Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10830/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GABALLO PASQUALE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni CP_1 raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile - ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall CP_1
l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali poste a base di tali conclusioni:
1
controlli specialistici dilatati (giugno
'21, aprile '23, luglio '24) e non refertati episodi critici: condizione quindi a modesta incidenza funzionale per quanto in richiesta. Artrosi rachide cervico-lombare (unica Rm L-S '16) e di spalle, attestata da visite ortopediche indicative complessivamente di un contenuto grado di compromissione funzionale dei siti, in assenza sia di certificate ernie estruse, sia di dati elettromiograficipositivi per danno radicolare arti, sia di esami Rm elettivi per spalle come conferma strumentale. Non certificate inoltre esecuzioni di terapie infiltrative o trattamenti fisioterapici in pensabile lieve soggettività; oggettiva modica disfunzionalità: condizione quindi a scarsa incidenza funzionale per quanto in richiesta. Ai fini quindi della specifica domanda, dovendo, secondo riferimento normativo, valutare lo stato patologico della ricorrente, in rapporto alle attività confacenti alle attitudini del soggetto, si ritiene che lo stesso, globalmente inteso, per le motivazioni espresse, determini un grado di invalidità tale da non ridurre a meno di
1/3 la sua capacità lavorativa nelle occupazioni a lei confacenti.
In conclusione, quindi, sulla scorta di quanto specificato, si ritiene che non sussista, secondo legge
222/84, per le patologie predette, nel loro grado attuale e dalla revoca, una riduzione continuativa a meno di 1/3 della capacità lavorativa del soggetto e quindi la condizione di invalidità necessaria per poter usufruire dei benefici legislativi, così come già determinato in corso di ATP.
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Il CTU ha infatti risposto in modo esaustivo alle osservazioni del difensore di parte ricorrente, evidenziando quanto segue:
Il legale di Avv. P. Gaballo, con nota datata 04.02.25 produceva note critiche Parte_1 in merito alle conclusioni della espletata consulenza (tralasciando 'lo scrivente dissente sull'esame obiettivo' essendo questo atto prettamente ed esclusivamente di natura e competenza medica) che non riconosceva, per mancato riscontro delle condizioni previste per Legge, il beneficio richiesto. Unitamente a queste pervenivano alla scrivente, esame elettromiogradico arti superiori datato 24.01.25 e visita ortopedica a firma dr. del 03.02.25, indagini entrambe non richieste Per_1 dal CTU in corso di visita e comunque effettuate abbondantemente dopo quest'ultima.
2 Per completezza si allegano e si riportano i dati salienti. EMG arti superiori: 'gli studi ordinari sulla conduzione nervosa delle fibre sensitivo motorie dei principali tronchi nervosi degli arti superiori sono NORMALI. Le onde F ...dai mm APV ipoevocabili. Quelle dai mm ABDV NORMOEVOCABILI.
Esame ad ago muscoli innervati dai miotomi C6-C7 rivela 'riscontri neurogenici'. C: radicolopatia C6
e C7 di ambo i lati con fulcro in C7 di sinistra'': in sostanza, come evidenziato, lo studio dei soli arti superiori (e non inferiori e quindi nessuna incidenza deambulatoria o motoria su questi ultimi a differenza di quanto riportato dal legale) documenta esclusivamente una modesta radicolopatia a carico di solo due metameri e ascrivibile, nella misura espressa, alla già indicata e valutata artrosi.
Visita ortopedica Dr. F. Prete diagnosi 'lombalgia cronica discogenica in dismorfismo transizionale
L5-S1. cervicobrachialgia bilaterale da ernia cervicale C5-C6 con radicolopatia cronica. Tendinopatia
m. sovraspinoso spalla dx. Sindrome fibromialgica. Esiti mastectomia sx da K mammario': in sostanza si descrive un costituzionale dismorfismo in nessuna ernia cervicale certificata con Rm, in normalità dei riflessi osteo tendinei (ROT) arti inferiori, in grado di ipomotilità rachide L-S non indicato in lateralità ma solo riportato dolente in flessione come quello del tratto cervicale algico anche alla maggior lateralità; quadro quindi anch'esso contenuto nell'insieme, a modica incidenza funzionale da correlare alla già accertata e inquadrata artrosi.
Per la sindrome ansioso-depressiva ci si riporta a quanto già esposto in relazione.
Ritiene lo scrivente non vi siano motivi per disporre il rinnovo della CTU. Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario ai sensi della L. 222/84. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
04/10/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 17/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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