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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 370/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 370/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito– promossa
tra
, con l'avv. Francesca Accardo e l'avv. Margherita Accardo;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lilia Bonicioli;
CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12/02/2021 proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 394 2021 00000142 04 000 e n. 394 2021 00000143
05 000 del 23/01/2021 emesso dall rispettivamente, per la somma di € 1.827,74 CP_1
per indennità di disoccupazione cat. DSAGR n. 201359179875 relativa all'anno 2012, e della somma di € 1.848,25 per indennità di disoccupazione cat. DSAGR n.
2014629206352 relativa all'anno 2013. Parte ricorrente eccepiva che l'avviso di addebito oggetto del presente ricorso, doveva essere considerato nullo, poiché alla data di formazione dell'avviso di addebito, era stato proposto ricorso (12/10/2020) avverso l'avviso di accertamento prodromico all'avviso di addebito de quo.
Si costituiva in giudizio l che concludeva per il rigetto del ricorso poiché infondato CP_1
in fatto e diritto.
La domanda è fondata e pertanto il ricorso va accolto.
Ed invero è da considerarsi nullo l'avviso di addebito emesso sulla base di un CP_1
verbale di accertamento impugnato dinanzi il giudice competente.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del d.lgs.
46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è
impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di
provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne l'iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame
amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è
eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i
termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del
2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a
quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su
cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va
interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello
eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico
come l , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2
che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è
impugnato davanti al Giudice tributario”. Pertanto, laddove l'avviso di accertamento sia impugnato davanti al giudice competente, è preclusa all la possibilità di riscuotere il proprio credito CP_1
contributivo, sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice.
Circostanza non contestata ed ampiamente documentata è che l'avviso di addebito è
stato emesso in pendenza dell'impugnazione della cancellazione delle giornate agricole, sicché il ricorso va accolto e gli avvisi di addebito annullati.
Le spese, tenuto conto della serialità della lite, seguono il principio della soccombenza e sono poste dell . CP_1
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 394 2021 00000142 04 000 e n. 394
2021 00000143 05 000 per quanto di ragione;
- condanna i l al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € CP_1
1.100,000, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 370/2021 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito– promossa
tra
, con l'avv. Francesca Accardo e l'avv. Margherita Accardo;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lilia Bonicioli;
CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12/02/2021 proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 394 2021 00000142 04 000 e n. 394 2021 00000143
05 000 del 23/01/2021 emesso dall rispettivamente, per la somma di € 1.827,74 CP_1
per indennità di disoccupazione cat. DSAGR n. 201359179875 relativa all'anno 2012, e della somma di € 1.848,25 per indennità di disoccupazione cat. DSAGR n.
2014629206352 relativa all'anno 2013. Parte ricorrente eccepiva che l'avviso di addebito oggetto del presente ricorso, doveva essere considerato nullo, poiché alla data di formazione dell'avviso di addebito, era stato proposto ricorso (12/10/2020) avverso l'avviso di accertamento prodromico all'avviso di addebito de quo.
Si costituiva in giudizio l che concludeva per il rigetto del ricorso poiché infondato CP_1
in fatto e diritto.
La domanda è fondata e pertanto il ricorso va accolto.
Ed invero è da considerarsi nullo l'avviso di addebito emesso sulla base di un CP_1
verbale di accertamento impugnato dinanzi il giudice competente.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del d.lgs.
46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è
impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di
provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne l'iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame
amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è
eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i
termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del
2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a
quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su
cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va
interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello
eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico
come l , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2
che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è
impugnato davanti al Giudice tributario”. Pertanto, laddove l'avviso di accertamento sia impugnato davanti al giudice competente, è preclusa all la possibilità di riscuotere il proprio credito CP_1
contributivo, sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice.
Circostanza non contestata ed ampiamente documentata è che l'avviso di addebito è
stato emesso in pendenza dell'impugnazione della cancellazione delle giornate agricole, sicché il ricorso va accolto e gli avvisi di addebito annullati.
Le spese, tenuto conto della serialità della lite, seguono il principio della soccombenza e sono poste dell . CP_1
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 394 2021 00000142 04 000 e n. 394
2021 00000143 05 000 per quanto di ragione;
- condanna i l al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € CP_1
1.100,000, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo