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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13668/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 13668/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BISON GIOVANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BISON GIOVANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 12.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ Voglia il Tribunale di Padova ACCOGLIERE con sentenza le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 1. I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
- 2. La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla GN
nell'interesse dei figli e , entrambi minorenni, fino a Controparte_1 Per_1 Persona_2
quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
- 3. I figli minorenni della coppia, e , vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- 4. Il Sig. starà con i figli ogni qual volta sarà possibile, compatibilmente con gli impegni di Per_2
studio e ricreativi dei ragazzi, previo avviso di volta in volta alla GN;
in ogni caso, i CP_1 ragazzi staranno presso il padre un fine settimana alternato dal venerdì sera, cena compresa, alla domenica sera, cena compresa;
i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per 20 giorni, anche non consecutivi, sette giorni durante le vacanze natalizie che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
cd. ponti e festività alternati tra i genitori.
- 5. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi obbligo di mantenimento, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli;
- 6. Quanto al contributo di mantenimento dei figli, il Signor verserà alla signora , Per_2 CP_1
€ 500,00 mensili (250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Spese straordinarie al 50% ciascuno e come da Protocollo del Tribunale di Padova;
- 7. L'eventuale assegno unico ed universale di cui al D.Lgs. 230/2021 per i figli e Per_1 Per_2
, oltre ad eventuali modifiche, verrà integralmente percepito interamente dalla madre
[...]
GN . CP_1
- 8. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
- 9. Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 09/10/2004 in Legnaro (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2004.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 18.08.2007 in Padova (PD), e Persona_3
, il 16.08.2010 in Padova (PD). Persona_2
Con ricorso del 25.11.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14.01.2025; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 29.01.2025 n. 133 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore (e anche del maggiorenne per le questioni economiche), in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 09/10/2004 in Legnaro (PD) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte II, Serie A,
anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 13668/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BISON GIOVANNA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BISON GIOVANNA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 12.09.2025 per l'udienza del 16.09.2025:
“ Voglia il Tribunale di Padova ACCOGLIERE con sentenza le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 1. I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
- 2. La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla GN
nell'interesse dei figli e , entrambi minorenni, fino a Controparte_1 Per_1 Persona_2
quando non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
- 3. I figli minorenni della coppia, e , vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- 4. Il Sig. starà con i figli ogni qual volta sarà possibile, compatibilmente con gli impegni di Per_2
studio e ricreativi dei ragazzi, previo avviso di volta in volta alla GN;
in ogni caso, i CP_1 ragazzi staranno presso il padre un fine settimana alternato dal venerdì sera, cena compresa, alla domenica sera, cena compresa;
i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per 20 giorni, anche non consecutivi, sette giorni durante le vacanze natalizie che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
cd. ponti e festività alternati tra i genitori.
- 5. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando a qualsiasi obbligo di mantenimento, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli;
- 6. Quanto al contributo di mantenimento dei figli, il Signor verserà alla signora , Per_2 CP_1
€ 500,00 mensili (250,00 per ogni figlio) a titolo di contributo mensile al mantenimento dei due figli entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Spese straordinarie al 50% ciascuno e come da Protocollo del Tribunale di Padova;
- 7. L'eventuale assegno unico ed universale di cui al D.Lgs. 230/2021 per i figli e Per_1 Per_2
, oltre ad eventuali modifiche, verrà integralmente percepito interamente dalla madre
[...]
GN . CP_1
- 8. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
- 9. Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 09/10/2004 in Legnaro (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2004.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 18.08.2007 in Padova (PD), e Persona_3
, il 16.08.2010 in Padova (PD). Persona_2
Con ricorso del 25.11.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14.01.2025; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 29.01.2025 n. 133 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore (e anche del maggiorenne per le questioni economiche), in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 09/10/2004 in Legnaro (PD) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte II, Serie A,
anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti