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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 798/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Mariano Dalla Valle
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore rappresentante pro tempore, con l'avv. Paolo Cenna
Appellata
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. Appello avverso la sentenza n.
614/23 pubblicata in data 28/03/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1)Revocarsi o comunque dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto opposto per i motivi di cui all'esposizione e parte motiva;
2)Respingersi nel merito le domande di perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto: ancora per le ragioni esposte in parte motiva;
in accoglimento della impugnazione al capo IV.a (carenza della legittimazione
), al capo IV.b (riduzione importo eventualmente Controparte_1
dovuto) ed al capo IV.c (non dovuti interessi moratori;
non dovuto maggior danno).
3)In via subordinata: dichiararsi dovuti e di conseguenza disporsi se ed in quanto le domande dell'opposta meriteranno accoglimento, il pagamento degli importi di cui alle sottostanti precisazioni, tenendo conto che offre ancora l'importo Parte_1 di euro 6.194,00.= per l'occupazione dalla data di cessazione delle funzioni del Custode
Giudiziario al rilascio;
3.1)disponendosi, nel caso di condanna, che l'indennità dovuta era di euro 8.000.= mensili senza previsione di interessi moratori;
3.2)riducendosi ulteriormente, nel caso di condanna, l'importo per i periodi soggetti a legislazione d'emergenza OV (non pagati) considerandosi il criterio dell'equità e della buona fede;
4)Datosi atto che al solo fine di evitare ulteriori iniziative anche Parte_1 esecutive ed in ottemperanza all'atto di precetto notificato in una con il decreto opposto, ha pagato a l'importo di euro 81.280,62, condannarsi Controparte_1
l'opposta-appellata a restituire l'importo che risulterà in seguito all'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione (ed oggi dell'appello). Oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5)Spese e corrispettivi rifusi di entrambi i gradi;
in subordine con compensazione parziale per il primo, interamente rifusi per il secondo grado
Per l'appellata
I. Nel merito: respingere in toto l'impugnazione proposta dalla Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Verona n.614/2023 emessa in data
28.03.2023, perché manifestamente infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
In via subordinata
II. Nella denegata ipotesi di mancato accogliemmo della domanda principale sub I., accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, che la società in persona del legale rappresentante in carica – codice Parte_1
fiscale – con sede in 37040 - Pressana (VR), Via Santa Eugenia n.84, è P.IVA_1
pag. 2/11 tenuta a corrispondere a la somma di € 67.741,93 - Controparte_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al 19.07.2021 e agli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (i.e. 20.07.2021) al saldo effettivo (i.e. 20.09.2021), alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
406,50 per spese e € 2.455,25 per compensi (quivi già incluse le spese generali), all'imposta di registro 2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate nelle missive 14.09.2021 (docc.22 e 23 del giudizio di primo grado). Per l'effetto condannare la società a Parte_1 corrispondere a la somma € 67.741,93 - ovvero la Controparte_1
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al 19.07.2021 e agli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (i.e. 20.07.2021) al saldo effettivo (i.e.
20.09.2021), alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 406,50 per spese e
€ 2.455,25 per compensi (quivi già incluse le spese generali), all'imposta di registro
2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate dalla società opposta nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado).
III. In via ulteriormente subordinata, della denegata ipotesi di revoca del decreto opposto e di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, che la società
[...]
in persona del legale rappresentante in carica – codice fiscale Parte_1
– con sede in 37040 - Pressana (VR), Via Santa Eugenia n.84, è tenuta a P.IVA_1 corrispondere a la somma di € 67.741,93 – ovvero la Controparte_1
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al saldo effettivo (i.e. 20.09.2021), all'imposta di registro di € 2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado). Per l'effetto condannare la a corrispondere a Parte_1
la somma di € 67.741,93 – ovvero la diversa Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia – oltre interessi legali dalla data di pag. 3/11 scadenza di ciascun pagamento al saldo effettivo, all'imposta di registro di € 2.295,00
(doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate dalla società opposta nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado).
IV. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado oltre al 15% ristoro spese generali, al 4% CPA e all'IVA di legge se dovuta.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con contratto di locazione 5 novembre 2018 Controparte_1
concedeva in locazione a Logistica Padovana s.r.l. gli immobili ad uso commerciale di sua proprietà siti in Monteforte d'Alpone (Vr) via Cappuccini n.11/13. Il contratto prevedeva una durata di dodici mesi con scadenza 31.1.22019, senza possibilità di proroga e un canone di euro 10.000,00 mensili.
Unicredit Banca S.p.a. promuoveva avanti al Tribunale di Verona nei confronti di la procedura esecutiva immobiliare n.443/2018 R.E. Controparte_1 nell'ambito della quale chiedeva la vendita, fra gli altri, anche del compendio immobiliare suindicato.
Nonostante l'intervenuta cessazione del contratto di locazione in data 31.12.2019, ometteva la restituzione dei beni Parte_1
Successivamente, definiva i propri rapporti con le Controparte_1
banche, procedente e intervenuta, e la procedura esecutiva immobiliare n.443/2018 R.E. veniva dichiarata estinta dal Tribunale di Verona per rinuncia dei creditori.
Con atto di compravendita del 24.03.2021, vendeva Controparte_1
gli immobili oggetto di causa alla società D&V S.r.l.
Richieste invano le somme dovute ed esperito negativamente il tentativo di mediazione,
a seguito di ricorso proposto da , con decreto n. Controparte_1
2395/21 del Tribunale di Verona, veniva ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma di euro 67.741,93, oltre interessi e spese, a titolo di indennità di occupazione dall'01.01.2020 al 24.03.2021.
Giudizio di primo grado
pag. 4/11 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
30.09.2021, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva della società, secondo l'attrice da individuarsi in capo al custode nominato nel periodo l'immobile era stato oggetto di procedura esecutiva (poi estinta per rinuncia dei creditori) e contestando, nel merito, la genericità della condanna agli interessi moratori e l'errata qualificazione del credito tenuto conto della non applicabilità del canone stante la normativa emergenziale e della percezione da parte del custode di un minor importo nel corso della procedura esecutiva.
Si costituiva contestando le avverse domande e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 614/23 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo condannando alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva sussistente la legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta e assumeva che in base all'art. 632 c,p,c, l'estinzione del processo verificatasi prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione renda gli atti compiuti inefficaci per cui il debitore esecutato aveva diritto alla restituzione del bene pignorato e dei frutti derivanti dalla gestione. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in seguito all'estinzione dell'esecuzione immobiliare r.g.e. 443/2018, pertanto, la era la piena proprietaria dell'immobile. Escludeva inoltre la Controparte_1 sussistenza di un accordo con il custode per la riduzione dell'indennità di cui all'art. 1591 c.c., nonché la possibilità della riduzione per mancato utilizzo nel periodo emergenziale. Escludeva l'indeterminatezza degli interessi moratori, poiché il decreto ingiuntivo faceva riferimento al d. lgs. 231/2002 in materia di obbligazioni di valuta di natura contrattuale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 614/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Si è costituita la , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame con la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/11 All'udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 632 c.p.c.
L'appellante assume che la società non sarebbe stata Controparte_1 legittimata ad esigere il pagamento dell'indennità di occupazione, poiché l'immobile era oggetto di esecuzione forzata e con conseguente erroneo richiamo all'art. 632 c.p.c. e legittimazione attiva in capo solo al custode giudiziale.
Inoltre, rilevava come il giudice dell'esecuzione non aveva autorizzato alcuna azione di rilascio dell'immobile o di recupero dell'indennità, autorizzando/tollerando sia l'occupazione che l'incasso da parte del custode del minor importo di euro 8.000,00 mensili in luogo di euro 10.000,00, previsti dal contratto di locazione.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto infondata la contestazione svolta rappresentando che la determinazione del quantum dell'indennità in euro 8.000,00 era conseguenza di una decisione del giudice dell'esecuzione “A fronte delle insistenze del Custode per liberare coattivamente l'immobile, il Giudice disponeva che il Custode continuasse ad incassare l'indennità già allora versata in euro 8.000” ( così nell'atto di appello) E poiché il giudice dell'esecuzione aveva determinato il quantum da versare non sarebbe possibile chiedere la differenza di € 2.000,00 al conduttore in seguito all'esecuzione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo contesta l'errata applicazione del d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1591
c.c., poiché, trattandosi di indennità risarcitoria, non sarebbe applicabile il d.lgs.
231/2002, il quale si rivolgerebbe alle sole transazioni commerciali e gli interessi sarebbero stati genericamente liquidati considerato che il decreto ingiuntivo non avrebbe effettuato alcuna specificazione in merito.
pag. 6/11 Inoltre, il secondo comma dell'art. 1591 c.c. riterrebbe necessaria la prova del maggior danno subito, ma tale prova non sarebbe mai stata fornita.
Motivi della decisione .
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di impugnazione è infondato dovendosi ritenere, conformemente a quanto già osservato dal giudice di prime cure, che sussiste la piena legittimazione della al pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità di Controparte_1
occupazione, tenuto conto del fatto, incontestato, della proprietà dei beni in capo alla medesima e della occupazione dei beni stessi da parte di Parte_1 dall'01.01.2020 al 24.03.2021.
In proposito a nulla rileva che medio tempore la custodia degli stessi risultasse affidata al nominato custode in ragione del vincolo del pignoramento e della pendenza del procedimento esecutivo posto che il pignoramento determina un mero limite al potere dispositivo del debitore senza incidere sulla capacità del debitore esecutato e non provoca alcun mutamento della condizione giuridica del bene pignorato tant'è che il debitore esecutato può finanche trasferire a terzi il diritto di proprietà del bene pignorato
( cfr. Cass. civ. n.29491/2019)
Va ancora osservato come sempre in tema di occupazione di immobile sottoposto a pignoramento la Suprema corte ha altresì osservato che “ E' pacifico che il risarcimento del danno sia equiparabile ad un frutto, cui si estende in termini oggettivi il pignoramento ex art.2912 c.c. (Cass. 07/11/2011, n.267; Cass.12/11/1999, n.12556) andando ad incrementare la somma da distribuire (artt.,509,594 cod.proc.civ.) L'art. 509
c.p.c., che regola la composizione della somma ricavata, dispone che ciò che deve distribuirsi è formato, oltre che da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, da multa e da risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario, anche delle rendite e proventi della cosa pignorata. Alle rendite riscosse nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'immobile pignorato fa poi riferimento l'art. 594 c.p.c. quando dispone che possono costituire oggetto di distribuzione. Tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato debbono comprendersi non solo i canoni dovuti per la locazione (art. 820, comma 3, c.c.), ma anche le somme che il conduttore è tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno. Con
pag. 7/11 specifico riguardo all'indennità di occupazione per ritardata restituzione, questa Corte
(sent. 12/11/1999, n. 12556) ha statuito che "per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a comporre la somma da distribuire e che dunque la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più proficua utilizzazione del bene pignorato". Infatti, oggetto di espropriazione è non il solo valore di scambio del bene, da realizzarsi attraverso la vendita od assegnazione forzata, ma anche il suo valore di uso, per il tempo necessario all'espropriazione o, in alternativa a questa, per il tempo sufficiente a che, mediante l'amministrazione giudiziaria, si producano rendite bastanti a soddisfare i creditori (Cass. 16/01/2013, n. 924). Se il conduttore è tenuto nei confronti della procedura esecutiva per l'indennità di occupazione per ritardata restituzione, tenuto, sia pure a titolo diverso (extracontrattuale), è anche colui che risulti occupante abusivo dell'immobile.”
Va altresì rigettato il secondo motivo d'impugnazione relativo alla determinazione del quantum dell'indennità posto che l'articolo 1591 codice civile prevede espressamente che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Né, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore dell'appellante a fronte del canone originariamente pattuito in euro 10.000,00 mensili vi è stata una successiva determinazione da parte del giudice dell'esecuzione per la corresponsione della minor somma di 8.000,00 euro
In proposito va immediatamente rilevato come in disparte della validità al di fuori del processo esecutivo di una diversa determinazione dell'indennità dovuta a titolo di
(illegittima) occupazione dei beni, non risulta nel caso di specie che vi sia stata alcuna autorizzazione o accordo in tal senso risultando l'importo di euro 8.000,00 del tutto unilateralmente autodeterminato dalla debitrice stessa.
Risulta dai documenti dimessi in primo grado che a fronte della dichiarazione resa dalla debitrice al custode in data 26.06.2020 in sede di primo accesso a i beni pignorati (doc.2 fascicolo appellata) nella quale la stessa si “dichiarava disponibile a versare a titolo di indennità di occupazione l'importo di euro 8.000,00 per il mese di gennaio e ogni mese dal mese di giugno 2020 sino all'aggiudicazione, argomentando di non aver potuto pag. 8/11 usufruire dell'immobile dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020 compresi a causa del blocco dell'attività di logistica/trasporto conseguente all'emergenza Covid-
19”, nessuna autorizzazione veniva rilasciata in tal senso. In proposito va rilevato come il custode comunicava al Giudice dell'esecuzione di “ritenere NON congrua ogni proposta di atteso che: Prevede una indennità inferiore Parte_1 all'importo contrattualmente previsto a titolo di canone;
Non prevede il regolare pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile anche nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 periodo in cui la società ha avuto nella propria disponibilità (e per quanto risulta allo scrivente anche effettivamente utilizzato)
l'immobile contraddistinto al “Lotto 15” (relazione custode del 10 agosto 2020:doc.6) e successivamente comunicava al Giudice dell'esecuzione che, “in assenza dell'unanime parere favorevole dei creditori ipotecari (di pari grado) intervenuti nella procedura, avrebbe proceduto a dare immeditata esecuzione all'ordine di liberazione”(doc. 7).
Va infine respinto il terzo motivo d'impugnazione in relazione alla condanna agli interessi. tenuto conto che sul punto correttamente il giudice di prime cure ha confermato il provvedimento monitorio.
In proposito va evidenziato come dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta richiesto a titolo di indennità per occupazione illegittima, a seguito della mancata restituzione dell'immobile da parte della locatrice un quantum pari a euro 67.741,93 calcolato secondo il canone locativo detratti gli versati dalla debitrice ( 10.000,00 euro da gennaio
2020 a marzo 2021 detratti 8.000,00 euro versati nelle mensilità gennaio 2020 e da giugno 2010 a febbraio 2021) “oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascun pagamento al saldo” e che il decreto ingiuntivo emesso condannava al pagamento della somma di euro 67.741,93 oltre interessi come da domanda.
Come anche recentemente evidenziato dalla Suprema Corte in tema di tardiva restituzione della cosa locata il danno ex articolo 1591 cod. civ. sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio parametrate al canone mensile dovuto trattandosi di responsabilità contrattuale - il debitore è obbligato quale diretta conseguenza dell'inadempimento, al pagamento degli interessi dalle singole scadenze mensili ai sensi dell'art. 1218 c.c.; ciò anche in relazione al maggior danno ex art. 1591 c.c. senza che pag. 9/11 occorra alcuna costituzione in mora (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2024,
n.18318).
Diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante gli interessi di mora al saggio legale sono pertanto dovuti, senza che la mancata indicazione del saggio costituisca causa d'indeterminatezza alcuna.
Quanto alla censura rispetto a quanto indicato in parte motiva dal giudice di prime cure va chiarito che alla data della proposizione della domanda giudiziale, nel caso di specie al deposito del ricorso monitorio, gli interessi legali andavano calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, (inserito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162).
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e secondo i valori medi, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
52.001,00 a 260.000,00) in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, vanno poste ad integrale carico di atteso il Parte_1 rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 614/2023, pubblicata in data 28/03/2023, del Tribunale di Verona:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado liquidate in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2022
pag. 10/11 IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 798/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Mariano Dalla Valle
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore rappresentante pro tempore, con l'avv. Paolo Cenna
Appellata
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. Appello avverso la sentenza n.
614/23 pubblicata in data 28/03/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1)Revocarsi o comunque dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto opposto per i motivi di cui all'esposizione e parte motiva;
2)Respingersi nel merito le domande di perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto: ancora per le ragioni esposte in parte motiva;
in accoglimento della impugnazione al capo IV.a (carenza della legittimazione
), al capo IV.b (riduzione importo eventualmente Controparte_1
dovuto) ed al capo IV.c (non dovuti interessi moratori;
non dovuto maggior danno).
3)In via subordinata: dichiararsi dovuti e di conseguenza disporsi se ed in quanto le domande dell'opposta meriteranno accoglimento, il pagamento degli importi di cui alle sottostanti precisazioni, tenendo conto che offre ancora l'importo Parte_1 di euro 6.194,00.= per l'occupazione dalla data di cessazione delle funzioni del Custode
Giudiziario al rilascio;
3.1)disponendosi, nel caso di condanna, che l'indennità dovuta era di euro 8.000.= mensili senza previsione di interessi moratori;
3.2)riducendosi ulteriormente, nel caso di condanna, l'importo per i periodi soggetti a legislazione d'emergenza OV (non pagati) considerandosi il criterio dell'equità e della buona fede;
4)Datosi atto che al solo fine di evitare ulteriori iniziative anche Parte_1 esecutive ed in ottemperanza all'atto di precetto notificato in una con il decreto opposto, ha pagato a l'importo di euro 81.280,62, condannarsi Controparte_1
l'opposta-appellata a restituire l'importo che risulterà in seguito all'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione (ed oggi dell'appello). Oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
5)Spese e corrispettivi rifusi di entrambi i gradi;
in subordine con compensazione parziale per il primo, interamente rifusi per il secondo grado
Per l'appellata
I. Nel merito: respingere in toto l'impugnazione proposta dalla Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Verona n.614/2023 emessa in data
28.03.2023, perché manifestamente infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
In via subordinata
II. Nella denegata ipotesi di mancato accogliemmo della domanda principale sub I., accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, che la società in persona del legale rappresentante in carica – codice Parte_1
fiscale – con sede in 37040 - Pressana (VR), Via Santa Eugenia n.84, è P.IVA_1
pag. 2/11 tenuta a corrispondere a la somma di € 67.741,93 - Controparte_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al 19.07.2021 e agli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (i.e. 20.07.2021) al saldo effettivo (i.e. 20.09.2021), alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €
406,50 per spese e € 2.455,25 per compensi (quivi già incluse le spese generali), all'imposta di registro 2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate nelle missive 14.09.2021 (docc.22 e 23 del giudizio di primo grado). Per l'effetto condannare la società a Parte_1 corrispondere a la somma € 67.741,93 - ovvero la Controparte_1
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al 19.07.2021 e agli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (i.e. 20.07.2021) al saldo effettivo (i.e.
20.09.2021), alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 406,50 per spese e
€ 2.455,25 per compensi (quivi già incluse le spese generali), all'imposta di registro
2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate dalla società opposta nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado).
III. In via ulteriormente subordinata, della denegata ipotesi di revoca del decreto opposto e di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, che la società
[...]
in persona del legale rappresentante in carica – codice fiscale Parte_1
– con sede in 37040 - Pressana (VR), Via Santa Eugenia n.84, è tenuta a P.IVA_1 corrispondere a la somma di € 67.741,93 – ovvero la Controparte_1
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento al saldo effettivo (i.e. 20.09.2021), all'imposta di registro di € 2.295,00 (doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado). Per l'effetto condannare la a corrispondere a Parte_1
la somma di € 67.741,93 – ovvero la diversa Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia – oltre interessi legali dalla data di pag. 3/11 scadenza di ciascun pagamento al saldo effettivo, all'imposta di registro di € 2.295,00
(doc.24 del giudizio di primo grado) e alle successive spese legali così come quantificate dalla società opposta nelle missive 14.09.2021 (docc.22. e 23 del giudizio di primo grado).
IV. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado oltre al 15% ristoro spese generali, al 4% CPA e all'IVA di legge se dovuta.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con contratto di locazione 5 novembre 2018 Controparte_1
concedeva in locazione a Logistica Padovana s.r.l. gli immobili ad uso commerciale di sua proprietà siti in Monteforte d'Alpone (Vr) via Cappuccini n.11/13. Il contratto prevedeva una durata di dodici mesi con scadenza 31.1.22019, senza possibilità di proroga e un canone di euro 10.000,00 mensili.
Unicredit Banca S.p.a. promuoveva avanti al Tribunale di Verona nei confronti di la procedura esecutiva immobiliare n.443/2018 R.E. Controparte_1 nell'ambito della quale chiedeva la vendita, fra gli altri, anche del compendio immobiliare suindicato.
Nonostante l'intervenuta cessazione del contratto di locazione in data 31.12.2019, ometteva la restituzione dei beni Parte_1
Successivamente, definiva i propri rapporti con le Controparte_1
banche, procedente e intervenuta, e la procedura esecutiva immobiliare n.443/2018 R.E. veniva dichiarata estinta dal Tribunale di Verona per rinuncia dei creditori.
Con atto di compravendita del 24.03.2021, vendeva Controparte_1
gli immobili oggetto di causa alla società D&V S.r.l.
Richieste invano le somme dovute ed esperito negativamente il tentativo di mediazione,
a seguito di ricorso proposto da , con decreto n. Controparte_1
2395/21 del Tribunale di Verona, veniva ingiunto a il pagamento Parte_1
della somma di euro 67.741,93, oltre interessi e spese, a titolo di indennità di occupazione dall'01.01.2020 al 24.03.2021.
Giudizio di primo grado
pag. 4/11 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
30.09.2021, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva della società, secondo l'attrice da individuarsi in capo al custode nominato nel periodo l'immobile era stato oggetto di procedura esecutiva (poi estinta per rinuncia dei creditori) e contestando, nel merito, la genericità della condanna agli interessi moratori e l'errata qualificazione del credito tenuto conto della non applicabilità del canone stante la normativa emergenziale e della percezione da parte del custode di un minor importo nel corso della procedura esecutiva.
Si costituiva contestando le avverse domande e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 614/23 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo condannando alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure riteneva sussistente la legittimazione attiva in capo alla creditrice opposta e assumeva che in base all'art. 632 c,p,c, l'estinzione del processo verificatasi prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione renda gli atti compiuti inefficaci per cui il debitore esecutato aveva diritto alla restituzione del bene pignorato e dei frutti derivanti dalla gestione. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in seguito all'estinzione dell'esecuzione immobiliare r.g.e. 443/2018, pertanto, la era la piena proprietaria dell'immobile. Escludeva inoltre la Controparte_1 sussistenza di un accordo con il custode per la riduzione dell'indennità di cui all'art. 1591 c.c., nonché la possibilità della riduzione per mancato utilizzo nel periodo emergenziale. Escludeva l'indeterminatezza degli interessi moratori, poiché il decreto ingiuntivo faceva riferimento al d. lgs. 231/2002 in materia di obbligazioni di valuta di natura contrattuale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 614/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Si è costituita la , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame con la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/11 All'udienza del 27 settembre 2023 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello censura l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 632 c.p.c.
L'appellante assume che la società non sarebbe stata Controparte_1 legittimata ad esigere il pagamento dell'indennità di occupazione, poiché l'immobile era oggetto di esecuzione forzata e con conseguente erroneo richiamo all'art. 632 c.p.c. e legittimazione attiva in capo solo al custode giudiziale.
Inoltre, rilevava come il giudice dell'esecuzione non aveva autorizzato alcuna azione di rilascio dell'immobile o di recupero dell'indennità, autorizzando/tollerando sia l'occupazione che l'incasso da parte del custode del minor importo di euro 8.000,00 mensili in luogo di euro 10.000,00, previsti dal contratto di locazione.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto infondata la contestazione svolta rappresentando che la determinazione del quantum dell'indennità in euro 8.000,00 era conseguenza di una decisione del giudice dell'esecuzione “A fronte delle insistenze del Custode per liberare coattivamente l'immobile, il Giudice disponeva che il Custode continuasse ad incassare l'indennità già allora versata in euro 8.000” ( così nell'atto di appello) E poiché il giudice dell'esecuzione aveva determinato il quantum da versare non sarebbe possibile chiedere la differenza di € 2.000,00 al conduttore in seguito all'esecuzione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo contesta l'errata applicazione del d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1591
c.c., poiché, trattandosi di indennità risarcitoria, non sarebbe applicabile il d.lgs.
231/2002, il quale si rivolgerebbe alle sole transazioni commerciali e gli interessi sarebbero stati genericamente liquidati considerato che il decreto ingiuntivo non avrebbe effettuato alcuna specificazione in merito.
pag. 6/11 Inoltre, il secondo comma dell'art. 1591 c.c. riterrebbe necessaria la prova del maggior danno subito, ma tale prova non sarebbe mai stata fornita.
Motivi della decisione .
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di impugnazione è infondato dovendosi ritenere, conformemente a quanto già osservato dal giudice di prime cure, che sussiste la piena legittimazione della al pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità di Controparte_1
occupazione, tenuto conto del fatto, incontestato, della proprietà dei beni in capo alla medesima e della occupazione dei beni stessi da parte di Parte_1 dall'01.01.2020 al 24.03.2021.
In proposito a nulla rileva che medio tempore la custodia degli stessi risultasse affidata al nominato custode in ragione del vincolo del pignoramento e della pendenza del procedimento esecutivo posto che il pignoramento determina un mero limite al potere dispositivo del debitore senza incidere sulla capacità del debitore esecutato e non provoca alcun mutamento della condizione giuridica del bene pignorato tant'è che il debitore esecutato può finanche trasferire a terzi il diritto di proprietà del bene pignorato
( cfr. Cass. civ. n.29491/2019)
Va ancora osservato come sempre in tema di occupazione di immobile sottoposto a pignoramento la Suprema corte ha altresì osservato che “ E' pacifico che il risarcimento del danno sia equiparabile ad un frutto, cui si estende in termini oggettivi il pignoramento ex art.2912 c.c. (Cass. 07/11/2011, n.267; Cass.12/11/1999, n.12556) andando ad incrementare la somma da distribuire (artt.,509,594 cod.proc.civ.) L'art. 509
c.p.c., che regola la composizione della somma ricavata, dispone che ciò che deve distribuirsi è formato, oltre che da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, da multa e da risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario, anche delle rendite e proventi della cosa pignorata. Alle rendite riscosse nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'immobile pignorato fa poi riferimento l'art. 594 c.p.c. quando dispone che possono costituire oggetto di distribuzione. Tra i frutti e le rendite dell'immobile pignorato debbono comprendersi non solo i canoni dovuti per la locazione (art. 820, comma 3, c.c.), ma anche le somme che il conduttore è tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno. Con
pag. 7/11 specifico riguardo all'indennità di occupazione per ritardata restituzione, questa Corte
(sent. 12/11/1999, n. 12556) ha statuito che "per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a comporre la somma da distribuire e che dunque la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più proficua utilizzazione del bene pignorato". Infatti, oggetto di espropriazione è non il solo valore di scambio del bene, da realizzarsi attraverso la vendita od assegnazione forzata, ma anche il suo valore di uso, per il tempo necessario all'espropriazione o, in alternativa a questa, per il tempo sufficiente a che, mediante l'amministrazione giudiziaria, si producano rendite bastanti a soddisfare i creditori (Cass. 16/01/2013, n. 924). Se il conduttore è tenuto nei confronti della procedura esecutiva per l'indennità di occupazione per ritardata restituzione, tenuto, sia pure a titolo diverso (extracontrattuale), è anche colui che risulti occupante abusivo dell'immobile.”
Va altresì rigettato il secondo motivo d'impugnazione relativo alla determinazione del quantum dell'indennità posto che l'articolo 1591 codice civile prevede espressamente che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Né, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore dell'appellante a fronte del canone originariamente pattuito in euro 10.000,00 mensili vi è stata una successiva determinazione da parte del giudice dell'esecuzione per la corresponsione della minor somma di 8.000,00 euro
In proposito va immediatamente rilevato come in disparte della validità al di fuori del processo esecutivo di una diversa determinazione dell'indennità dovuta a titolo di
(illegittima) occupazione dei beni, non risulta nel caso di specie che vi sia stata alcuna autorizzazione o accordo in tal senso risultando l'importo di euro 8.000,00 del tutto unilateralmente autodeterminato dalla debitrice stessa.
Risulta dai documenti dimessi in primo grado che a fronte della dichiarazione resa dalla debitrice al custode in data 26.06.2020 in sede di primo accesso a i beni pignorati (doc.2 fascicolo appellata) nella quale la stessa si “dichiarava disponibile a versare a titolo di indennità di occupazione l'importo di euro 8.000,00 per il mese di gennaio e ogni mese dal mese di giugno 2020 sino all'aggiudicazione, argomentando di non aver potuto pag. 8/11 usufruire dell'immobile dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020 compresi a causa del blocco dell'attività di logistica/trasporto conseguente all'emergenza Covid-
19”, nessuna autorizzazione veniva rilasciata in tal senso. In proposito va rilevato come il custode comunicava al Giudice dell'esecuzione di “ritenere NON congrua ogni proposta di atteso che: Prevede una indennità inferiore Parte_1 all'importo contrattualmente previsto a titolo di canone;
Non prevede il regolare pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile anche nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 periodo in cui la società ha avuto nella propria disponibilità (e per quanto risulta allo scrivente anche effettivamente utilizzato)
l'immobile contraddistinto al “Lotto 15” (relazione custode del 10 agosto 2020:doc.6) e successivamente comunicava al Giudice dell'esecuzione che, “in assenza dell'unanime parere favorevole dei creditori ipotecari (di pari grado) intervenuti nella procedura, avrebbe proceduto a dare immeditata esecuzione all'ordine di liberazione”(doc. 7).
Va infine respinto il terzo motivo d'impugnazione in relazione alla condanna agli interessi. tenuto conto che sul punto correttamente il giudice di prime cure ha confermato il provvedimento monitorio.
In proposito va evidenziato come dal ricorso per decreto ingiuntivo risulta richiesto a titolo di indennità per occupazione illegittima, a seguito della mancata restituzione dell'immobile da parte della locatrice un quantum pari a euro 67.741,93 calcolato secondo il canone locativo detratti gli versati dalla debitrice ( 10.000,00 euro da gennaio
2020 a marzo 2021 detratti 8.000,00 euro versati nelle mensilità gennaio 2020 e da giugno 2010 a febbraio 2021) “oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascun pagamento al saldo” e che il decreto ingiuntivo emesso condannava al pagamento della somma di euro 67.741,93 oltre interessi come da domanda.
Come anche recentemente evidenziato dalla Suprema Corte in tema di tardiva restituzione della cosa locata il danno ex articolo 1591 cod. civ. sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio parametrate al canone mensile dovuto trattandosi di responsabilità contrattuale - il debitore è obbligato quale diretta conseguenza dell'inadempimento, al pagamento degli interessi dalle singole scadenze mensili ai sensi dell'art. 1218 c.c.; ciò anche in relazione al maggior danno ex art. 1591 c.c. senza che pag. 9/11 occorra alcuna costituzione in mora (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2024,
n.18318).
Diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante gli interessi di mora al saggio legale sono pertanto dovuti, senza che la mancata indicazione del saggio costituisca causa d'indeterminatezza alcuna.
Quanto alla censura rispetto a quanto indicato in parte motiva dal giudice di prime cure va chiarito che alla data della proposizione della domanda giudiziale, nel caso di specie al deposito del ricorso monitorio, gli interessi legali andavano calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4, (inserito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162).
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e secondo i valori medi, secondo il dm n.55/2014 (scaglione da
52.001,00 a 260.000,00) in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge, vanno poste ad integrale carico di atteso il Parte_1 rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 614/2023, pubblicata in data 28/03/2023, del Tribunale di Verona:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado liquidate in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2022
pag. 10/11 IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11