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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13718/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024273316000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21895/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.07.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento nr. 10020250024273316000 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e notificatale in data 13.06.2025 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di Tassa Automobilistica per l'anno 2020 della complessiva somma di €. 442,44, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'atto presupposto;
2) prescrizione della pretesa fiscale;
3) violazione art 25 D.P.R 602/73 .
Concludeva chiedendo, perché ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, -in via principale e nel merito, in accoglimento del ricorso, dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento n.
10020250024273316000 stante la validità delle argomentazioni difensive sopra esposte, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnando integralmente l'avverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto, preliminarmente eccependo che ogni eventuale inosservanza di provvedimenti o la mancata emissione di atti inerenti il credito, ovvero l'omissione di atti opportuni o necessari nella fase di formazione della pretesa, nonché gli eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa iscritta a ruolo, e da ultimo la stessa tempistica di formazione del ruolo che costituiva il presupposto del rispetto dei termini decadenziali di cui all'art 25 del dpr 602/73, doveva restare ascritta unicamente all'ente impositore.
Analogamente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del deducente, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione, sia con riferimento alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, e all'illegittimità dello stesso, e sia con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto.
Non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata, la Regione Campania.
All'odierna udienza di discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia.
Secondo l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni del Concessionario della riscossione, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”. Soltanto con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione, posto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
A fondamento della pronunzia, la Corte ha osservato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo “spostamento” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione”.
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602
(cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle Corti di Giustizia secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.
Al proposito si richiamano, per il profilo di interesse, le disposizioni contenute nel D.p.r. 602/73:
- art. 12: “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”;
- art. 24: “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”;
- art. 46: “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ...”.
Dalla lettura delle norme suindicate si evince che l'Agente della Riscossione è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente.
Non viene, pertanto, qui in rilievo il “sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione” alla base della pronunzia della Consulta.
Ad abundantiam, si richiama il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella,
è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione
Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire" (Cass. ordinan. n. 28064/2019; Cass. sent. n. 15829/2016; Cass. sent.
n. 7635/2017).
Alla luce di quanto precede, escluso che la tassa auto si collochi nell'ambito dei tributi locali, va considerato per quanto concerne il caso di specie che, l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Salerno, aggiungendosi che la ricorrente risiede nella stessa provincia, per cui sussiste la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. Tenuto conto della natura meramente processuale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente la Corte di Giustizia
Tributaria di 1' grado di Salerno innanzi alla quale dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla notifica della presente. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13718/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024273316000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21895/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.07.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento nr. 10020250024273316000 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e notificatale in data 13.06.2025 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di Tassa Automobilistica per l'anno 2020 della complessiva somma di €. 442,44, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'atto presupposto;
2) prescrizione della pretesa fiscale;
3) violazione art 25 D.P.R 602/73 .
Concludeva chiedendo, perché ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, -in via principale e nel merito, in accoglimento del ricorso, dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento n.
10020250024273316000 stante la validità delle argomentazioni difensive sopra esposte, con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnando integralmente l'avverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto, preliminarmente eccependo che ogni eventuale inosservanza di provvedimenti o la mancata emissione di atti inerenti il credito, ovvero l'omissione di atti opportuni o necessari nella fase di formazione della pretesa, nonché gli eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa iscritta a ruolo, e da ultimo la stessa tempistica di formazione del ruolo che costituiva il presupposto del rispetto dei termini decadenziali di cui all'art 25 del dpr 602/73, doveva restare ascritta unicamente all'ente impositore.
Analogamente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del deducente, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione, sia con riferimento alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, e all'illegittimità dello stesso, e sia con riferimento all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto.
Non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citata, la Regione Campania.
All'odierna udienza di discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia.
Secondo l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni del Concessionario della riscossione, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”. Soltanto con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione, posto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente”.
A fondamento della pronunzia, la Corte ha osservato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo “spostamento” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione”.
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602
(cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle Corti di Giustizia secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.
Al proposito si richiamano, per il profilo di interesse, le disposizioni contenute nel D.p.r. 602/73:
- art. 12: “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”;
- art. 24: “L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”;
- art. 46: “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ...”.
Dalla lettura delle norme suindicate si evince che l'Agente della Riscossione è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente.
Non viene, pertanto, qui in rilievo il “sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione” alla base della pronunzia della Consulta.
Ad abundantiam, si richiama il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella,
è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione
Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire" (Cass. ordinan. n. 28064/2019; Cass. sent. n. 15829/2016; Cass. sent.
n. 7635/2017).
Alla luce di quanto precede, escluso che la tassa auto si collochi nell'ambito dei tributi locali, va considerato per quanto concerne il caso di specie che, l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Salerno, aggiungendosi che la ricorrente risiede nella stessa provincia, per cui sussiste la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. Tenuto conto della natura meramente processuale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente la Corte di Giustizia
Tributaria di 1' grado di Salerno innanzi alla quale dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla notifica della presente. Spese compensate.