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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 24/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 858 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Cassandro, giusta procura allegata al ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove, giusta procura generale alle liti;
-Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/2/2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n. n. 314-2023-00045598 01 000, notificato in data 29/12/2023, dell'importo di €
4.559,10, richiesti dall' a titolo di contributi dovuti per la Gestione Commercianti negli anni CP_1
2020-2021.
L'opponente deduceva che egli negli anni in questione era lavoratore dipendente della
[...]
mentre dal 6/12/2018 al 6/12/2019 era stato amministratore della che dunque CP_2 CP_3
non vi erano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla L. n. 613/1966 per l'iscrizione del suo nominativo nella Gestione Commercianti negli anni richiesti.
1
Si costituiva in giudizio l' , che deduceva di aver svolto verifiche amministrative, all'esito delle CP_1 quali aveva provveduto all'annullamento della posizione contributiva del con sgravio Pt_1 dell'avviso di addebito per cui era causa, come comunicato con nota del 22/5/2024.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontroverso – come risulta dalla documentazione in atti – che l' abbia provveduto CP_1 all'integrale sgravio degli importi richiesti con l'avviso di addebito impugnato, riconoscendo sostanzialmente la fondatezza delle pretese dell'opponente.
Pertanto non vi è più ragione per pronunciarsi in ordine al merito della controversia.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie le spese devono essere integralmente poste a carico dell' , considerando che CP_1
lo sgravio è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso del 24.2.2024, a ridosso dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
1/2/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 49,00 per esborsi ed € 886,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani il 24/2/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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