Sentenza 15 luglio 2021
Parere definitivo 19 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02117/2025REG.PROV.COLL.
N. 01754/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2022, proposto dal Comune di Vagli Sotto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Amministrazione Separata per i Beni di Uso Civico di Vagli Sotto e Stazzema, Società Turba Cava Romana S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1055/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Sommovigo Piera e Bora Lucia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Vagli Sotto ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della Pronuncia di Compatibilità Ambientale Provvedimento Autorizzatorio unico regionale del 29 ottobre 2020 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara sul progetto di coltivazione della cava AS PR, espresso con nota del 10 giugno 2020 e allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 10 10 giugno 2020 di compatibilità paesaggistica e del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara sul progetto di coltivazione della cava AS PR, espresso con nota e allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 21 ottobre 2020.
2. La Turba Cava Romana s.r.l. è concessionaria dell’agro marmifero denominato cava “AS-PR”, nel comune di Vagli di Sotto e ricadente in area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in prossimità di alcuni siti della Rete Natura 2000. La cava è rimasta inattiva per diversi anni con previsione della sua riattivazione nel Piano Attuativo di Bacino Estrattivo del Monte Pallerina approvato con deliberazione consiliare del Comune di Vagli di Sotto 9 aprile 2019, n. 25.
Il Piano prevede la riattivazione della cava con coltivazione da svilupparsi in sotterraneo, salvo le opere a cielo aperto necessarie alla riattivazione del collegamento viario degli accessi alla galleria.
Successivamente il Comune ha approvato il progetto definitivo elaborato dell’impresa per ottenere la concessione dell’agro mammifero precisando che la realizzazione della viabilità di accesso alla cava, sebbene conforme al Piano, avrebbe dovuto essere prevista in sede di procedimento autorizzatorio alla coltivazione della cava per ragioni di sicurezza.
La concessione è stata rilasciata e la ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione all’attività estrattiva e dei presupposti provvedimenti abilitanti, tra cui la pronuncia di compatibilità ambientale, attivando il procedimento unico di cui all’articolo 27 bis, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 cui sono seguiti i provvedimenti impugnati.
3, La sentenza ha respinto il ricorso del Comune che era riunito a quello presentato dalla società innanzitutto affermando che la conferenza di servizi è pur sempre un modello di semplificazione amministrativa e non un organo decidente che si sostituisce all’organo titolare della competenza che deve acquisire i previsti pareri. E’ stato valorizzato il parere negativo della Soprintendenza poiché il progetto proposto dalla ricorrente è stato valutato non conforme al Piano attuativo di bacino estrattivo relativamente alla viabilità esistente. Non è stata poi ritenuta esistente una disparità di trattamento rispetto a precedenti autorizzazioni.
4. L’appello si fonda su quattro motivi.
4.1. Il primo contesta la valutazione della sentenza impugnata laddove afferma che le amministrazioni appellate si sono limitate a valutare la conformità del progetto di coltivazione redatto dall’istante alle previsioni pianificatorie perché al contrario esse hanno rimesso in discussione le scelte pianificatorie operate dal Comune.
Infatti le Amministrazioni hanno ritenuto erroneo il Piano attuativo dei bacini estrattivi quanto alla classificazione della cava come dismessa e non rinaturalizzata. Non venivano previste prescrizioni localizzative della viabilità di accesso alla cava, anzi emergeva che nessun intervento atto a realizzare la necessaria viabilità sarebbe stato autorizzato. Il Parco Regionale ha espresso parere negativo perché la viabilità “orientale” si porrebbe comunque in contrasto sia con i contenuti del Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina, sia con i contenuti delle Linee guida in materia di “ravaneti” del Parco.
La Soprintendenza non ha posto a raffronto lo specifico progetto di coltivazione della cava con le previsioni del P.a.b.e., bensì la previsione del P.a.b.e. di riattivare la cava con il Piano Paesaggistico Regionale – Piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione Toscana.
Ma non si è preso atto che la cava AS PR, come verificato in sede di approvazione del relativo P.a.b.e., ricade in area a destinazione urbanistica estrattiva, e la sua riattivazione, nell’ambito di approvazione del P.a.b.e., ha ottenuto parere favorevole di compatibilità paesaggistica. Viene, infine, richiamata la normativa sui piani attuativi dei bacini estrattivi a seguito dell’approvazione del P.a.b.e. con la necessità che i singoli interventi siano conformi a detti piani attuativi.
Questa sarebbe stata la verifica che doveva essere affidata alle Amministrazioni che hanno espresso il loro parere senza rimettere in discussione il contenuto del Piano stesso.
4.2. Il secondo motivo censura l’interpretazione che è stata data dal primo giudice del rapporto tra la pianificazione attuativa di bacino ed il singolo procedimento autorizzatorio: il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione non può essere l’occasione per rimettere in discussione il P.a.b.e., ma ha lo scopo di approvare il progetto di dettaglio.
Peraltro all’epoca di approvazione del P.a.b.e. la Soprintendenza e l’Autorità del Parco avevano espresso parere favorevole.
4.3. Il terzo motivo non condivide la lettura del T.a.r. laddove afferma che il giudizio negativo espresso dalle intimate Amministrazioni si sarebbe basato sulla difformità tra il progetto presentato per la riattivazione della cava e le previsioni del Piano attuativo di bacino estrattivo in ordine alla realizzazione della viabilità di arroccamento, che non risulta coerente con la salvaguardia del paesaggio della zona.
La ragione del parere contrario sta nella valutazione che la cava sarebbe una cava “rinaturalizzata” e non sarebbe riattivabile tanto che la Soprintendenza aveva suggerito una modifica al P.a.b.e.
In realtà non si tratta di una cava “rinaturalizzata” perché sono visibili le tracce dell’azione antropica pregressa e in essere sino almeno a fine anni ’90 avuto riguardo alle attività estrattive vere e proprie.
4.4. Il quarto motivo lamenta che laddove si dovesse ritenere che il provvedimento impugnato fosse fondato sul difetto del richiedente del titolo di disponibilità del sito estrattivo, vi sarebbe un’incompetenza poiché la valutazione della bontà del titolo ad effettuare la richiesta di autorizzazione spetta al Comune.
5. Il Ministero della Cultura ed il Parco Regionale delle Apuane si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. In relazione alle complessive censure articolate con il primo motivo di ricorso, va innanzitutto evidenziata la principale ragione di contrarietà al progetto da autorizzare, che è costituita dalla necessità di aprire una nuova strada per consentire l’accesso alla cava contrariamente a quanto previsto nel P.a.b.e. che riteneva sufficiente utilizzare alternativamente una viabilità orientale o occidentale entrambe inutilizzabili se non con consistenti interventi che avrebbero presentato delle criticità ambientali come sottolineato anche dalla Soprintendenza.
Pertanto non vi è alcuna violazione del P.a.b.e. che aveva valutato la compatibilità paesaggistica della riattivazione della cava PR-AS solo laddove non fosse stato necessario realizzare una nuova viabilità; peraltro questa prescrizione era stata inserita dai progettisti per poter qualificare la cava come da riattivare e non naturalizzata.
All’epoca sia la Regione che la Soprintendenza avevano espresso delle perplessità che furono superate rimandando al momento dell’esame del progetto di coltivazione la valutazione definitiva della necessità o meno di una nuova viabilità.
Il P.a.b.e. dal canto suo non poteva non prendere posizione anche sulla localizzazione della strada per giungere alla cava poiché esse hanno un impatto rilevante sul piano paesaggistico e ambientale ed è necessario prendere posizione sulla possibilità che il territorio possa sopportare la loro creazione senza costi eccessivi sull’ambito da tutelare.
Va tenuto conto che l’ipotesi della viabilità occidentale comportava la costruzione di una strada di arroccamento vietata dal P.a.b.e.; la viabilità orientale non era realizzabile con quegli interventi minimali che il P.a.b.e. consentiva ed era in contrasto con le linee guida in materia di ravaneti, che non potevano essere totalmente asportati per il loro valore documentale soprattutto quando sono stati rinaturalizzati come nel caso in esame-
Non è, pertanto, corretto affermare che il diniego impugnato non abbia tenuto conto del P.a.b.e. perché era lo stesso Piano attuativo che prevedeva una condizione che si è verificata come irrealizzabile.
6.2. Il secondo motivo si fonda sulla denuncia di una contraddittorietà tra l’atteggiamento assunto in sede di approvazione del P.a.b.e. e l’orientamento negativo nell’ambito del P.a.u.r. sul progetto di riattivazione della cava.
Il motivo è infondato, in quanto, come è stato illustrato finora, il P.a.b.e. si era espresso favorevolmente alla riattivazione della cava sul presupposto che non fosse necessario creare una nuova viabilità, ma fosse sufficiente un adeguamento della viabilità di accesso preesistente con interventi non sostanziali.
In sostanza il diniego del P.a.u.r. non è una sconfessione del P.a.b.e. precedentemente approvato, ma la bocciatura del progetto della Società Turba Cava Romana proprio sulla scorta delle previsioni del P.a.b.e.
6.3. Il terzo motivo contesta la lettura della previsione del P.a.b.e. laddove avrebbe impedito la realizzazione di una viabilità di arroccamento.
La tesi sostenuta è smentita da quanto finora riportato e dalla documentazione allegata al P.a.b.e. da cui si ricava che la viabilità di accesso era stata individuata in una via sterrata da adeguare secondo le regole previste dall’art. 6.7 delle N.T.A. Infatti l’ipotesi iniziale di una nuova strada di accesso era stata bocciata dalla Conferenza paesaggistica.
6.4. Il quarto motivo può ritenersi assorbito poiché il provvedimento impugnato non è motivato in base all’invalidità del titolo di disponibilità dell’agro marmifero oggetto di domanda da parte della ricorrente come già osservato dal T.a.r.
7. Le spese di grado possono compensarsi in considerazione del fatto che trattasi di un contenzioso tra enti pubblici.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO