Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2562/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in composizione collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Maria Grazia Savastano - Presidente
dott. Maurizio Spezzaferri - Giudice
dott. Luca Stanziola - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 2562 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto:
Querela di falso
vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALIENDO MARIO, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) al C.so Europa n.
337 presso il difensore avv. CALIENDO MARIO, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. e (C.F. ), con C.F._3 Controparte_3 C.F._4
1
Strada (CE) via L. Sturzo n. 44 presso il difensore avv. , giusta Parte_2
procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.02.2021 premettendo di essere Parte_1
un infermiere professionale proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta al verbale di assemblea (prot. n. 12109/12) della Camera di Commercio di Caserta nonché
all'atto notarile di cessione di quote per notar del 25.01.2012 (rep. 20874; racc. Per_1
7487), evidenziando: - che a seguito della notifica di n. 5 decreti ingiuntivi il 5.10.2012
nonché di un ricorso per fallimento è venuto a conoscenza di essere, a sua insaputa,
amministratore unico della società Acacie S.r.l. a seguito di cessione di quote del 2.03.2012;
- che, alla luce di tanto, sporgeva denuncia querela il 15.10.2012; - che veniva notificato in data 21.11.2012 il verbale di accertamento di infrazione n. 2012/845/1 emesso dalla Camera
di Commercio di Caserta quale amministratore ed acquirente di quote della società IPLA
Service S.r.l.; - che veniva all'uopo proposta denuncia querela il 3.01.2013; - che, nello specifico, con verbale di assemblea del 6.07.2010 (prot. n. 12109/12) egli veniva nominato amministratore unico della società IPLA Service S.r.l.; - che con atto di cessione di quote per notar del 25.01.2012 (rep. 20874; racc. 7487) venivano cedute in suo favore le Per_1
quote societarie della IPLA Service S.r.l.; - che in entrambi i casi egli non è mai stato parte di alcuna compagine societaria, sicché è evidente che un terzo si è appropriato indebitamente della sua identità personale firmando e palesandosi come a sua insaputa. Parte_1
Egli ha dunque concluso proponendo querela di falso avverso il verbale di assemblea della
IPLA Service S.r.l. - registrato alla Camera di Commercio di Caserta con protocollo n.
12109/2012 - e dell'atto notarile del 25.01.2012 (Rep. N. 20874 – Racc. n. 7487) del Notaio
Dott. Persona_2
2 Si costituivano ritualmente in giudizio , Controparte_1 CP_2
e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...] Controparte_3
per non aver alcun interesse ad avvalersi dell'atto di cessione delle quote, nonché la loro totale estraneità alla vicenda in esame, per avere “gli stessi, in assoluta buona fede, al cospetto di un Notaio, ceduto le rispettive partecipazioni sociali ad un soggetto che si è presentato loro come . Gli stessi hanno concluso “affinché l'Ill.mo Tribunale adito in via Parte_1
preliminare disponga, per quanto dedotto in narrativa, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero avere interesse al presente giudizio ai sensi del
combinato disposto degli artt. 102 e 226, II comma, c.p.c. Sempre in via preliminare, laddove il Tribunale non dovesse rilevare d'ufficio la nullità dell'atto di citazione per carente indicazione dei mezzi di prova chiedono accertarsi la genuinità o la falsità della
sottoscrizione di apposta in calce ai documenti impugnati, ovvero: verbale Parte_1
di assemblea registrato presso la Camera di Commercio di Caserta al prot. n. 12109/2012 e
atto pubblico (Rep. 20874 – Racc. 7487) di cessione delle quote societarie della IPLA Service
S.r.l. in quanto, si ribadisce, gli stessi hanno ceduto in buona fede le proprie partecipazioni sociali ad un soggetto che si è loro presentato come . Parte_1
***
1. Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale a mente del combinato disposto degli art. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c.
2. Con riguardo alla partecipazione del P.M., deve essere evidenziato in conformità alla giurisprudenza che ha chiarito come al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., comma 3, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni,
essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. da ultimo Cass. 6464/2022, e in senso conforme Cass. 22567/2013; cfr. Cass. 25722/2008).
3 Nella fattispecie il PM ha concluso con nota del 31/01/2025 come in atti, in quanto notiziato della pendenza del procedimento.
3. Trattandosi nella specie di querela di falso proposta in via principale, deve, ancora in via preliminare, osservarsi che, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., detto atto può essere proposto personalmente dalla parte ovvero a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione ovvero con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza.
Nella fattispecie, sono rispettati i requisiti di forma di cui all'art. 221 c.p.c. alla luce della procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione del 15.02.2021 nonché della indicazione delle prove della falsità del documento impugnato
E' poi rispettata la previsione di cui all'art. 99 comma 1 disp. Att. C.p.c. secondo la quale “la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza
davanti al Giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale”
Si è evidenziato come la conferma della querela abbia una funzione sua propria da ricercare nel fatto che la querela può riuscire superflua qualora il convenuto, nella comparsa di risposta,
dichiari che non intende servirsi del documento incriminato, così come ben può avvenire che le deduzioni svolte dal medesimo possano essere di tal peso da indurre l'attore a recedere dalla querela (Cass. sez. I, 6 luglio 1999, 6959; Cass. sez. I, 27 luglio 1992, 9013).
Orbene, nel procedere alla verifica di tale condizione con riguardo alla vicenda processuale in esame, si rileva che alla prima udienza di trattazione, celebratasi in presenza il giorno
25/11/2021, era presente personalmente il quale ha confermato, Parte_1
espressamente, la volontà di proposizione della querela di falso, reiterando l'accoglimento della domanda e dei mezzi di prova articolati a sostegno della stessa.
4. Va poi evidenziato che, in base all'art. 221 c.p.c., l'atto di proposizione della querela deve contendere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità,
a ciò conseguendo che già in tale atto la parte debba compiutamente allegare i profili di falsità
ed articolare le proprie istanze istruttorie, non potendo giovarsi dei termini concessi dal
Giudice ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. all'udienza del 25/11/2021 per introdurre ragioni di falsità o mezzi di prova non articolati in precedenza. La giurisprudenza ha avuto modo di
4 precisare, sul punto, che “la facoltà di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 183
c.p.c. per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, in giudizio di
querela di falso proposta in via principale, non fa venir meno il requisito di validità previsto
dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. civ., sez. III,
26/09/2023, n. 27408 in Guida dir., 2023, 41, che ha tuttavia rimarcato come nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,
sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, senza che possa però venire meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, della indicazione delle prove di falsità).
In ordine alla ammissibilità della proposta querela, deve poi osservarsi che la proposizione della querela di falso presuppone che sussista l'interesse ad agire dell'attore, consistente nell'interesse del medesimo a conseguire la certezza indicata, nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere del documento sospettato di falsità (Cass.
9013/1992; Cass.8 febbraio 1967 n 330).
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 03/08/2017, n.19413),
se è vero che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale, è altrettanto vero che “la querela di falso proposta in via principale dà luogo a
un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una
scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di
paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso
attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso
dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una
propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo”.
5 Ne consegue che l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è
quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso.
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento.
Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi;
la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento, incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso.
Si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione.
E' dunque consolidato l'orientamento secondo cui la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento,
per fondare su di esso una pretesa giuridica, in proprio favore, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. civ., sez. I, 30/08/2007, n. 18323). Appare quindi del tutto irrilevante,
invece, la mera circostanza secondo la quale tale soggetto, così legittimato dal lato passivo,
coincida anche con l'autore materiale del falso, dal momento che il giudizio civile così
instaurato ha ad oggetto la falsità o meno di un documento e non già il comportamento doloso o colposo di chi abbia eventualmente realizzato il falso medesimo (cfr. tra le più recenti Cass.
civ., sez. VI, 17/07/2019, n. 19281).
5.1. Nella fattispecie, la querela di falso proposta in via principale da Parte_1
6 è ammissibile – quantomeno limitatamente all'atto notarile del 25.01.2012 (Rep. N. 20874 –
Racc. n. 7487) per notar – sussistendo sia l'interesse del querelante a contrastare Per_1
l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata che la legittimazione passiva dei querelati, astrattamente interessati, quali cedenti delle quote societarie, ad avvalersi del documento impugnato.
Sul punto è bene precisare che la querela di falso è l'unico strumento disponibile per privare di efficacia un atto pubblico dotato di fede privilegiata che sia, in tutto o parte, contraffatto
(art. 2700 c.c.), nel caso in cui appunto ricorra un'ipotesi di cd. “falsità materiale”. Al contrario, nell'ipotesi di cd. “falsità ideologica” è onere del querelante dimostrare che le dichiarazioni contenute nell'atto pubblico fideifacente non sono conformi a realtà, perché appunto non veritiere oppure perché mai rese dal dichiarante.
La falsità può quindi investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca (cd. “falsità materiale”), intesa come contraffazione o alterazione del documento stesso, quanto il documento nella sua materialità intrinseca (cd. “falsità ideologica”), ossia l'insieme delle affermazioni e delle dichiarazioni nel medesimo contenute.
La falsità ideologica del documento riguarda essenzialmente la parte narrativa dell'atto pubblico, ed in specie la difformità al vero delle dichiarazioni raccolte dal Notaio o altro
Pubblico Ufficiale. Al contrario, le ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata sono del tutto estranee alla falsità documentale, che è oggetto del procedimento di querela di falso:
esse concretano un problema di natura sostanziale che investe la dichiarazione, da risolversi con i tipici strumenti impugnatori propri del diritto dei contratti ed al tempo stesso estranei alla querela di falso, non avendo la scrittura privata carattere fideifacente, nel senso che,
appunto, le dichiarazioni ivi contenute non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e sono pertanto insuscettibili di essere querelate.
Ne consegue che la querela di falso viene ammessa limitatamente al profilo estrinseco del documento in quanto elemento a cui è attribuita pubblica fede, a differenza del contenuto intrinseco per il cui accertamento sono esperibili gli altri rimedi giurisdizionali.
La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ..
7 Va detto, quindi, che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata nei rispettivi limiti di operatività, non è proponibile per la falsità ideologica della scrittura privata, atteso che solo per l'atto pubblico tale efficacia riguarda la rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, mentre per la scrittura privata è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione: la querela di falso relativamente alla scrittura privata è quindi unicamente esperibile nei casi di falsità materiale della scrittura stessa, per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, e non già nei casi di falsità ideologica, ove oggetto di impugnativa è la veridicità di quanto dichiarato (tra le tante,
Cass. n. 5890/2000, Cass. n. 5383/1999, Cass. n. 3452/1998, Cass. n. 47/1988), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione (così, Cass., n. 8766/2018; si v. anche Cass., n. 12707/2019).
Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle
parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza.
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità
documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica
(in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14 maggio 2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667
del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio 1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6
febbraio 1978).
8 5.2. Nel merito la proposta querela di falso è in parte fondata, con conseguente dichiarazione di falsità (materiale) della sottoscrizione apposta all'atto notarile di cessione di quote del
25/01/2012 redatto dal Dott. Notaio (rep. n. 20874 – racc. n. 7487), del quale Persona_2
si denuncia pure la falsità (ideologica) nella parte in cui il dichiara di essere celibe Pt_1
benché lo stesso abbia contratto matrimonio il 15.7.2011 quindi ben 6 mesi prima della stipula, come da certificato in atti.
Orbene, va evidenziato come nel caso in esame l'attore si dolga di essere stato nominato falsamente come amministratore (con verbale di assemblea prot. n. 12109/2012 del
06/07/2010) nonché socio unico (con atto di cessione di quote rep. n. 20874 – racc. n. 7487
del 25/01/2012) della società IPLA SERVICE SRL, nonostante egli non abbia mai fatto realmente parte di tale compagine societaria, proponendo la relativa domanda nei confronti dei soci cedenti le partecipazioni societarie, gli unici, invero, astrattamente interessati a servirsi del documento in questa sede querelato di falso.
Parte attrice ha evidenziato la falsità (materiale) del documento formato dal pubblico ufficiale,
in quanto il documento era stato sottoscritto da un soggetto in quella sede presentatosi come
– assumendo la qualifica di amministratore (prima) e socio unico (dopo, Parte_1
per effetto di cessione di quote) della società IPLA SERVICE SRL – con sottoscrizione non attribuibile all'attore, in quanto il sottoscrittore non era in realtà l'attore ma un terzo che si servì, per l'occasione, di documenti contraffatti.
La falsità dei documenti di identità in quella sede esibiti è stata, sia pur solo incidentalmente,
affermata con sent. del GIP di Napoli n. 2032 del 18.11.2015 ed è stata poi affermata dal nominato CTU Dr.ssa – dalle cui conclusioni non vi è motivo alcuno di discostarsi Per_3
in considerazione dell'accuratezza delle indagini eseguite e della completezza dei dati raccolti
– che ha concluso nel senso che “Le firme quindi apposte “sul verbale di assemblea protocollo n. 12109/2012 della Camera di Commercio di Caserta, nonché sull'atto notarile,
Repertorio n. 20874 – Raccolta n. 7487 redatto dal Dott. Notaio a nome Persona_2
di risultano ESSERE APOCRIFE, ovvero imitazioni a mano libera”. Parte_1
Sul punto, va solo precisato che l'accertamento sull'atto notarile è stato eseguito sull'esemplare originale, mentre quello eseguito sul Verbale di assemblea protocollo n.
9 12109/2012 della Camera di Commercio di Caserta su copia conforme all'originale, senza che tale ultima circostanza possa determinare un vizio nell'accertamento eseguito.
Ed infatti è noto che il deposito dell'originale del documento impugnato non è condizione di ammissibilità della querela di falso e nemmeno, a rigore e per coerente conseguenza, dello svolgimento dei successivi accertamenti tecnici, risolvendosi soltanto in eventuale limite,
apprezzabile a posteriori, della materiale eseguibilità e dell'efficacia probatoria degli accertamenti medesimi (v. Cass. 6 febbraio 2002, n. 1591; 18 giugno 1996, n. 5350 in Giust.
Civ. 1997, I, p. 164).
Ne consegue che nei casi in cui il consulente stesso affermi di poter ugualmente giungere a conclusioni certe, senza margini di dubbio, già sulla base della copia (conforme all'originale)
utilizzata, specie allorquando tali conclusioni siano nel senso della falsità del documento, non si vede ragione né logica né tecnica perché abbia a negarsi attendibilità a tale valutazione e se ne debba richiedere una (inutile e dispendiosa) ripetizione sulla base dell'originale.
Gli esiti della consulenza hanno, dunque, accertato la falsità del documento sotto il profilo della mancanza di autenticità e di genuinità del medesimo, confermando l'assunto della parte querelante relativamente alla circostanza della mancata apposizione, da parte di Pt_1
, della sua sottoscrizione, risultata essere apocrifa, ovvero imitazione a mano
[...]
libera.
Il risultato dell'indagine trova riscontro, invero, anche nella evidenza visiva, immediatamente percepibile, evincendosi chiaramente la difformità delle sottoscrizioni apposte al contratto rispetto alle firme di comparazioni acquisite dal C.T.U..
5.3. La domanda va, pertanto, in parte accolta e va dichiarata la falsità delle firme apposte a nome di sull'atto notarile, Repertorio n. 20874 – Raccolta n. 7487 Parte_1
redatto dal Dott. Notaio in quanto da egli mai apposte, risultando dette Persona_2
sottoscrizioni imitazioni a mano libera.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui all'art. 226 c.p.c., comma 2, con la precisazione che il richiamo di norma alle previsioni del codice di procedura penale va inteso, non più all'art. 480 dell'ormai abrogato codice, ma al novellato art. 537 c.p.p..
10 Ai sensi dell'art. 537, co. 2 c.p.p., deve essere disposta la annotazione, a cura della cancelleria,
della presente sentenza sull'originale dei documenti querelati.
6. Va per il resto dichiarata l'inammissibilità della proposta querela di falso per carenza di interesse dei convenuti ad avvalersi del documento impugnato, ossia il verbale di assemblea della Camera di Commercio di Caserta (prot. n. 12109/2012 del 06/07/2010), con cui il
è stato nominato amministratore unico della IPLA Service S.r.l., interesse peraltro Pt_1
nemmeno astrattamente ipotizzabile.
Per completezza, va tuttavia evidenziato che non si è provveduto all'integrazione del
Contraddittorio, come richiesto dai convenuti, alla luce della natura della domanda, sì come proposta da parte attrice, in quanto essenzialmente protesa ad infirmare l'efficacia probatoria
“privilegiata” del documento formato da un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni e considerato che la suddetta integrazione avrebbe comportato un inutile appesantimento del processo, in dispregio al principio della sua ragionevole durata, che ne impone una definizione celere.
La domanda andrà, pertanto, dichiarata inammissibile “in parte qua”.
7. Alla luce della parziale inammissibilità della domanda e del contegno processuale dei convenuti, che non hanno mai contestato la domanda attorea ed anzi si sono associati nella richiesta di esibizione del documento querelato in originale né hanno frapposto ostacoli all'accertamento peritale, sussistono giusti ed eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti in causa (cfr. Corte Cost. n. 77/2018); le spese di CTU,
ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 18/5/2023 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord.
n. 23522/2014), possono essere sopportate nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attore, alla luce della natura necessaria dell'accertamento eseguito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
, e così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto Parte_1
11 dichiara la falsità delle firme apposte sull'atto pubblico di cessione delle quote societarie della IPLA Service S.r.l. del 25.01.2012 per notar (Rep. n. 20874; Racc. n. 7487), Per_1
in quanto apocrife poiché non apposte da Parte_1
2) ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la menzione a cura della Cancelleria della sentenza sui documenti indicati al capo che precede;
3) dichiara, per il resto, l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
[...]
4) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
5) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 18/5/2023,
a carico esclusivo dell'attore per quanto indicato in motivazione. Parte_1
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott. Luca Stanziola ) (dott. Maria Grazia Savastano )
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