia (ora denominata ); in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di CP_7
accertamento della responsabilità, anche parziale, dell' , e di ritenuta operatività della Controparte_3
polizza n. 00100030821, limitare l'obbligo di manleva e garanzia di (già HDI-Gerling Industrie CP_7
Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l'Italia), per quanto di competenza della polizza n.
00100030821 (se ritenuta a secondo rischio ed anche ai sensi dell'art. 1910 c.c.), al massimale indicato nella predetta polizza, dedotta la relativa franchigia, in ogni caso contenendo l'obbligo di manleva nei limiti della quota (32%) di assunzione del rischio in coassicurazione da parte di HDI-Gerling Industrie Versicherung AG,
pagina 5 di 44 Rappresentanza Generale per l'Italia (ora denominata ) ed ulteriormente decurtandolo in CP_7
ragione dell'eventuale regime di responsabilità solidale di con altri soggetti che fossero Controparte_3
ritenuti solidalmente responsabili, determinando la misura di responsabilità di ciascuno di essi. Con condanna al rimborso dei compensi di avvocato (oltre ad I.V.A. e CPA) contemplati nel Decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, nonché delle spese tutte di giudizio. In via di estremo subordine, e per mero scrupolo difensivo, HDI Global SE…ribadisce le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. nonché quelle formulate da nella sua memoria ex art. 183, CP_9
comma VI, n. 2 c.p.c. (istanze alle quali la società esponente ha aderito), facendo propri i documenti ad essa allegati. fa espressa riserva di replicare, se del caso e per quanto di interesse e ragione, alle CP_7
deduzioni che dovessero essere svolte dalle altre parti nelle rispettive note d'udienza. dichiara, CP_7
inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande (anche di carattere istruttorio) e/o eccezioni nuove da chiunque proposte e, in ogni caso, ribadisce di non accettare il contraddittorio su quanto non tempestivamente allegato, dedotto e domandato nei suoi confronti. I difensori di chiedono, CP_7
infine, la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
PER “In ossequio al provvedimento del Collegio che ha disposto che la presente udienza venisse CP_10
celebrata con formula a trattazione scritta, deposita le presenti note e, riportandosi integralmente a CP_10
tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, precisa le conclusioni come in atti e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 10.01.2015 ha riferito che nell'anno 2003, essendo affetta da una Controparte_1
grave scoliosi evolutiva dell'adulto, si recava a visita dal dr. presso l' Controparte_2 [...]
di Napoli dove, per evitare un peggioramento della malattia, le veniva consigliato di Parte_1
sottoporsi ad un intervento chirurgico di stabilizzazione della colonna vertebrale, con strumentario denominato
“Colorado II”, che veniva eseguito dal presso la suddetta struttura sanitaria in data 28.02.2003. CP_2
Ha ancora riferito l'istante che, dopo circa tre anni, avvertendo forti dolori, si era nuovamente rivolta al dr.
il quale, constata la rottura dei mezzi di sintesi impiantatile, riteneva necessario sottoporla a un CP_2
nuovo intervento chirurgico di stabilizzazione, questa volta effettuato presso il Centro Traumatologico
Ortopedico di Napoli (C.T.O.) in data 08 febbraio 2007.
pagina 6 di 44 A distanza di soli due mesi dall'operazione era tuttavia nuovamente comparsa una sintomatologia dolorosa dovuta alla fuoriuscita delle barre metalliche dai connettori impiantati col secondo intervento.
Il dr. nuovamente contattato dall'attrice, le aveva a questo punto consigliato di rivolgersi ad un CP_2
centro specializzato in Francia, dove avrebbero potuto sottoporla ad un intervento antero-posteriore, indicandole anche il medico a cui rivolgersi ma la avendo svolto ricerche da cui emergeva che detto medico era CP_1
in età avanzata, e non più attivo nel campo professionale, aveva desistito. Tanto premesso l'istante, lamentando un netto peggioramento delle proprie condizioni di salute dovuto agli errori tecnici commessi in entrambi gli interventi chirurgici a cui veniva sottoposta, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli il dr. Controparte_2
nonché l' e l' Parte_1 Controparte_15
chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti previo accertamento della loro
[...]
responsabilità medico professionale.
Il dr. costituitosi tempestivamente in giudizio, ha in via preliminare eccepito la prescrizione di CP_2
ogni diritto asseritamente maturato dall'attrice nei suoi confronti per decorso del termine non solo quinquennale ma finanche decennale rispetto al primo intervento, eseguito nel Febbraio 2003.
Nel merito il convenuto ha affermato di aver eseguito in modo corretto entrambi gli interventi chirurgici e che le successive complicanze, costituite dalla rottura dei mezzi di sintesi impiantati nel rachide della paziente,
erano da addebitare alla condotta della stessa che non ottemperava alla prescrizione di indossare un CP_1
busto terapeutico dopo l'operazione. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, di ridurre l'ammontare del risarcimento in misura proporzionale al concorso colposo dell'attrice nella causazione dei danni, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., ovvero di escludere dal risarcimento quei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, co. 2 c.c.
Anche l' si è costituita in giudizio nei termini di legge chiedendo e Parte_1
ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa la da cui essere garantita, ove Controparte_6
soccombente, in ragione della stipula con tale compagnia di una polizza a copertura dei rischi di responsabilità
civile connessi all'esercizio dell'attività sanitaria. Nel merito la convenuta ha poi chiesto il rigetto della domanda, anche per prescrizione del diritto azionato, ed ha chiesto, in caso contrario, di accertare la percentuale di responsabilità addebitabile all' ed agli altri convenuti condannando questi ultimi, in via di Parte_5
regresso, ad indennizzarla di quanto fosse condannata a pagare all'attrice nei limiti della loro quota di pagina 7 di 44 responsabilità.
Si è costituita anche l' che ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza Controparte_15
di legittimazione passiva in quanto il presidio ospedaliero C.T.O., all'epoca del secondo intervento, faceva capo all' Centro di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa. CP_3
Effettuate le chiamate in causa, si sono costituite la , eccependo l'inoperatività della Controparte_6
garanzia assicurativa prestata a favore dell' in virtù di una polizza stipulata in regime di Parte_5
claims made, e l' che ha chiesto a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa le Controparte_3
proprie compagnie di assicurazione concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per l'accoglimento dell'azione di malleva.
Disposto un ulteriore differimento della prima udienza per dar corso a quest'ultima richiesta di chiamata in causa, si sono costituite l' , la e la , resistendo Controparte_12 Controparte_9 CP_7
tutte alle domande contro di esse formulate.
Con sentenza parziale n. 2334/2021 è stata quindi dichiarata la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in lite in capo all' con remissione della causa sul ruolo e Controparte_15
nomina di un collegio medico a cui sono state affidate le indagini del caso.
La causa è stata poi decisa con sentenza n. 7309/22, pubblicata il 21.07.2022 e notificata il 25.07.2022, la quale, rigettata la preliminare eccezione di prescrizione, ha così definito la controversia: “a) In parziale accoglimento della domanda giudiziale condanna, in solido tra loro, l' e la Controparte_2 Parte_5
, queste ultime fino alla concorrenza del 50%, al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1
della somma complessiva di €. 728.548,00, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
b) rigetta ogni altra domanda attorea;
c) condanna, in solido tra loro, Controparte_2
l' e la al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_5 Controparte_3 Controparte_1
che liquida in euro 34.000,00, di cui euro € 595,00 per esborsi e il resto per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. Claudia Esposito che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
d) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di e , in solido tra loro;
e) Rigetta la domanda di garanzia Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
impropria svolta da nei confronti di , di e di f) Controparte_3 CP_7 Controparte_16 CP_10
pagina 8 di 44 Rigetta la domanda di garanzia impropria svolta da nei confronti di;
g) Parte_5 Controparte_6
Compensa integralmente le spese di lite tra , , e Controparte_3 CP_7 Controparte_16
h) Compensa integralmente le spese di lite tra e ”. CP_10 Parte_5 Controparte_6
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…Per quanto concerne gli…elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita,
non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone,
comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13
marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo;
b) se la condotta dei convenuti sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è
quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali,
va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità
materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche…Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili
della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo,
vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata pagina 9 di 44 Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23
settembre 2004, n. 19133)...Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti di causa possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 25.1.2019, (delle risposte alle osservazioni delle parti come da integrazione depositata in data 16.5.2019 e da chiarimenti depositati in data 27.4.2021), ai cui condivisibili rilievi questo giudice si riporta integralmente (…cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27.01.2012, n. 1257, secondo cui il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante).
In particolare, nel predetto elaborato peritale il consulente, alla luce delle evidenze cliniche del caso sottoposto al suo esame, ha accertato: “La vicenda in esame, ricostruita attraverso l'analisi dei dati clinici, lo studio degli esami radiografici, la lettura degli atti di causa, arricchita altresì dal confronto con i vari consulenti di parte intervenuti, vede come sua protagonista la sig.ra che, affetta da una Controparte_1
scoliosi inveterata dell'adulto a doppia curva toraco-lombare con rotazione antioraria dorsale e oraria lombare, si rivolgeva per le cure del caso al dott. CP_2
Veniva suggerito, al fine di evitare il peggiorare della patologia, un intervento chirurgico di pagina 10 di 44 stabilizzazione della colonna vertebrale mediante osteosintesi vertebrale posteriore toraco-lombare con uno strumentario in acciaio denominato “Colorado II”. L'intervento si concretizzava, dopo la preparazione dei processi articolari lombari, nella applicazione di viti peduncolate a ganci trasversali a livello vertebrale e nella successiva applicazione delle barre automodellanti ai ganci laterali. Seguivano poi l'applicazione di pappa piastrinica e colla di fibrina, la sutura per piani ed una medicazione a piatto.
Tale intervento veniva eseguito il 28 Febbraio 2003 con esiti in un primo tempo soddisfacenti anche se caratterizzati da saltuarie algie.
Tuttavia, nel Maggio del 2006, dopo circa tre anni, la sig.ra avvertiva forti dolori al rachide e CP_1
su suggerimento del curante praticava un esame radiografico che evidenziava la rottura dei mezzi di sintesi a livello toracico;
si rivolgeva pertanto al dott. che consigliava un reintervento. CP_2
Ricoveratasi presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Napoli, la sig.ra accedeva in sala CP_1
operatoria per un nuovo intervento chirurgico che si concretizzava nella rimozione delle viti poste a carico di
T10 e del gancio in T11, nella cruentazione di una rima di pseudoartrosi e nella applicazione di due connettori longitudinali nei punti di rottura delle barre in acciaio poste a destra e a sinistra del rachide. Veniva poi applicato osso sintetico e si procedeva alla sutura per piani. Alcuni mesi dopo questo secondo intervento di stabilizzazione del rachide le barre lese fuoriuscivano dai connettori e la sig.ra lamentava ancora CP_1
algie toraco-lombari e notevoli limitazioni funzionali del rachide.
Consultava, pertanto, nuovamente l'operatore che consigliava un reintervento cui però la sig.ra preferiva non sottoporsi ed allo stato lamenta frequenti lombalgie, la ridotta funzionalità del rachide CP_1
e la presenza di mezzi di sintesi in posizione incongrua.
La storia clinica appena riassunta ci porta di necessità a focalizzare la nostra attenzione sugli interventi di stabilizzazione del rachide e sulla tecnica di applicazione del sistema Colorado II, utilizzato nel caso in esame, che può prevedere un accesso posteriore o anteriore.
All'epoca dei fatti di causa (2003), esistevano due tipi di trattamento di stabilizzazione del rachide nei pazienti affetti da scoliosi a curve combinate toracica e lombare: il sistema di ed il sistema CP_17
Colorado. Il Sistema di Harrington, molto utilizzato dai chirurghi del rachide, prevedeva l'applicazione di due barre cilindriche paravertebrali, con ganci fissati all'arco posteriore delle vertebre;
tale sistema assicurava,
con la dovuta tecnica, risultati comunemente positivi in specie nei casi in cui la goniometria degli angoli di pagina 11 di 44 CO era caratterizzata da valori elevati, come nel caso in esame;
inoltre, il rischio operatorio era di minore entità, sia per il sanguinamento che per la stabilizzazione;
infatti, i mezzi di sintesi utilizzavano un'area di ancoraggio prossimale ed una distale, senza interessamento chirurgico dei corpi vertebrali.
Il secondo metodo che all'epoca veniva praticato prevedeva l'utilizzo dello strumentario della Med tronic
Sofamor, che considerava l'applicazione del Sistema Colorado II. Tale sistema, come indicato nella tecnica di esecuzione, prevedeva un accesso chirurgico per via anteriore, ovvero a cielo aperto transtoracico e transaddominale, con il vantaggio di ottenere una buona visione del campo chirurgico e la correzione della scoliosi avveniva con la fissazione di viti trans-peduncolari nelle vertebre, con foro di stabilizzazione e gancio di trazione sulla barra, auto-modellata alla curva toracica.
Con tale metodo la visualizzazione della curva scoliotica era diretta;
veniva assicurata la possibilità di applicazione dei componenti del sistema per ogni singola vertebra con relativi punti di aggancio. Un tale sistema determinava una correzione segmentaria stabile progressiva, con riduzione delle forze di resistenza compatibili con la resistenza del metallo di cui erano costituite barre longitudinali (acciaio AISI 316 austenitico chirurgico, diam. 0,6 mm).
La tecnica di applicazione del Sistema Colorado prevedeva artrodesi mediante viti peduncolate, che dovevano essere aderenti al rachide con evidenti difficoltà di posizionamento e di trazione sulle barre longitudinali, allorché la curva scoliotica, come nel caso in esame, era di grado elevato, con possibile,
insufficiente adattamento del sistema di correzione al rachide scoliotico.
Inoltre, l'applicazione del Sistema Colorado II, applicato per via posteriore, differiva dall'indicazione propria della tecnica Colorado, perché per tale via di accesso non si stabilizzavano con le viti trans-peduncolari un numero sufficiente di vertebre per evitare le sollecitazioni del carico eretto o deambulatorio, verificandosi così un eccesso di sollecitazione per Moduli di Joug divaricati. Una tale situazione, nel caso in esame, ha causato la rottura delle barre posteriori nella sede intermedia tra la colonna vertebrale toracica superiore, che presentava il trattamento di 4 vertebre + 1 gancio, ed il tratto lombare dove erano state trattate 3 vertebre + 1
gancio. Un tale montaggio, dal lato biomeccanico, presentava una carenza di distribuzione delle forze tra il tratto toracico “A” > versus il tratto lombare “C” con una zona neutra (B) in cui si sono verificate quelle resistenze alle sollecitazioni meccaniche che hanno superato la soglia di rottura delle barre in acciaio Aisi
austenitico chirurgico. Si è, pertanto, determinata la rottura di entrambe le barre longitudinali di destra e di pagina 12 di 44 sinistra, conformate alle curve scoliotiche trattate chirurgicamente.
In sintesi, la scelta operatoria attuata, esponeva la strumentazione applicata al concreto rischio di una rottura a seguito delle prevedibili sollecitazioni post-operatorie. Così, a distanza di quattro anni dall'intervento,
si è verificata la rottura delle barre posteriori nel tratto toraco-lombare strumentato con la sola vertebra T11,
ossia nella sede intermedia tra colonna vertebrale superiore toracica trattata con quattro vertebre più un gancio ed il tratto lombare trattato con 3 vertebre strumentate + un gancio laterale.
Una tale evenienza ci porta a rilevare la mancata elaborazione di un adeguato planning operatorio relativo all'applicazione del Sistema Colorado II per via posteriore, corredato dai relativi calcoli di valutazione sulla tribologia dei materiali da utilizzare, verificandone l'idoneità all'utilizzo in una scoliosi inveterata dell'adulto. Inoltre, il piano preoperatorio non è stato elaborato, come d'obbligo, verificando ed illustrando alla sig.ra rischi e vantaggi del metodo Colorado II con strumentazione somatica segmentaria applicata CP_1
per via anteriore ovvero del metodo che utilizzava barre paravertebrali agganciate di CP_17
stabilizzazione per via posteriore più semplificato e di minor impegno chirurgico. Alla luce di tali osservazioni,
dobbiamo rilevare come non sia stato adeguatamente valutato ed approfondito il metodo proposto nella correzione di una grave scoliosi dell'adulto, peraltro, inveterata e rigida, già evoluta con avanzate alterazioni degenerative non più suscettibili di soddisfacente correzione data l'età della perizianda (55 aa).
Nel caso in esame l'unico concreto risultato che l'intervento chirurgico poteva assicurare era la sola stabilizzazione antalgica che poteva essere ottenuta anche con il meno invasivo metodo , che con CP_17
ogni probabilità non avrebbe comportato la successiva rottura nelle barre posteriori di maggiore resistenza,
essendo il loro diametro circa il doppio di quello delle barre “Colorado”, laddove il sistema Colorado utilizza barre in Titanio di diametro 6,5 mm. L'applicazione di tali barre, nel caso in esame, appariva insufficiente per la resistenza meccanica di una scoliosi a curve combinate, con angolazione di CO per ciascuna curva,
toracica e lombare, particolarmente elevata, rispettivamente di 70° e di 64° gradi come riportata nella radiografia preoperatoria.
Sulle basi di quanto esposto, si deve purtroppo rilevare che il primo intervento chirurgico non era in grado di assicurare gli esiti sperati, a causa del risultato assolutamente negativo che si veniva a determinare a carico dei materiali utilizzati, cui era richiesta una prestazione meccanica maggiore di quella indicata nelle
“technical notes” utili a fornire le maggiori garanzie di successo.
pagina 13 di 44 In relazione poi alla possibilità di eseguire altri interventi e trattamenti alternativi, c'è da rilevare la disponibilità della tecnica della Strumentazione già in utilizzo all'epoca del primo intervento. CP_17
L'impianto di , sviluppato sin dall'anno 1953 da , professore di chirurgia CP_17 Persona_2
Ortopedica, presso il Baylor College of Medicine di Houston, si fonda sulla applicazione di un dispositivo chirurgico in acciaio inossidabile, la barra di Harrington appunto, lungo la colonna vertebrale per trattare le condizioni di una curvatura laterale o coronale del dorso di natura scoliotica. In tal modo le barre di vengono a rappresentare un utile sistema per ridurre la curvatura e per fornire maggiore stabilità al CP_17
rachide con una fusione spinale, contrastando efficacemente l'instabilità della colonna vertebrale che provoca deformità spinali, sofferenze nervose e dolore invalidante.
Il Sistema di strumentazione Harrington è stato il primo sistema di fissazione interna, ampiamente utilizzato a livello internazionale per la correzione della scoliosi idiopatica in combinazione con una artrodesi spinale. Il suo impianto richiede una minima invasione del canale spinale ed è associato ad una bassa incidenza
(a meno di 0,5%) di complicazioni neurologiche.
Se confrontato con altri sistemi di fissazione interni, tipo Colorado II, più recenti e più complessi, il sistema di Harrington ha una curva di apprendimento più breve e meno difficile, richiede meno tempo operatorio e comporta minori perdite di sangue. Inoltre, impianta un minor numero di componenti metallici ed ha un costo più limitato. Da ricordare, infine, la bassa incidenza di dislocazione dei ganci e di formazione di pseudoartrosi nelle singole curve toracica e lombare quasi vicino a zero.
In sintesi, alla luce della casistica riportata nella letteratura medica, la stabilizzazione posteriore del rachide sec. , determina un miglioramento morfologico del rachide scoliotico, con ridotte CP_17
complicazioni relative rispetto ad altre metodiche, come quella Colorado II.
La sig.ra come si rileva dagli esami radiografici del rachide in toto in orto-stasi, nelle due CP_1
proiezioni ortogonali effettuati nel 2003, presentava una scoliosi inveterata a curve combinate toracica destro-
convessa e lombare sinistro convessa, con goniometria di CO al controllo di grado elevato, ed una tale condizione patologica era bisognevole, per la notevole rachialgia lamentata, di intervento di stabilizzazione del rachide. La scelta della metodica chirurgica da attuare era funzionale alle competenze dell'operatore ed alla valutazione dei rischi e dei vantaggi della metodica da adottare ed alla realtà biologica presentata,
caratterizzata da una scoliosi idiopatica evolutiva di notevole entità progressivamente aggravatasi con pagina 14 di 44 rachialgia.
Dalla descrizione dell'intervento chirurgico si evidenzia che il Sistema Colorado II applica uno strumentario composto da viti peduncolate, che si infiggono nei corpi vertebrali, per una presa di tenuta a carattere metamerico multiplo, viti che vanno ad ancorare due barre metalliche di diametro 6.5, adattate secondo la morfologia del rachide, per ottenere una stabilizzazione delle curve scoliotiche e la loro possibile estensione. Da un attento esame delle radiografie postoperatorie, si prende atto che la curva toracica e la curva lombare, hanno avuto una estensione di pochi gradi raggiungendo il valore di 50° per ciascuna curva, come indicato sulla radiografia post-operatoria del 7 marzo 2003, ossia con lieve correzione, sia pure limitata dalla rigidità del rachide con flesso-rotazione.
Da tale schema si rileva che nel tratto intermedio toracico non sono state poste viti peduncolari somatiche con foro di fissaggio delle aste destra e sinistra, come indicato dalle Linee Guida della Tecnica chirurgica, con evidente carenza dei punti di presa vertebrali. Una tale omissione è stata determinata dal mancato planning preoperatorio che viene, per prassi allegato alla procedura chirurgica.
In sintesi, dalla valutazione dei punti di ancoraggio somatico nelle tre aree considerate: A superiore - B
intermedia - C inferiore, emerge la carenza, a livello dell'area B intermedia, di elementi di presa per la stabilizzazione delle due aste paravertebrali applicate nel primo intervento.
Proseguendo poi la disamina dell'evoluzione dell'iter terapeutico, va rilevato che la perizianda ha accusato rachialgie subentranti a livello toraco-lombare e tale sintomatologia ben si sposa con gli esami radiografici di controllo, che hanno evidenziato, nell'anno 2007, la rottura di entrambe le aste paravertebrali a livello del rachide dorso-lombare, ove era stata applicata una sola vite sul lato sinistro, con sovraccarico funzionale della motilità e con conseguente, ridotta resistenza del metallo di fusione dell'acciaio AISI
austenitico chirurgico. Tale situazione ha provocato, come risulta all'analisi biomeccanica, una flessione-
rotazione, con rottura delle due barre.
In relazione poi alla esecuzione dell'intervento di Revisione per la rottura delle aste paravertebrali a livello di T11-T12, attuato nel Febbraio 2007, si fa osservare che l'operatore, di fronte al cedimento meccanico del sistema di Stabilizzazione utilizzato, per vari mesi ha rimandato il provvedimento terapeutico che successivamente ha poi attuato.
In seguito ha programmato, per la patologia di natura meccanica intervenuta, un intervento chirurgico a pagina 15 di 44 carico del rachide nella zona di passaggio toraco-lombare, ossia nell'area B, intermedia, senza alcun atto tecnico-chirurgico sull'area toracica superiore prossimale dell'impianto.
In particolare, nel corso del secondo intervento praticato, l'operatore ha effettuato la rimozione della vite peduncolare in T10 e del gancio laminare di T11 a sinistra. Un tale tempo tecnico si rendeva necessario per liberare dalle prese le due aste che avevano subito la rottura a livello di T11. Egli poi applicava con
Amplificatore di Brillanza, nel peduncolo della vertebra T9, una vite peduncolare suppletiva, poi rimossa nel corso dello stesso intervento per “difficoltoso ancoraggio della barra”. L'Operatore riteneva di non dover rimuovere il sistema Colorado II con le viti peduncolari, ma lo lasciava in sito, provvedendo al montaggio di due elementi tubulari della lunghezza prevedibile di circa 6 cm per l'alloggiamento delle due aste rotte, che venivano introdotte in tale cilindro di adattamento rendendole solidali con il sistema.
Questi due sistemi tubulari sono ben visibili all'esame radiografico postoperatorio, ma dalle proiezioni radiografiche non si evidenzia il sistema di fissazione alle aste. Nel corso dell'intervento chirurgico l'Operatore
ha dovuto rimuovere la vite di T9 applicata a sinistra, perché creava difficoltà alla riduzione della barra rotta nel tubulare di sostegno suppletivo da applicare.
Tale applicazione biomeccanica, senza un elemento di fermo meccanico quale una vite laterale, è da considerarsi inidonea al proseguimento del trattamento terapeutico, con uno strumentario ormai non consono a fronteggiare la grave scoliosi in atto. In sintesi, anche questo secondo intervento di Revisione va considerato incongruo, non adatto alle necessità del caso, caratterizzato, peraltro, da un risultato inefficace, per cui è stata posta indicazione all'esecuzione di un terzo intervento chirurgico per la rachialgia e per la persistente instabilità del rachide come certificato dallo stesso operatore in data 5 luglio 2010 (“Attualmente a causa dell'ulteriore rottura dei mezzi di sintesi (strumentario già revisionato nel 2007) è in attesa di nuovo trattamento chirurgico e a seguito di persistente instabilità del rachide e rachialgia esitata al primo intervento presso
. Parte_5
Posti tali accertamenti e valutazioni, i CC.TT.UU. hanno così risposto ai quesiti posti dal giudice: “Alla
luce delle considerazioni appena riportate, emerge dunque come la vicenda clinica della sig.ra sia CP_1
stata caratterizzata dalle seguenti criticità:
A) impropria indicazione del Sistema Colorado II applicato, peraltro, per via posteriore;
l'applicazione, inoltre,
non è stata attuata in maniera adeguata, per tutto il rachide dorsale e lombare interessato dalle curve pagina 16 di 44 scoliotiche, ma solo con aree di Artrodesi segmentaria del tratto prossimale trattato con 4 viti peduncolate più
un gancio a destra e con 3 viti peduncolate distali più un gancio lombare. Tale distribuzione di localizzazione delle viti somatiche era insufficiente alla tenuta della Riduzione e della Artrodesi pluri-segmentaria vertebrale,
come previsto dalla tecnica del sistema Colorado II, che, secondo le Linee Guida, ha indicazione di accesso anteriore toracico e addominale e prevede un ancoraggio per tutto il rachide dorso-lombare.
B) Il montaggio posteriore eseguito, nel caso in esame, è risultato, inoltre, inadeguato secondo i parametri biomeccanici in quanto non forniva adeguata resistenza alle sollecitazioni funzionali quotidiane del rachide determinando, conseguentemente, la rottura delle due barre. Tale evento non è da riferirsi a difetti dell'acciaio
AISI di fabbricazione tribologica austenitica, bensì ad una inadeguata valutazione dei carichi di sollecitazione del rachide, non considerati con apposito planning operatorio, come da prassi, ed alla mancata valutazione della resistenza dell'impianto, tale da renderlo idoneo alle necessità del caso.
C) Mancata valutazione comparativa della possibile applicazione dello Strumentario di , ben CP_17
conosciuto ed applicato all'epoca del primo intervento. Tale metodica era da considerarsi più idonea al caso,
presentando maggiore versatilità chirurgica e caratteristiche biomeccaniche diverse, quali aste di diametro maggiore, più idonee e dotate di maggior sicurezza e resistenza.”…
In ordine poi al quesito relativo al danno biologico che l'incongrua attività chirurgico-ortopedica venne a determinare alla paziente, c'è da premettere, doverosamente, che la sig.ra quando si rivolgeva alle CP_1
cure del dr. presentava una condizione patologica di non trascurabile entità…In sintesi, lo stato CP_2
anteriore su cui il dott. si trovò ad intervenire condizionava innegabilmente un cospicuo deficit CP_2
anatomo-funzionale del rachide con ovvi riflessi sulla efficienza psico-fisica della sig.ra CP_1
Allo stato, come emerso dall'obiettività espletata e dalle indagini strumentali eseguite, la CP_1
presenta un notevole aggravamento del suo stato anteriore che si concretizza in una:
1. Alterazione funzionale della postura;
2. Anchilosi completa del rachide dorso-lombare;
3. Deambulazione incerta, incoordinata, a piccoli passi con necessità di appoggio;
4. Frequenti lombalgie;
5. Persistenza di mezzi di sintesi che sono stati applicati nel corso degli interventi espletati il 28 Febbraio 2003 e l'8 Febbraio 2007 e che sono andati incontro e rottura e dovranno essere rimossi;
5. Un comprensibile disagio psichico.
Per la più adeguata valutazione del danno biologico, riconducibile alle incongrue attività chirurgiche poste in essere del dott. non può non essere considerata, per ovvi motivi, la preesistente scoliosi CP_2
pagina 17 di 44 inveterata con le relative menomazioni, sicché la valutazione medico legale deve essere necessariamente ancorata al solo danno iatrogeno indotto dall'incongrua attività chirurgica. Ora, considerando che, nel caso in esame, sono state artrodesizzate otto vertebre, 5 toraciche e 3 lombari, e che un corpo vertebrale (T9) è stato interessato dall'applicazione di una vite trans-peduncolare, poi rimossa, e che la rottura dei mezzi di sintesi ha condizionato una grave deformazione del rachide in cifosi, che genera una verosimile, persistente algia, in accordo con le più aggiornate indicazioni tabellari, che assegnano all'artrodesi dorsale di 3-8 campi vertebrali un tasso tra l'8 e il 15% e all'artrodesi di 2-4 corpi vertebrali lombari un tasso dal 12-20% (vedi in merito
“Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, RÈ
Editore, 2016), appare equo proporre, per analogia, un tasso di danno biologico per il danno anatomo-
funzionale del rachide del 25%. Considerando poi gli esiti cicatriziali relativi agli atti chirurgici, la presenza di mezzi di sintesi che sono andati incontro a rottura, nonché la comprensibile reattività psichica che una tale condizione viene a generare, il tasso globale di danno biologico da riconoscere alla sig.ra viene ad CP_1
attestarsi sul 40%.
Del resto, ad analoghe valutazioni si perviene “per differenza”, sottraendo dal danno biologico globale presentato dalla sig.ra pari al 75%, il tasso di danno biologico, pari al 35%, che caratterizzava la CP_1
sua condizione preesistente all'intervento. Appare, altresì, evidente che il danno biologico considerato da riconoscersi alla sig.ra andrà adeguatamente personalizzato per la innegabile compromissione della CP_1
vita relazionale che esso comporta. Inoltre, tale danno incide in misura significativa anche sulla attività
lavorativa svolta come legale presso il Controparte_18
Per quanto attiene poi all'apprezzamento della inabilità, esso può essere così strutturato: la totale inabilità può essere valutata in mesi sei, considerando il lasso di tempo in cui la sig.ra fu ricoverata CP_1
in Ospedale per essere sottoposta agli interventi chirurgici effettuati nel 2003 e nel 2007 e fu successivamente degente al proprio domicilio per osservare adeguati periodi di riposo in clinostatismo. Il periodo di parziale inabilità, caratterizzato dal graduale recupero delle sue condizioni cliniche, dopo gli interventi subiti, dalla necessità di praticare terapie riabilitative, dalla impossibilità di mantenere a lungo la posizione eretta e dalla presenza di algie dorso-lombari può essere valutato in 12 mesi circa;
tale lasso di tempo va valutato al 50%...”.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalla lettera a) [se vi è nesso causale tra le pagina 18 di 44 eventuali azioni od omissioni della convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che, presso la stessa, seguirono la paziente) e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'istante, dall'aggravamento delle condizioni di salute così come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio] e negativa al quesito al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato dalla lettera b)
[se la condotta della struttura ospedaliera (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che, presso la stessa, ebbero ad assistere l'attrice siano state conformi leges artis homo eiusdem generis et condicionis ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Sul punto si rimanda alle risposte fornite dai consulenti tecnici d'ufficio alle osservazioni delle parti (deposito telematico del 25.1.2019 e 16.5.2019) con cui è stato ribadito che “Nel caso in esame l'unico concreto risultato che l'intervento chirurgico poteva assicurare era la sola stabilizzazione antalgica che poteva essere ottenuta anche con il meno invasivo metodo , che CP_17
con ogni probabilità non avrebbe comportato la successiva rottura nelle barre posteriori di maggiore resistenza essendo il loro diametro circa il doppio di quello delle barre “Colorado”, laddove il sistema Colorado utilizza barre in Titanio di diametro 6,5 mm. L'applicazione di tali barre, nel caso in esame, appariva, peraltro,
insufficiente per la resistenza meccanica di una scoliosi a curve combinate, con angolazione di CO per ciascuna curva, toracica e lombare, particolarmente elevata, rispettivamente di 70° e di 64° gradi come riportata nella radiografia preoperatoria. Alla luce di tali dati si deve purtroppo rilevare che il primo intervento chirurgico non era in grado di assicurare gli esiti sperati, a causa del risultato assolutamente negativo che si veniva a determinare a carico dei materiali utilizzati cui era richiesta una prestazione meccanica maggiore di quella indicata nelle “technical notes” utili a fornire le maggiori garanzie di successo”.
Sussiste, dunque, l'elevata “probabilità logica” che una più attenta condotta dei convenuti (adozione di diversa tecnica di intervento volta unicamente a stabilizzare la sindrome e antalgica, in luogo di quello attuato
(Colorado con barre inidonee) che è esitato nella rottura delle barre, avrebbe evitato gli eventi lesivi di tipo peggiorativo verificatisi a carico dell'attrice.
Né a fronte degli eventi avversi verificatisi (rottura delle barra) pare che l'eventuale mancato uso del busto ortopedico (così come eccepito dal possa ritenersi concausa o causa efficiente;
né a monte CP_2
può predicarsi la necessità che la portasse il busto ortopedico vita natural durante, considerata la CP_1
finalità correttiva e migliorativa dell'intervento praticato (…).
pagina 19 di 44 I CCTTU hanno quantificato il danno iatrogeno residuato in capo all'attrice nella differenza tra il 75%
(danno biologico complessivo) e il 35% quale danno che comunque darebbe residuato anche in assenza di responsabilità medica.
All'interno del danno biologico iatrogeno del 40%, i CCTTU hanno scorporato il danno biologico alla schiena (25%) dal danno psichico ed estetico (da esiti cicatriziali) pari al 15%. Orbene, tale ultima frazione di danno biologico va corretta. Come noto, infatti, il danno psichico consiste nella lesione all'integrità psichica del soggetto e si differenzia dai risvolti negativi psicologici e alla vita di relazione che un danno fisico di una certa rilevanza possano comportare...
Orbene, da un lato occorre considerare che anche l'intervento alternativo ritenuto più corretto dai
CCTTU avrebbe esitato in cicatrici chirurgiche e, dall'altro, che, un conto è la menomazione psichica, un conto
è la reattività psichica, intesa, questa, quale approccio mentale e psicologico alla propria condizione. Sul punto,
non appare acclarato che la (pur) comprensibile difficoltà e sofferenza anche psicologica di adattarsi alla condizione menomativa peggiorativa…si sia stabilizzato in danno psichico riferibile etiologicamente alla malpratiche medica. Discende da quanto esposto che, a parere di questo Giudice, il danno iatrogeno va ricondotto, seppur in un'ottica equitativa che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, alla percentuale complessiva del 35%.
Posta tale premessa, e passando alla quantificazione del danno biologico (iatrogeno) patito, si procede al calcolo dal valore monetario del danno biologico iatrogeno del 35%, sottraendo al danno complessivo (75%) la quota di danno che comunque sarebbe residuata anche in caso di corretto esecuzione dell'intervento (40%).
Orbene, pare opportuno sin d'ora chiarire che ricorrono i presupposti per riconoscere sia il danno morale sia la massima personalizzazione e ciò al fine di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto come emerse in corso di causa. Ci si riferisce a quanto già anticipato il punto di risvolti negativi ultronei nella sfera giuridica lavorativa della tabacchini e dei risvolti psicologici che, seppur non esitati in danno biologico stricto iure,
devono ritenersi senz'altro sussistenti anche in quanto acclarati dai Consulenti (...).
Premessa dunque la quantificazione del danno iatrogeno nella differenza tra il 75% e il 40% e il riconoscimento della personalizzazione massima e il danno morale, occorre adesso procedere alla materiale quantificazione. Le tabelle di Milano 2021 prevedono per un danno biologico del 75% su soggetto di anni 48,
l'importo comprensivo del danno morale e della personalizzazione massima di euro € 797.332,00 e per un pagina 20 di 44 danno biologico del 40% comprensivo del danno morale e della personalizzazione massima l'importo di euro €
285.863,00, sicché il danno iatrogeno del 35% comprensivo di danno morale e personalizzazione massima va quantificato in euro 511.469,00 all'attualità. A detto importo va aggiunto l'importo di euro € 35.887,50 per invalidità temporanea (ITT mesi 6 e IPT al 50% per mesi 12).
Conclusivamente il danno non patrimoniale patito da ammonta ad euro 547.356,5 Controparte_1
all'attualità. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento,
tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno,
invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796)...
Pertanto, in favore dell'attrice dev'essere riconosciuta la somma complessiva di euro 728.548,00
(arrotondata all'unità), atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 co. 1 c.c., dalla data del 8.2.2007 sull'importo di € 428.291,47 e, quindi, anno per anno,
ed a partire dal 8.2.2008, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari a € 181.191,35, somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, a €. 547.356,50 (…)
Al pagamento del superiore importo vanno condannati tutti i convenuti in solido, con la precisazione che la e la fino alla concorrenza del 50%, atteso che, a fronte della domanda Controparte_3 Parte_5
di graduazione delle responsabilità svolta in comparsa di costituzione e risposta, i CC.TT.UU hanno accertato che i postumi a carico della sono riferibili per la quota del 50% ciascuno agli enti sanitari convenuti CP_1
(…).
A questo punto occorre vagliare le domande di garanzia impropria spiegate dalla e Controparte_3
pagina 21 di 44 Part dalla Parte_5
Contr nei confronti di di polizza n. 00100030821 CP_3 CP_9
Tale polizza fu stipulata, in coassicurazione, con (poi divenuta Controparte_19 Controparte_20
ora , (ora e con (ora con durata CP_9 Persona_3 CP_7 Controparte_21 CP_9
triennale con decorrenza dal 30 settembre 2006 e scadenza originariamente pattuita al 30 settembre 2009 (cfr.
doc. 2). Tale polizza è stata però disdettata anzitempo, cessando la sua vigenza al 31 luglio 2009. L'art. 25 della polizza così si esprime:
“La garanzia esplica la sua operatività…per tutte le richieste di risarcimento presentate all' Parte_9
per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002…Resta inteso che, alla cessazione della presente assicurazione, la garanzia sarà
operativa, alle condizioni tutte previste, per le richieste di risarcimento relative a fatti posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione e presentate per la prima volta nei 6 (sei) mesi successivi alla cessazione della validità della presente assicurazione” (cfr. doc. 2, p. 6). Dunque, la polizza prevedeva - al tempo stesso - sia un periodo di ultrattività (estendendo la garanzia assicurativa alle richieste pervenute non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza) sia un periodo di retroattività (estendendo la garanzia anche ai fatti posti in essere sin dal 30 settembre 2002).
Nel caso di specie, quindi, secondo la prospettazione della la garanzia non è operativa in CP_22
quanto la richiesta di risarcimento (peraltro alla sola è intervenuta in data 30.6.2013) CP_23
Orbene, le questioni sottese alle difese delle assicurazioni impongono di approfondire la tematica relativa alla validità delle claims made.
Non si può che prendere le mosse, anzitutto, dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 22437/2018 con cui,
risolvendo l'annoso dibattito sulla natura e validità della clausola, la Corte ha innanzitutto chiarito come detto modello di assicurazione della responsabilità civile costituisca deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1,
c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., e rimane, perciò riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni. Ne
consegue, sempre secondo la Corte, che essa non è soggetta “al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322,
comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del pagina 22 di 44 tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
“on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati...
Trattasi di approdi giurisprudenziali efficacemente sintetizzati nella ancor più recente Sentenza n. 13877
del 06/07/2020, di cui appare opportuno riportare la parte motiva di interesse: “In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso che…non essendo l'art. 1917,
comma 1, cc, menzionato dall'art. 1932 cc tra le norme inderogabili…è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322, comma 1 cc), modulare il predetto obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola “claims made” (e, cioè, “a richiesta fatta”), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. “sunset clause”); detta clausola “claims made”, a sua volta, può essere “pura”, se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito;
oppure “impura” (o “mista”), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto).
Ciò precisato, in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la pagina 23 di 44 sostenuta vessatorietà…la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola claims made mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cc (Cass. S.U. 9140/2016). Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell'oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta;
la clausola, "claims made", invece, è da ritenersi limitativa dell'oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016)...
Siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L.
24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1,
comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello “claims made”
nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'atipicità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera pagina 24 di 44 determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc;
siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto)
sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un
"arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (Cass. 22437/2018).
Nel caso di specie, come anticipato, si è in presenza di una claims made impura con pattuizione di
“sunset clause” (richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di Parte_9
efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002. (…)
Resta inteso che, alla cessazione della presente assicurazione, la garanzia sarà operativa, alle condizioni tutte previste, per le richieste di risarcimento relative a fatti posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione e presentate per la prima volta nei 6 (sei) mesi successivi alla cessazione della validità
della presente assicurazione”).
E proprio con specifico riguardo alla sunset clause è recentemente intervenuta la Suprema Corte (Cass.
Civ. 8894 del 13 maggio 2020), la quale ha ritenuto che detta clausola, nell'ancorare l'operatività postuma della polizza alla condotta del terzo danneggiato (richiesta di risarcimento), “pone una decadenza a carico dell'assicurato non dipendente da una sua condotta: l'assicurato può fare denuncia dell'evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che ovviamente dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.
In tali termini essa contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l'articolo 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'articolo 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto. Ed invero, il termine apposto alla pagina 25 di 44 escussione dell'assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell'assicuratore,
è un termine di decadenza, che è nullo proprio perché rende, nella fattispecie, eccessivamente difficile l'esercizio del diritto dell'assicurato.
La difficoltà di esercitare il diritto non è ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all'assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta,
possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l'assicurato può fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire.
Altro è prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro è fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto,
prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo può non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che è il presupposto perché l'assicurato si rivolga all'assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto.
Così che l'assicurato può evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione. In conclusione, le clausole che rendono difficile l'esercizio del diritto (articolo
2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell'esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Nella fattispecie, poiché la denuncia del “sinistro”
dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l'assicurato, prima del quale quest'ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui può adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell'arco temporale dell'anno di sua validità. Con conseguente violazione di legge della relativa clausola, di cui all'articolo 1322 c.c.”.
Orbene, innanzitutto appare preliminare chiarire che il caso affrontato dalla Suprema Corte è del tutto differente da quello al vaglio di questo Giudice. Invero, la Corte taccia di invalidità la clausola sunset collegata alla denuncia - postuma - dell'assicurato. Il contratto in esame àncora la sunset clause al fatto che la richiesta pagina 26 di 44 del danneggiato pervenga entro i 6 mesi successivi alla scadenza della polizza. La differenza, a parere di chi scrive, non è priva di significato.
Ed invero, come già rammentato, la clausola claims made non fa trasmigrare il contratto assicurativo nell'alveo dell'atipicità, ma vale a delimitare l'oggetto dell'assicurazione (recte il rischio assicurato),
specificando il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti;
“in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cc, i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità”.
Ed allora, nel caso di specie, la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato nel periodo di vigenza della polizza e nei 6 mesi successivi alla scadenza del contratto, costituisce non già presupposto (o, in caso, di mancato invio della richiesta nel periodo suddetto, decadenza dall'indennizzo) ma oggetto del contratto, ovvero il rischio assicurato.
Già da questo punto di vista può ritenersi inconferente il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte,
implicante la nullità della clausola in discussione.
A monte, poi, non può non osservarsi che la esaminata pronuncia si pone in dubbia aderenza al noto pronunciamento delle Sezioni Unite del 2018 che, come ampiamente argomentato, hanno escluso la atipicità del modello basato sulle claims made con conseguente non necessità di valutarne la meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. Da questo punto di vista, posta la liceità e tipicità del contratto di assicurazione con claims made pura o impura, appare estremamente contradittorio predicare la nullità ex art. 1322 c.c. di una clausola che, invece,
fornisce una tutela ulteriore all'assicurato (estendendo in via postuma l'oggetto del rischio assicurato ad un periodo successivo alla scadenza del contratto).
Per altro verso la contraddizione si appalesa nella stessa prospettiva in cui si è posta la Suprema Corte:
se, come hanno chiaramente affermato le sezioni unite, la claims made vale a delimitare l'oggetto del contratto,
ritenere che la mancata verificazione del rischio assicurato (ovvero richiesta risarcitoria da parte del danneggiato nel periodo di vigenza della polizza o nell'estensione temporale postuma) implichi una decadenza dall'indennizzo, equivale ad affermare che la ricezione della richiesta non è concretizzazione del rischio assicurato ma modalità di esercizio di un diritto (all'indennizzo già acquisito perché ricondotto - evidentemente pagina 27 di 44 - al disposto di cui all'art. 1917 c.c. previa disapplicazione della claims made). Delle due l'una: o la CP_24
made delimita l'oggetto del contratto, così che solo se la richiesta del danneggiato pervenga durante la vigenza della polizza o nel periodo postumo la garanzia è operativa, o la è nulla e quindi, disapplicata, il CP_25
diritto all'indennizzo si acquisisce per il solo fatto che l'evento dannoso (o la condotta assicurata) si verifichino durante la vigenza della polizza, afferendo le successive attività di denuncia-richiesta alle modalità di esercizio del diritto acquisito.
Si vuol dire che può discorrersi di decadenza da un diritto e della nullità delle clausole che limitino l'esercizio del diritto solo a fronte di un diritto acquisito, nel caso di specie il diritto all'indennizzo assicurativo.
Ma se la clausola claims made è lecita (salvo il controllo ex art. 1322, I comma c.c. nei termini predicati dalle
Sezioni Unite del 2018) e non è in sé e per sé vessatoria, allora la clausola sunset non può implicare alcuna decadenza ex art. 2967 c.c. non ravvisandosi alcun diritto (all'indennizzo) acquisito.
Esclusa la nullità della sunset clause, con riguardo al pure dovuto controllo ex art. 1322, I comma, c.c.
l'assicurata nulla di specifico ha dedotto, né in comparsa di costituzione né in sede di memorie ex CP_3
art. 183 sesto comma c.p.c. (invero neppure depositate), nonostante le ampie difese articolate dalle compagnie di assicurazione in punto di inoperatività della polizza.
Invero, solo con la comparsa conclusionale depositata in data 8.1.2021 ha prospettato la invalidità della clausola ex art. 1341 c.c., ed ex art 1419 c.c. perché, in ragione della limitata operatività postuma (6 mesi)
implicante un forte squilibrio tra rischi contrattuali e premi annui pagati (totale premio annuo € 4.500.000,00,
come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia per sinistro di € 20.000,00 ed un massimale di €
3.600.000,00.
Anche a voler prescindere dalla tempestività o meno delle suddette allegazioni difensive, in ogni caso esse non hanno pregio. Ed invero, si è già ampiamente discusso della non vessatorietà della clausola;
quanto all'ammontare del premio rispetto ai massimali, non si coglie alcun significativo squilibrio, considerata la retroattività della polizza per 4 anni (condotte poste in essere fino alle ore 24.00 del 30.09.2002) e l'ovvia considerazione per la quale il massimale non è previsto per l'annualità ma per il singolo sinistro.
Sicché, così come posta, la difesa non può essere condivisa. Ad ogni modo e per completezza espositiva relativamente alla pretesa violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicuratore, allegata solo in comparsa conclusionale, deve osservarsi che (indipendentemente dalla applicabilità della invocata disciplina pagina 28 di 44 apprestata al consumatore dal decreto legislativo 206/2005), la , già con la I memoria ex Controparte_16
art. 183 sesto comma c.p.c. (cui non è seguita alcuna contestazione da parte della ), ha allegato CP_3
che “la polizza” - la cui intestazione reca del resto la indicazione “capitolato speciale di appalto” - è stata predisposta unilateralmente ed esclusivamente dalla medesima , quale stazione appaltante, senza alcun CP_13
coinvolgimento della assicuratrice. E proprio con riferimento alle condizioni di “inizio e termine della garanzia” la ha depositato, sempre con la I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., la scheda CP_9
Con tecnica predisposta dalla per le offerte: in essa, agli artt. 4 e 5, è espressamente previsto la operatività
della garanzia per tutte le richieste pervenute dal danneggiato nel periodo di validità della polizza e per fatti occorsi durante la vigenza della stessa e per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24 del 30.9.2002.
A fronte della predisposizione unilaterale della clausola claims made impura con retroattività biennale,
non si comprende di cosa possa dolersi l' quando in comparsa conclusionale così argomenta CP_3
Con
“espone la a “buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è
sufficientemente retroattiva né ultrattiva. La clausola contenuta in detto articolo nel determinare una siffatta limitazione di copertura avvantaggia ingiustamente la società assicuratrice e non risponde alle esigenze della
Con che nello stipulare la polizza, mirava ad avere una idonea copertura assicurativa. Il tutto a costi elevati,
con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio pagato…” posto che, come ampiamente evidenziato le -
oggi - contrastate condizioni di polizza sono state predisposte dalla stessa.
Appare invero evidente che i lamentati vuoti di copertura - così come i “costi elevati, con un forte
Con squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato”, dedotti dalla solo con la comparsa conclusionale,
siano in realtà ascrivibili ad una scelta adottata dalla stessa assicurata.
Consegue a quanto esposto che la domanda di garanzia svolta dalla nei confronti della CP_3
(poi divenuta ora , (ora e Controparte_19 Controparte_20 CP_9 Persona_3 CP_7
con (ora deve essere rigettata. Controparte_21 CP_9
Parte_10
Quanto alla domanda di garanzia nei confronti di in ragione della polizza ITOMM1402054, con CP_10
decorrenza dalle ore 24:00 del 31-03-2014 alle ore 24:00 del 31-03-2017, operante in regime claims made e con retroattività biennale, deve osservarsi che, anche a voler ritenere la nullità della claims made, comunque la pagina 29 di 44 polizza non sarebbe operativa, neanche ove, dichiarata la nullità della clausola, volesse applicarsi il disposto di cui all'art. 1917 c.c. posto che il fatto generatore del danno si è verificato nel 2007.
Sicché ogni questione in ordine alla validità del contratto, o di sue clausole, è del tutto irrilevante,
considerato che è convinzione di questo Giudice che la controprova in ordine a ciò che indubbiamente sarebbe il regime, nel caso di specie, più favorevole all'assicurato (loss occurrance) non sarebbe operativa.
Indi, anche la domanda di manleva nei confronti di va rigettata. CP_10
§§§§§§
Con atto notificato il 23.09.2022 ed iscritto a ruolo il 30.09.22 l' ha proposto Parte_5
tempestivo appello avverso tale sentenza indicando quale data di prima udienza 23.03.23 e chiedendo a questa
Corte di riformare la decisione di primo grado accogliendo le seguenti richieste e conclusioni: “in via istruttoria,
in accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, sospendere l'esecutività
della stessa;
sempre in via istruttoria, disporre il rinnovo delle operazioni peritali, designando un Collegio
peritale composto da un medico legale, un neurochirurgo e un ortopedico, prescelti tra professionisti non operanti nel Distretto. In via definitiva:
1. in accoglimento del presente gravame, parzialmente annullare e,
comunque, riformare l'impugnata sentenza…rigettando le domande tutte proposte contro l'
[...]
…con l'atto di citazione del 29.01.2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la Parte_1
inammissibilità e l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa avanzata dall'attrice e l'insussistenza di qualsiasi responsabilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, a carico della convenuta in relazione ai fatti di cui si controverte nonché la inconfigurabilità del nesso causale tra il ricovero presso l' Parte_5
[.
e i danni lamentati dalla sig.ra per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni avanzate dall'attrice per tutte le ragioni esposte. 2) In via subordinata e in accoglimento della spiegata, in prime cure, domanda riconvenzionale, riformando l'impugnata sentenza, accertare in misura percentuale minore al 50%, la percentuale di responsabilità addebitabile all' e agli altri Parte_5
convenuti in ordine al verificarsi del fatto dannoso di cui è causa e condannare, in ragione dell'accertata graduazione delle colpe, ciascun convenuto nei limiti della propria responsabilità ad indennizzare in regresso quanto la stessa sarà condannata a pagare all'attrice. Il tutto sempre con vittoria di spese e Parte_5
competenze e rimborso forfettario ex art. 15 tar. prof., oltre IVA e CPA.
3. condannare la medesima appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
pagina 30 di 44 In data 03.03.23 si sono tempestivamente costituite l' e la (già HDI-Gerling CP_13 CP_7
Industrie Versicherung AG Italia).
La ha chiesto il rigetto dell'appello formulato dall' e ha proposto a sua volta CP_13 Parte_5
appello incidentale chiedendo a questa Corte di: “revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare in ogni caso l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce, seppure per limitata quota, la responsabilità in capo alla e, comunque, nella parte in cui, in ordine alla ripartizione dei quantificati danni, Parte_7
condanna in solido tra loro l' e la , condannando Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
equamente queste ultime fino alla concorrenza del 50%, al pagamento in favore di della Controparte_1
somma complessiva di €. 728.548,00 nonché delle spese legali”.
Cont
In subordine, qualora venisse confermata la propria responsabilità, la ha poi chiesto di riformare la
Contr sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia nei confronti di delle altre coassicuratrici ( e “che venga dichiarata l'operatività della garanzia di cui alla polizza in atti n. CP_9
ITOMM1402054 della società subentrata in tutti i rapporti giuridici - attivi e Controparte_10
Con passivi - già facenti capo alla e, per l'effetto, condannarla a mallevare la ed a Controparte_26
corrisponderle tutte le somme che per sorta, spese ed accessori dovesse andare soccombente”.
La , dal suo canto, ha chiesto di rigettare l'appello principale proposto dall' CP_7 [...]
e di respingere l'appello incidentale proposto dalla avverso il rigetto della domanda di Parte_5 CP_13
garanzia proposta nei confronti della comparente con accoglimento, in via subordinata delle seguenti conclusioni: “nel denegato caso di accertamento della responsabilità, anche parziale, dell' Controparte_3
e di ritenuta operatività della polizza n. 00100030821, limitare l'obbligo di manleva e garanzia di CP_7
[..
(già HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l'Italia), per quanto di competenza della polizza n. 00100030821 (se ritenuta a secondo rischio ed anche ai sensi dell'art. 1910 c.c.), al massimale indicato nella predetta polizza, dedotta la relativa franchigia, in ogni caso contenendo l'obbligo di manleva nei limiti della quota (32%) di assunzione del rischio in coassicurazione da parte di HDI-Gerling
Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l'Italia (ora denominata ) ed CP_7
ulteriormente decurtandolo in ragione dell'eventuale regime di responsabilità solidale di Controparte_3
con altri soggetti che fossero ritenuti solidalmente responsabili, determinando la misura di responsabilità di ciascuno di essi”.
pagina 31 di 44 In data 09.03.2023 si è ancora costituita la con formulazione delle seguenti Controparte_10
conclusioni: “In via principale, rigettare l'appello incidentale svolto da avverso la sentenza in CP_3
relazione al motivo inerente al rapporto di garanzia tra e , siccome infondato per le CP_10 CP_3
ragioni meglio esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il relativo capo della sentenza gravata;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'appello incidentale relativamente alla domanda di garanzia svolta nei confronti di e di riforma della Sentenza gravata, ritenere e dichiarare che CP_10 CP_10
è tenuta a garantire e manlevare soltanto nei limiti contrattuali della quota di responsabilità, CP_3
della franchigia e del massimale con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
In data 23.03.2023 si è infine costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
degli appelli incidentali con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.,
il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La causa, curata anche tale incombenza, è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, suscettibili di esame congiunto perché tra loro intimamente connessi, l'appellante principale deduce che il tribunale ha affermato la responsabilità dell'
[...]
limitandosi a trascrivere quanto relazionato dai consulenti d'ufficio senza tener conto Parte_1
delle critiche specifiche e circostanziate mosse all'elaborato peritale dai propri consulenti di parte che gli imponevano di illustrare in modo dettagliato le ragioni della propria adesione all'una o all'altra tesi.
In particolare il tribunale ha imputato al dr. l'utilizzo della protesi cd. Colorado II in luogo CP_2
della barra di senza tener conto che quest'ultima tecnica, utilizzata negli anni 60-70 del secolo CP_17
scorso, non era più in auge dal 2000, non avendo dato buoni risultati, e che, al momento dell'intervento del
28.02.2003, la tecnica Colorado era ritenuta la più idonea allo stato dell'arte.
Quanto poi all'addebito relativo all'istallazione della protesi Colorado II con modalità difformi da quelle indicate dalle linee guida della casa produttrice, solo apparentemente suffragato dai rilievi radiografici, non si sarebbe tenuto conto né delle gravi condizioni patologiche in cui versava l'attrice né del fatto che la CP_1
pagina 32 di 44 non aveva osservato le prescrizioni post-operatorie, indossando il busto ortopedico, attribuendo il distacco delle viti di fissaggio unicamente alle modalità di applicazione delle stesse. In realtà, prosegue l'appellante, “la sig.ra
è stata sottoposta a continui controlli clinici e l'impianto dei mezzi di sintesi è stato fatto in modo CP_1
corretto tanto che l'artrodesi era a buon punto della formazione quando si è verificata una complicanza non ascrivibile al chirurgo…la pseudoartrosi…tanto più frequente con l'aumento dell'età dei pazienti”.
Proprio a tale complicanza sarebbe da ascrivere l'usura e la successiva rottura delle barre né i consulenti ed il primo giudice avrebbero dato rilievo al fatto “che la sig.ra successivamente agli eventi del CP_1
28.02.2003…nonostante l'ottimo decorso post-operatorio e le buone condizioni generali non si presentava più
presso la struttura ospedaliera neanche per un controllo di routine”.
Ha ancora dedotto l'appellante di aver richiesto, ai fini della proposizione del gravame, un ulteriore parere ai propri consulenti di parte che veniva reso in data 12.09.2022 e prodotto in questo grado di giudizio.
In tale parere i Proff. , e replicando alle Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
osservazioni dei consulenti tecnici d'ufficio, così si esprimevano: “Innanzitutto, non è condivisibile la preferenza dei CCTTUU per il sistema rispetto a quello Colorado II in quanto il primo, già ai tempi CP_17
dell'intervento sull'istante, era da considerarsi tecnicamente superato e antiquato.
Infatti, per quanto il Sistema di Harrington sia stato considerato pionieristico all'epoca della sua introduzione negli anni '50 del 900, attualmente non risulta venga più utilizzato in alcun centro specialistico che si occupa di chirurgia delle deformità vertebrali. Questo sistema prevedeva l'impianto di un'unica barra in distrazione nella concavità della curva che realizzava un costrutto meccanicamente instabile, in cui tutte le forze venivano scaricate unicamente alle due estremità della strumentazione stessa. Infatti, l'intrinseca instabilità del sistema rendeva necessaria la sistematica utilizzazione di tutele (apparecchi gessati o corsetti) nel periodo post-
operatorio. Pertanto, detto sistema, per quanto rivoluzionario per l'epoca, era gravato da significative e frequenti complicazioni, quali pseudoartrosi, corrosione e rottura dell'impianto, dislocazione degli uncini, con frequente necessità di chirurgia di revisione.
Inoltre, la complicanza più frequente e rilevante di questo sistema è rappresentata dallo spianamento delle curve sagittali del rachide, con comparsa di un dorso piatto doloroso post-operatorio (flat-back syndrome). Queste carenze intrinseche del sistema di Harrington ne hanno comportato il progressivo abbandono nel corso degli anni '80 del secolo scorso.
pagina 33 di 44 La successiva introduzione dei sistemi di correzione tridimensionale della scoliosi, tra cui il sistema
Colorado, ha consentito l'esecuzione di manovre correttive di de-rotazione sul piano trasversale per ottenere la correzione ( HE CC (2012) A brief overview of 100 years of history of surgical treatment for adolescent idiopatic scoliosis. J Child Orthop 7:57-62) tridimensionale della deformità e la risoluzione di squilibri sul piano sagittale.
L'impiego di tale sistema consente, inoltre, di distribuire in maniera più omogenea le forze di correzione,
grazie alle prese segmentali su più vertebre strategiche della colonna vertebrale (e quindi non solo alle due estremità come previsto nel Sistema di ), riducendo sensibilmente il rischio di complicanze CP_17
meccaniche. Inoltre, sembrerebbe infondata l'opinione dei CCTTUU secondo cui l'applicazione del Sistema
Colorado II…per via posteriore avrebbe differito dall'indicazione nativa della tecnica. Infatti, la tecnica chirurgica originale di questo sistema prevede esclusivamente un approccio posteriore al rachide e ciò
rappresentò un ulteriore motivo preferenziale rispetto ad altri sistemi impiantati per via anteriore che avrebbero comportato notevoli rischi intra e postoperatori, legati alla possibile lesione di delicate strutture vitali, quali cuore, polmoni e grossi vasi (aorta, vena cava), accentuati anche dalla deformazione delle cavità toracica ed addominale dovuta alla grave scoliosi della paziente.
Si ritiene, pertanto, che la scelta del Dott. di utilizzare il Sistema Colorado II fu in tesi CP_2
generale corretta mentre il Sistema di Harrington era già all'epoca da considerare ormai superato e desueto.
Deve pure evidenziarsi che nella vicenda in esame non possa evidenziarsi la ricorrenza di alcun fattore organizzativo o strutturale correlabile a responsabilità della Struttura. In ogni caso, il sistema impiantato presso la nostra Azienda ebbe una durata di oltre 3 anni, prima della sua rottura che fu, però, trattata chirurgicamente dal medesimo operatore, ma presso altro ambiente sanitario”.
Alla luce di tali considerazioni, secondo l'appellante, andrebbe esclusa anche la ricorrenza del nesso eziologico tra il trattamento terapeutico a cui la veniva sottoposta e i danni lamentati. CP_1
Tenuto conto dello stato fisico dell'attrice risulterebbe, infatti, “più probabile che non” che ella avrebbe avuto conseguenze ben più dannose qualora l'operatore avesse adottato la tecnica , del tutto obsoleta e CP_17
controindicata per le sue condizioni, per la prevedibile evoluzione della malattia e per l'età in cui la stessa si sottoponeva all'intervento. Fallace sarebbe pertanto la conclusione dei consulenti d'ufficio secondo cui il danno sarebbe stato evitato intervenendo sulla paziente con le inattuabili (per le condizioni cliniche e per i tempi)
pagina 34 di 44 modalità tecniche da loro indicate.
§§§§§§
Le doglianze sin qui rappresentate sono del tutto infondate. Il tribunale ha infatti posto alla base della sua decisione un'indagine tecnica con ogni evidenza esaustiva, la quale ha puntualmente e ripetutamente sconfessato, con risposte congrue ed analitiche, tutte le avverse contestazioni, oggi sterilmente riproposte.
I consulenti d'ufficio, chiamati a chiarimenti, hanno infatti depositato ben due integrazioni all'elaborato originario, contenenti richiami alle linee guida e ad un'abbondantissima letteratura scientifica internazionale, che hanno analizzato e demolito tutte le censure, ancor oggi riproposte, in merito al preferibile utilizzo del sistema di
, in rapporto alle condizioni della paziente, all'applicazione della protesi Colorado con modalità CP_17
difformi da quelle indicate dalla casa produttrice, all'assenza di sufficienti ancoraggi alle vertebre per bloccare le aste paravertebrali, alle cause del cedimento di dette aste e della mancata artrodesi, etc.
Basti, al riguardo, richiamare il seguente stralcio della seconda integrazione alla c.t.u., depositata il
16.05.19, ove si legge: “In ordine a tali rilievi i CC.TT.UU., analizzando la prima nota dei CTP, relativa alla adeguatezza del trattamento chirurgico utilizzato dal dott. fanno rilevare che ad una più attenta CP_2
lettura la frase “...la stabilizzazione posteriore del rachide sec. , determina un miglioramento CP_17
morfologico del rachide scoliotico, con ridotte complicazioni tardive rispetto al altre metodiche, come quella
Colorado II”, non vuole sottintendere alcuna comparazione tra le due metodiche ma vuole soltanto affermare che il miglioramento morfologico del rachide con tecnica di era gravato da più ridotte complicanze. CP_17
A sostegno delle tesi espresse si fa rilevare che nell'articolo “Comparison of Harringhton Rod and
SE Devices in Surgical Correction of Scoliosis”, (Comparison of Harrington rod and Cotrel-
Dubousset devices in surgical correction of adolescent idiopathic scoliosis. Trauma Mon 2013, 18(3): 134-8)
citato dagli stessi C.T. di parte, si può leggere la seguente conclusione: “Results of many studies have shown no significant impairment in long-term quality of life and function in patients treated with Harringhton rods
(HR)…”. In sintesi, in accordo con studi precedentemente condotti, gli autori dello studio affermano che la correzione chirurgica con metodo Harrington della scoliosi appariva comparabile con i nuovi e più costosi dispositivi SE. Inoltre, sempre in riferimento agli svantaggi legati al metodo , che i CP_17
CTP vorrebbero sottolineare, viene rilevato: “Loss of correction was slightly higher in the HR group, but not significant. Ideally, when it is accomplished with newer surgical implants, a greater amount of curve correction pagina 35 di 44 was achieved”. La perdita di correzione residua da parte dei pazienti sottoposti alla metodica di , in CP_17
sintesi, non risultava significativa, come riportato nei risultati dell'articolo in questione.
In definitiva, non possiamo che ribadire le nostre precedenti osservazioni: “...dobbiamo rilevare come non sia stato adeguatamente valutato ed approfondito il metodo proposto nella correzione di una grave scoliosi dell'adulto, peraltro, inveterata e rigida, già evoluta con avanzate alterazioni degenerative non più suscettibili di soddisfacente correzione data l'età della perizianda (55 aa).
Nel caso in esame l'unico concreto risultato che l'intervento chirurgico poteva assicurare era la sola stabilizzazione antalgica che poteva essere ottenuta anche con il meno invasivo metodo , che con CP_17
ogni probabilità non avrebbe comportato la successiva rottura nelle barre posteriori di maggiore resistenza essendo il loro diametro circa il doppio di quello delle barre “Colorado”, laddove il sistema Colorado utilizza barre in Titanio di diametro 6,5 mm. L'applicazione di tali barre, nel caso in esame, appariva, peraltro,
insufficiente per la resistenza meccanica di una scoliosi a curve combinate, con angolazione di CO per ciascuna curva, toracica e lombare, particolarmente elevata, rispettivamente di 70° e di 64° gradi come riportata nella radiografia preoperatoria. Alla luce di tali dati si deve purtroppo rilevare che il primo intervento chirurgico non era in grado assicurare gli esiti sperati, a causa del risultato assolutamente negativo che si veniva a determinare a carico dei materiali utilizzati, cui era richiesta una prestazione meccanica maggiore di quella indicata nelle “technical notes” utili a fornire le maggiori garanzie di successo”.
Peraltro, i consulenti di parte riportano, a sostegno delle loro tesi circa il miglior risultato sul lungo periodo del metodo Colorado rispetto al metodo di , un articolo (LE I (2003) and CP_17 CP_17
SE and instrumentation in idiopathic scoliosis: a comparison of long-term results. CP_17
Eur Spin J 4(5):2018-3) che analizza i risultati dei due metodi nella correzione di patologie scoliotiche adolescenziali. Ovviamente una tale citazione non appare utile alla soluzione del caso, essendo lo studio stato eseguito in soggetti adolescenti e non adulti come la sig.ra CP_1
Si noti, oltretutto, che anche in questo caso il numero di punti di fissaggio è stato scelto in maniera tale da assecondare la curvatura scoliotica dei pazienti al fine di ridurre lo sforzo flessionale locale.
Lo stesso dicasi per quanto riportato nell'articolo (CI AS (1990) Harrington-Luque and Cotrekl-
Dubousset instrumentation for idiopathic thoracic scoliosis. A postoperative comparison using segmental radiologic analysis. Spine 15(5):424-31). In conclusione, riportando specifica Letteratura (Current concepts pagina 36 di 44 and controversies on adolescent idiopathic scoliosis, Indian J. Orthop 2013, 47, 117-128)…senza contestare il metodo o il contenuto scientifico che ne avvalora le potenzialità, si sottolinea che…la scelta della metodica chirurgica da attuare deve essere funzionale alle competenze dell'operatore ed alla valutazione dei rischi e dei vantaggi della metodica da adottare ed alla realtà biologica presentata, caratterizzata, nel caso in esame, da una scoliosi idiopatica evolutiva di notevole entità progressivamente aggravatasi con rachialgia.
Riguardo poi alla questione dell'applicazione mediante accesso anteriore, si precisa che il sistema di stabilizzazione utilizzato è l'Anterior Colorado 2, del quale la stessa ha evidenziato alcuni limiti nel CP_27
febbraio del 2007. Figura 2 - Colorado II - Figura 3 - . CP_17
Si osserva, come rilevato dalla letteratura internazionale che la scelta dell'applicazione chirurgica per via posteriore del Sistema Colorado II è stata inopportuna per i seguenti motivi: dalla allegata documentazione fornita con web telematico della risulta con le figure dimostrative con le istruzioni delle tecniche CP_27
chirurgiche che tale sistema deve essere utilizzato con via di accesso anteriore con intervento di toraco-freno-
lombotomia perché tale tecnica innovativa prevede una correzione tridimensionale, principio non considerato dall'operatore che ha usato la via posteriore paravertebrale.
Si allega manuale chirurgico per l'impianto del sistema Colorado2 con traduzione in italiano dal sito inglese della CP_27
L'operatore ha inteso invece effettuare, come nell' , un approccio per via posteriore, inidoneo CP_17
al metodo Colorado II, essendo i punti di presa dei somi vertebrali, indicati dalla visione dell'esame radiografico allegato, applicati in sede prossimale toraco-dorso lombare e lombare solo su 7 vertebre.
Questa situazione biomeccanica era inidonea alla correzione di una severa scoliosi di circa 75° in soggetto adulto. Infatti, l'applicazione dei morsetti con le viti somatiche in sede dorsale prossimale, distale e lombare, in solo tre zone vertebrali ed in numero ridotto, ha determinato un sovraccarico funzionale nei movimenti di sollecitazione del rachide che ha comportato la rottura delle barre cilindriche al passaggio dorso lombare DXII/ L1, in un sito anatomico ove si esercita la maggiore sollecitazione meccanica.
Vi è di più, nel tentativo di salvataggio di stabilizzazione delle due barre rotte, che rimaste beanti tra i tessuti molli paravertebrali a livello renale determinavano il pericolo di lesione dei visceri addominali per un occasionale evento traumatico, l'operatore ha effettuato una cilindrizzazione con segmenti di tubo da circa 7
mm. riproponendo il precario allineamento delle barre;
così, nel breve periodo post operatorio, il sistema si è
pagina 37 di 44 nuovamente sconnesso, rimandando allo stato pregresso la grave situazione biomeccanica caratterizzata dalla rottura delle barre. Una tale condizione è chiaramente osservabile negli esami radiografici con idonei programmi che fanno evidenziare solo i mezzi metallici con la dislocazione degli apici delle barre appuntiti ed irregolari, costituendo così un momento di pericolo per gli altri organi viciniori, fattore questo che va considerato nell'ottica di un futuro provvedimento di revisione del sistema…”.
Tali esaustivi rilievi valgono con ogni evidenza a sconfessare anche il nuovo parere dei consulenti di parte depositato in questo grado di giudizio dall'appellante principale e la cui produzione, contrariamente a quanto assume la difesa della è da ritenere ammissibile. Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono infatti delle semplici argomentazioni difensive, di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (cfr. così Cass. S.U. n. 5624/22).
Senza alcun conforto probatorio parte appellante continua, infine, a ripetere che l'attrice avrebbe disatteso le prescrizioni post-operatorie, non indossando il busto ortopedico. Del tutto contraddittoriamente, infine, si sostiene da un lato che la è stata sottoposta a continui controlli clinici, da cui emergeva che CP_1
l'artrodesi era a buon punto quando le barre metalliche si sono rotte, per poi affermare che la paziente, dopo l'intervento, non si presentava più presso la struttura ospedaliera nemmeno per un controllo di routine.
§§§§§§
Le medesime considerazioni inducono a rigettare anche il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla la quale deduce a sua volta che il tribunale ha acriticamente aderito alle conclusioni dei CP_13
cc.tt.uu. non considerando che con il secondo intervento chirurgico, effettuato l'08.02.07 presso il CTO, si interveniva su un rachide già fortemente compromesso essendo stata la già operata con esiti negativi CP_1
presso il Policlinico Universitario.
La successiva rottura dei mezzi di sintesi sarebbe dunque al più valsa a mantenere le condizioni di salute
Cont della nel medesimo stato in cui si trovavano prima del secondo intervento. In altri termini la si CP_1
sarebbe limitata a non riparare il danno senza produrre ulteriori pregiudizi rispetto a quelli determinati dal primo pagina 38 di 44 Cont intervento chirurgico. In subordine l' ha contestato l'operato riparto al 50% delle responsabilità delle due strutture ospedaliere asserendo che, se proprio si voleva ravvisare una qualche responsabilità anche a proprio carico, questa andava individuata in misura inferiore rispetto a quella gravante sul Policlinico visto che la situazione clinica della paziente era già fortemente compromessa allorquando veniva operata presso il CTO.
Del tutto condivisibilmente i consulenti d'ufficio hanno infatti evidenziato come, nel corso del secondo intervento chirurgico praticato presso il CTO, ai medesimi errori commessi nella prima operazione se ne siano aggiunti di altri con il risultato di concorrere tutti, in egual misura, alla produzione del danno iatrogeno lamentato dall'attrice che, per effetto della ripetuta rottura delle barre, ha subito esiti peggiorativi della sua precedente condizione rappresentati dall'inutile danneggiamento dei corpi vertebrali, da una grave deformazione del rachide anche in cifosi, con verosimili esiti algici, e - non da ultimo - dalla presenza in addome di molteplici corpi metallici, spezzati e non, con conseguente realizzazione di una situazione di pericolo per l'integrità degli organi interni.
Anche nel corso del secondo intervento chirurgico l'operatore riteneva, infatti, di non dover rimuovere il sistema Colorado II con viti peduncolari provvedendo al montaggio di altri due elementi tubolari aggiuntivi in cui alloggiare le aste rotte. Per fare ciò il chirurgo effettuava la rimozione della vite peduncolare in T10 e del gancio laminare in T11, così da liberare le due aste che avevano subito la rottura, ed inseriva nella vertebra T9
una vite peduncolare suppletiva che, tuttavia, doveva essere rimossa nel corso dello stesso intervento perché tale vite creava delle difficoltà all'inserimento della barra rotta nel tubolare di sostegno.
Il sistema, senza un elemento di fermo meccanico costituito da una vite laterale, risultava pertanto incongruo, instabile ed inadatto alle necessità del caso, portando ad un'ulteriore rottura dei mezzi di sintesi e ponendo indicazione all'esecuzione di un terzo intervento anche in relazione alla presenza in addome di ulteriori elementi metallici liberi suscettibili di danneggiare gli organi interni.
§§§§§§
Quanto appena esposto consente di rigettare anche il terzo motivo dell'appello principale con cui l'
[...]
afferma a sua volta che gli ausiliari nominati dall'ufficio si sono limitati a sostenere, del tutto Parte_5
apoditticamente, che la responsabilità degli esiti peggiorativi è da imputare in ugual misura a ciascuna delle strutture sanitarie convenute, senza indicare i motivi di una tale ripartizione che non si giustificherebbe alla luce del diverso lasso di tempo trascorso tra il primo intervento e quello successivo.
pagina 39 di 44 §§§§§§
Inammissibile è poi il quarto ed ultimo motivo dell'appello principale dell' la quale Parte_5
contesta il valore del danno biologico di natura iatrogena individuato dagli ausiliari nella misura del 40%,
nell'ambito di un quadro menomativo complessivo della del 75%, ritenendolo “ipertrofico”. CP_1
Nel formulare tale doglianza l' non si è infatti neppure avveduta che la decisione Parte_1
impugnata ha individuato il cd. “danno differenziale” in misura inferiore rispetto alla percentuale indicata dai cc.tt.uu., ritenendo il danno iatrogeno non già del 40% come proposto dagli ausiliari ma del 35%, per cui la censura si risolve in un'inammissibile critica alla c.t.u. piuttosto che alla sentenza adottata che, sul punto, si è
discostata dall'elaborato peritale.
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Cont
Con il secondo motivo di appello incidentale la lamenta il rigetto della domanda di garanzia proposta
Contr nei confronti della della delle altre coassicuratrici ritenendo la clausola claims made contenuta CP_9
nella polizza n. 00100030821 non vessatoria e immeritevole di tutela.
Assume al riguardo l'appellante che il tribunale è giunto a tale errata conclusione omettendo di valutare la fase precontrattuale ed incorrendo in errore nella valutazione della fase contrattuale. Ciò perché - nella fase precontrattuale - la non ha assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto, fornendo delle CP_9
informative che sarebbero fuorvianti se solo si considera la definizione di “sinistro” contenuta nella polizza che viene fatta coincidere con “la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione”, facendo in tal modo intendere che la copertura riguardasse tutte le richieste di risarcimento.
Per quel che concerne la fase contrattuale, il tribunale non avrebbe poi considerato che dalla polizza emerge l'assunzione di un rischio limitato rispetto all'elevatissimo premio pagato per cui, allo scopo di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni e di adeguare il contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dalla
Cont
si sarebbe dovuto dichiarare la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., della clausola che limita la previsione di ultrattività della garanzia non estendendola a tutte le richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione del contratto fino ad incontrare il limite della prescrizione.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Non è infatti vero che la sentenza impugnata abbia omesso di valutare il comportamento tenuto dalle coassicuratrici nella fase precontrattuale. Il tribunale, come si pagina 40 di 44 evince dalla parte motiva della sentenza sopra riportata tra virgolette ed in corsivo, ha infatti condivisibilmente osservato che la lamentata violazione degli obblighi informativi, oltre ad essere stata tardivamente allegata solo in comparsa conclusionale, è contraddetta dalla prova documentalmente offerta dalla in ordine al fatto CP_9
che il contenuto della polizza in contestazione è stato predisposto unilateralmente ed esclusivamente dalla stessa
Cont
in sede di redazione del capitolato di appalto, senza alcun coinvolgimento delle compagnie assicuratrici.
Per quel che attiene poi al fatto che la polizza non sarebbe sufficientemente ultrattiva, giova segnalare due recenti pronunce della Suprema Corte le quali hanno evidenziato come, in tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, la mancata previsione di una “sunset clause” non rende di per sé
nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto (cfr. così 6490/2024 e cass. 15447/2025).
In particolare la seconda delle suddette pronunce, affermando tale principio in relazione ad una clausola claims made con previsione di ultrattività annuale, ha cassato la decisione di merito che ne aveva dichiarato la nullità, sostituendola con un'ultrattività decennale secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 24 del 2017,
segnalando come la norma richiamata costituisca una disposizione a carattere eccezionale, applicabile solo al caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, mentre altre forme di sunset clause devono essere oggetto di valutazione nel complessivo assetto negoziale.
Nel caso di specie, come rettamente osservato dal tribunale, la polizza fu stipulata con durata triennale, a decorrere dal 30.09.06, prevedendo la copertura per tutti i sinistri verificatisi e denunciati in tale arco temporale nonché per i fatti posti in essere sin dal 30.09.2002 e con previsione di un periodo di ultrattività di sei mesi dopo la cessazione della validità della polizza con conseguente inoperatività della garanzia rispetto a un sinistro che,
pur se verificatosi nella vigenza del contratto, è stato denunziato solo in data 30.06.2013 (peraltro all'
[...]
Cont e non alla . Controparte_15
Altrettanto correttamente il tribunale ha quindi osservato come, a fronte della previsione di un premio annuo di € 4.500.000,00, con una franchigia di € 20.000,00 ed un massimale di € 3.600.000,00 per singolo sinistro, non può cogliersi alcun significativo squilibrio tra le prestazioni, destinato a travolgere la causa in concreto del contratto, considerata la retroattività della polizza per ben quattro anni e la sua ultrattività per altri pagina 41 di 44 sei mesi che valgono a determinare una copertura totale di sette anni e mezzo per un premio annuo di circa €
1.800.000,00.
§§§§§§
Con l'ultimo motivo di gravame l' lamenta il rigetto dell'altra domanda di garanzia Controparte_3
proposta nei confronti della la quale, per quanto concerne la fase precontrattuale, non avrebbe provato CP_10
“di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto in maniera trasparente e volta alla tutela
Con effettiva della nell'ottica di far conseguire a quest'ultima una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze”.
Per quel che attiene poi al contenuto negoziale, si deduce che la polizza n. ITOMM1402054, coprendo i sinistri per i quali il fatto dannoso e la richiesta di risarcimento siano intervenuti nel periodo di vigenza del contratto (dal 31.03.2014 al 31.03.2017), nonché i fatti dannosi verificatisi fino a due anni prima e quelli denunziati non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del contratto, non risulterebbe sufficientemente retroattiva e ultrattiva stante lo squilibrio esistente tra rischio assicurato e premio annuo di €
5.953.575,00 con una franchigia aggregata annua di € 4.000.000,00.
Per ripristinare l'equilibrio contrattuale occorrerebbe, pertanto, dichiarare la nullità parziale ex art. 1419
co. 2 c.c. della clausola che limita la copertura ai fatti dannosi verificatisi solo due anni prima estendendola a tutti gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto.
§§§§§§
Anche quest'ultimo motivo è infondato. Valgano, invero, per quel che concerne la lamentata violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, le stesse notazioni svolte, con riferimento al precedente motivo di gravame, in merito alla tardività della doglianza ed alla sua infondatezza posto che, anche in tal caso, la polizza reca in intestazione la dicitura: “Capitolato speciale di appalto. Polizza di assicurazione della Responsabilità
Civile verso i Terzi e verso i Prestatori d'Opera”.
Cont
Non si vede, pertanto, come la possa lamentare un difetto di informativa ed uno squilibrio tra premio e rischio assicurato, determinativo della mancanza di causa in concreto del contratto, a fronte di un testo negoziale da essa stessa predisposto con piena possibilità di valutarne la convenienza.
Analizzando la polizza nella sua interezza, e considerando anche la pluralità dei rischi assicurati (non solo la R.C.T. ma anche la R.C.O), nonché la pluralità delle strutture sanitarie facenti capo alla Controparte_3
pagina 42 di 44 e gli ampi massimali previsti, è peraltro da escludere la ricorrenza della lamentata sproporzione.
L'esposizione massima della compagnia assicuratrice per ogni sinistro è stata infatti individuata in €
5.000.000,00 per la Responsabilità Civile Terzi ed in altri € 5.000.000,00 per la Responsabilità Civile verso i
Prestatori di Lavoro con parallela previsione di un indennizzo massimo di € 20.000.000,00 per ogni struttura
Cont sanitaria facente capo all' e per ogni periodo annuo di assicurazione.
In tale prospettiva, pur considerando la pattuizione di una franchigia aggregata annua di complessivi €
4.000.000,00, è senz'altro da escludere la possibilità di estendere il periodo di retroattività fino a ricomprendervi un sinistro verificatosi agli inizi del 2007, ossia ben sette anni prima della stipula della polizza, apparendo una tale dilatazione temporale idonea più a rendere il contratto fortemente squilibrato ai danni dell'assicuratore che a ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni.
Le spese processuali, per quel che concerne il rapporto tra l' e la Parte_11 Parte_5 [...]
, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi Controparte_3
medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Lo stesso è a dirsi per quel che concerne il rapporto tra la e le compagnie Controparte_3
assicuratrici chiamate in garanzia mentre, per quel che concerne il rapporto tra la e l' CP_3 Parte_5
la reciproca soccombenza rispetto alla domanda di diversa graduazione delle colpe ai fini del regresso, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, tanto a carico dell'appellante principale quanto a carico dell'appellante incidentale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta tanto l'appello principale proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 7309/2022 pubblicata il 21.07.2022 quanto l'appello incidentale proposto dalla avverso la medesima pronunzia. Controparte_3
2) Condanna l' e la , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_3
pagina 43 di 44 rimborso delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 26.155,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma liquidata in favore dell'avv. Claudia Esposito dichiaratasi antistataria.
3) Condanna la al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_7
forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Condanna la al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_3 Controparte_10
che si liquidano in € 26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
5) Dichiara le spese processuali interamente compensate tra l' e la Parte_1
. Controparte_3
6) Dà atto dell'applicabilità, a carico dell' di una sanzione pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello principale ed a carico della di Controparte_3
una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_28
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