Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati relativamente al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni;
l'accordo collettivo 6 luglio 1955, per il trattamento economico;
l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1951 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera gli accordi collettivi 12 ottobre 1956, 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per l'applicazione dell'art. 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati relativamente al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni;
l'accordo collettivo 6 luglio 1955, per il trattamento economico;
l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1951 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera gli accordi collettivi 12 ottobre 1956, 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per l'applicazione dell'art. 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.