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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3941/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 17/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1 via Vito di Jasi n. 65, presso lo studio dell'Avv. Di Bello Stanislao (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione in riassunzione notificato;
ATTRICE
E
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Aversa alla via Tribunale n. 8, presso lo studio dell'Avv. Andreozzi Antonio (c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E (c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “lesione personale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice,
, conveniva innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord Parte_1 CP_2
e per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni per le lesioni subite in conseguenza del sinistro occorsole in data 06/10/2019, alle ore 13:10 circa in Villa Literno (CE) alla Via Messina n. 38.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che: — nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, assicurato con la di proprietà della convenuta e Controparte_3 Controparte_2 condotto nell'occasione dal nell'effettuare una manovra di Parte_2 retromarcia nell'androne del palazzo di Antille Rosa, non si avvedeva della presenza di quest'ultima e la travolgeva procurandole lesioni tali da rendere necessario il trasporto ed il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, ove le veniva diagnosticato la frattura del collo femore sinistro;
— di aver invano inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Compagnia garante il veicolo investitore con contestuale invito al procedimento di negoziazione assistita, e di aver incardinato apposito giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, iscritto al n. di RG.
7567/2020; — che, su rilievo della stessa attrice, il Giudice procedente dichiarava la propria incompetenza per valore e disponeva la riassunzione della causa innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, in quanto il danno biologico subito dalla istante veniva valutato dal Consulente di Parte, dott. , intorno al 20% e, pertanto, Persona_1 superiore al limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
Sulla base delle suesposte ragioni l'attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare il conducente del veicolo investitore unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
- condannare, in conseguenza, con il vincolo della solidarietà i convenuti, al risarcimento delle lesioni personali riportate dalla SI.ra , nella misura Parte_1 di €. 76.917,93 o da CTU medico-legale, che si fa espressa richiesta sin da ora, oltre interessi come per legge dal dì dell'evento e rivalutazione monetaria, e comunque il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
- Vittoria di spese e compensi di causa, I.V.A. e C.P.A., 15 % L.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione depositata in via telematica il 18/07/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, impugnando tutto quanto Controparte_1 dedotto, prodotto e richiesto ex adverso, eccepiva: — preliminarmente,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto controparte aveva rinunciato al procedimento iscritto innanzi al Giudice di Pace di Aversa, con atto mai n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
accettato da parte dai convenuti;
— l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs. nr. 209/05; — la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; — la carenza di legittimazione passiva in merito alla proprietà dell'autovettura tg. FK 887 PK, coinvolta nel sinistro per cui è causa, nonché della sua copertura assicurativa;
— nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della avversa domanda;
—
l'inapplicabilità delle norme in materia di assicurazione obbligatoria per i sinistri avvenuti in un'area privata e non su una strada pubblica;
— sul quantum debeatur, contestava, infine, l'entità del danno richiesto e la riconoscibilità della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Sulla base delle suesposte ragioni, la convenuta concludeva chiedendo:
“- in via preliminare, rigettare la domanda attorea siccome nulla improponibile, improcedibile, inammissibile, con ogni provvedimento consequenziale di Giustizia;
- rigettare altresì, la domanda per la assoluta carenza di legittimazione passiva;
- nel merito fermo quanto innanzi, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, alla luce di quanto esposto, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali”.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio in riassunzione l'ulteriore convenuta e responsabile civile, , nonostante la regolare notificazione dell'atto Controparte_2 di citazione in riassunzione eseguita nei propri confronti, cosicché della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 17/10/2022.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025, con provvedimento del 20/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito, va respinta, perché infondata, l'eccezione, formulata dalla convenuta costituita di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea (risarcimento dei danni subiti nel sinistro dedotto), nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dallo stesso predisposte.
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
Ancora in rito, è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148,
D.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata dalla stessa parte mediante la produzione in atti della comunicazione a mezzo PEC di messa in mora datata 20/01/2020, corredata dalle rispettive ricevute di accettazione e avvenuta consegna, inoltrate alla Compagnia Assicurativa convenuta (cfr. produzione di parte attrice).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta Compagnia Assicurativa, la missiva in atti risulta anche redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148, D.lgs. 209/2006 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”).
Sempre in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Compagnia convenuta in ordine alla mancata accettazione della rinuncia agli atti formalizzata dall'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord.
Sul punto, trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio e non di rinuncia all'azione, essa non ha comunque spiegato alcuna efficacia sostanziale sulla domanda attore, vieppiù che il precedente giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di
Napoli Nord si chiudeva con mera declaratoria di incompetenza.
Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo ad entrambi i convenuti, sussistendone, di contro, tutti gli elementi per individuare la titolarità passiva degli stessi nel rapporto controverso dedotto in lite, così come risulta dalla polizza assicurativa e dal certificato di proprietà del veicolo investitore, allegati in atti dall'attrice (cfr. produzione di parte attrice).
Da ultimo, sotto il profilo della contestata inapplicabilità delle norme in materia di assicurazione obbligatoria per i sinistri avvenuti in area privata e non su una strada pubblica, anche tale eccezione si è rivelata infondata in quanto l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (RCA) si applica anche in caso di investimento di un pedone avvenuto in area privata, purché l'area privata sia aperta al pubblico o comunque accessibile a un numero indeterminato di persone (ex multis,
Cass. 12 dicembre 1993 n. 12148 in Foro It., 1994, I, 420).
Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore giurisprudenza in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: “[…] non è tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensì all'uso pubblico" della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione "al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli"
(Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n.5414).”. Va sottolineato che la n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
medesima sentenza (successivamente confermata dalla sentenza n. 2791 del 24.03.99 in Arch. Giur. Circ. Trasp. 1999, 608), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non devesi fare riferimento al luogo in cui si è verificato
l'incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume rilievo allorché un veicolo che circoli su strada, invada per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno sbandamento a causa di eccessiva velocità od altro;
una manovra di retromarcia, etc.), un'area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un qualsiasi altro bene o la stessa area privata). Appare ovvio che, in tal caso,
l'invasione dell'area privata, volontaria o meno, si inserisce a pieno titolo nell'ambito della circolazione su strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.”.
Per quanto in seguito meglio si osserverà, pertanto, l'invasione da parte del veicolo investitore di un'area privata, ma sostanzialmente aperta, provenendo da una pubblica via e per ragioni di transito momentaneo e comunque strettamente collegate alla circolazione stradale, rende certamente applicabile la normativa in materia di assicurazione obbligatoria RCA e, dunque, fonda la legittimazione passiva (id est la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) in capo alla convenuta
Compagnia Assicuratrice, oltre che del proprietario del veicolo investitore ex art. 2054 c.c..
Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti di seguito delineati.
In virtù dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi acclarato il fatto storico come dedotto in citazione, nonostante le eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta Controparte_1
Con riferimento alle modalità di accadimento del fatto storico dedotto in lite, infatti, le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni rese dai due testimoni escussi nel corso del processo, le cui versioni appaiono pienamente coincidenti tra loro.
Difatti, all'udienza del 14 marzo 2024 il teste dichiarava: «Sono a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito. I fatti sono avvenuti all'inizio di ottobre dell'anno 2019 alle ore 13 circa […] io preciso che mi trovavo sul cortile del e Parte_3 vidi che nel cortile accanto si trovava la che stava spazzando il cortile, la quale Parte_1 venne investita da una macchina che stava facendo retromarcia. […] In particolare, preciso che la macchina si trovava su via Messina e si immise in retromarcia nel cortile della Pt_1
, immagino per fare manovra di inversione;
si trattava di un'auto Peugeot di colore
[...] bianco;
l'auto colpì la sul suo fianco destro e la stessa cadde sul suo lato sinistro;
Parte_1 preciso che la si trovava all'interno del cortile e la macchina entrò in retromarcia nel Pt_1
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
cortile di molti metri. […] Dopo il fatto la era a terra e gridava dal dolore;
il Pt_1 conducente della Peugeot si fermò e scese dalla macchina, si trovava da solo in macchina;
intervennero poi anche altre persone. […] Lo stesso signore che la investì, poi, caricò la
in macchina e la accompagnò in ospedale. […] Non mi ricordo e non so precisare Parte_1
a quale velocità la macchina entrò nel cortile».
Alla medesima udienza, il secondo teste escusso, riferiva: «Sono a Testimone_2 conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito […] Il fatto è accaduto ai primi di ottobre dell'anno 2019, alle ore 13 circa;
io mi trovavo in via Messina […] nel cortile accanto
a dove mi trovavo vi era la signora , la quale stava con la scopa in mano;
ad un Parte_1 certo punto vidi una macchina provenire da Via Messina, la quale entrò in retromarcia nel cortile della e colpì quest'ultima sul suo fianco destro e la stessa cadde sul suo fianco Pt_1 sinistro. […] La cadde a terra e lamentava dolore e poi la stessa venne accompagnata Pt_1 in ospedale da alcuni presenti, ma non so specificare da chi. […] Non so precisare di quanto la macchina entrò all'interno del cortile, ma ricordo che la si trovava più vicina al Parte_1 portone di ingresso al cortile, dove stava spazzando».
Neppure può dubitarsi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'accaduto e le lesioni riportate dalla istante, in quanto confermato anche dal CTU nominato nel corso del processo.
In definitiva, dunque, dal complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo, può concludersi che le lesioni riportate dall'attrice siano ascrivibili proprio al subito investimento da parte del conducente il veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, di proprietà della convenuta . Controparte_2
Ciò posto, una volta riconosciuta l'esistenza dell'investimento del pedone, deve trovare applicazione la disposizione del primo comma dell'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente del veicolo la presunzione di responsabilità in mancanza di prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Ciò, tuttavia, non implica che eventuali profili di responsabilità (o di corresponsabilità) del pedone restino privi di rilievo;
rientra certamente nell'onere probatorio del conducente del veicolo o del suo assicuratore dimostrare la condotta tenuta nel caso di specie sia dal conducente del veicolo assicurato che dal pedone e, in ogni caso, il giudice, per poter conferire rilievo al comportamento del pedone al fine di una riduzione progressiva della percentuale di concorso di colpa, deve ritenere provato, alla luce del quadro probatorio (documenti, testimonianze e presunzioni), un comportamento imprudente e pericoloso del pedone investito.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 febbraio
1998, n. 2216).
Dunque, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta "in loco") — cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014 — .
Sulla scorta dei suesposti orientamenti, può trarsi che — oltre alla condotta colposa imputabile al conducente del veicolo investitore per non avere osservato l'area retrostante al veicolo nel momento di intraprendere la manovra in retromarcia — anche il pedone ha assunto una condotta colposa, omettendo di tenere l'ordinaria cautela nell'evitare di stazionare posteriormente al veicolo in fase di retromarcia, pur trovandosi a distanza di “molti metri” al momento dell'ingresso di quest'ultimo nel cortile privato (cfr. testimonianza di ) e pur potendo attenzionare il Testimone_1 conducente dell'auto che nel frattempo sopraggiungeva a bassa velocità.
Vi è, infatti, da considerare comunque che — per stessa narrazione dei testi — lo stato dei luoghi consisteva, sì in un cortile di un'abitazione privata, ma aperto e immediatamente esposto alla pubblica via ove transitavano veicoli. Peraltro — come innanzi già evidenziato — deve supporsi che il veicolo che vi aveva fatto ingresso in retromarcia, stesse procedendo a velocità particolarmente ridotta;
inoltre, avendo fatto il veicolo ingresso “[…] in retromarcia nel cortile di molti metri” (cfr. dichiarazioni teste , deve parimenti presumersi che la istante ebbe modo (o, Tes_1 quantomeno, avrebbe dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza) di pienamente percepire il pericolo che le si stava palesando e di porre in essere le necessarie condotte di emergenza atte ad evitare l'evento (vieppiù che i testi hanno riferito di un urto laterale ricevuto dalla istante, la quale, dunque, non dava completamente le spalle al veicolo investitore, essendo stata, anzi, in condizioni di poterlo percepire, dal momento che lo stesse le si avvicinò lateralmente e gradualmente a bassa n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
velocità: sicché deve presumersi che se ciò non sia accaduto sia anche per disattenzione della stessa attrice).
Valutate, quindi, entrambe le condotte (id est quella del conducente del veicolo investitore e quella della stessa attrice), il Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento e libero convincimento, ritiene l'evento di danno causalmente ascrivibile, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., paritariamente in capo ad entrambe le parti, nelle rispettive quote del 50% (cinquanta percento) ciascuna.
Infatti, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. Anzi,
l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
Un corollario di detto principio è proprio la regola posta dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale costituisce la base normativa del suddetto principio.
Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso
(Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente medio della strada va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato-utente della strada (ex art. 1227 c.c., comma 1), va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass.
3.12.1999, n. 13460).
Dunque, il non essersi avveduta di una situazione di pericolo percepibile che le si stava palesando innanzi in modo graduale (stante l'arretramento non repentino del veicolo che sopraggiungeva) e il non essersi posta tempestivamente — pur avendone l'astratta possibilità — in una posizione più defilata rispetto al veicolo che stava lentamente sopraggiungendo, sono tutte circostanze che portano ad imputare eziologicamente l'evento di danno per cui è causa anche alla condotta disattenta della stessa attrice, nella su indicata misura concorsuale del 50%.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 in solido con la responsabile civile (in qualità di proprietaria del Controparte_2 veicolo investitore, per quanto in precedenza già evidenziato sul punto), al risarcimento dei danni patiti dalla istante, per effetto dei fatti sopra descritti, nella limitata misura della metà.
Venendo, dunque, alla concreta liquidazione di tali danni, occorre osservare che dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l'attrice, , ebbe a riportare lesioni Parte_1 personali, oggi stabilizzate, consistite in “Trauma contusivo anca sinistra con frattura sottocapitata del femore sinistro, trattato con artroprotesi totale di anca“ (cfr. documentazione medica in atti e Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal nominato consulente in data 26/11/2024), di cui il medesimo CTU (con valutazioni congruamente motivate, anche sul piano strettamente logico), ha accertato la compatibilità causale con il sinistro dedotto in lite.
Ancora con motivata valutazione (non posta seriamente in discussione dalle parti e, pertanto, condivisa anche dal giudicante), il CTU ha valutato le lesioni biologiche di natura permanente residuate all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa in complessivi 18 (diciotto) punti percentuali;
parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, è risultata, altresì, essere l'inabilità temporanea riportata dall'istante nei giorni successivi al sinistro, per complessivi giorni 34 (trentaquattro) da Inabilità
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
Temporanea Totale, ulteriori giorni 30 (trenta) per Inabilità Temporanea Parziale al
75% e residui giorni 31 (trentuno) per Inabilità Temporanea Parziale al 50%.
Le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni
“macropermanenti”, per le quali, pertanto, non risultano applicabili i parametri normativi di cui art. 139, D.lgs. 209/2005, stabiliti, di contro, per le sole lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità (c.d. “micropermanenti”), il Tribunale ritiene di applicare, in via equitativa, i parametri di liquidazione del danno non patrimoniale attualmente adottati dal Tribunale di Milano (secondo l'ultimo adeguamento apportato, di recente, in data 05/06/2024) — non potendo trovare applicazione nella specie neppure la c.d. Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni, varata con D.P.R. 13/01/2025, n. 12, poiché applicabile (giusto il disposto di cui all'art. 5, comma 1, D.P.R., cit.) ai soli sinistri “verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” — .
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
1226 e 2056 c.c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (73 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, per il danno non patrimoniale residuato alla istante nel modo che segue:
– euro 41.130,00 (quarantunomilacentotrenta/00) per i suddetti postumi permanenti, pari al punto base puro di danno biologico previsto dalle suddette tabelle di riferimento (con riguardo ad una invalidità riconosciuta del 18%), senza l'applicazione di aumenti presuntivi (come in appresso meglio si chiarirà);
– euro 3.910,00 (tremilanovecentodieci/00) per Inabilità Temporanea Totale
(quantificata dal CTU in 34 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00
(centoquindici/00) pro die, ancora in base alle tabelle di riferimento adottate;
– euro 2.587,50 (duemilacinquecentottantasette/50) per Inabilità Temporanea Parziale al 75% (quantificata dal CTU in ulteriori 30 giorni);
– euro 1.782,50 (millesettecentottantadue/50) per Inabilità Temporanea Parziale al
50% (quantificata dal CTU in ulteriori 31 giorni).
Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 49.410,00
(quarantanovemilaquattrocentodieci/00) a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attrice a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo[…] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attrice non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, non andranno aggiunti ulteriori importi a titolo di danno patrimoniale per eventuali spese mediche sostenute, non avendo l'attrice documentato nulla in tal senso, così come accertato anche dal CTU.
Agli importi innanzi indicati va applicata, poi, la decurtazione del pari concorso di colpa accertato in capo alle parti (per tutto quanto già innanzi illustrato), con la conseguenza che, in definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le convenute e , vanno condannate, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla corresponsione in favore dell'istante, , a titolo di risarcimento Parte_1
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
danni conseguiti in occasione dell'evento per cui è causa, dell'importo complessivo di euro (49.410,00÷2 =) 24.705,00 (ventiquattromilasettecentocinque/00).
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione e, dunque, con valori monetari odierni, che non abbisognano di ulteriore rivalutazione.
Quanto, invece, agli interessi, va rilevato che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo al predetto istante altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (06/10/2019), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro, facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 06 ottobre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quanto al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta da parte attrice e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua della metà, dovendosi porre la residua metà ad esclusivo carico di parte convenuta.
Tali spese vanno liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, tuttavia, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico di parte attrice e per la residua quota della metà a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3941/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “lesione personale”, pendente tra — attrice Parte_1
— , e — convenuti — , ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la concorrente responsabilità tanto del conducente del veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, di proprietà della convenuta , quanto della stessa attrice, Controparte_2 Pt_1
, nelle rispettive e paritarie quote del 50%, nella causazione dell'evento di
[...] danno dedotto in lite;
2. per l'effetto, condanna i convenuti, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
favore dell'attrice, , della complessiva somma (già al netto Parte_1 dell'accertato concorso di colpa) di euro 24.705,00
(ventiquattromilasettecentocinque/00), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in parte motiva;
3. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando i convenuti, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in Controparte_2 solido tra loro, in favore di parte attrice, , della residua metà delle Parte_1 dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.900,00 (millenovecento/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Di Bello Stanislao, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 23 gennaio 2025, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota di metà a carico di parte attrice e per la residua quota della metà a carico delle parti convenute, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 07/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3941/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 17/03/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1 via Vito di Jasi n. 65, presso lo studio dell'Avv. Di Bello Stanislao (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione in riassunzione notificato;
ATTRICE
E
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Aversa alla via Tribunale n. 8, presso lo studio dell'Avv. Andreozzi Antonio (c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E (c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: “lesione personale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alle controparti, l'attrice,
, conveniva innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord Parte_1 CP_2
e per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni per le lesioni subite in conseguenza del sinistro occorsole in data 06/10/2019, alle ore 13:10 circa in Villa Literno (CE) alla Via Messina n. 38.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che: — nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, assicurato con la di proprietà della convenuta e Controparte_3 Controparte_2 condotto nell'occasione dal nell'effettuare una manovra di Parte_2 retromarcia nell'androne del palazzo di Antille Rosa, non si avvedeva della presenza di quest'ultima e la travolgeva procurandole lesioni tali da rendere necessario il trasporto ed il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, ove le veniva diagnosticato la frattura del collo femore sinistro;
— di aver invano inoltrato richiesta di risarcimento danni alla Compagnia garante il veicolo investitore con contestuale invito al procedimento di negoziazione assistita, e di aver incardinato apposito giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, iscritto al n. di RG.
7567/2020; — che, su rilievo della stessa attrice, il Giudice procedente dichiarava la propria incompetenza per valore e disponeva la riassunzione della causa innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, in quanto il danno biologico subito dalla istante veniva valutato dal Consulente di Parte, dott. , intorno al 20% e, pertanto, Persona_1 superiore al limite della competenza per valore del Giudice di Pace.
Sulla base delle suesposte ragioni l'attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare il conducente del veicolo investitore unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
- condannare, in conseguenza, con il vincolo della solidarietà i convenuti, al risarcimento delle lesioni personali riportate dalla SI.ra , nella misura Parte_1 di €. 76.917,93 o da CTU medico-legale, che si fa espressa richiesta sin da ora, oltre interessi come per legge dal dì dell'evento e rivalutazione monetaria, e comunque il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
- Vittoria di spese e compensi di causa, I.V.A. e C.P.A., 15 % L.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione depositata in via telematica il 18/07/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, impugnando tutto quanto Controparte_1 dedotto, prodotto e richiesto ex adverso, eccepiva: — preliminarmente,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto controparte aveva rinunciato al procedimento iscritto innanzi al Giudice di Pace di Aversa, con atto mai n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
accettato da parte dai convenuti;
— l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs. nr. 209/05; — la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; — la carenza di legittimazione passiva in merito alla proprietà dell'autovettura tg. FK 887 PK, coinvolta nel sinistro per cui è causa, nonché della sua copertura assicurativa;
— nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della avversa domanda;
—
l'inapplicabilità delle norme in materia di assicurazione obbligatoria per i sinistri avvenuti in un'area privata e non su una strada pubblica;
— sul quantum debeatur, contestava, infine, l'entità del danno richiesto e la riconoscibilità della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Sulla base delle suesposte ragioni, la convenuta concludeva chiedendo:
“- in via preliminare, rigettare la domanda attorea siccome nulla improponibile, improcedibile, inammissibile, con ogni provvedimento consequenziale di Giustizia;
- rigettare altresì, la domanda per la assoluta carenza di legittimazione passiva;
- nel merito fermo quanto innanzi, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso, alla luce di quanto esposto, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali”.
Non si costituiva neppure nel presente giudizio in riassunzione l'ulteriore convenuta e responsabile civile, , nonostante la regolare notificazione dell'atto Controparte_2 di citazione in riassunzione eseguita nei propri confronti, cosicché della medesima ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 17/10/2022.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025, con provvedimento del 20/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito, va respinta, perché infondata, l'eccezione, formulata dalla convenuta costituita di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea (risarcimento dei danni subiti nel sinistro dedotto), nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dallo stesso predisposte.
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
Ancora in rito, è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148,
D.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private), dimostrata dalla stessa parte mediante la produzione in atti della comunicazione a mezzo PEC di messa in mora datata 20/01/2020, corredata dalle rispettive ricevute di accettazione e avvenuta consegna, inoltrate alla Compagnia Assicurativa convenuta (cfr. produzione di parte attrice).
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta Compagnia Assicurativa, la missiva in atti risulta anche redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148, D.lgs. 209/2006 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”).
Sempre in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Compagnia convenuta in ordine alla mancata accettazione della rinuncia agli atti formalizzata dall'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord.
Sul punto, trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio e non di rinuncia all'azione, essa non ha comunque spiegato alcuna efficacia sostanziale sulla domanda attore, vieppiù che il precedente giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di
Napoli Nord si chiudeva con mera declaratoria di incompetenza.
Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo ad entrambi i convenuti, sussistendone, di contro, tutti gli elementi per individuare la titolarità passiva degli stessi nel rapporto controverso dedotto in lite, così come risulta dalla polizza assicurativa e dal certificato di proprietà del veicolo investitore, allegati in atti dall'attrice (cfr. produzione di parte attrice).
Da ultimo, sotto il profilo della contestata inapplicabilità delle norme in materia di assicurazione obbligatoria per i sinistri avvenuti in area privata e non su una strada pubblica, anche tale eccezione si è rivelata infondata in quanto l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (RCA) si applica anche in caso di investimento di un pedone avvenuto in area privata, purché l'area privata sia aperta al pubblico o comunque accessibile a un numero indeterminato di persone (ex multis,
Cass. 12 dicembre 1993 n. 12148 in Foro It., 1994, I, 420).
Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore giurisprudenza in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: “[…] non è tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensì all'uso pubblico" della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione "al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli"
(Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n.5414).”. Va sottolineato che la n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
medesima sentenza (successivamente confermata dalla sentenza n. 2791 del 24.03.99 in Arch. Giur. Circ. Trasp. 1999, 608), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non devesi fare riferimento al luogo in cui si è verificato
l'incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume rilievo allorché un veicolo che circoli su strada, invada per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno sbandamento a causa di eccessiva velocità od altro;
una manovra di retromarcia, etc.), un'area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un qualsiasi altro bene o la stessa area privata). Appare ovvio che, in tal caso,
l'invasione dell'area privata, volontaria o meno, si inserisce a pieno titolo nell'ambito della circolazione su strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.”.
Per quanto in seguito meglio si osserverà, pertanto, l'invasione da parte del veicolo investitore di un'area privata, ma sostanzialmente aperta, provenendo da una pubblica via e per ragioni di transito momentaneo e comunque strettamente collegate alla circolazione stradale, rende certamente applicabile la normativa in materia di assicurazione obbligatoria RCA e, dunque, fonda la legittimazione passiva (id est la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) in capo alla convenuta
Compagnia Assicuratrice, oltre che del proprietario del veicolo investitore ex art. 2054 c.c..
Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare solo parziale accoglimento, nei limiti di seguito delineati.
In virtù dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi acclarato il fatto storico come dedotto in citazione, nonostante le eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta Controparte_1
Con riferimento alle modalità di accadimento del fatto storico dedotto in lite, infatti, le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato puntuale conferma nelle deposizioni rese dai due testimoni escussi nel corso del processo, le cui versioni appaiono pienamente coincidenti tra loro.
Difatti, all'udienza del 14 marzo 2024 il teste dichiarava: «Sono a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito. I fatti sono avvenuti all'inizio di ottobre dell'anno 2019 alle ore 13 circa […] io preciso che mi trovavo sul cortile del e Parte_3 vidi che nel cortile accanto si trovava la che stava spazzando il cortile, la quale Parte_1 venne investita da una macchina che stava facendo retromarcia. […] In particolare, preciso che la macchina si trovava su via Messina e si immise in retromarcia nel cortile della Pt_1
, immagino per fare manovra di inversione;
si trattava di un'auto Peugeot di colore
[...] bianco;
l'auto colpì la sul suo fianco destro e la stessa cadde sul suo lato sinistro;
Parte_1 preciso che la si trovava all'interno del cortile e la macchina entrò in retromarcia nel Pt_1
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
cortile di molti metri. […] Dopo il fatto la era a terra e gridava dal dolore;
il Pt_1 conducente della Peugeot si fermò e scese dalla macchina, si trovava da solo in macchina;
intervennero poi anche altre persone. […] Lo stesso signore che la investì, poi, caricò la
in macchina e la accompagnò in ospedale. […] Non mi ricordo e non so precisare Parte_1
a quale velocità la macchina entrò nel cortile».
Alla medesima udienza, il secondo teste escusso, riferiva: «Sono a Testimone_2 conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito […] Il fatto è accaduto ai primi di ottobre dell'anno 2019, alle ore 13 circa;
io mi trovavo in via Messina […] nel cortile accanto
a dove mi trovavo vi era la signora , la quale stava con la scopa in mano;
ad un Parte_1 certo punto vidi una macchina provenire da Via Messina, la quale entrò in retromarcia nel cortile della e colpì quest'ultima sul suo fianco destro e la stessa cadde sul suo fianco Pt_1 sinistro. […] La cadde a terra e lamentava dolore e poi la stessa venne accompagnata Pt_1 in ospedale da alcuni presenti, ma non so specificare da chi. […] Non so precisare di quanto la macchina entrò all'interno del cortile, ma ricordo che la si trovava più vicina al Parte_1 portone di ingresso al cortile, dove stava spazzando».
Neppure può dubitarsi in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'accaduto e le lesioni riportate dalla istante, in quanto confermato anche dal CTU nominato nel corso del processo.
In definitiva, dunque, dal complesso delle risultanze istruttorie acquisite al processo, può concludersi che le lesioni riportate dall'attrice siano ascrivibili proprio al subito investimento da parte del conducente il veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, di proprietà della convenuta . Controparte_2
Ciò posto, una volta riconosciuta l'esistenza dell'investimento del pedone, deve trovare applicazione la disposizione del primo comma dell'art. 2054 c.c., che pone a carico del conducente del veicolo la presunzione di responsabilità in mancanza di prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Ciò, tuttavia, non implica che eventuali profili di responsabilità (o di corresponsabilità) del pedone restino privi di rilievo;
rientra certamente nell'onere probatorio del conducente del veicolo o del suo assicuratore dimostrare la condotta tenuta nel caso di specie sia dal conducente del veicolo assicurato che dal pedone e, in ogni caso, il giudice, per poter conferire rilievo al comportamento del pedone al fine di una riduzione progressiva della percentuale di concorso di colpa, deve ritenere provato, alla luce del quadro probatorio (documenti, testimonianze e presunzioni), un comportamento imprudente e pericoloso del pedone investito.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 febbraio
1998, n. 2216).
Dunque, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta "in loco") — cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014 — .
Sulla scorta dei suesposti orientamenti, può trarsi che — oltre alla condotta colposa imputabile al conducente del veicolo investitore per non avere osservato l'area retrostante al veicolo nel momento di intraprendere la manovra in retromarcia — anche il pedone ha assunto una condotta colposa, omettendo di tenere l'ordinaria cautela nell'evitare di stazionare posteriormente al veicolo in fase di retromarcia, pur trovandosi a distanza di “molti metri” al momento dell'ingresso di quest'ultimo nel cortile privato (cfr. testimonianza di ) e pur potendo attenzionare il Testimone_1 conducente dell'auto che nel frattempo sopraggiungeva a bassa velocità.
Vi è, infatti, da considerare comunque che — per stessa narrazione dei testi — lo stato dei luoghi consisteva, sì in un cortile di un'abitazione privata, ma aperto e immediatamente esposto alla pubblica via ove transitavano veicoli. Peraltro — come innanzi già evidenziato — deve supporsi che il veicolo che vi aveva fatto ingresso in retromarcia, stesse procedendo a velocità particolarmente ridotta;
inoltre, avendo fatto il veicolo ingresso “[…] in retromarcia nel cortile di molti metri” (cfr. dichiarazioni teste , deve parimenti presumersi che la istante ebbe modo (o, Tes_1 quantomeno, avrebbe dovuto, utilizzando l'ordinaria diligenza) di pienamente percepire il pericolo che le si stava palesando e di porre in essere le necessarie condotte di emergenza atte ad evitare l'evento (vieppiù che i testi hanno riferito di un urto laterale ricevuto dalla istante, la quale, dunque, non dava completamente le spalle al veicolo investitore, essendo stata, anzi, in condizioni di poterlo percepire, dal momento che lo stesse le si avvicinò lateralmente e gradualmente a bassa n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
velocità: sicché deve presumersi che se ciò non sia accaduto sia anche per disattenzione della stessa attrice).
Valutate, quindi, entrambe le condotte (id est quella del conducente del veicolo investitore e quella della stessa attrice), il Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento e libero convincimento, ritiene l'evento di danno causalmente ascrivibile, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., paritariamente in capo ad entrambe le parti, nelle rispettive quote del 50% (cinquanta percento) ciascuna.
Infatti, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. Anzi,
l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
Un corollario di detto principio è proprio la regola posta dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale costituisce la base normativa del suddetto principio.
Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso
(Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente medio della strada va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato-utente della strada (ex art. 1227 c.c., comma 1), va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass.
3.12.1999, n. 13460).
Dunque, il non essersi avveduta di una situazione di pericolo percepibile che le si stava palesando innanzi in modo graduale (stante l'arretramento non repentino del veicolo che sopraggiungeva) e il non essersi posta tempestivamente — pur avendone l'astratta possibilità — in una posizione più defilata rispetto al veicolo che stava lentamente sopraggiungendo, sono tutte circostanze che portano ad imputare eziologicamente l'evento di danno per cui è causa anche alla condotta disattenta della stessa attrice, nella su indicata misura concorsuale del 50%.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 in solido con la responsabile civile (in qualità di proprietaria del Controparte_2 veicolo investitore, per quanto in precedenza già evidenziato sul punto), al risarcimento dei danni patiti dalla istante, per effetto dei fatti sopra descritti, nella limitata misura della metà.
Venendo, dunque, alla concreta liquidazione di tali danni, occorre osservare che dalla documentazione in atti e dall'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l'attrice, , ebbe a riportare lesioni Parte_1 personali, oggi stabilizzate, consistite in “Trauma contusivo anca sinistra con frattura sottocapitata del femore sinistro, trattato con artroprotesi totale di anca“ (cfr. documentazione medica in atti e Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal nominato consulente in data 26/11/2024), di cui il medesimo CTU (con valutazioni congruamente motivate, anche sul piano strettamente logico), ha accertato la compatibilità causale con il sinistro dedotto in lite.
Ancora con motivata valutazione (non posta seriamente in discussione dalle parti e, pertanto, condivisa anche dal giudicante), il CTU ha valutato le lesioni biologiche di natura permanente residuate all'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa in complessivi 18 (diciotto) punti percentuali;
parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, è risultata, altresì, essere l'inabilità temporanea riportata dall'istante nei giorni successivi al sinistro, per complessivi giorni 34 (trentaquattro) da Inabilità
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
Temporanea Totale, ulteriori giorni 30 (trenta) per Inabilità Temporanea Parziale al
75% e residui giorni 31 (trentuno) per Inabilità Temporanea Parziale al 50%.
Le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni
“macropermanenti”, per le quali, pertanto, non risultano applicabili i parametri normativi di cui art. 139, D.lgs. 209/2005, stabiliti, di contro, per le sole lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità (c.d. “micropermanenti”), il Tribunale ritiene di applicare, in via equitativa, i parametri di liquidazione del danno non patrimoniale attualmente adottati dal Tribunale di Milano (secondo l'ultimo adeguamento apportato, di recente, in data 05/06/2024) — non potendo trovare applicazione nella specie neppure la c.d. Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni, varata con D.P.R. 13/01/2025, n. 12, poiché applicabile (giusto il disposto di cui all'art. 5, comma 1, D.P.R., cit.) ai soli sinistri “verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” — .
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
1226 e 2056 c.c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (73 anni circa), ritiene di determinare il quantum debeatur, per il danno non patrimoniale residuato alla istante nel modo che segue:
– euro 41.130,00 (quarantunomilacentotrenta/00) per i suddetti postumi permanenti, pari al punto base puro di danno biologico previsto dalle suddette tabelle di riferimento (con riguardo ad una invalidità riconosciuta del 18%), senza l'applicazione di aumenti presuntivi (come in appresso meglio si chiarirà);
– euro 3.910,00 (tremilanovecentodieci/00) per Inabilità Temporanea Totale
(quantificata dal CTU in 34 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00
(centoquindici/00) pro die, ancora in base alle tabelle di riferimento adottate;
– euro 2.587,50 (duemilacinquecentottantasette/50) per Inabilità Temporanea Parziale al 75% (quantificata dal CTU in ulteriori 30 giorni);
– euro 1.782,50 (millesettecentottantadue/50) per Inabilità Temporanea Parziale al
50% (quantificata dal CTU in ulteriori 31 giorni).
Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 49.410,00
(quarantanovemilaquattrocentodieci/00) a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attrice a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”.
Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate.
Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa; al contrario, anche per il danno morale
(come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale)
“[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo[…] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass.
19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attrice non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, non andranno aggiunti ulteriori importi a titolo di danno patrimoniale per eventuali spese mediche sostenute, non avendo l'attrice documentato nulla in tal senso, così come accertato anche dal CTU.
Agli importi innanzi indicati va applicata, poi, la decurtazione del pari concorso di colpa accertato in capo alle parti (per tutto quanto già innanzi illustrato), con la conseguenza che, in definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le convenute e , vanno condannate, in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, alla corresponsione in favore dell'istante, , a titolo di risarcimento Parte_1
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
danni conseguiti in occasione dell'evento per cui è causa, dell'importo complessivo di euro (49.410,00÷2 =) 24.705,00 (ventiquattromilasettecentocinque/00).
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione e, dunque, con valori monetari odierni, che non abbisognano di ulteriore rivalutazione.
Quanto, invece, agli interessi, va rilevato che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo al predetto istante altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (06/10/2019), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro, facendo applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 06 ottobre e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quanto al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta da parte attrice e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua della metà, dovendosi porre la residua metà ad esclusivo carico di parte convenuta.
Tali spese vanno liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, tuttavia, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per la quota della metà a carico di parte attrice e per la residua quota della metà a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3941/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “lesione personale”, pendente tra — attrice Parte_1
— , e — convenuti — , ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la concorrente responsabilità tanto del conducente del veicolo Peugeot 3008 tg. FK887PK, di proprietà della convenuta , quanto della stessa attrice, Controparte_2 Pt_1
, nelle rispettive e paritarie quote del 50%, nella causazione dell'evento di
[...] danno dedotto in lite;
2. per l'effetto, condanna i convenuti, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2
n. 3941/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 3941/2022 R.G.A.C.
favore dell'attrice, , della complessiva somma (già al netto Parte_1 dell'accertato concorso di colpa) di euro 24.705,00
(ventiquattromilasettecentocinque/00), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in parte motiva;
3. compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando i convenuti, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in Controparte_2 solido tra loro, in favore di parte attrice, , della residua metà delle Parte_1 dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.900,00 (millenovecento/00), di cui euro 400,00 (quattrocento/00) per spese, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Di Bello Stanislao, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 23 gennaio 2025, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota di metà a carico di parte attrice e per la residua quota della metà a carico delle parti convenute, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 07/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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