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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8855/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Gennaro Racanelli;
Parte_1
-ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Proscia;
CP_1
- CONVENUTO-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 20/01/2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sull'accordo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/08/2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 5293/2018 del 04//12/2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio (nato il [...]) con collocamento presso la madre e l'obbligo a suo Per_1
carico di versarle € 480,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dal maggio 2024 suo figlio viveva stabilmente con lui;
Per_1
chiedeva, pertanto, la revoca del contributo al mantenimento del figlio. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la quale non CP_1
si opponeva alla domanda di controparte.
All'udienza del 20/01/2025, le parti, comparse personalmente, rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/9/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto conformemente all'accordo intervenuto tra le parti.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie le parti hanno congiuntamente dedotto di essere pervenute di comune accordo alla determinazione di revocare il contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal Per_1
1/6/2024 e di confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
3.- Le spese processuali vanno integralmente compensate in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti economici, così come da loro concordato.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28/08/2024 da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni della Parte_1 CP_1
sentenza di divorzio n. 5293/2018 del 04/12/2018, così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto dispone che per il futuro i rapporti economici tra le stesse saranno regolati in conformità dell'accordo reso all'udienza del 20/01/2025;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 04/02/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8855/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Gennaro Racanelli;
Parte_1
-ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Proscia;
CP_1
- CONVENUTO-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 20/01/2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sull'accordo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/08/2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 5293/2018 del 04//12/2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1 recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio (nato il [...]) con collocamento presso la madre e l'obbligo a suo Per_1
carico di versarle € 480,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dal maggio 2024 suo figlio viveva stabilmente con lui;
Per_1
chiedeva, pertanto, la revoca del contributo al mantenimento del figlio. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la quale non CP_1
si opponeva alla domanda di controparte.
All'udienza del 20/01/2025, le parti, comparse personalmente, rassegnavano conclusioni conformi e la causa veniva riservata per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 18/9/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto conformemente all'accordo intervenuto tra le parti.
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie le parti hanno congiuntamente dedotto di essere pervenute di comune accordo alla determinazione di revocare il contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal Per_1
1/6/2024 e di confermare la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
3.- Le spese processuali vanno integralmente compensate in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti economici, così come da loro concordato.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28/08/2024 da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni della Parte_1 CP_1
sentenza di divorzio n. 5293/2018 del 04/12/2018, così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto dispone che per il futuro i rapporti economici tra le stesse saranno regolati in conformità dell'accordo reso all'udienza del 20/01/2025;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 04/02/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Rosella Nocera