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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1886 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 10/12/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. PETRUZZO MARIA LUISA la quale ha insistito nelle rassegnate conclusioni evidenziando che la “semplice coabitazione tra coniugi” non implica la cessazione della separazione;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione deducendo circa la fondatezza delle ragioni sottese al rigetto della domanda amministrativa della ricorrente.
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto che il ha fatto pervenire le informazioni richieste;
Controparte_1
Ritenuto di poter decidere la controversia allo stato degli atti decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1886 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio con l'avv. PETRUZZO MARIA LUISA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_2 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “ritenere e dichiarare l'esclusiva riferibilità al delle somme confluite sul c.c. n. 57041766 Controparte_3
acceso presso e conseguentemente il diritto di , C.F: Controparte_4 Parte_1
nata a [...] [...] ed ivi residente in c.da Casazze 113 al C.F._2 CP_1
riconoscimento dell'assegno sociale a far data dal deposito della domanda assunta al n.
9192000309695; e per l'effetto condannare l' alla Controparte_5
corresponsione dell'assegno sociale in favore della ricorrente”
La ricorrente dopo aver premesso a dette domande che con ordinanza del 19.2.2025, l'intestato
Tribunale autorizzava i coniugi e a Parte_1 Persona_1
vivere separatamente;
di aver presentato in data 4.4.2025 “domanda di assegno sociale assunta al n. 9192000309695, sussistendone i presupposti di legge”; che “in data 07.05.2024 comunicava CP_2
il rigetto della domanda di assegno stante che: “dall'incrocio dei dati relativi alla titolarità dei conti correnti, risulta l'esistenza di conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi””, evidenziava che
“le somme versate sul conto provengono, …, esclusivamente dalla pensione del in favore CP_3
esclusivo di quest'ultimo e riconducibili, pertanto, al suo patrimonio personale” circostanza questa dalla stessa ritenuta “determinante per superare la presunzione di contitolarità” di cui all'art 1298 cc e dalla quale discendeva il diritto di essa ricorrente alla prestazione richiesta e la illegittimità della condotta dell' CP_2
Costituitosi in giudizio, il resistente contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed eccepiva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale il “carattere fittizio della separazione dal coniuge” atteso che nonostante l'avvio della procedimento si separazione la ricorrente “continui ad essere co-intestataria del medesimo conto corrente insieme al predetto coniuge Persona_1
e che la stessa “abbia modificato la propria residenza il 13.1.2025 spostandola dal civico
[...]
113 al civico 112 di Contrada Casazze, senza che risulti effettuata materiale verifica da parte della
Polizia Municipale circa l'effettiva cessazione della coabitazione”.
Chiedeva pertanto “- in via istruttoria ammettere i documenti di cui all'indice e acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., presso Comando Polizia Municipale nei termini ed ai fini di cui in narrativa - nel merito respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite”
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositi dalle parti.
Il Tribunale ha altresì ritenuto necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e
213 cpc acquisire presso il Comune di informazioni circa la reale situazione abitativa della CP_1
ricorrente.
La domanda non può essere accolta.
L'Istituto previdenziale ha eccepito la natura fittizia della separazione intercorsa tra i coniugi e a tal fine sfavorevolmente valutando sia la situazione abitativa della Parte_1 CP_3
ricorrente, sia la circostanza che essa fosse cointestataria con l'ex coniuge di conto corrente postale.
Tali circostanze in quanto integranti elementi impeditivi del riconoscimento della prestazione richiesta, sono in grado di incidere negativamente sul riconoscimento prima e sulla misura poi della stessa in quanto ai fini del riconoscimento della prestazione de qua dovrebbero considerarsi nono solo i redditi del coniuge attesa la permanenza della coabitazione anche dopo l'avvio del procedimento di separazione, ma anche la titolarità di redditi (derivante dalle somme disponibili sul conto cointestato) da parte della ricorrente.
Ciò premesso si rileva che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che chiunque invochi la concessione di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo, altresì, del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede amministrativa per giustificare il provvedimento di rigetto della domanda di CP_2
prestazione.
Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare al di là dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria, ed ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale il carattere reale della separazione intercorsa con il coniuge Persona_1
Tale prova non appare raggiunta, risultando di contro acquisiti in atti indizi idonei a consentire di ritenere detta separazione fittizia.
Ed invero si rileva sul punto che con riferimento alla cointestazione del conto corrente, ai fini del riconoscimento della prestazione in discussione, non appare dirimente la circostanza della provenienza delle somme quanto piuttosto la circostanza che detta cointestazione -al di là ed oltre la presunzione di cui all'art 1298 cc- consente comunque alla ricorrente di disporre in autonomia delle somme su detto conto pervenute;
mentre con riferimento alla situazione abitativa si rileva che l'accertamento eseguito in corso di causa, ha consentito di accertare che gli immobili ove risiedono gli ex coniugi costituiscono di fatto un'unica unità immobiliare: la stessa ha Parte_1
infatti dichiarato all'accertatore comunale recatosi sui luoghi a seguito della richiesta di informazioni formulata dal Tribunale, “all'interno l''immobile è comunicante”.
Vanno pure valutate ai fini della indagine de qua, la circostanza che la ricorrente ha depositato il ricorso per separazione giudiziale dal di lei coniuge soltanto il 25.9.2024, allorquando era ormai assai prossima al conseguimento del requisito anagrafico per il riconoscimento della prestazione de qua e la circostanza che in quel giudizio il coniuge sia rimasto contumace (cfr. sentenza 473/2025 di questo Tribunale depositata dalla ricorrente unitamente alle note scritte per l'udienza odierna)
In considerazione di quanto precede quindi, ritenuto che manca in atti la prova del carattere reale sotto il profilo fattuale ed economico e non solo formale della separazione intercorsa tra i coniugi, la domanda va rigettata.
A detta statuizione non può far seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite vista la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 10 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1886 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 10/12/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. PETRUZZO MARIA LUISA la quale ha insistito nelle rassegnate conclusioni evidenziando che la “semplice coabitazione tra coniugi” non implica la cessazione della separazione;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione deducendo circa la fondatezza delle ragioni sottese al rigetto della domanda amministrativa della ricorrente.
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto che il ha fatto pervenire le informazioni richieste;
Controparte_1
Ritenuto di poter decidere la controversia allo stato degli atti decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1886 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio con l'avv. PETRUZZO MARIA LUISA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_2 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “ritenere e dichiarare l'esclusiva riferibilità al delle somme confluite sul c.c. n. 57041766 Controparte_3
acceso presso e conseguentemente il diritto di , C.F: Controparte_4 Parte_1
nata a [...] [...] ed ivi residente in c.da Casazze 113 al C.F._2 CP_1
riconoscimento dell'assegno sociale a far data dal deposito della domanda assunta al n.
9192000309695; e per l'effetto condannare l' alla Controparte_5
corresponsione dell'assegno sociale in favore della ricorrente”
La ricorrente dopo aver premesso a dette domande che con ordinanza del 19.2.2025, l'intestato
Tribunale autorizzava i coniugi e a Parte_1 Persona_1
vivere separatamente;
di aver presentato in data 4.4.2025 “domanda di assegno sociale assunta al n. 9192000309695, sussistendone i presupposti di legge”; che “in data 07.05.2024 comunicava CP_2
il rigetto della domanda di assegno stante che: “dall'incrocio dei dati relativi alla titolarità dei conti correnti, risulta l'esistenza di conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi””, evidenziava che
“le somme versate sul conto provengono, …, esclusivamente dalla pensione del in favore CP_3
esclusivo di quest'ultimo e riconducibili, pertanto, al suo patrimonio personale” circostanza questa dalla stessa ritenuta “determinante per superare la presunzione di contitolarità” di cui all'art 1298 cc e dalla quale discendeva il diritto di essa ricorrente alla prestazione richiesta e la illegittimità della condotta dell' CP_2
Costituitosi in giudizio, il resistente contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed eccepiva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale il “carattere fittizio della separazione dal coniuge” atteso che nonostante l'avvio della procedimento si separazione la ricorrente “continui ad essere co-intestataria del medesimo conto corrente insieme al predetto coniuge Persona_1
e che la stessa “abbia modificato la propria residenza il 13.1.2025 spostandola dal civico
[...]
113 al civico 112 di Contrada Casazze, senza che risulti effettuata materiale verifica da parte della
Polizia Municipale circa l'effettiva cessazione della coabitazione”.
Chiedeva pertanto “- in via istruttoria ammettere i documenti di cui all'indice e acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., presso Comando Polizia Municipale nei termini ed ai fini di cui in narrativa - nel merito respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese di lite”
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositi dalle parti.
Il Tribunale ha altresì ritenuto necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e
213 cpc acquisire presso il Comune di informazioni circa la reale situazione abitativa della CP_1
ricorrente.
La domanda non può essere accolta.
L'Istituto previdenziale ha eccepito la natura fittizia della separazione intercorsa tra i coniugi e a tal fine sfavorevolmente valutando sia la situazione abitativa della Parte_1 CP_3
ricorrente, sia la circostanza che essa fosse cointestataria con l'ex coniuge di conto corrente postale.
Tali circostanze in quanto integranti elementi impeditivi del riconoscimento della prestazione richiesta, sono in grado di incidere negativamente sul riconoscimento prima e sulla misura poi della stessa in quanto ai fini del riconoscimento della prestazione de qua dovrebbero considerarsi nono solo i redditi del coniuge attesa la permanenza della coabitazione anche dopo l'avvio del procedimento di separazione, ma anche la titolarità di redditi (derivante dalle somme disponibili sul conto cointestato) da parte della ricorrente.
Ciò premesso si rileva che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che chiunque invochi la concessione di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo, altresì, del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede amministrativa per giustificare il provvedimento di rigetto della domanda di CP_2
prestazione.
Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare al di là dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria, ed ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale il carattere reale della separazione intercorsa con il coniuge Persona_1
Tale prova non appare raggiunta, risultando di contro acquisiti in atti indizi idonei a consentire di ritenere detta separazione fittizia.
Ed invero si rileva sul punto che con riferimento alla cointestazione del conto corrente, ai fini del riconoscimento della prestazione in discussione, non appare dirimente la circostanza della provenienza delle somme quanto piuttosto la circostanza che detta cointestazione -al di là ed oltre la presunzione di cui all'art 1298 cc- consente comunque alla ricorrente di disporre in autonomia delle somme su detto conto pervenute;
mentre con riferimento alla situazione abitativa si rileva che l'accertamento eseguito in corso di causa, ha consentito di accertare che gli immobili ove risiedono gli ex coniugi costituiscono di fatto un'unica unità immobiliare: la stessa ha Parte_1
infatti dichiarato all'accertatore comunale recatosi sui luoghi a seguito della richiesta di informazioni formulata dal Tribunale, “all'interno l''immobile è comunicante”.
Vanno pure valutate ai fini della indagine de qua, la circostanza che la ricorrente ha depositato il ricorso per separazione giudiziale dal di lei coniuge soltanto il 25.9.2024, allorquando era ormai assai prossima al conseguimento del requisito anagrafico per il riconoscimento della prestazione de qua e la circostanza che in quel giudizio il coniuge sia rimasto contumace (cfr. sentenza 473/2025 di questo Tribunale depositata dalla ricorrente unitamente alle note scritte per l'udienza odierna)
In considerazione di quanto precede quindi, ritenuto che manca in atti la prova del carattere reale sotto il profilo fattuale ed economico e non solo formale della separazione intercorsa tra i coniugi, la domanda va rigettata.
A detta statuizione non può far seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite vista la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala nell'udienza del 10 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marcello Bellomo