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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 297/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
NN, 4 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
16, Cod. Fisc. n.q. di Legale Rappresentante della C.F._1 [...]
con sede in Piazza Armerina, Via Machiavelli s.n.c. Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Liliano P.IVA_1
Muscarà del Foro di NN, Cod. Fisc. , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio sito in Piazza Armerina, Via Gen. Ciancio, n. 22,
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in NN, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
resistente Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.02.2023, la società ricorrente si rivolgeva al Giudice del
Lavoro del Tribunale di NN, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
CP_ n. O1-001744411 con la quale l' di NN ordinava il pagamento della sanzione di Euro 10.000,00
a seguito dell'asserita violazioni di cui agli art. 2, comma 1-bis del D.L. 463/83 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Apprendeva dalla motivazione della predetta ordinanza di ingiunzione che sarebbero stati elevati due atti di accertamento n. .2800.24/07/2018.0077077 del 10.8.2018 e n. CP_3
.2800.11/06/2019.0057999 del 14.7.2019, di fatto mai notificati alla società ricorrente. CP_3
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la Nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanza ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_3
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza. *******
Parte opponente ha contestato, la intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si premetta che l'asserita violazione sorgerebbe, a dire dell' , nel 2017. CP_3
Se (come nel caso di specie) la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata solo nel 2023 la relativa sanzione è
irrimediabilmente prescritta.
Cont E' vero che l' eccepisce di aver interrotto il termine di prescrizione attraverso la notifica dell'atto presupposto (atti di accertamento) ma lo è altrettanto che non offre riprova dell'assunto.
Dalla produzione documentale versata in atti dall' si trae infatti che la notifica dell'atto di CP_3
accertamento n. .2800.11/06/2019.0057999 del 14.7.2019 non si è perfezionata in quanto non è CP_3
stato prodotto l'avviso di ricevimento (Mod23L) della raccomandata n. 666092715807.
Sul punto si evidenzia che la Cassazione Civile con l'ordinanza n. 3141 del 2.2.2022 in tema di validità di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, ha stabilito che “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'Ufficio Postale (c.d C.A.D.) non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Tale principio espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 2021 rispetta la formalità prescritta dall'art. 8 della L. 890/1982 che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi. Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è pertanto necessaria come prova l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata in quanto la Comunicazione di Avvenuto Deposito riveste un ruolo essenziale essendo finalizzata a garantire la conoscibilità dell'atto che è stato notificato.
Si ribadisce che nel caso di specie è stato prodotto la busta contenente l'avviso di accertamento n.
.2800.11/06/2019.0057999, ma non è stata prodotto l'avviso di ricevimento (Mod23L) della CP_3
raccomandata n. 666092715807 che comunica al soggetto notificato l'avvenuto deposito dell'atto notificando e pertanto la sua notifica non si perfezionata.
Inoltre, con riferimento all'ulteriore atto di accertamento n. .2800.24/07/2018.0077077 del CP_3
CP_ 10.8.2018, l' nulla deduce e produce.
Ne consegue pertanto l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di riscossione della sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta (n. O1-
001744411) per intervenuta prescrizione della sanzione comminata;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1775,00, oltre a spese CP_3
generali ad iva e cpa come per legge.
NN, 4 giugno 2025.