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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da con l'avv. Romandini Parte_1
ricorrente contro
CP_
con gli avv.ti Mariateresa Nasso e Fabrizia Florio;
convenuto avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto e ultime mensilità
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.12.23, il ricorrente, premesso di avere lavorato fino al 2011 alle dipendenze della Coman srl, dichiarata fallita con sentenza di questo tribunale, maturando un CP_ credito a titolo di trattamento di fine rapporto e ultime mensilità, chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982, al pagamento di detta somma. CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
CP_ Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 co. 1 n. 5) c.c., decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'eccezione è fondata. CP_ E' vero infatti che, per insegnamento della S.C., il diritto del lavoratore di ottenere dall' il trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro è un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando così esclusa la fattispecie di obbligazione solidale), sicché il relativo termine di prescrizione – che nella specie, in difetto di specifiche disposizioni, resta quello ordinario decennale
CP_ di cui all'art. 2946 c.c.: cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10824, cui ha prestato adesione l' nella propria circolare n. 70 del 26.7.2023, al paragrafo 10.3 – non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge per l'intervento del fondo di garanzia
(ovvero la insolvenza del datore di lavoro, la verifica del credito ecc.), con la conseguenza che, CP_ prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e quindi non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia: cfr.
Cass. 25.8.2020 n. 17643, Cass.
3.1.2020 n. 32, Cass. 19.7.2018 n. 19277, Cass. 22.12.2016 n.
26819.
E' tuttavia altrettanto vero che, sempre per insegnamento della S.C., il fatto che un credito per somme maturate per t.f.r. sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del CP_ datore di lavoro non può vincolare l' che sia rimasto estraneo alla procedura, dovendo l'istituto poter contestare l'operatività della garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982: cfr. Cass. 22.1.2021 n.
1762, Cass. 19.7.2018 n. 19277.
CP_ L' può pertanto contestare la ricorrenza dei presupposti di tale garanzia, ovvero la esistenza dell'obbligo di pagamento del t.f.r. ex art.2120 c.c. in capo al datore di lavoro e lo stato di insolvenza dello stesso.
Ebbene, opina questo giudice (in continuità, peraltro, con un indirizzo già espresso da questo CP_ tribunale nelle sentenze citate nella memoria di costituzione dell' che si intendono qui richiamate quali precedenti conformi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.: cfr.
Cass. 12.6.2020 n. 11302, Cass.
6.9.2016 n. 17640 e Cass. 22.5.2012 n.8053) che la esistenza dell'obbligo di pagamento del t.f.r. in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche che il relativo credito non sia estinto per prescrizione.
CP_ Deve a questo punto osservarsi che l' soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, è legittimato ad eccepire la prescrizione ai sensi dell'art. 2939 c.c., il quale stabilisce che “la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere” e
“anche se la parte vi ha rinunziato”.
CP_ E' infatti innegabile che l' possa essere qualificato, nella vicenda, quale soggetto che “abbia CP_ interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, atteso che il fondo di garanzia gestito dall' a norma dell'art. 2 co. 7 l. 29.5.1982 n. 297, “è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.”, nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr. Cass. 11.10.2019 n. 25682 e Cass.
14.12.2015 n.25168).
Deve a questo punto rilevarsi che il diritto al t.f.r. sorge, ex art. 2120 co. 1 c.c., con la cessazione del rapporto di lavoro;
dalla stessa data, potendo essere esercitato il diritto, decorre pertanto, ex art. 2935 c.c., il relativo termine di prescrizione, il cui decorso non è impedito da cause soggettive o da ostacoli di mero fatto ma solo da cause giuridiche (cfr. Cass.
6.2.2018 n. 2827).
Ebbene, nel caso in esame l'istante non risulta avere trasmesso al datore di lavoro atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, risultando solo l'insinuazione al passivo nel 2021. Ne consegue che il diritto al trattamento di fine rapporto e alle ultime mensilità si è estinto per intervenuta prescrizione, la quale è stata, per le ragioni sopra esposte, validamente eccepita CP_ dall'
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulle questioni trattate costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 13.1.25
Il gdl dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da con l'avv. Romandini Parte_1
ricorrente contro
CP_
con gli avv.ti Mariateresa Nasso e Fabrizia Florio;
convenuto avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto e ultime mensilità
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.12.23, il ricorrente, premesso di avere lavorato fino al 2011 alle dipendenze della Coman srl, dichiarata fallita con sentenza di questo tribunale, maturando un CP_ credito a titolo di trattamento di fine rapporto e ultime mensilità, chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982, al pagamento di detta somma. CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
CP_ Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall' di prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 co. 1 n. 5) c.c., decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'eccezione è fondata. CP_ E' vero infatti che, per insegnamento della S.C., il diritto del lavoratore di ottenere dall' il trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro è un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando così esclusa la fattispecie di obbligazione solidale), sicché il relativo termine di prescrizione – che nella specie, in difetto di specifiche disposizioni, resta quello ordinario decennale
CP_ di cui all'art. 2946 c.c.: cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10824, cui ha prestato adesione l' nella propria circolare n. 70 del 26.7.2023, al paragrafo 10.3 – non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge per l'intervento del fondo di garanzia
(ovvero la insolvenza del datore di lavoro, la verifica del credito ecc.), con la conseguenza che, CP_ prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e quindi non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia: cfr.
Cass. 25.8.2020 n. 17643, Cass.
3.1.2020 n. 32, Cass. 19.7.2018 n. 19277, Cass. 22.12.2016 n.
26819.
E' tuttavia altrettanto vero che, sempre per insegnamento della S.C., il fatto che un credito per somme maturate per t.f.r. sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del CP_ datore di lavoro non può vincolare l' che sia rimasto estraneo alla procedura, dovendo l'istituto poter contestare l'operatività della garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982: cfr. Cass. 22.1.2021 n.
1762, Cass. 19.7.2018 n. 19277.
CP_ L' può pertanto contestare la ricorrenza dei presupposti di tale garanzia, ovvero la esistenza dell'obbligo di pagamento del t.f.r. ex art.2120 c.c. in capo al datore di lavoro e lo stato di insolvenza dello stesso.
Ebbene, opina questo giudice (in continuità, peraltro, con un indirizzo già espresso da questo CP_ tribunale nelle sentenze citate nella memoria di costituzione dell' che si intendono qui richiamate quali precedenti conformi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.: cfr.
Cass. 12.6.2020 n. 11302, Cass.
6.9.2016 n. 17640 e Cass. 22.5.2012 n.8053) che la esistenza dell'obbligo di pagamento del t.f.r. in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche che il relativo credito non sia estinto per prescrizione.
CP_ Deve a questo punto osservarsi che l' soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro, è legittimato ad eccepire la prescrizione ai sensi dell'art. 2939 c.c., il quale stabilisce che “la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere” e
“anche se la parte vi ha rinunziato”.
CP_ E' infatti innegabile che l' possa essere qualificato, nella vicenda, quale soggetto che “abbia CP_ interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, atteso che il fondo di garanzia gestito dall' a norma dell'art. 2 co. 7 l. 29.5.1982 n. 297, “è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.”, nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr. Cass. 11.10.2019 n. 25682 e Cass.
14.12.2015 n.25168).
Deve a questo punto rilevarsi che il diritto al t.f.r. sorge, ex art. 2120 co. 1 c.c., con la cessazione del rapporto di lavoro;
dalla stessa data, potendo essere esercitato il diritto, decorre pertanto, ex art. 2935 c.c., il relativo termine di prescrizione, il cui decorso non è impedito da cause soggettive o da ostacoli di mero fatto ma solo da cause giuridiche (cfr. Cass.
6.2.2018 n. 2827).
Ebbene, nel caso in esame l'istante non risulta avere trasmesso al datore di lavoro atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio successivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, risultando solo l'insinuazione al passivo nel 2021. Ne consegue che il diritto al trattamento di fine rapporto e alle ultime mensilità si è estinto per intervenuta prescrizione, la quale è stata, per le ragioni sopra esposte, validamente eccepita CP_ dall'
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulle questioni trattate costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 13.1.25
Il gdl dott.ssa Maria LEONE