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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 817/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti l'Avv.
FRANCESCA BAGARELLI.
Il giudice invita la parte a discutere la causa, dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
Il giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BAGARELLI ed elettivamente domiciliato in NOVI LIGURE, VIA
GARIBALDI 95 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024 sponeva: Parte_1
- di aver svolto la propria attività lavorativa in qualità di magazziniere VI livello CCNL
Imprese Alimentari Artigiane presso la dal 26.10.2020 al 25.03.2022, CP_1
dapprima in forza di contratti a tempo determinato part-time al 50% (Doc. 1 allegato al ricorso) sino al passaggio a tempo indeterminato a far data 26/10/2021
- che in data 25.03.2022 il citato rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie.
- che il datore di lavoro non gli aveva corrisposto correttamente la retribuzione d dunque rassegnava le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata l'applicazione al rapporto lavorativo tra il Sig. Parte_1
e la per il periodo 26/10/2020 – 25/03/2022 del CCNL Alimentari
[...] CP_1
Imprese Artigiane applicabile alle Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, accertato e dichiarato l'esatto inquadramento del Sig. nel livello VI Parte_1
come da buste paga del CCNL Imprese Alimentari Artigiane applicabile alle Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, dichiarare tenuta e condannare la nella CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva , con sede legale in P.IVA_1
Sant'Alessio con IA (PV) – Località Bettolino a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma totale lorda di 8.033,49 a titolo di differenze retributive per il
[...]
Pag. 2 di 4 periodo lavorativo 26/10/2020 – 25/03/2022 per i titoli di cui in narrativa dedotto quanto percepito e quanto non percepito ovvero tredicedima mensilità 2020, tredicesima mensilità 2021, retribuzioni di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo
2022, ratei di fine rapporto, ferie n/g, permessi n/g, ex festivitità e TFR, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero la somma meglio vista in corso di causa anche a mezzo di CTU eligendo, in caso di contestazione degli allegati conteggi
Rileva in particolare che dall'esame dei cedolini risulta che la paga percepita afferisce all'ottavo livello CCNL Imprese Alimentari, anziché al sesto, livello di inquadramento del ricorrente (Doc. 9).
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento
Nonostante rituale notificazione il convenuto non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 30.10.2024. In tale udienza veniva espletato l'interrogatorio del ricorrente e il giudice rinviava l'udienza al 13.02.2025, ordinando il deposito del modello comunicazione relativo al rapporto di lavoro in oggetto Pt_2
e nota di precisazione dei conteggi delle differenze retributive richieste.
All'odierna udienza la causa viene decisa con la presente motivazione.
Risulta provato dalla documentazione in atti (docc. 1 e comunicazione ) che il Pt_2
ricorrente ha lavorato per parte convenuta dal 26.10.2020 al 25.03.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 50% successivamente dal
26/10/2021 con contratto a tempo indeterminato.
Dal modello comunicazione UNILAV, debitamente depositato dal ricorrente, è pacificamente accertato l'inquadramento di al VI livello CCNL Parte_1
Alimentari-Industria, livello riportato sulla busta paga, ma la retribuzione di cui alle buste corrisponde a quella prevista per l'ottavo livello CCNL Imprese Alimentari, (Doc.
9).
Stante, la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza
Pag. 3 di 4 del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati, correttamente redatti sulla base della cessazione del rapporto il
25.03.2022, il credito maturato e chiesto dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 6926,90 così ripartiti:
- Euro 71,97 e 446,54 a titolo di tredicesima mensilità del 2020 e 2021;
- Euro 936,19 quale retribuzione di dicembre 2021, Euro 902,21 gennaio 2022, Euro
902,21 febbraio 2022, Euro 728,70 marzo 2022;
- Euro 112,78 per ratei di fine rapporto, Euro 130,95 per ferie non godute, Euro 260,18 per permessi non goduti ed Euro 1.106,59 a titolo di TFR;
ed euro 1328,58 per differenze relative aille mensilità precedenti derivanti dall'erronea liquidazione della retribuzione mensile.
Per una somma totale lorda pari ad euro 6926,90 oltre accessori di legge
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La giudice del lavoro Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di € 6.926,90
8. per i titoli di cui in motivazione, di cui euro €
1.106,59 per TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in Euro 1800,00 per compenso professionale, euro 118,50 per cu, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 817/2024
Oggi 13/02/2025 innanzi al Giudice Federica Ferrari sono presenti l'Avv.
FRANCESCA BAGARELLI.
Il giudice invita la parte a discutere la causa, dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
Il giudice del lavoro Federica Ferrari pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BAGARELLI ed elettivamente domiciliato in NOVI LIGURE, VIA
GARIBALDI 95 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.05.2024 sponeva: Parte_1
- di aver svolto la propria attività lavorativa in qualità di magazziniere VI livello CCNL
Imprese Alimentari Artigiane presso la dal 26.10.2020 al 25.03.2022, CP_1
dapprima in forza di contratti a tempo determinato part-time al 50% (Doc. 1 allegato al ricorso) sino al passaggio a tempo indeterminato a far data 26/10/2021
- che in data 25.03.2022 il citato rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie.
- che il datore di lavoro non gli aveva corrisposto correttamente la retribuzione d dunque rassegnava le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata l'applicazione al rapporto lavorativo tra il Sig. Parte_1
e la per il periodo 26/10/2020 – 25/03/2022 del CCNL Alimentari
[...] CP_1
Imprese Artigiane applicabile alle Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, accertato e dichiarato l'esatto inquadramento del Sig. nel livello VI Parte_1
come da buste paga del CCNL Imprese Alimentari Artigiane applicabile alle Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, dichiarare tenuta e condannare la nella CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, p.iva , con sede legale in P.IVA_1
Sant'Alessio con IA (PV) – Località Bettolino a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma totale lorda di 8.033,49 a titolo di differenze retributive per il
[...]
Pag. 2 di 4 periodo lavorativo 26/10/2020 – 25/03/2022 per i titoli di cui in narrativa dedotto quanto percepito e quanto non percepito ovvero tredicedima mensilità 2020, tredicesima mensilità 2021, retribuzioni di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo
2022, ratei di fine rapporto, ferie n/g, permessi n/g, ex festivitità e TFR, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero la somma meglio vista in corso di causa anche a mezzo di CTU eligendo, in caso di contestazione degli allegati conteggi
Rileva in particolare che dall'esame dei cedolini risulta che la paga percepita afferisce all'ottavo livello CCNL Imprese Alimentari, anziché al sesto, livello di inquadramento del ricorrente (Doc. 9).
Tanto premesso chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento
Nonostante rituale notificazione il convenuto non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 30.10.2024. In tale udienza veniva espletato l'interrogatorio del ricorrente e il giudice rinviava l'udienza al 13.02.2025, ordinando il deposito del modello comunicazione relativo al rapporto di lavoro in oggetto Pt_2
e nota di precisazione dei conteggi delle differenze retributive richieste.
All'odierna udienza la causa viene decisa con la presente motivazione.
Risulta provato dalla documentazione in atti (docc. 1 e comunicazione ) che il Pt_2
ricorrente ha lavorato per parte convenuta dal 26.10.2020 al 25.03.2022, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 50% successivamente dal
26/10/2021 con contratto a tempo indeterminato.
Dal modello comunicazione UNILAV, debitamente depositato dal ricorrente, è pacificamente accertato l'inquadramento di al VI livello CCNL Parte_1
Alimentari-Industria, livello riportato sulla busta paga, ma la retribuzione di cui alle buste corrisponde a quella prevista per l'ottavo livello CCNL Imprese Alimentari, (Doc.
9).
Stante, la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza
Pag. 3 di 4 del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati, correttamente redatti sulla base della cessazione del rapporto il
25.03.2022, il credito maturato e chiesto dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad Euro 6926,90 così ripartiti:
- Euro 71,97 e 446,54 a titolo di tredicesima mensilità del 2020 e 2021;
- Euro 936,19 quale retribuzione di dicembre 2021, Euro 902,21 gennaio 2022, Euro
902,21 febbraio 2022, Euro 728,70 marzo 2022;
- Euro 112,78 per ratei di fine rapporto, Euro 130,95 per ferie non godute, Euro 260,18 per permessi non goduti ed Euro 1.106,59 a titolo di TFR;
ed euro 1328,58 per differenze relative aille mensilità precedenti derivanti dall'erronea liquidazione della retribuzione mensile.
Per una somma totale lorda pari ad euro 6926,90 oltre accessori di legge
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La giudice del lavoro Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di € 6.926,90
8. per i titoli di cui in motivazione, di cui euro €
1.106,59 per TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in Euro 1800,00 per compenso professionale, euro 118,50 per cu, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 4 di 4