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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14953/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
22/03/2021, assunta in decisone in data 17/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 11/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ruzzenenti Fausta, presso il cui studio – sito in Brescia, via Solferino n. 20/C – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Massabò Paola, presso il cui studio – sito in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , in qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._3
(nato il [...]) e (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex Persona_1 Persona_2 art. 86 c.p.c.; minori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con delibera n. 2022/2021 e n.
2022/2022 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 21/04/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Milano, ogni diversa istanza e richiesta disattesa, così decidere:
pagina 1 di 12 1) Sulla casa: confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in VE MA (MI) al sig. , Parte_1 proprietario esclusivo della stessa, affinchè possa viverci con i figli minori e;
Per_1 Per_2
2) Sull'affidamento dei minori: fatte salve eventuali diverse emergenze nel prosieguo, affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegneranno a collaborare fra loro nelle principali funzioni di cura degli stessi, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, eventualmente avvalendosi di attività di mediazione famigliare;
3) Sul diritto di visita: Stabilire che la madre possa vedere e tenere con sé i minori sulla base di un calendario di visite eventualmente elaborato dal Servizio e/o da apposita equipe, sino a completo recupero del rapporto madre-figli e secondo ogni migliore indicazione, nell'interesse dei minori stessi e con l'obbiettivo di completa liberalizzazione dei rapporti nei tempi ritenuti opportuni dagli specialisti del caso;
4) Sul mantenimento dei minori: Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc, determinare il contributo ritenuto di giustizia che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. per il mantenimento ordinario dei minori, e CP_1 Pt_1 comunque nella misura non inferiore ad euro 150,00 ciascuno, nonché la percentuale di divisione fra ciascuno dei genitori delle spese straordinarie previste dalle linee guida indicate dal Tribunale di Milano;
5) Sul mantenimento della moglie: Revocare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in via provvisoria in sede di udienza presidenziale o in subordine ridurlo in misura consona attese le potenzialità lavorative della e CP_1 la sua inattività colpevole in tutta la durata del processo, e comunque se strettamente necessario determinarlo in misura non superiore ad euro 250,00 mensili;
6) Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri ex lege”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale:
1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2 Persona_1
2) mantenere, salvo diversa volontà dei minori, il collocamento degli stessi presso il padre, al quale rimarrà assegnata la casa familiare, confermando quanto già stabilito in punto mantenimento dei figli a carico dei genitori in sede di udienza presidenziale del 24 giugno 2021;
3) mantenere il contributo al mantenimento a carico del Sig. nella misura di euro 500,00 mensili, rivalutabili Pt_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita, non essendo mutata la condizione economica della Sig.ra CP_1 nonostante gli sforzi dimostrati per mutare la propria situazione reddituale, tenendo altresì in considerazione che, seppur in minima parte, la Sig.ra ha contribuito all'acquisto della proprietà della casa familiare, assegnata al CP_1 sig. per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine nn. 10 e 11; Pt_1
4) disporre diritti di visita della madre con i figli e , mantenendo il calendario attuale proposto dal Per_1 Per_2
Curatore, sentiti i minori, salvo ampliamento già richiesto dal Curatore, ma ad oggi non desiderato dai figli, nel caso in cui questi indicassero una volontà diversa;
5) disporre diritti minimi di visita, salvo migliori accordi: • per il periodo vacanziero estivo, nella misura iniziale di un fine settimana, nel mese di luglio, e di due fine settimana, nel mese di agosto, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, da concordare preventivamente con il padre e coi minori, avendo la madre la possibilità di recarsi al mare coi figli nell'abitazione della nonna, o in montagna, dove i minori hanno sempre trascorso sempre le loro vacanze;
• durante le vacanze natalizie, disporre che i minori possano trascorrere alternativamente il 24 dicembre ed il 25 dicembre con uno dei genitori e prevedere almeno un fine settimana con la madre durante le vacanze natalizie;
• momenti di incontro coi figli, nelle altre festività religiose, laiche e scolastiche e per i compleanni dei figli;
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria:
1) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
2) ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in tutti gli scritti difensivi, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte, con i testi già indicati;
pagina 2 di 12 3) disporre consulenza tecnica sull'intero nucleo familiare al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e le capacità di sostegno al nucleo da parte dei nonni, in considerazione della frequente permanenza dei minori soprattutto coi nonni paterni”.
Per (Curatore speciale dei minori) Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
1) disporre l'affido di e all'Ente territorialmente competente, con incarico ai Servizi Sociali del Per_1 Per_2
Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici, di:
a) monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla relazione tra i minori e ciascun genitore nonché allo stato psico-fisico di e e dei loro genitori;
Per_1 Per_2
b) porre in essere ogni supporto - anche psicologico - ritenuto necessario, o anche solo opportuno, nell'interesse di e;
Per_1 Per_2
c) regolamentare i rapporti tra i minori e la madre, con progressivo ampliamento;
2) collocare e presso il padre con assegnazione a quest'ultimo dell'immobile adibito a casa familiare;
Per_1 Per_2
3) disporre che e incontrino la madre, allo stato: Per_1 Per_2 a. presso l'abitazione della nonna materna, a settimane alterne: i. un giorno infrasettimanale – compatibilmente con le esigenze dei minori – dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00; ii. il sabato dalle 12.00 alle 19.00. Con incarico ai
Servizi Sociali di ampliare tali modalità di frequentazione
b. in occasione delle vacanze estive 2024, almeno un giorno alla settimana dalle 10.00 alle 19.00, alla presenza della nonna materna;
c. in occasione delle vacanze natalizie 2024/2025: i. il giorno 24 dicembre o il giorno 25 dalle 10.00 alle 21.00; ii. il giorno 1° gennaio o 6 gennaio, dalle 10.00 alle 21.00; iii. 3 ulteriori giornate, individuate dai genitori con l'ausilio dei Servizi Sociali, dalle 10.00 alle 19.00; iv. in occasione dei c.d. ponti, una giornata di sospensione delle lezioni scolastiche, da concordare con il padre, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali. Il tutto salvo diverse indicazioni dei Servizi Sociali che potranno introdurre i pernottamenti e ampliare le frequentazioni
3) Disporre che la Signora concorra al mantenimento dei figli mediante la corresponsione del 20% delle spese CP_1 straordinarie relative ai figli, di cui al Protocollo di Milano;
4) Invitare i genitori a riattivare un percorso di sostegno psicologico per i minori nonché ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, nell'interesse dei figli”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2021, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Milano il 8 dicembre 2008 (anno 2008, n. 442, Parte II, serie A), dal Controparte_1 quale nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) – chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonchè: - di affidare i figli minori in via esclusiva il padre (in subordine, stabilire che le decisioni sanitarie fossero assunte in via esclusiva dal padre), con collocamento prevalente presso lo stesso e con visite madre-figli con le modalità ritenute più tutelanti per i minori;
- di assegnare casa familiare – sita in VE MA (MI), via Gobetti n. 20 – al ricorrente;
- di determinare il contributo materno al mantenimento dei figli ritenuto di giustizia.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente allegava: - che sin dalla nascita dei figli la madre si era avvicinata all'antroposofia, disciplina a causa della quale la stessa rifiutava qualsiasi terapia farmacologica tradizionale per sé e per i figli, come ad esempio le vaccinazioni;
- che, a seguito di comportamenti deliranti tenuti dalla madre in data 12/10/2020, il marito era stato costretto a chiamare le Forze dell'ordine e, a seguito di tale intervento, veniva prescritta alla resistente una terapia farmacologica;
- che, ciononostante, in data
15/10/2020 la moglie si allontanava senza dare spiegazioni e veniva rinvenuta, a seguito di denuncia di scomparsa effettuata dal marito, solo il 17/10/2020 presso l'ospedale di Gallarate;
- che successivamente la pagina 3 di 12 resistente veniva trasferita presso l'ospedale San Paolo di Milano presso il quale rimaneva ricoverata sino al dicembre 2020, trasferendosi in seguito alle dimissioni presso la propria madre, mantenendo la terapia psichiatrica;
- che durante il periodo di ricovero della Signora i figli sentivano la madre CP_1 sporadicamente per telefono, mentre successivamente la vedevano un pomeriggio alla settimana, sempre alla presenza del padre o della nonna materna.
Con memoria difensiva depositata in data 21/06/2021 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - in via provvisoria, di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, stabilendo il collocamento dei minori presso la casa familiare, con rotazione settimanale dei genitori in tale immobile e con un contributo paterno di euro
700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili;
- in via principale, di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre (o in subordine il collocamento paritario), con assegnazione alla stessa della casa familiare e con un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
con riguardo alle questioni economiche, di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento a favore delle moglie pari ad euro 500,00 mensili;
- in subordine, di disporre il collocamento prevalente di minori presso la nuova abitazione materna a fronte di un contributo al mantenimento della moglie di euro
700,00 mensili.
La resistente contestava la ricostruzione fattuale offerta da parte ricorrente e rappresentava la contestuale pendenza di procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, a fronte del quale il nucleo familiare risultava già in carico ai Servizi sociali di VE MA;
la resistente inoltre contestava l'iniziale gestione arbitraria delle visite madre-figli da parte del ricorrente, precisando che a seguito dell'intervento dei
Servizi sociali vedeva i figli un ulteriore pomeriggio a settimana alla presenza di un'educatrice.
All'udienza del 24/06/2021, parte ricorrente rappresentava un miglioramento degli incontri madre-figli con l'introduzione dell'educatrice, precisando che il Tribunale per i Minorenni non aveva assunto alcun provvedimento (procedimento conclusosi definitivamente in data 02/12/2021, cfr. doc. 1 di parte resistente); parte resistente rappresentava di non avere più avuto episodi psicotici e che attualmente risultava in cura presso il CPS con incontri mensili.
Il Presidente f.f. – in via provvisoria – affidava i minori al Comune di VE MA e disponeva il prosieguo degli interventi di sostegno già avviati nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Milano;
riservava all'esito dell'indagine, ogni decisione in punto di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare richiesta dalle parti;
poneva allo stato a carico del padre l'integrale mantenimento dei minori, salvo il 20% delle spese straordinarie mediche e scolastiche a carico della resistente;
poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
All'udienza del 29/09/2021, le parti rappresentavano di aver aderito ai percorsi di sostegno come suggeriti dai Servizi sociali incaricati;
il Presidente f.f. confermava l'affido dei minori al Comune di VE MA, nonché gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali di detto Comune, con particolare riguardo alla valutazione neuropsichiatrica dei minori, al percorso di ADM e di mediazione tra le parti;
disponeva il collocamento dei minori presso il padre, con assegnazione allo stesso della casa familiare;
confermava i provvedimenti assunti in data 24/06/2021 con riguardo alle questioni economiche;
nominava se stesso giudice istruttore per il pagina 4 di 12 prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15/03/2022, il Giudice istruttore – sentite le parti e letta la relazione dei Servizi sociali incaricati – nominava l'avv. Curatore speciale dei minori (che si costituiva in data Controparte_2
13/07/2022), confermando gli incarichi ai Servizi sociali di VE MA, con possibile ampliamento e liberalizzazione degli incontri madre-figli come già sperimentato, ed invitando le parti ad intraprendere nuovo percorso di mediazione.
All'udienza del 22/09/2022, il Curatore speciale riferiva una situazione di profonda sofferenza dei minori con riguardo alle visite madre-figli e chiedeva effettuarsi CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
parte resistente si associava a tale richiesta, mentre parte ricorrente si rimetteva alla decisione del Giudice, precisando di essere disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione, nonché rispetto al percorso privato di sostegno psicologico dei minori presso il centro proposto dalla resistente;
le parti, infine, chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI cc.
Il Giudice istruttore incaricava i Servizi sociali di VE MA: - di avviare con urgenza gli interventi di psicoterapia proposti per i minori e - di promuovere l'ampliamento e la liberalizzazione Per_1 Per_2 degli incontri madre-figli; - di completare la valutazione neuropsichiatrica dei minori, di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti e di educativa domiciliare presso il padre;
- di dare avvio ad una mediazione familiare tra le parti;
- di mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, riservando all'esito di tali interventi la concessione dei termini istruttori.
All'udienza del 25/01/2023, il Curatore speciale evidenziava le problematiche emerse nell'ambito degli incontri madre-figli e – atteso il mancato deposito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali – chiedeva la convocazione degli assistenti sociali e dello psichiatra della Signora nonché CP_1
l'audizione dei minori con l'ausilio di neuropsichiatra infantile, rappresentando che da dicembre 2022
e avevano iniziato un percorso di psicoterapia presso il Centro La Cordata, mentre i genitori Per_1 Per_2 un percorso di mediazione presso il medesimo centro;
le parti si associavano alle richieste del Curatore speciale, compresa quella di rimandare l'assegnazione dei termini istruttori.
Il Giudice istruttore sollecitava i Servizi sociali di VE MA a dare seguito agli incarichi già conferiti e a curare la ripresa degli incontri madre-figli, incaricando le parti di depositare relazione sull'andamento del percorso psicoterapeutico privato svolto dai minori e della mediazione, riservando al prosieguo ogni ulteriore valutazione.
All'udienza del 01/03/2023, il Curatore speciale ribadiva le richieste già avanzata all'udienza precedente e chiedeva di essere autorizzata all'acquisizione degli accertamenti testali eseguiti su entrambi i minori e nello specifico di , richieste a cui entrambe le parti aderivano. Per_1
Il Giudice istruttore rigettava le istanze del Curatore speciale e la richiesta di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
confermava l'affidamento dei minori al Comune di VE MA, con incarico di proseguire gli incontri madre-figli con modalità protette.
All'udienza del 06/06/2023, il Curatore speciale chiedeva disporre audizione urgente dei minori con ausiliari
NPI, nonché l'acquisizione dei test psicodiagnostici citati nella relazione NPI del Polo Rozzano;
parte ricorrente si opponeva alla sola audizione di , non ancora dodicenne, e all'acquisizione documentale in Per_2 quanto superflua, opponendosi inoltre ad eventuali richieste di modifica del calendario madre-figli e pagina 5 di 12 all'audizione dello psichiatra materno, non manifestando dubbi rispetto all'attuale condizione di salute della resistente;
parte resistente chiedeva l'audizione dello psichiatra della Signora e insisteva per la CTU CP_1 psicodiagnostica sul nucleo familiare.
Il Giudice istruttore riassegnatario disponeva l'audizione di e , nominando quale ausiliario la Per_1 Per_2 dott.ssa e autorizzava il Curatore speciale ad acquisire presso il servizio NPI, Persona_3
Polo Rozzano, copia dei test psicodiagnostici effettuati sui minori, respingendo le ulteriori richieste.
All'udienza del 06/09/2023, il Giudice istruttore provvedeva all'audizione dei minori con l'ausilio della dott.ssa assegnando all'esito termine alla stessa per il deposito di osservazioni, e convocava Per_3
l'educatrice, vista la richiesta del Curatore speciale in tal senso.
All'udienza del 20/09/2023, il Giudice istruttore provvedeva all'audizione dell'educatrice e Testimone_1 dell'assistente sociale e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia in punto di Controparte_4 status, con assegnazione all'esito dei termini ex art. 183 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 Controparte_1 con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31/01/2024, il Giudice istruttore respingeva le richieste istruttorie avanzata da parte resistente, disponendo il deposito di documentazione reddituale aggiornata e assegnando al
Curatore speciale termine per il deposito di eventuale proposta relativa alle frequentazioni madre-figli.
Con provvedimento del 15/02/2024, il Giudice istruttore autorizzava il calendario e le modalità di visita madre-figli come indicate dal Curatore speciale dei minori nella nota del 14/02/2024.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17/07/2024, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 11/12/2024.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 31/01/2024, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie della resistente, anche considerata l'ampia indagine effettuata dai Servizi sociali, l'audizione dei minori e la documentazione presente in atti.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale pagina 6 di 12 Si rileva che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le dinamiche familiari risultavano fortemente condizionate dall'episodio di “scompenso psicotico con disorganizzazione ideo- comportamentale” subito dalla resistente nell'autunno 2020, che aveva comportato il ricovero ospedaliero della stessa per alcuni mesi.
A seguito di tale episodio la convivenza tra le parti non si è di fatto più ristabilita, essendosi la resistente trasferita presso la propria madre una volta dimessa dall'ospedale e avendo poi provveduto il ricorrente ad instaurare il presente procedimento di separazione nei primi mesi del 2021.
Ciò ha comportato importanti tensioni tra i coniugi con riguardo sia agli aspetti economici, sia con riguardo ad aspetti inerenti alla responsabilità genitoriale, circostanza che aveva reso necessario in sede presidenziale disporre l'affidamento dei minori al comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.
In particolare, la questione relativa alle frequentazioni madre-figli risultava oggetto di accesa conflittualità tra le parti: invero, da un lato, il ricorrente aveva inizialmente manifestato preoccupazione e diffidenza rispetto allo stato psicofisico della moglie e alle possibili ripercussioni sul benessere dei minori;
dall'altro, la madre era apparsa sofferente rispetto ai limitati spazi di frequentazione con i figli, evidenziando il raggiunto stato di compenso psicopatologico.
Quanto alla situazione dei minori, e erano apparsi profondamente turbati da quanto avvenuto Per_1 Per_2
e avevano manifestato difficoltà relazionali ed emozionali, nonché forte reticenza (espressa in particolare da
) rispetto agli incontri con la madre, alla quale recriminavano anche comportamenti percepiti come Per_1 aggressivi e di disinteresse precedenti rispetto all'episodio di scompenso psicotico della Signora (cfr. CP_1 relazione del 24/09/2021), con conseguente necessità di avviare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori (svoltosi da con la dott.ssa e da con la dott.ssa Per_1 Persona_4 Per_2 Persona_5 del centro “La Cordata”).
Gli incontri madre-figli sono stati, dunque, inizialmente programmati dall'Ente affidatario con l'affiancamento di un'educatrice allo scopo di facilitare la ripresa della relazione tra la madre e i minori;
tali incontri, tuttavia, hanno avuto per lungo tempo un andamento altalenante, alternandosi periodi in cui le interazioni tra il genitore e i minori risultavano positive e soddisfacenti, osservando gli operatori buone capacità educative materne, e periodi in cui alcuni comportamenti reattivi materni facevano riaffiorare preoccupazione nei minori, con conseguente nuova chiusura degli stessi rispetto alla figura materna, come si evince dalle diverse relazioni dei Servizi sociali depositate in atti.
Tale andamento infruttuoso degli incontri madre-figli risulta essere stato altresì condizionato dall'assenza di fiducia da parte della resistente rispetto agli operatori dei Servizi sociali incaricati e in particolare all'educatrice, dott.ssa che affiancava la madre nel corso degli incontri con i figli (pur Testimone_1 risultando figura gradita ai minori, come dichiarato dagli stessi all'udienza del 06/09/2023), tanto che nell'ottobre 2023 la resistente ha espresso la volontà di non voler più partecipare agli incontri con i figli se svolti in modalità protetta, attivando forte una preoccupazione dei minori rispetto all'eventualità di perdere ogni contatto con la madre (cfr. relazione del 22/01/2024).
pagina 7 di 12 Attesa tale situazione di stallo, la Curatrice speciale dei minori ha predisposto diversi incontri con i minori e con la madre al fine di individuare una soluzione che evitasse – nell'esclusivo interesse di e – Per_1 Per_2
l'interruzione del rapporto madre-figli, prevedendo in un primo momento un alternanza tra incontri in autonomia (presso la nonna materna ovvero presso lo studio della Curatrice) ed incontri alla presenza dell'educatrice, calendario autorizzato dal Giudice istruttore in data 15/02/2024.
Ad oggi i minori incontrano la madre liberamente ogni 15 giorni, incontri che stanno proseguendo in maniera molto positiva, come risulta da quanto dichiarato da tutte parti nelle comparse conclusionali.
Quanto alla figura paterna, i Servizi sociali hanno rappresentato in più occasioni il forte legame padre-figli e l'adeguatezza del genitore rispetto alle esigenze quotidiane dei minori, pur evidenziando fatiche paterne nell'accogliere e gestire le emozioni negative espresse dai figli e nell'assumere una posizione più attiva rispetto alle problematiche che caratterizzavano il rapporto madre-figli, per fronteggiare le quali il ricorrente ha intrapreso un percorso di supporto psicologico con la dott.ssa del Consultorio di Persona_6
Rozzano.
Ad oggi, il padre è apparso maggiormente in grado di supportare i minori nella relazione con la madre e risulta aver superato – quantomeno in parte – le preoccupazioni relative alle condizioni psicofisiche della moglie (cfr. relazione del 11/08/2022 e del 01/03/2023).
Si precisa, infatti, che successivamente all'episodio di scompenso psicotico del 2020 la resistente è sempre risultata in una condizione di buon compenso psicopatologico, come dichiarato dallo psichiatra dott. Per_7
(da ultimo con relazione del 22/02/2023).
Inoltre, anche la relazione genitoriale risulta aver avuto un'evoluzione positiva, riuscendo ad oggi le parti – anche grazie al percorso di mediazione intrapreso – a comunicare in maniera più funzionale e ad assumere insieme decisioni sulle questioni relative ai figli, sebbene allo stato la conflittualità tra le parti non risulti ancora del tutto superata.
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la revoca dell'affidamento di e al Comune di VE MA (MI) a favore di un affidamento in via condivisa degli stessi Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, regime peraltro richiesto da entrambe le parti e ritenuto adeguato anche dalla
Curatrice speciale nella comparsa conclusionale;
si ritiene, invero, opportuno valorizzare i progressi ottenuti dai genitori sia con riguardo alle rispettive capacità genitoriali individuali, che con riguardo alla capacità di co-gestione delle questioni relative ai figli, avendo le parti raggiunto un livello adeguato di comunicazione.
Quanto al collocamento dei minori, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2 presso il padre, posto che ad oggi il Signor risulta il genitore di riferimento dei minori, considerato Pt_1 che il rapporto madre-figli è ancora in fase di ripresa.
Con riguardo, invero, alle frequentazioni madre-figli, il Collegio ritiene opportuno confermare le modalità di visita attualmente in essere, ossia visite libere ogni 15 giorni, posto che – dopo un lungo periodo di instabilità
– tale modalità risulta essere quella maggiormente rispondente alle esigenze dei minori, nonché la più idonea a garantire uno sviluppo sereno e spontaneo del rapporto madre-figli, considerato che nessuna delle parti ha evidenziato elementi di possibile pregiudizio.
pagina 8 di 12 Si ritiene, inoltre, necessario incaricare i Servizi sociali di VE MA (MI) di valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione madre-figli e di regolamentare, unitamente alle parti, i periodi festivi, considerato l'andamento delle visite come attualmente disposte e verificata la volontà dei minori in tal senso, nonché di proseguire un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando ogni intervento Co ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all' competente eventuali situazioni di pregiudizio per e . Per_1 Per_2
Si invitano, infine, i genitori affidatari a riattivare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori, considerate le fatiche degli stessi rilevate dagli operatori dei Servizi sociali e a seguito di valutazione neuropsichiatrica, nonché a proseguire il percorso di mediazione familiare, attesi i positivi risultati sino ad ora raggiunti.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore del ricorrente della casa familiare sita in VE
MA (MI), via Gobetti n. 20 – di esclusiva proprietà del Signor – in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene prevedere un contributo materno al mantenimento di e pari ad euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 20% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la situazione lavorativa e reddituale del Signor risulta sostanzialmente invariata rispetto a quanto considerato in sede presidenziale, posto che il Pt_1 ricorrente svolge attività di consulente informatico presso Zurich Investments Life S.p.a., dalla quale ha percepito un reddito complessivo di euro 53.405,00 circa nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 3.244,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2020) e di euro 54.053,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro
3.161,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024).
Il ricorrente, inoltre, risulta proprietario esclusivo della casa familiare ove vive con i figli sita in VE
MA (MI), via Gobetti n. 20, sulla quale gravava finanziamento di euro 200,00 mensili per le spese di ristrutturazione estinto nel novembre 2021.
Quanto alla resistente, la Signora è diplomata al conservatorio e laureata in filosofia e ha sempre CP_1 svolto professione di docente di musica, svolgendo dal 2015 tale professione presso la scuola privata
“OM” di Milano, con contratto a tempo determinato e parziale e con un reddito complessivo pari ad euro
10.300,00 circa nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 816,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2020), svolgendo inoltre attività di insegnante privata di pianoforte.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, la resistente risultava ancora in fase di recupero dopo l'episodio di scompenso psicotico dell'ottobre 2020 e percepiva un reddito mensili di soli euro 600,00 mensili, essendo rimasta in malattia dal lavoro (cfr. verbale dell'udienza del 24/06/2021).
pagina 9 di 12 Considerata tale precaria situazione economica della resistente a fronte dei buoni redditi paterni, il Presidente
f.f. aveva previsto la sola partecipazione della madre al 20% delle spese straordinarie mediche e scolastiche dei minori, pur in presenza di limitatissimi spazi di frequentazione madre-figli.
A seguito del miglioramento delle proprie condizioni di salute, la resistente si è poi attività per reperire nuove occupazioni lavorative ed in particolare dal febbraio 2022 la Signora ha sottoscritto contratto CP_1 di prestazione d'opera occasionale con DO NE Cooperativa sociale ONLUS per servizio di accompagnamento musicale durante le lezioni di euritmia (cfr. doc. 11) e nel settembre 2023 è stata assunta con mansioni di guida agroturistica presso azienda VE AU (cfr. doc. 15).
A fronte di tali attività – oltre a quella prestata per la scuola OM – la Signora ha percepito un CP_1 reddito complessivo pari ad euro 15.725,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensili di euro 1.200,00 circa al netto Irpef, cfr. 730/2024), di cui euro 6.154,00 percepiti dall'azienda VE, euro
7.359,00 dalla scuola OM ed euro 2.160,00 dalla cooperativa NE (cfr. CU 2024).
Tuttavia, nel giugno 2024 si è concluso il rapporto di lavoro con l'azienda VE, non essendo stato rinnovato il relativo contratto;
peraltro, la resistente ha reperito nuove attività lavorative: - presso la scuola Kore come accompagnatrice per le lezioni di euritmia per euro 15,00 all'ora (contratto di lavoro autonomo occasionale sino al giugno 2025); - presso la Fondazione Antroposofica Milanese per un ciclo di n. 7 incontri - circa euro
100,00 ad incontro); - presso l'associazione Sole, luna e stelle come accompagnatrice per le lezioni di euritmia per n. 6 incontri (da dicembre a giugno) una volta ogni due mesi il sabato con compensi pari ad euro
40,00 ad incontro (totale 240,00 annui).
Pertanto – considerati i redditi percepiti per l'attività svolta presso la scuola OM, la cooperativa NE e quelli emergenti dalle nuove attività sopra riportate – la Signora ad oggi dovrebbe percepire un CP_1 reddito mensili di circa euro 1.000,00, avendo dunque dimostrato una piena capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, aumentando i propri redditi rispetto a quanto considerato in fase presidenziale.
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo stabilire un contributo materno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, posto che – pur considerati i maggiori redditi paterni – la madre non può essere esonerata dai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli attesi i redditi dalla stessa percepiti, considerato peraltro che si tratta di una somma minima, tenuto conto anche delle limitatissime spese di mantenimento diretto dei minori sostenute allo stato dalla madre.
Quanto alla domanda della resistente di un assegno per sé a carico del marito, il Collegio ritiene che possa essere confermato quanto disposto in sede presidenziale, ossia un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili, posto che – richiamato quanto sopraesposto con riguardo alle condizioni economiche delle parti – sussiste una situazione di disparità economica tra le parti a favore del marito e considerato che nell'ambito del presente giudizio di separazione vige il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo tra le parti in punto di pagina 10 di 12 responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare, nonché la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche.
P. Q. M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data
26/09/2023 di separazione personale dei coniugi e , il Tribunale Ordinario Parte_1 Controparte_1 di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Revoca l'affidamento dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]) al Comune di Per_1 Per_2
VE MA (MI);
2) Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che la madre vedrà e terrà con sé i minori ogni 15 giorni, con incontri liberi e svolti allo stato senza pernottamento;
4) Incarica i Servizi sociali di VE MA (MI) di valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione madre-figli e di regolamentare, unitamente alle parti, i periodi festivi, considerato l'andamento delle visite come attualmente disposte e verificata la volontà dei minori in tal senso, nonché di proseguire un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e;
Per_1 Per_2
5) Invita i genitori a riattivare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori, nonché a proseguire il percorso di mediazione familiare;
6) Assegna la casa familiare sita in VE MA (MI), via Gobetti n. 20 al ricorrente;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella Controparte_1 Per_1 Per_2 misura complessiva di euro 200,00 mensili per entrambi i figli (euro 100,00 per ciascun figlio), somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025 e Parte_2 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella Parte_1 Controparte_1 misura del 20% le spese straordinarie relative ai figli come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite pagina 11 di 12 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro Parte_1 Controparte_1
500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal luglio 2021, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
10) Compensa le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali del
Comune di VE MA (MI).
Così deciso in Milano, il 11 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data
22/03/2021, assunta in decisone in data 17/07/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 11/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ruzzenenti Fausta, presso il cui studio – sito in Brescia, via Solferino n. 20/C – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Massabò Paola, presso il cui studio – sito in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , in qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._3
(nato il [...]) e (nata il [...]), che rappresenta in proprio ex Persona_1 Persona_2 art. 86 c.p.c.; minori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato rispettivamente con delibera n. 2022/2021 e n.
2022/2022 emessa dal Consiglio degli Avvocati di Milano in data 21/04/2022;
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Milano, ogni diversa istanza e richiesta disattesa, così decidere:
pagina 1 di 12 1) Sulla casa: confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in VE MA (MI) al sig. , Parte_1 proprietario esclusivo della stessa, affinchè possa viverci con i figli minori e;
Per_1 Per_2
2) Sull'affidamento dei minori: fatte salve eventuali diverse emergenze nel prosieguo, affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegneranno a collaborare fra loro nelle principali funzioni di cura degli stessi, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, eventualmente avvalendosi di attività di mediazione famigliare;
3) Sul diritto di visita: Stabilire che la madre possa vedere e tenere con sé i minori sulla base di un calendario di visite eventualmente elaborato dal Servizio e/o da apposita equipe, sino a completo recupero del rapporto madre-figli e secondo ogni migliore indicazione, nell'interesse dei minori stessi e con l'obbiettivo di completa liberalizzazione dei rapporti nei tempi ritenuti opportuni dagli specialisti del caso;
4) Sul mantenimento dei minori: Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc, determinare il contributo ritenuto di giustizia che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. per il mantenimento ordinario dei minori, e CP_1 Pt_1 comunque nella misura non inferiore ad euro 150,00 ciascuno, nonché la percentuale di divisione fra ciascuno dei genitori delle spese straordinarie previste dalle linee guida indicate dal Tribunale di Milano;
5) Sul mantenimento della moglie: Revocare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale in via provvisoria in sede di udienza presidenziale o in subordine ridurlo in misura consona attese le potenzialità lavorative della e CP_1 la sua inattività colpevole in tutta la durata del processo, e comunque se strettamente necessario determinarlo in misura non superiore ad euro 250,00 mensili;
6) Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri ex lege”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale:
1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2 Persona_1
2) mantenere, salvo diversa volontà dei minori, il collocamento degli stessi presso il padre, al quale rimarrà assegnata la casa familiare, confermando quanto già stabilito in punto mantenimento dei figli a carico dei genitori in sede di udienza presidenziale del 24 giugno 2021;
3) mantenere il contributo al mantenimento a carico del Sig. nella misura di euro 500,00 mensili, rivalutabili Pt_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita, non essendo mutata la condizione economica della Sig.ra CP_1 nonostante gli sforzi dimostrati per mutare la propria situazione reddituale, tenendo altresì in considerazione che, seppur in minima parte, la Sig.ra ha contribuito all'acquisto della proprietà della casa familiare, assegnata al CP_1 sig. per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine nn. 10 e 11; Pt_1
4) disporre diritti di visita della madre con i figli e , mantenendo il calendario attuale proposto dal Per_1 Per_2
Curatore, sentiti i minori, salvo ampliamento già richiesto dal Curatore, ma ad oggi non desiderato dai figli, nel caso in cui questi indicassero una volontà diversa;
5) disporre diritti minimi di visita, salvo migliori accordi: • per il periodo vacanziero estivo, nella misura iniziale di un fine settimana, nel mese di luglio, e di due fine settimana, nel mese di agosto, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, da concordare preventivamente con il padre e coi minori, avendo la madre la possibilità di recarsi al mare coi figli nell'abitazione della nonna, o in montagna, dove i minori hanno sempre trascorso sempre le loro vacanze;
• durante le vacanze natalizie, disporre che i minori possano trascorrere alternativamente il 24 dicembre ed il 25 dicembre con uno dei genitori e prevedere almeno un fine settimana con la madre durante le vacanze natalizie;
• momenti di incontro coi figli, nelle altre festività religiose, laiche e scolastiche e per i compleanni dei figli;
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria:
1) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
2) ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in tutti gli scritti difensivi, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte, con i testi già indicati;
pagina 2 di 12 3) disporre consulenza tecnica sull'intero nucleo familiare al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e le capacità di sostegno al nucleo da parte dei nonni, in considerazione della frequente permanenza dei minori soprattutto coi nonni paterni”.
Per (Curatore speciale dei minori) Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte:
1) disporre l'affido di e all'Ente territorialmente competente, con incarico ai Servizi Sociali del Per_1 Per_2
Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici, di:
a) monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla relazione tra i minori e ciascun genitore nonché allo stato psico-fisico di e e dei loro genitori;
Per_1 Per_2
b) porre in essere ogni supporto - anche psicologico - ritenuto necessario, o anche solo opportuno, nell'interesse di e;
Per_1 Per_2
c) regolamentare i rapporti tra i minori e la madre, con progressivo ampliamento;
2) collocare e presso il padre con assegnazione a quest'ultimo dell'immobile adibito a casa familiare;
Per_1 Per_2
3) disporre che e incontrino la madre, allo stato: Per_1 Per_2 a. presso l'abitazione della nonna materna, a settimane alterne: i. un giorno infrasettimanale – compatibilmente con le esigenze dei minori – dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00; ii. il sabato dalle 12.00 alle 19.00. Con incarico ai
Servizi Sociali di ampliare tali modalità di frequentazione
b. in occasione delle vacanze estive 2024, almeno un giorno alla settimana dalle 10.00 alle 19.00, alla presenza della nonna materna;
c. in occasione delle vacanze natalizie 2024/2025: i. il giorno 24 dicembre o il giorno 25 dalle 10.00 alle 21.00; ii. il giorno 1° gennaio o 6 gennaio, dalle 10.00 alle 21.00; iii. 3 ulteriori giornate, individuate dai genitori con l'ausilio dei Servizi Sociali, dalle 10.00 alle 19.00; iv. in occasione dei c.d. ponti, una giornata di sospensione delle lezioni scolastiche, da concordare con il padre, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali. Il tutto salvo diverse indicazioni dei Servizi Sociali che potranno introdurre i pernottamenti e ampliare le frequentazioni
3) Disporre che la Signora concorra al mantenimento dei figli mediante la corresponsione del 20% delle spese CP_1 straordinarie relative ai figli, di cui al Protocollo di Milano;
4) Invitare i genitori a riattivare un percorso di sostegno psicologico per i minori nonché ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, nell'interesse dei figli”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/03/2021, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Milano il 8 dicembre 2008 (anno 2008, n. 442, Parte II, serie A), dal Controparte_1 quale nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il [...]) – chiedeva al Per_1 Per_2
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonchè: - di affidare i figli minori in via esclusiva il padre (in subordine, stabilire che le decisioni sanitarie fossero assunte in via esclusiva dal padre), con collocamento prevalente presso lo stesso e con visite madre-figli con le modalità ritenute più tutelanti per i minori;
- di assegnare casa familiare – sita in VE MA (MI), via Gobetti n. 20 – al ricorrente;
- di determinare il contributo materno al mantenimento dei figli ritenuto di giustizia.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente allegava: - che sin dalla nascita dei figli la madre si era avvicinata all'antroposofia, disciplina a causa della quale la stessa rifiutava qualsiasi terapia farmacologica tradizionale per sé e per i figli, come ad esempio le vaccinazioni;
- che, a seguito di comportamenti deliranti tenuti dalla madre in data 12/10/2020, il marito era stato costretto a chiamare le Forze dell'ordine e, a seguito di tale intervento, veniva prescritta alla resistente una terapia farmacologica;
- che, ciononostante, in data
15/10/2020 la moglie si allontanava senza dare spiegazioni e veniva rinvenuta, a seguito di denuncia di scomparsa effettuata dal marito, solo il 17/10/2020 presso l'ospedale di Gallarate;
- che successivamente la pagina 3 di 12 resistente veniva trasferita presso l'ospedale San Paolo di Milano presso il quale rimaneva ricoverata sino al dicembre 2020, trasferendosi in seguito alle dimissioni presso la propria madre, mantenendo la terapia psichiatrica;
- che durante il periodo di ricovero della Signora i figli sentivano la madre CP_1 sporadicamente per telefono, mentre successivamente la vedevano un pomeriggio alla settimana, sempre alla presenza del padre o della nonna materna.
Con memoria difensiva depositata in data 21/06/2021 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale adito: - in via provvisoria, di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, stabilendo il collocamento dei minori presso la casa familiare, con rotazione settimanale dei genitori in tale immobile e con un contributo paterno di euro
700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili;
- in via principale, di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre (o in subordine il collocamento paritario), con assegnazione alla stessa della casa familiare e con un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato nel ricorso;
con riguardo alle questioni economiche, di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento a favore delle moglie pari ad euro 500,00 mensili;
- in subordine, di disporre il collocamento prevalente di minori presso la nuova abitazione materna a fronte di un contributo al mantenimento della moglie di euro
700,00 mensili.
La resistente contestava la ricostruzione fattuale offerta da parte ricorrente e rappresentava la contestuale pendenza di procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, a fronte del quale il nucleo familiare risultava già in carico ai Servizi sociali di VE MA;
la resistente inoltre contestava l'iniziale gestione arbitraria delle visite madre-figli da parte del ricorrente, precisando che a seguito dell'intervento dei
Servizi sociali vedeva i figli un ulteriore pomeriggio a settimana alla presenza di un'educatrice.
All'udienza del 24/06/2021, parte ricorrente rappresentava un miglioramento degli incontri madre-figli con l'introduzione dell'educatrice, precisando che il Tribunale per i Minorenni non aveva assunto alcun provvedimento (procedimento conclusosi definitivamente in data 02/12/2021, cfr. doc. 1 di parte resistente); parte resistente rappresentava di non avere più avuto episodi psicotici e che attualmente risultava in cura presso il CPS con incontri mensili.
Il Presidente f.f. – in via provvisoria – affidava i minori al Comune di VE MA e disponeva il prosieguo degli interventi di sostegno già avviati nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Milano;
riservava all'esito dell'indagine, ogni decisione in punto di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare richiesta dalle parti;
poneva allo stato a carico del padre l'integrale mantenimento dei minori, salvo il 20% delle spese straordinarie mediche e scolastiche a carico della resistente;
poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
All'udienza del 29/09/2021, le parti rappresentavano di aver aderito ai percorsi di sostegno come suggeriti dai Servizi sociali incaricati;
il Presidente f.f. confermava l'affido dei minori al Comune di VE MA, nonché gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali di detto Comune, con particolare riguardo alla valutazione neuropsichiatrica dei minori, al percorso di ADM e di mediazione tra le parti;
disponeva il collocamento dei minori presso il padre, con assegnazione allo stesso della casa familiare;
confermava i provvedimenti assunti in data 24/06/2021 con riguardo alle questioni economiche;
nominava se stesso giudice istruttore per il pagina 4 di 12 prosieguo del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15/03/2022, il Giudice istruttore – sentite le parti e letta la relazione dei Servizi sociali incaricati – nominava l'avv. Curatore speciale dei minori (che si costituiva in data Controparte_2
13/07/2022), confermando gli incarichi ai Servizi sociali di VE MA, con possibile ampliamento e liberalizzazione degli incontri madre-figli come già sperimentato, ed invitando le parti ad intraprendere nuovo percorso di mediazione.
All'udienza del 22/09/2022, il Curatore speciale riferiva una situazione di profonda sofferenza dei minori con riguardo alle visite madre-figli e chiedeva effettuarsi CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
parte resistente si associava a tale richiesta, mentre parte ricorrente si rimetteva alla decisione del Giudice, precisando di essere disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione, nonché rispetto al percorso privato di sostegno psicologico dei minori presso il centro proposto dalla resistente;
le parti, infine, chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI cc.
Il Giudice istruttore incaricava i Servizi sociali di VE MA: - di avviare con urgenza gli interventi di psicoterapia proposti per i minori e - di promuovere l'ampliamento e la liberalizzazione Per_1 Per_2 degli incontri madre-figli; - di completare la valutazione neuropsichiatrica dei minori, di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità a favore delle parti e di educativa domiciliare presso il padre;
- di dare avvio ad una mediazione familiare tra le parti;
- di mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, riservando all'esito di tali interventi la concessione dei termini istruttori.
All'udienza del 25/01/2023, il Curatore speciale evidenziava le problematiche emerse nell'ambito degli incontri madre-figli e – atteso il mancato deposito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali – chiedeva la convocazione degli assistenti sociali e dello psichiatra della Signora nonché CP_1
l'audizione dei minori con l'ausilio di neuropsichiatra infantile, rappresentando che da dicembre 2022
e avevano iniziato un percorso di psicoterapia presso il Centro La Cordata, mentre i genitori Per_1 Per_2 un percorso di mediazione presso il medesimo centro;
le parti si associavano alle richieste del Curatore speciale, compresa quella di rimandare l'assegnazione dei termini istruttori.
Il Giudice istruttore sollecitava i Servizi sociali di VE MA a dare seguito agli incarichi già conferiti e a curare la ripresa degli incontri madre-figli, incaricando le parti di depositare relazione sull'andamento del percorso psicoterapeutico privato svolto dai minori e della mediazione, riservando al prosieguo ogni ulteriore valutazione.
All'udienza del 01/03/2023, il Curatore speciale ribadiva le richieste già avanzata all'udienza precedente e chiedeva di essere autorizzata all'acquisizione degli accertamenti testali eseguiti su entrambi i minori e nello specifico di , richieste a cui entrambe le parti aderivano. Per_1
Il Giudice istruttore rigettava le istanze del Curatore speciale e la richiesta di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare;
confermava l'affidamento dei minori al Comune di VE MA, con incarico di proseguire gli incontri madre-figli con modalità protette.
All'udienza del 06/06/2023, il Curatore speciale chiedeva disporre audizione urgente dei minori con ausiliari
NPI, nonché l'acquisizione dei test psicodiagnostici citati nella relazione NPI del Polo Rozzano;
parte ricorrente si opponeva alla sola audizione di , non ancora dodicenne, e all'acquisizione documentale in Per_2 quanto superflua, opponendosi inoltre ad eventuali richieste di modifica del calendario madre-figli e pagina 5 di 12 all'audizione dello psichiatra materno, non manifestando dubbi rispetto all'attuale condizione di salute della resistente;
parte resistente chiedeva l'audizione dello psichiatra della Signora e insisteva per la CTU CP_1 psicodiagnostica sul nucleo familiare.
Il Giudice istruttore riassegnatario disponeva l'audizione di e , nominando quale ausiliario la Per_1 Per_2 dott.ssa e autorizzava il Curatore speciale ad acquisire presso il servizio NPI, Persona_3
Polo Rozzano, copia dei test psicodiagnostici effettuati sui minori, respingendo le ulteriori richieste.
All'udienza del 06/09/2023, il Giudice istruttore provvedeva all'audizione dei minori con l'ausilio della dott.ssa assegnando all'esito termine alla stessa per il deposito di osservazioni, e convocava Per_3
l'educatrice, vista la richiesta del Curatore speciale in tal senso.
All'udienza del 20/09/2023, il Giudice istruttore provvedeva all'audizione dell'educatrice e Testimone_1 dell'assistente sociale e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia in punto di Controparte_4 status, con assegnazione all'esito dei termini ex art. 183 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 Controparte_1 con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31/01/2024, il Giudice istruttore respingeva le richieste istruttorie avanzata da parte resistente, disponendo il deposito di documentazione reddituale aggiornata e assegnando al
Curatore speciale termine per il deposito di eventuale proposta relativa alle frequentazioni madre-figli.
Con provvedimento del 15/02/2024, il Giudice istruttore autorizzava il calendario e le modalità di visita madre-figli come indicate dal Curatore speciale dei minori nella nota del 14/02/2024.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17/07/2024, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 11/12/2024.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 31/01/2024, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie della resistente, anche considerata l'ampia indagine effettuata dai Servizi sociali, l'audizione dei minori e la documentazione presente in atti.
In punto di status, si precisa che con sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data 26/09/2023, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale pagina 6 di 12 Si rileva che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, le dinamiche familiari risultavano fortemente condizionate dall'episodio di “scompenso psicotico con disorganizzazione ideo- comportamentale” subito dalla resistente nell'autunno 2020, che aveva comportato il ricovero ospedaliero della stessa per alcuni mesi.
A seguito di tale episodio la convivenza tra le parti non si è di fatto più ristabilita, essendosi la resistente trasferita presso la propria madre una volta dimessa dall'ospedale e avendo poi provveduto il ricorrente ad instaurare il presente procedimento di separazione nei primi mesi del 2021.
Ciò ha comportato importanti tensioni tra i coniugi con riguardo sia agli aspetti economici, sia con riguardo ad aspetti inerenti alla responsabilità genitoriale, circostanza che aveva reso necessario in sede presidenziale disporre l'affidamento dei minori al comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti ex art. 333 c.c.
In particolare, la questione relativa alle frequentazioni madre-figli risultava oggetto di accesa conflittualità tra le parti: invero, da un lato, il ricorrente aveva inizialmente manifestato preoccupazione e diffidenza rispetto allo stato psicofisico della moglie e alle possibili ripercussioni sul benessere dei minori;
dall'altro, la madre era apparsa sofferente rispetto ai limitati spazi di frequentazione con i figli, evidenziando il raggiunto stato di compenso psicopatologico.
Quanto alla situazione dei minori, e erano apparsi profondamente turbati da quanto avvenuto Per_1 Per_2
e avevano manifestato difficoltà relazionali ed emozionali, nonché forte reticenza (espressa in particolare da
) rispetto agli incontri con la madre, alla quale recriminavano anche comportamenti percepiti come Per_1 aggressivi e di disinteresse precedenti rispetto all'episodio di scompenso psicotico della Signora (cfr. CP_1 relazione del 24/09/2021), con conseguente necessità di avviare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori (svoltosi da con la dott.ssa e da con la dott.ssa Per_1 Persona_4 Per_2 Persona_5 del centro “La Cordata”).
Gli incontri madre-figli sono stati, dunque, inizialmente programmati dall'Ente affidatario con l'affiancamento di un'educatrice allo scopo di facilitare la ripresa della relazione tra la madre e i minori;
tali incontri, tuttavia, hanno avuto per lungo tempo un andamento altalenante, alternandosi periodi in cui le interazioni tra il genitore e i minori risultavano positive e soddisfacenti, osservando gli operatori buone capacità educative materne, e periodi in cui alcuni comportamenti reattivi materni facevano riaffiorare preoccupazione nei minori, con conseguente nuova chiusura degli stessi rispetto alla figura materna, come si evince dalle diverse relazioni dei Servizi sociali depositate in atti.
Tale andamento infruttuoso degli incontri madre-figli risulta essere stato altresì condizionato dall'assenza di fiducia da parte della resistente rispetto agli operatori dei Servizi sociali incaricati e in particolare all'educatrice, dott.ssa che affiancava la madre nel corso degli incontri con i figli (pur Testimone_1 risultando figura gradita ai minori, come dichiarato dagli stessi all'udienza del 06/09/2023), tanto che nell'ottobre 2023 la resistente ha espresso la volontà di non voler più partecipare agli incontri con i figli se svolti in modalità protetta, attivando forte una preoccupazione dei minori rispetto all'eventualità di perdere ogni contatto con la madre (cfr. relazione del 22/01/2024).
pagina 7 di 12 Attesa tale situazione di stallo, la Curatrice speciale dei minori ha predisposto diversi incontri con i minori e con la madre al fine di individuare una soluzione che evitasse – nell'esclusivo interesse di e – Per_1 Per_2
l'interruzione del rapporto madre-figli, prevedendo in un primo momento un alternanza tra incontri in autonomia (presso la nonna materna ovvero presso lo studio della Curatrice) ed incontri alla presenza dell'educatrice, calendario autorizzato dal Giudice istruttore in data 15/02/2024.
Ad oggi i minori incontrano la madre liberamente ogni 15 giorni, incontri che stanno proseguendo in maniera molto positiva, come risulta da quanto dichiarato da tutte parti nelle comparse conclusionali.
Quanto alla figura paterna, i Servizi sociali hanno rappresentato in più occasioni il forte legame padre-figli e l'adeguatezza del genitore rispetto alle esigenze quotidiane dei minori, pur evidenziando fatiche paterne nell'accogliere e gestire le emozioni negative espresse dai figli e nell'assumere una posizione più attiva rispetto alle problematiche che caratterizzavano il rapporto madre-figli, per fronteggiare le quali il ricorrente ha intrapreso un percorso di supporto psicologico con la dott.ssa del Consultorio di Persona_6
Rozzano.
Ad oggi, il padre è apparso maggiormente in grado di supportare i minori nella relazione con la madre e risulta aver superato – quantomeno in parte – le preoccupazioni relative alle condizioni psicofisiche della moglie (cfr. relazione del 11/08/2022 e del 01/03/2023).
Si precisa, infatti, che successivamente all'episodio di scompenso psicotico del 2020 la resistente è sempre risultata in una condizione di buon compenso psicopatologico, come dichiarato dallo psichiatra dott. Per_7
(da ultimo con relazione del 22/02/2023).
Inoltre, anche la relazione genitoriale risulta aver avuto un'evoluzione positiva, riuscendo ad oggi le parti – anche grazie al percorso di mediazione intrapreso – a comunicare in maniera più funzionale e ad assumere insieme decisioni sulle questioni relative ai figli, sebbene allo stato la conflittualità tra le parti non risulti ancora del tutto superata.
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la revoca dell'affidamento di e al Comune di VE MA (MI) a favore di un affidamento in via condivisa degli stessi Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, regime peraltro richiesto da entrambe le parti e ritenuto adeguato anche dalla
Curatrice speciale nella comparsa conclusionale;
si ritiene, invero, opportuno valorizzare i progressi ottenuti dai genitori sia con riguardo alle rispettive capacità genitoriali individuali, che con riguardo alla capacità di co-gestione delle questioni relative ai figli, avendo le parti raggiunto un livello adeguato di comunicazione.
Quanto al collocamento dei minori, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2 presso il padre, posto che ad oggi il Signor risulta il genitore di riferimento dei minori, considerato Pt_1 che il rapporto madre-figli è ancora in fase di ripresa.
Con riguardo, invero, alle frequentazioni madre-figli, il Collegio ritiene opportuno confermare le modalità di visita attualmente in essere, ossia visite libere ogni 15 giorni, posto che – dopo un lungo periodo di instabilità
– tale modalità risulta essere quella maggiormente rispondente alle esigenze dei minori, nonché la più idonea a garantire uno sviluppo sereno e spontaneo del rapporto madre-figli, considerato che nessuna delle parti ha evidenziato elementi di possibile pregiudizio.
pagina 8 di 12 Si ritiene, inoltre, necessario incaricare i Servizi sociali di VE MA (MI) di valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione madre-figli e di regolamentare, unitamente alle parti, i periodi festivi, considerato l'andamento delle visite come attualmente disposte e verificata la volontà dei minori in tal senso, nonché di proseguire un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando ogni intervento Co ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all' competente eventuali situazioni di pregiudizio per e . Per_1 Per_2
Si invitano, infine, i genitori affidatari a riattivare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori, considerate le fatiche degli stessi rilevate dagli operatori dei Servizi sociali e a seguito di valutazione neuropsichiatrica, nonché a proseguire il percorso di mediazione familiare, attesi i positivi risultati sino ad ora raggiunti.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore del ricorrente della casa familiare sita in VE
MA (MI), via Gobetti n. 20 – di esclusiva proprietà del Signor – in quanto genitore Pt_1 collocatario dei minori e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene prevedere un contributo materno al mantenimento di e pari ad euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 20% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la situazione lavorativa e reddituale del Signor risulta sostanzialmente invariata rispetto a quanto considerato in sede presidenziale, posto che il Pt_1 ricorrente svolge attività di consulente informatico presso Zurich Investments Life S.p.a., dalla quale ha percepito un reddito complessivo di euro 53.405,00 circa nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 3.244,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2020) e di euro 54.053,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro
3.161,00 al netto Irpef, cfr. CU 2024).
Il ricorrente, inoltre, risulta proprietario esclusivo della casa familiare ove vive con i figli sita in VE
MA (MI), via Gobetti n. 20, sulla quale gravava finanziamento di euro 200,00 mensili per le spese di ristrutturazione estinto nel novembre 2021.
Quanto alla resistente, la Signora è diplomata al conservatorio e laureata in filosofia e ha sempre CP_1 svolto professione di docente di musica, svolgendo dal 2015 tale professione presso la scuola privata
“OM” di Milano, con contratto a tempo determinato e parziale e con un reddito complessivo pari ad euro
10.300,00 circa nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 816,00 mensili al netto Irpef, cfr. 730/2020), svolgendo inoltre attività di insegnante privata di pianoforte.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, la resistente risultava ancora in fase di recupero dopo l'episodio di scompenso psicotico dell'ottobre 2020 e percepiva un reddito mensili di soli euro 600,00 mensili, essendo rimasta in malattia dal lavoro (cfr. verbale dell'udienza del 24/06/2021).
pagina 9 di 12 Considerata tale precaria situazione economica della resistente a fronte dei buoni redditi paterni, il Presidente
f.f. aveva previsto la sola partecipazione della madre al 20% delle spese straordinarie mediche e scolastiche dei minori, pur in presenza di limitatissimi spazi di frequentazione madre-figli.
A seguito del miglioramento delle proprie condizioni di salute, la resistente si è poi attività per reperire nuove occupazioni lavorative ed in particolare dal febbraio 2022 la Signora ha sottoscritto contratto CP_1 di prestazione d'opera occasionale con DO NE Cooperativa sociale ONLUS per servizio di accompagnamento musicale durante le lezioni di euritmia (cfr. doc. 11) e nel settembre 2023 è stata assunta con mansioni di guida agroturistica presso azienda VE AU (cfr. doc. 15).
A fronte di tali attività – oltre a quella prestata per la scuola OM – la Signora ha percepito un CP_1 reddito complessivo pari ad euro 15.725,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensili di euro 1.200,00 circa al netto Irpef, cfr. 730/2024), di cui euro 6.154,00 percepiti dall'azienda VE, euro
7.359,00 dalla scuola OM ed euro 2.160,00 dalla cooperativa NE (cfr. CU 2024).
Tuttavia, nel giugno 2024 si è concluso il rapporto di lavoro con l'azienda VE, non essendo stato rinnovato il relativo contratto;
peraltro, la resistente ha reperito nuove attività lavorative: - presso la scuola Kore come accompagnatrice per le lezioni di euritmia per euro 15,00 all'ora (contratto di lavoro autonomo occasionale sino al giugno 2025); - presso la Fondazione Antroposofica Milanese per un ciclo di n. 7 incontri - circa euro
100,00 ad incontro); - presso l'associazione Sole, luna e stelle come accompagnatrice per le lezioni di euritmia per n. 6 incontri (da dicembre a giugno) una volta ogni due mesi il sabato con compensi pari ad euro
40,00 ad incontro (totale 240,00 annui).
Pertanto – considerati i redditi percepiti per l'attività svolta presso la scuola OM, la cooperativa NE e quelli emergenti dalle nuove attività sopra riportate – la Signora ad oggi dovrebbe percepire un CP_1 reddito mensili di circa euro 1.000,00, avendo dunque dimostrato una piena capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, aumentando i propri redditi rispetto a quanto considerato in fase presidenziale.
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo stabilire un contributo materno al mantenimento dei figli come sopra quantificato, posto che – pur considerati i maggiori redditi paterni – la madre non può essere esonerata dai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli attesi i redditi dalla stessa percepiti, considerato peraltro che si tratta di una somma minima, tenuto conto anche delle limitatissime spese di mantenimento diretto dei minori sostenute allo stato dalla madre.
Quanto alla domanda della resistente di un assegno per sé a carico del marito, il Collegio ritiene che possa essere confermato quanto disposto in sede presidenziale, ossia un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili, posto che – richiamato quanto sopraesposto con riguardo alle condizioni economiche delle parti – sussiste una situazione di disparità economica tra le parti a favore del marito e considerato che nell'ambito del presente giudizio di separazione vige il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, il sostanziale accordo tra le parti in punto di pagina 10 di 12 responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare, nonché la reciproca soccombenza delle parti con riguardo alle questioni economiche.
P. Q. M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 7283/2023 emessa in data 20/09/2023 e pubblicata in data
26/09/2023 di separazione personale dei coniugi e , il Tribunale Ordinario Parte_1 Controparte_1 di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Revoca l'affidamento dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]) al Comune di Per_1 Per_2
VE MA (MI);
2) Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che la madre vedrà e terrà con sé i minori ogni 15 giorni, con incontri liberi e svolti allo stato senza pernottamento;
4) Incarica i Servizi sociali di VE MA (MI) di valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione madre-figli e di regolamentare, unitamente alle parti, i periodi festivi, considerato l'andamento delle visite come attualmente disposte e verificata la volontà dei minori in tal senso, nonché di proseguire un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per e;
Per_1 Per_2
5) Invita i genitori a riattivare un percorso di sostegno psicologico per entrambi i minori, nonché a proseguire il percorso di mediazione familiare;
6) Assegna la casa familiare sita in VE MA (MI), via Gobetti n. 20 al ricorrente;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di e nella Controparte_1 Per_1 Per_2 misura complessiva di euro 200,00 mensili per entrambi i figli (euro 100,00 per ciascun figlio), somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2025 e Parte_2 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Pone a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella Parte_1 Controparte_1 misura del 20% le spese straordinarie relative ai figli come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite pagina 11 di 12 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro Parte_1 Controparte_1
500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal luglio 2021, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
10) Compensa le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali del
Comune di VE MA (MI).
Così deciso in Milano, il 11 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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