Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 291
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte richiama l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, distinguendo la competenza territoriale per i tributi locali da quella per i tributi non locali. Sottolinea che per i tributi non locali, la competenza è determinata dalla sede dell'agente della riscossione, non comportando un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione. Cita inoltre la giurisprudenza della Cassazione che conferma la competenza della Commissione Tributaria nella circoscrizione della sede dell'Agente della riscossione in caso di impugnazione della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 291
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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