Articolo 3 della Legge 3 giugno 1959, n. 412
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12 luglio 1959
Art. 3.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 12 luglio 1959