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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1935/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1935/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Angelo Vassallo Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Eliana Vinci
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
a) In via principale e nel merito
- Ritenere e dichiarare il Controparte_2 responsabile del sinistro occorso al sig. ex art. 2051 c.c. e Parte_1 dei relativi danni conseguenti, patrimoniali e non.
- Per l'effetto, condannare il C.A.S. - al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. in conseguenza del sinistro in Pt_1 premessa descritto ed ammontanti a € 12.690,00 a titolo di risarcimento danni al veicolo, euro 901,32 a titolo di ripetizione somme relative a quanto sostenuto per il veicolo sostitutivo, euro 1.160,01 a titolo di danno biologico come indicato in sede di CTU e così complessivamente l'importo di euro 14.751,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o nella maggiore o minore somma risultata nel corso del giudizio o
1 che risulterà all'esito dell'eventuale CTU tecnica sul mezzo, ricorrendo - ove occorra - ai principi equitativi.
b) In via subordinata e nel merito:
- Ritenere e dichiarare il Controparte_2 responsabile del sinistro occorso al sig. ex art. 2043 c.c. e Parte_1 dei relativi danni conseguenti, patrimoniali e non.
- Per l'effetto, condannare il C.A.S. - al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. in conseguenza del sinistro in Pt_1 premessa descritto ed ammontanti a € 12.690,00 a titolo di risarcimento danni al veicolo, euro 901,32 a titolo di ripetizione somme relative a quanto sostenuto per il veicolo sostitutivo, euro 1.160,01 a titolo di danno biologico come indicato in sede di CTU e così complessivamente l'importo di euro 14.751,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o nella maggiore o minore somma risultata nel corso del giudizio o che risulterà all'esito dell'eventuale CTU tecnica sul mezzo, ricorrendo - ove occorra - ai principi equitativi.
c) Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, oltre la ripetizione delle somme versate come compenso al CTU.
Conclusioni di parte convenuta:
1) In via principale e nel merito rigettare ogni domanda avanzata da parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto e in diritto e non provata.
2) Nel merito, in via subordinata, ritenere e dichiarare che la condotta colposa posta in essere dall'attore sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e, per l'effetto, escludere la responsabilità del custode e rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata.
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata.
4) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la condanna del
C.A.S. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in data 13/02/2018, allorché, mentre a bordo del proprio autoveicolo BMW X3, targato EB 432 KV,
2 percorreva l'autostrada A-20 direzione Palermo – Messina, in compagnia della sig.ra ed alla velocità di 80/100 km/h, dopo l'uscita della Galleria Santo Stefano, Persona_1 in un tratto non specificamente individuato per l'assenza di cartellonistica, a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, non visibile a causa della pioggia, perdeva il controllo dell'automezzo e urtava le barriere di sicurezza di destra (lato marcia) e di sinistra (corsia di sorpasso), danneggiando notevolmente il mezzo e fratturandosi il terzo dito della mano sinistra.
Il verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale, con il quale il era Pt_1 stato sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 1 e 11 C.d.S., era successivamente stato annullato con sentenza del giudice di pace di Mistretta n. 7/2019, che aveva osservato come “i verbalizzanti si sono limitati ad asserire che la velocità non era commisurata alle condizioni della strada, senza addurre alcun elemento giustificativo di tale assunto (per esempio tracce di frenata), senza fornire alcuna prova di tale asserzione, prova idonea ad oggettivare il giudizio di non adeguatezza della velocità tenuta dal e posto alla base della contestazione, non essendo, evidentemente, al Pt_1 riguardo sufficiente il richiamo al fatto che l'odierno opponente fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale”.
Deduceva quindi la responsabilità dell'Ente gestore ex art. 2051 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza di alcun nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale ed il sinistro verificatosi, dovuto esclusivamente all'imprudente condotta di guida dell'attore, ed eccependo dunque la responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrente del danneggiato.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è fondata.
Secondo l'orientamento ormai del tutto maggioritario in giurisprudenza, l'art. 2051
c.c., che regola la responsabilità del custode, è applicabile anche all'Amministrazione nei casi in cui si registrino situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze di una strada (Cass. 23924/2007; Cass. 1691/2009).
Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all'estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
3 A tale ultimo proposito, quando il danno è stato cagionato da cause intrinseche alla cosa (vizi costruttivi o manutentivi) l'Amministrazione ne risponderà ai sensi dell'art
2051 c.c. e, per andare esente da responsabilità, “dovrà fornire la prova positiva che il danno subito dal fruitore del bene è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure attraverso la più diligente attività manutentiva” (Cass. 15042/2008).
Nel caso di specie, la teste - non parente, non danneggiata nel sinistro Persona_1 ed indifferente – ha confermato tutte le circostanze allegate dall'attore, dichiarando in particolare che “le condizioni metereologiche erano caratterizzate da una leggera pioggerellina con cielo a tratti nuvoloso” e che “all'uscita della galleria il ha Pt_1 perso completamente il controllo dell'auto, che perdeva aderenza al manto stradale a causa della pozzanghera ivi presente e creata per via dell'avvallamento nell'asfalto e il veicolo sbandava sia a destra che a sinistra sino ad arrestarsi sulla corsia di sorpasso in direzione opposta al senso di marcia. Il ha cercato di fermare l'auto senza Pt_1 riuscirvi”.
La teste ha inoltre confermato la velocità di circa 80-100 km/h, l'assenza di segnaletica indicante l'avvallamento, i danni subiti dal veicolo, il dolore al dito immediatamente accusato dall'attore ed il fatto che, percorrendo nuovamente quel tratto in data 06/08/2018, notò lavori di rifacimento del manto stradale nel punto in questione.
Risulta dunque comprovato, con ragionevole certezza, il nesso causale fra il sinistro in esame e l'insidia presente sul manto stradale, senza che parte convenuta sia riuscita ad offrire la prova liberatoria a suo carico.
Quanto all'eccepito concorso colposo del danneggiato, oltre a non essere stato provato il superamento di un limite di velocità adeguato alle condizioni della strada (in tal senso, la deposizione della teste e la sentenza del giudice di pace di Mistretta n.
7/2019), la documentazione fotografica prodotta ha dimostrato l'esistenza di un avvallamento tale da poter determinare il sinistro, secondo le modalità descritte, anche tenendo una velocità adeguata, tenuto conto che la presenza di acqua sull'asfalto, riempiendo l'avvallamento, impedisce la percezione della sua profondità ed estensione,
e può determinare una perdita di aderenza del veicolo che, anche a velocità moderata, non consente più di porre in essere manovre idonee ad evitare un impatto.
In merito al quantum debeatur, l'attore ha compiutamente provato:
- € 12.690,00 per la riparazione dei danni al veicolo (all. 11 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
4 - € 901,32 sostenuti per il mezzo sostitutivo (all. 13), necessitato dall'attività svolta di ingegnere Anas, come pure specificato dalla teste;
- € 600,00 per intervento soccorso stradale ACI, non contestati dalla convenuta.
Il danno patrimoniale complessivo ammonta perciò ad € 14.191,32.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (13/02/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno biologico, la ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare la sussistenza di una frattura al terzo dito della mano sinistra, escludendo l'invalidità permanente e quantificando quella temporanea in 7 giorni al 75%, 15 al 50%
e 10 al 30%.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le
5 sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto
6 parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo,
7 inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
8 Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024, alla stregua della quale il danno risarcibile, secondo le percentuali indicate dal ctu, ammonta ad € 1.176,76.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata, che nel caso di specie non appaiono sussistenti.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (13/02/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.650,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1935/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di €
9 14.191,32 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 13/02/2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di
€ 1.179,76 in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 13/02/2018 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.650,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 09/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1935/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Angelo Vassallo Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Eliana Vinci
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
a) In via principale e nel merito
- Ritenere e dichiarare il Controparte_2 responsabile del sinistro occorso al sig. ex art. 2051 c.c. e Parte_1 dei relativi danni conseguenti, patrimoniali e non.
- Per l'effetto, condannare il C.A.S. - al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. in conseguenza del sinistro in Pt_1 premessa descritto ed ammontanti a € 12.690,00 a titolo di risarcimento danni al veicolo, euro 901,32 a titolo di ripetizione somme relative a quanto sostenuto per il veicolo sostitutivo, euro 1.160,01 a titolo di danno biologico come indicato in sede di CTU e così complessivamente l'importo di euro 14.751,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o nella maggiore o minore somma risultata nel corso del giudizio o
1 che risulterà all'esito dell'eventuale CTU tecnica sul mezzo, ricorrendo - ove occorra - ai principi equitativi.
b) In via subordinata e nel merito:
- Ritenere e dichiarare il Controparte_2 responsabile del sinistro occorso al sig. ex art. 2043 c.c. e Parte_1 dei relativi danni conseguenti, patrimoniali e non.
- Per l'effetto, condannare il C.A.S. - al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. in conseguenza del sinistro in Pt_1 premessa descritto ed ammontanti a € 12.690,00 a titolo di risarcimento danni al veicolo, euro 901,32 a titolo di ripetizione somme relative a quanto sostenuto per il veicolo sostitutivo, euro 1.160,01 a titolo di danno biologico come indicato in sede di CTU e così complessivamente l'importo di euro 14.751,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o nella maggiore o minore somma risultata nel corso del giudizio o che risulterà all'esito dell'eventuale CTU tecnica sul mezzo, ricorrendo - ove occorra - ai principi equitativi.
c) Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, oltre la ripetizione delle somme versate come compenso al CTU.
Conclusioni di parte convenuta:
1) In via principale e nel merito rigettare ogni domanda avanzata da parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto e in diritto e non provata.
2) Nel merito, in via subordinata, ritenere e dichiarare che la condotta colposa posta in essere dall'attore sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e, per l'effetto, escludere la responsabilità del custode e rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata.
3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata.
4) Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la condanna del
C.A.S. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in data 13/02/2018, allorché, mentre a bordo del proprio autoveicolo BMW X3, targato EB 432 KV,
2 percorreva l'autostrada A-20 direzione Palermo – Messina, in compagnia della sig.ra ed alla velocità di 80/100 km/h, dopo l'uscita della Galleria Santo Stefano, Persona_1 in un tratto non specificamente individuato per l'assenza di cartellonistica, a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, non visibile a causa della pioggia, perdeva il controllo dell'automezzo e urtava le barriere di sicurezza di destra (lato marcia) e di sinistra (corsia di sorpasso), danneggiando notevolmente il mezzo e fratturandosi il terzo dito della mano sinistra.
Il verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale, con il quale il era Pt_1 stato sanzionato per violazione dell'art. 141, commi 1 e 11 C.d.S., era successivamente stato annullato con sentenza del giudice di pace di Mistretta n. 7/2019, che aveva osservato come “i verbalizzanti si sono limitati ad asserire che la velocità non era commisurata alle condizioni della strada, senza addurre alcun elemento giustificativo di tale assunto (per esempio tracce di frenata), senza fornire alcuna prova di tale asserzione, prova idonea ad oggettivare il giudizio di non adeguatezza della velocità tenuta dal e posto alla base della contestazione, non essendo, evidentemente, al Pt_1 riguardo sufficiente il richiamo al fatto che l'odierno opponente fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale”.
Deduceva quindi la responsabilità dell'Ente gestore ex art. 2051 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza di alcun nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale ed il sinistro verificatosi, dovuto esclusivamente all'imprudente condotta di guida dell'attore, ed eccependo dunque la responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrente del danneggiato.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è fondata.
Secondo l'orientamento ormai del tutto maggioritario in giurisprudenza, l'art. 2051
c.c., che regola la responsabilità del custode, è applicabile anche all'Amministrazione nei casi in cui si registrino situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze di una strada (Cass. 23924/2007; Cass. 1691/2009).
Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all'estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
3 A tale ultimo proposito, quando il danno è stato cagionato da cause intrinseche alla cosa (vizi costruttivi o manutentivi) l'Amministrazione ne risponderà ai sensi dell'art
2051 c.c. e, per andare esente da responsabilità, “dovrà fornire la prova positiva che il danno subito dal fruitore del bene è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure attraverso la più diligente attività manutentiva” (Cass. 15042/2008).
Nel caso di specie, la teste - non parente, non danneggiata nel sinistro Persona_1 ed indifferente – ha confermato tutte le circostanze allegate dall'attore, dichiarando in particolare che “le condizioni metereologiche erano caratterizzate da una leggera pioggerellina con cielo a tratti nuvoloso” e che “all'uscita della galleria il ha Pt_1 perso completamente il controllo dell'auto, che perdeva aderenza al manto stradale a causa della pozzanghera ivi presente e creata per via dell'avvallamento nell'asfalto e il veicolo sbandava sia a destra che a sinistra sino ad arrestarsi sulla corsia di sorpasso in direzione opposta al senso di marcia. Il ha cercato di fermare l'auto senza Pt_1 riuscirvi”.
La teste ha inoltre confermato la velocità di circa 80-100 km/h, l'assenza di segnaletica indicante l'avvallamento, i danni subiti dal veicolo, il dolore al dito immediatamente accusato dall'attore ed il fatto che, percorrendo nuovamente quel tratto in data 06/08/2018, notò lavori di rifacimento del manto stradale nel punto in questione.
Risulta dunque comprovato, con ragionevole certezza, il nesso causale fra il sinistro in esame e l'insidia presente sul manto stradale, senza che parte convenuta sia riuscita ad offrire la prova liberatoria a suo carico.
Quanto all'eccepito concorso colposo del danneggiato, oltre a non essere stato provato il superamento di un limite di velocità adeguato alle condizioni della strada (in tal senso, la deposizione della teste e la sentenza del giudice di pace di Mistretta n.
7/2019), la documentazione fotografica prodotta ha dimostrato l'esistenza di un avvallamento tale da poter determinare il sinistro, secondo le modalità descritte, anche tenendo una velocità adeguata, tenuto conto che la presenza di acqua sull'asfalto, riempiendo l'avvallamento, impedisce la percezione della sua profondità ed estensione,
e può determinare una perdita di aderenza del veicolo che, anche a velocità moderata, non consente più di porre in essere manovre idonee ad evitare un impatto.
In merito al quantum debeatur, l'attore ha compiutamente provato:
- € 12.690,00 per la riparazione dei danni al veicolo (all. 11 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
4 - € 901,32 sostenuti per il mezzo sostitutivo (all. 13), necessitato dall'attività svolta di ingegnere Anas, come pure specificato dalla teste;
- € 600,00 per intervento soccorso stradale ACI, non contestati dalla convenuta.
Il danno patrimoniale complessivo ammonta perciò ad € 14.191,32.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (13/02/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno biologico, la ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare la sussistenza di una frattura al terzo dito della mano sinistra, escludendo l'invalidità permanente e quantificando quella temporanea in 7 giorni al 75%, 15 al 50%
e 10 al 30%.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le
5 sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto
6 parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo,
7 inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
8 Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024, alla stregua della quale il danno risarcibile, secondo le percentuali indicate dal ctu, ammonta ad € 1.176,76.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata, che nel caso di specie non appaiono sussistenti.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (13/02/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.650,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1935/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di €
9 14.191,32 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 13/02/2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di
€ 1.179,76 in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 13/02/2018 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 4.650,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 09/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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