Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05076/2025REG.PROV.COLL.
N. 02886/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2023, proposto dal Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi n.6;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6029/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni del Comune appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Gli odierni appellanti sono proprietari di distinte unità immobiliari nel Comune di Casoria, per le quali sono state presentate più domande di condono edilizio ex lege n.326/2003. Il comune di Casoria ha rigettato le istanze di condono con provvedimento prot. -OMISSIS-. Successivamente, con nota prot. -OMISSIS-, ha comunicato agli interessati l’avvio di un nuovo procedimento, conclusosi con il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, di definitivo diniego delle medesime domande di condono sull’assunto dell’esistenza di una lottizzazione abusiva, posto che un intervento di lottizzazione abusiva “ non è suscettibile di condono edilizio ” e che i manufatti in esame, abusivamente eseguiti nell’ambito della lottizzazione, “ non possono essere sanati indipendentemente, ma possono essere invece sanati previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo il meccanismo dell’approvazione della variante allo strumento urbanistico al fine del loro recupero urbanistico ”.
2 – Tali atti sono stati impugnati dagli interessati. Il comune di Casoria si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
3 - Il TAR adito, dopo aver adottato due ordinanze istruttorie non adempiute dall’Amministrazione resistente, con sentenza n. 694/2016 ha accolto il ricorso e, ritenute infondate le motivazioni addotte dal comune a sostegno del diniego, ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica per la valutazione della eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti, sia con riferimento all’omesso riscontro ai provvedimenti istruttori del TAR, sia relativamente alla vicenda della lottizzazione abusiva.
4 – In particolare, il TAR ha accolto le censure dei ricorrenti relative all’omessa istruttoria e alla carente motivazione dell’impugnato provvedimento, ritenendo non provata l’esistenza della lottizzazione, presupposta dal Comune nonostante che non fosse mai stato avviato alcun procedimento ex art 30 dpr 380/2001. Infatti, ha motivato il TAR, a fronte delle contestazioni avanzate dai ricorrenti l’amministrazione non ha depositato nessuna relazione e non ha offerto alcun chiarimento sulla vicenda, né ha dato conto delle iniziative e dei provvedimenti sanzionatori adottati per contrastare la ritenuta lottizzazione abusiva e neppure ha prodotto alcuna comunicazione di reato, o altro elemento, tale da far ritenere che sia stata effettivamente ritenuta sussistente e perseguita la contestata lottizzazione abusiva.
5 - Il comune soccombente in primo grado propone appello, deducendo l’erroneità sotto plurimi profili della pronuncia del TAR, che avrebbe omesso di considerare correttamente la motivazione del provvedimento impugnato.
5.1 - Il Comune di Casoria riferisce, infatti, di aver motivato il diniego del condono in relazione alla sussistenza di una lottizzazione abusiva sulla particella catastale n. -OMISSIS-, sulla quale sono stati edificati gli immobili oggetto della richiesta di condono, in quanto la normativa di settore, così come statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impedisce la sanatoria delle singole unità immobiliari quando i terreni di sedime siano stati abusivamente lottizzati.
5.2 – In ogni caso il provvedimento di diniego, prosegue il Comune, è stato adottato in conformità alla vigente disciplina urbanistica, poiché gli interventi edilizi in esame sono stati realizzati su terreni che ricadono in zone agricole e industriali, in violazione delle disposizioni del PRG, e in particolare dell'art. 15 delle NTA, che vieta edificazioni non necessarie alla conduzione agricola. 5.3 – Il TAR avrebbe inoltre errato, secondo il Comune appellante, nel ritenere che il Comune dovesse adottare un provvedimento esplicito ex art. 30 d.P.R. 380/2001 per sanzionare la lottizzazione abusiva. Un tale rilievo sarebbe, infatti, infondato poiché, come stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è sufficiente che l'intenzione amministrativa emerga chiaramente dalla motivazione dell’atto, anche in assenza di una formalizzazione esplicita, e nella fattispecie considerata il provvedimento impugnato chiaramente esprimeva la volontà dell’amministrazione di reprimere la lottizzazione abusiva, facendo emergere in modo inequivoco le ragioni della scelta del diniego al condono. In particolare, secondo la giurisprudenza è legittimo il cosiddetto "provvedimento implicito", che non necessita di una formale esplicitazione della rubrica dell’atto se il suo contenuto sostanziale è evidente. Nel caso in esame, dunque, il Comune avrebbe adottato un provvedimento indirettamente ma univocamente volto a contrastare la lottizzazione abusiva in esame non concedendo il condono.
6. Alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti e degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio, l’appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.
7 – In primo luogo, quanto alla legittimità del diniego di condono in relazione alla lottizzazione abusiva, il Comune di Casoria ha adeguatamente motivato la propria decisione sulla base dell'esistenza di una lottizzazione abusiva sul fondo in questione.
7.1 - Tale motivazione è conforme alla normativa in materia, e in particolare all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e alla legge n. 326/2003, che individuano i tratti distintivi dell’intervento di lottizzazione abusiva anche in assenza di indici formali e che prevedono l’impossibilità di sanare singole unità immobiliari abusive edificate su terreni che sono stati abusivamente lottizzati. Pertanto, il diniego deve essere ritenuto conforme alla normativa di settore a seguito della contestazione della lottizzazione abusiva da parte del Comune di Casoria.
7.2 – Secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato il Comune non può in alcun caso procedere alla sanatoria delle singole unità immobiliari abusive quando abbia rilevato la sussistenza di una lottizzazione abusiva sulle relative aree di sedime, costituendo in tal caso il diniego un atto dovuto ed a contenuto vincolato. Tale circostanza rendeva, dunque, non dirimenti le ulteriori numerose censure di primo grado concernenti la motivazione e l’iter procedimentale dell’impugnato diniego di condono.
7.3 – In particolare, quanto al riferimento del provvedimento impugnato alla sussistenza di una lottizzazione abusiva, il TAR ha erroneamente ritenuto che l’atto impugnato fosse privo di adeguata motivazione in mancanza di una formale contestazione dell’avvenuta lottizzazione ex art. 30 d.P.R. 380/2001quando, invece, la volontà dell’amministrazione deve essere desunta non solo dalla intestazione formale dell’atto ma anche dal contenuto sostanziale del suo dispositivo e della relativa motivazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato infatti stabilisce che la mancata formalizzazione di un provvedimento specifico non impedisce che la volontà amministrativa emerga in modo chiaro e inequivocabile attraverso altro provvedimento adottato. Assumono, quindi, rilievo dirimente il diniego di sanatoria dell’immobile e la relativa motivazione che, seppure in mancanza di atti formalmente diretti a reprimere la lottizzazione abusiva in esame, hanno chiaramente evidenziato l’intento dell’amministrazione di contrastarla attraverso il diniego del condono. In questo caso, dunque, il Comune ha legittimamente esercitato un proprio potere, poiché il contenuto sostanziale della decisione è chiaramente espresso nel diniego del condono pur senza
adottare un provvedimento ex art. 30 d.P.R. 380/2001.
7.4 – Ne consegue la contestata erroneità, sotto i descritti profili, della sentenza del TAR per la parte in cui ha erroneamente, ritenuto necessaria l’adozione di un provvedimento esplicito ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001 per legittimare un diniego di sanatoria motivato dalla sussistenza di una lottizzazione abusiva e per aver valorizzato in modo eccessivo la mancata risposta del Comune alle richieste istruttorie, che, seppur censurabile e rilevante sotto il profilo delle spese di giudizio come illustrato oltre, non può di per sé legittimare l’intervento abusivo in questione.
7.5 – D’altro canto, dalla sentenza neppure risulta, né i ricorrenti hanno potuto dimostrare, che il mancato avvio da parte del Comune di Casoria di un procedimento formale, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001, abbia pregiudicato il diritto di difesa dei ricorrenti con riferimento al diniego in esame, esulando dal presente giudizio ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità del Comune al riguardo.
7.6 – In conclusione, in presenza di un chiaro divieto normativo, ed inoltre di un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’accertata esistenza di una lottizzazione abusiva impedisce la possibilità di concedere il condono edilizio per le singole unità immobiliari che ne fanno parte, salvo che non sia intervenuta una variante urbanistica che abbia sanato l’intero assetto lottizzatorio (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3381/2012; Cons. Stato, sez. VI, n. 5607/2019), il definitivo diniego opposto alla domanda di condono dei ricorrenti di primo grado doveva ritenersi legittimato dal riferimento alla lottizzazione abusiva che aveva interessato le aree di sedime pur in assenza di un formale avvio del procedimento ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001.
8 – La conseguente erroneità della sentenza appellata sotto i profili indicati impone, quindi, di accogliere l’appello e, per l’effetto, di respingere il ricorso di primo grado.
9 – Le spese del doppio grado di giudizio devono essere, tuttavia, compensate fra le parti in ragione sia della complessità e non univocità della fattispecie contenziosa, sia del già menzionato contegno non collaborativo del Comune nel corso dell’istruttoria disposta dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti di primo grado odierni resistenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.