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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9905/2023 promosso con ricorso da
Parte_1
(CPF: ), nata il [...] a [...], residente ad Apucarana Stato di C.F._1
Paranà rua Paranà 142 CEP;
C.F._2
Controparte_1
(CPF: ) nata il [...] ad [...], ivi residente, Stato del C.F._3
Paranà, rua Rio Grande Do Sul 665 CP , la quale agisce per sé e per le figlie C.F._4
minori:
Controparte_2
(CPF: ) nato il [...] ad [...]ed ivi residente nello Stato del C.F._5
Paranà rua Rio Grande Do Sul 665 CP C.F._4
( Controparte_3
CPF: 150.785.809-48) nata il [...] ad [...] ed ivi residente nello Stato del
Paranà rua Rio Grande Do Sul 665 CP , P.IVA_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Santoro ( ) del Foro CodiceFiscale_6
di Salerno,
ricorrenti contro
1 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 12 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati a residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di Per_1
, nato il [...] in Italia, a [...] ed emigrato in Brasile.
[...]
Le ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che si Persona_1
sposò con il 20/12/1905 nella città di Veranópolis (RS)-Brasile e che da tale Persona_2
unione coniugale nacque, il 20/08/1901, a Veranópolis (RS), il figlio;
Persona_3
deducevano, inoltre, che il 22/05/1924, sposò e che dalla Persona_3 Persona_4
predetta unione nasceva il figlio , il 18/12/1939, il quale a sua volta sposò Persona_5
il 05/01/1967 a Guaira e che da tale unione nacque, la ricorrente Persona_6 [...]
madre dell'altra ricorrente a sua volta Parte_1 Controparte_1
madre delle minori e di . nell'interesse delle Controparte_2 Controparte_3
quali viene formulata la domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Deducevano, infine, le ricorrenti che morì il 14/07/1958, nella città di Persona_1
Veranópolis (RS), senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
2 Le ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essendo riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i in Brasile, che prevedono liste di Parte_2
attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_4
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Si evidenzia che, nelle conclusioni, le ricorrenti chiedono che venga loro riconosciuta la cittadinanza italiana in quanto discendenti di , ma risulta evidente Persona_7
dalla narrativa che trattasi di un refuso e che l'avo ascendente è . Persona_1
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del
3 riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e ciò comprova che le ricorrenti sono discendenti di , il cui possesso della cittadinanza Persona_1
italiana è provato dal certificato di nascita in atti (doc. 1), dal quale emerge che il medesimo è nato in [...] italiano da genitori italiani. Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione in atti, che l'avo in questione è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come infatti risulta anche dal certificato di morte del medesimo, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, senza soluzione Per_3
di continuità fino agli odierni ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale
4 conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_4
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per Per_8
ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_2
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4
provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_4
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
5 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti, come sopra indicate, sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino italiano. Persona_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 20 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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