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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO e FEDERICO TRENTO della Civica Avvocatura
e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante
nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(C.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; - appellata contumace- in punto: appello della sentenza n. 365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
9.11.2023, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare interamente la sentenza n.
365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano depositata in data 9.11.2023, non notificata, e
pagina 1 di 6 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. 02120220001783809/000 Controparte_1
emessa da . Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio, oltre agli oneri riflessi.” di parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello;
Nel merito rigettare l'appello proposto dal per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1
condannare parte appellante in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con sentenza n. 365/2023, depositata in data 9.11.2023, resa nel giudizio R.G. 229/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120220001783809/000, per i ruoli ai capi da 1 a 597, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dal e per Parte_1
l'effetto annullava la medesima “in riferimento ai ruoli iscritti ai capi da 1 a 597 dal Parte_1
relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada”, compensando le
[...]
spese di lite tra le parti.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 24.4.2024, il ha interposto, dinnanzi Parte_1
a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Carenza, CP_4
contraddittorietà e perplessità della motivazione. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 386 del Regolamento del codice della strada pagina 2 di 6 1.2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. CP_4
Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data 16.9.2024, la sola . sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc., nonché Controparte_1
l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che Parte_1
viene impugnato (relativo all'accoglimento dell'opposizione e al conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta), sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
l'oggetto del giudizio risulta poi delimitato dallo stesso ricorso di primo grado, con il quale è stata opposta la cartella di pagamento n. 02120220001783809/000, per i ruoli iscritti dal ai capi da 1 a 597, relativi a sanzioni amministrative per Parte_1
violazione al codice della strada.
2.2. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso è competente per materia il Giudice di
Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la
pagina 3 di 6 competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n.
40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs.
n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto e, anzi, smentito dalla documentazione allegata dalle parti, essendo la cartella opposta con riferimento ai capi da 1 a 597, relativi a centinaia di verbali di contestazione che individualmente non appaiono superare l'importo di € 15.493,00.
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.3. Il secondo motivo di appello è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (cfr. docc. 2- 10 della resistente/appellante), ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado.
2.3.2. È stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo
Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza
n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui
pagina 4 di 6 alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.3.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito, in sostanza, il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.3.4. Non colgono quindi nel segno le deduzioni e difese dell'appellata, secondo le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di “non procedere nei
pagina 5 di 6 confronti di per il recupero della sanzione pecunaria relativa Controparte_1 all'infrazione in oggetto” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado).
2.3.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibili i motivi di opposizione formulati dalla ricorrente in primo grado nei confronti dell'appellante, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado;
a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
questo Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
così provvede:
[...] accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata n. 365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, rigetta l'opposizione della , con conseguente conferma della cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120220001783809/000, come opposta, quindi in ordine ai ruoli iscritti ai capi da
1 a 597 dal relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della Parte_1
strada; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 18 febbraio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO e FEDERICO TRENTO della Civica Avvocatura
e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante
nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(C.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; - appellata contumace- in punto: appello della sentenza n. 365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
9.11.2023, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare interamente la sentenza n.
365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano depositata in data 9.11.2023, non notificata, e
pagina 1 di 6 conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. 02120220001783809/000 Controparte_1
emessa da . Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio, oltre agli oneri riflessi.” di parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta in appello;
Nel merito rigettare l'appello proposto dal per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1
condannare parte appellante in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con sentenza n. 365/2023, depositata in data 9.11.2023, resa nel giudizio R.G. 229/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120220001783809/000, per i ruoli ai capi da 1 a 597, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dal e per Parte_1
l'effetto annullava la medesima “in riferimento ai ruoli iscritti ai capi da 1 a 597 dal Parte_1
relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada”, compensando le
[...]
spese di lite tra le parti.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 24.4.2024, il ha interposto, dinnanzi Parte_1
a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. Carenza, CP_4
contraddittorietà e perplessità della motivazione. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 386 del Regolamento del codice della strada pagina 2 di 6 1.2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. CP_4
Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data 16.9.2024, la sola . sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc., nonché Controparte_1
l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che Parte_1
viene impugnato (relativo all'accoglimento dell'opposizione e al conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta), sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
l'oggetto del giudizio risulta poi delimitato dallo stesso ricorso di primo grado, con il quale è stata opposta la cartella di pagamento n. 02120220001783809/000, per i ruoli iscritti dal ai capi da 1 a 597, relativi a sanzioni amministrative per Parte_1
violazione al codice della strada.
2.2. Ciò premesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 7 e 27 c.p.c., nonché dell'art. 22 bis L. 689/81, eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la vertenza in primo grado risulta infondato.
A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 150/2011 individua i criteri di competenza giurisdizionale nei giudizi di opposizione, distinguendo l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada (art. 7) e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 6, in relazione all'art. 22 del D.Lgs. n. 689/81); nel primo caso è competente per materia il Giudice di
Pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre nel secondo caso la competenza è ripartita tra Giudice di pace e Tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la Corte
Suprema ha statuito in diverse occasioni che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la
pagina 3 di 6 competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poichè l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro” (cfr. Cass. n.
40561/2021, n. Cass.SU. n. 10261/2018, Cass.Ord. n. 24753/2011, Cass.Ord. n. 6563/2011).
Le stesse considerazioni valgono per la nuova normativa, ovvero i citati articoli 6 e 7 del D.Lgs.
n. 150/2011.
Nella determinazione della competenza non rileva quindi l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati, ma la competenza del Giudice di pace sussiste a condizione che le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge pari ad € 15.493,00, il che nel presente caso non risulta neanche dedotto e, anzi, smentito dalla documentazione allegata dalle parti, essendo la cartella opposta con riferimento ai capi da 1 a 597, relativi a centinaia di verbali di contestazione che individualmente non appaiono superare l'importo di € 15.493,00.
Pertanto, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi corretta la competenza del Giudice di pace nel giudizio di primo grado.
2.3. Il secondo motivo di appello è invece ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (cfr. docc. 2- 10 della resistente/appellante), ma ciononostante, tale eccezione (di inammissibilità) non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado.
2.3.2. È stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo
Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza
n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui
pagina 4 di 6 alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196
c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.3.3. Il motivo di opposizione della parte ricorrente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito, in sostanza, il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.3.4. Non colgono quindi nel segno le deduzioni e difese dell'appellata, secondo le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di “non procedere nei
pagina 5 di 6 confronti di per il recupero della sanzione pecunaria relativa Controparte_1 all'infrazione in oggetto” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado).
2.3.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibili i motivi di opposizione formulati dalla ricorrente in primo grado nei confronti dell'appellante, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado;
a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
questo Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
così provvede:
[...] accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata n. 365/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, rigetta l'opposizione della , con conseguente conferma della cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120220001783809/000, come opposta, quindi in ordine ai ruoli iscritti ai capi da
1 a 597 dal relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della Parte_1
strada; compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 18 febbraio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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