Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Colombo e Nicola Berni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 15 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-., con il quale il Questore di Modena, ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Modena entro quarantotto ore e di non farvi ritorno per un periodo di tre anni dalla notifica, avvenuta in data 9 marzo 2025, senza la preventiva autorizzazione del Questore;
e per la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente è un professionista che svolge l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede su mandato di Banca Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking s.p.a. e che ha stabilito la sede della propria attività (partecipando a un Consorzio dei promotori finanziari) in Modena, dove risiede anche la maggior parte dei clienti dello stesso.
L’adozione dell’avversato foglio di via obbligatorio risulta essere fondata su una lunga serie di episodi penalmente rilevanti che il ricorrente definisce “generici” [reati contro la persona (art. 612 cp minacce, art. 582 cp lesioni personali), reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 336 cp minacce a PU, art. 337 cp resistenza a PU, art. 341 BIS cp oltraggio a PU, art. 346 cp millantato credito), delitti contro il patrimonio (art. 624 cp furto), delitti inerenti le contravvenzioni di polizia (art. 651 cp rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale), guida sotto l’influenza d’alcol e rifiuto di accertamento del tasso alcolemico], nonché sul suo deferimento, in data 23 gennaio 2025, per i reati di cui agli artt. 339 e 612 c.p. (minaccia aggravata).
Nel ricorso il destinatario del provvedimento lamenta:
1. violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione non ha comunicato l’avvio del procedimento e non ha consentito la partecipazione allo stesso, nonostante l’atto sia stato adottato a distanza di quarantacinque giorni dall’ultimo evento ritenuto penalmente rilevante. Né appare veritiero quanto affermato nel provvedimento in ordine al fatto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di un’attività discrezionale;
2. eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei fatti, sia con riferimento al fatto che il ricorrente non svolgerebbe la propria attività lavorativa in Modena, sia perché non consta al ricorrente di essere mai stato deferito per la violazione di reati contro la persona, né che gli sia stata contestata la responsabilità per furto. Quanto al rifiuto di sottoporsi all’alcol test e resistenza a pubblico ufficiale, il procedimento si sarebbe estinto in ragione del buon esito della messa alla prova.
Tutto ciò premesso, il ricorso merita positivo apprezzamento, considerato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può essere giustificata sulla scorta di una ravvisata urgenza di provvedere rispetto a cui non viene fornita alcuna motivazione atta a superare la circostanza per cui non solo dall’ultimo deferimento all’autorità giudiziaria è decorso un lasso di tempo pari a ventitré giorni (già di per sé compatibile con l’assegnazione di un breve termine per presentare memorie), ma ancor meno giustificabile appare il decorso di ulteriori ventidue giorni per procedere alla notifica, così da procrastinare l’efficacia della misura ritenuta urgente di addirittura quarantacinque giorni.
Inoltre, il provvedimento impugnato deve ritenersi privo di adeguata motivazione e fondato su erronei presupposti, dal momento che il Questore ha erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse alcun collegamento con il territorio comunale, ignorando che proprio in Modena egli ha posto la sede di riferimento per lo svolgimento della propria attività di promotore finanziario.
Invero, non del tutto infondato appare il rilievo della difesa erariale in ordine alla possibile non influenza del foglio di via sull’attività lavorativa, atteso il lungo lasso di tempo intercorso prima che il destinatario del provvedimento presentasse la richiesta di revoca alla Questura (sostanzialmente due mesi) per poi procedere, il giorno successivo, a notificare il ricorso giurisdizionale.
Cionondimeno, la documentazione evidenzia un’attività lavorativa almeno apparentemente collegata con il Comune di Modena che deve essere compiutamente valutata dalla Questura, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per la non corretta configurazione del presupposto in parola. Si rende, dunque, necessaria una riedizione del potere che tenga conto di quanto in giudizio rappresentato e documentato.
L’accoglimento della pretesa caducatoria in esito all’incidente cautelare determina il rigetto dell’istanza risarcitoria che, nello stesso ricorso, è correlata al danno che sarebbe derivato dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura del vizio accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, in parte e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare;
- respinge la domanda risarcitoria.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.