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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luigi di Pietro e Parte_1 C.F._1
Antonella Lattanzio, elettivamente domiciliato a Roseto degli Abruzzi, in P.za Libertà n.12, presso il difensore avv. DI PIETRO LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 P.IVA_1
SILVANA MARIOTTI e ARMANDO GAMBINO, elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, CP_1
presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.02.2024, già titolare di pensione sociale e poi revocata Parte_1
CP_ dall' , adiva l'intestato Tribunale affinché venisse dichiarata l'illegittimità della nota CP_1
8/2/22, con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno sociale già
1 percepito in precedenza e ritenuta dovuta quale cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e continuativamente soggiornante in Italia per più di dieci anni rassegando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno Parte_1 sociale, con la condanna dell'Ente resistente al pagamento della prestazione dal giorno della domanda amministrativa, oltre alle spese di lite, con espressa richiesta di distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, difensori antistatari”.
A fondamento della domanda esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di aver già conseguito su precipua domanda l'assegno N.04015028, Cat AS dove l'ente resistente aveva accertato l'esistenza dei necessari requisiti di legge tra i quali anche quello del soggiorno continuativo e legale per almeno 10 anni nel territorio nazionale, prestazione assistenziale successivamente revocata dall' , con nota 27/6/2018, per questioni formali legate CP_1 al permesso di soggiorno, all'epoca non di lungo periodo..
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del ricorso eccependo la carenza del CP_1
soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale, come disposto dall'art.3 c. 6 L.335/1995 e richiamando il disposto dell'art.20 del DL 112/2008 come espressione di una scelta di tipo meramente "restrittivo" argomentando in merito alla circostanza che le assenze dal territorio nazionale dello straniero residente interrompono la continuità della permanenza nel territorio nazionale, eccependo pure la carenza di prova in ordine al requisito reddituale poiché ometteva di dichiarare i patrimoni e le pensioni proprie e del proprio coniuge, non precisando in domanda se fosse o meno coniugato, tanto veniva segnalato da con per CP_2 CP_3
discordanza redditi.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito della discussione, è decisa alla odierna udienza acquisite le note conclusive autorizzate.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare - prevede quanto segue: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
2 condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"”.
Per richiedere l'assegno sociale sono imposti alcuni specifici requisiti di reddito e di età e possono richiederlo, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini comunitari ed extra comunitari titolari di carta di soggiorno e i residenti in [...] anni. Per quanto riguarda i requisiti di reddito, possono accedere alla pensione sociale tutti i cittadini con reddito non CP_1 superiore o pari ad € 6.542,51 annui se non coniugati o € 13.085,02 se coniugati.
Fra i vari requisiti che la normativa sugli assegni sociali prevede, c'è quello del soggiorno legale in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio italiano per quanto disposto dalla legge n.
133/2008 art. 20, comma 10.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'ampia formula usata dal legislatore con l'espressione "redditi di qualsiasi natura" e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che l'art. 3 comprende espressamente anche i redditi esenti da imposte), porta a ritenere che l'assegno sociale sia una prestazione assistenziale attribuibile solo a favore di soggetti che versano in effettivo stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che portino a ritenere insussistente una effettiva situazione di bisogno. (Cfr.
Cass., 13577/2013; Corte d'App. Torino, sentenza 29.10.2015 RG L 143 /2015).
Al cospetto della produzione documentale offerta dalle parti nei rispettivi atti, la domanda appare meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame impone una valutazione rigorosa dei presupposti per ottenere la prestazione dedotta in giudizio, prestazione che grava totalmente a carico della collettività ed ha natura sussidiaria potendo infatti essere riconosciuta solo ove effettivamente manchino altre concrete fonti di reddito nei limiti sopra delineati.
Per quanto enunciato a riguardo dalla Suprema Corte, l'unico requisito previsto è lo stato di bisogno per come accertato affermando che non può bastare la mera titolarità di un reddito e che non si può prescindere dalla sua concreta percezione poiché la L. 355 del 1995 non richiede, tra i requisiti
3 espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' . (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 26/07/2022, n. 23305; Cass. sent. CP_1
6/10/2022, n. 29109; Cass. Civ. 6570/2010 – 14513/2020).
Il ricorrente deduce e allega la sua residenza nel territorio italiano dove ha stabilito il suo centro di interessi economico-sociali e la sua vita da oltre 18 anni in modo continuativo come risulta documentalmente dal certificato storico di residenza e le uscite saltuarie dal territorio italiano per andare in Albania sono riconducibili alle visite parentali o per cure mediche facendo sempre ritorno presso la sua dimora abituale radicata stabilmente in Italia. (Doc. n.ri 2 e 5 alleg. al ricorso).
Il DL 112/08 art.20 co.10 ha introdotto come requisito, per l'erogazione dell'assegno sociale, la necessità che il richiedente abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Anche se appare scontato che all'interessato non viene certo preclusa la facoltà di assentarsi dal territorio dello Stato, tale requisito implica un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio nazionale e gli allontanamenti dal territorio italiano per come documentati si rivelano come non escludenti il presupposto per l'ottenimento del beneficio.
Invero il solo possesso del requisito della residenza italiana non appare sufficiente per l'ottenimento della prestazione assistenziale richiesta;
l'introduzione del requisito di cui al D.L. n. 112 del 2008. art. 20. comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, impone la necessità di verificare uno stabile e permanente legame con il territorio italiano sia per i cittadini italiani che per quelli extracomunitari.
Per quanto disciplinato in tale norma è previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.” Assume carattere dirimente il concetto di residenza implicito nella norma in esame ai fini dell'accertamento della presenza di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione assistenziale per cui è causa.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 15/07/2016, n. 180 ha dichiarato che “tale disciplina appare indicativa dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo — stando allo stretto tenore letterale della norma — agli stessi cittadini italiani. Dunque, non vi sarebbe violazione degli evocati parametri, in quanto da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
4 di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio (ord. Corte Cost. n. 197 del 2013).”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale,
l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo". (Cass. n. 17397/2016).
In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit., la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019).
Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019). Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio
1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738), secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sent., 05/07/2019, n. 18189).
Il richiedente l'assegno sociale è onerato della prova della sussistenza dei requisiti di legge secondo il generale criterio di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 23477/2010).
Al fine di dimostrare l'integrazione del requisito del soggiorno ultradecennale, la parte ricorrente ha prodotto certificato di residenza anagrafico da cui risulta che egli risiede presso il Controparte_4
dal 12.07.2005, insieme alla moglie e alla famiglia del figlio (doc. 14, Dichiarazione sostitutiva di
5 certificazione e di atto di notorietà). Ha altresì prodotto documentazione medica attestante tutte le prestazioni sanitarie di cui ha fatto richiesta. (Doc. n.ri 2, 5, 6 alleg. al ric.).
Per quanto riguarda il requisito reddituale, può evincersi dall'autodichiarazione in atti, non solo che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 38.514,46 relativamente all'anno 2023 ma anche che il ricorrente per come indicato nella certificazione dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2020-2022 non ha percepito reddito in
Italia. (Doc. n.ri 10, 11, 12 alleg. al ric.)
La circostanza che il ricorrente e la coniuge beneficino di una pensione di anzianità albanese, che è comproprietario di appartamento di 72 mq in Albania e che il reddito del nucleo familiare così come evinto e prospettato dalla resistente è pari a € 29.579,20 – ISEE € 9.287,25 - non appare ostativo all'ottenimento dell'assegno sociale atteso che dalla documentazione in atti deve ritenersi che il ricorrente possieda anche il requisito reddituale per il godimento dell'assegno sociale, non essendo egli, né il coniuge titolari di redditi in Italia ed essendo entrambi titolari di Persona_1
pensioni albanesi di importo complessivo inferiore ai limiti di legge, non risultando che l'appartamento di cui egli è comproprietario in Albania sia produttivo di redditi ed essendo irrilevante il reddito degli altri componenti del nucleo familiare.
Per quanto esposto e considerato, dall'esame dei documenti in atti, la domanda non può che essere accolta, stante la ricorrenza del requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato e di quello reddituale del ricorrente e del di lui coniuge.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, la particolarità della materia trattata e la esigua attività processuale svolta dalle parti, le stesse possono essere liquiate al minimo come in dispositivo e distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel ricorso proposto da nei confronti dell' , così decide: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto al conseguimento dell'assegno sociale, condanna l'ente resistente alla corresponsione dell'assegno sociale in favore del ricorrente e del pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del
27.06.2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari, liquidate in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge.
Teramo, 5 Febbraio 2025
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IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Luigi di Pietro e Parte_1 C.F._1
Antonella Lattanzio, elettivamente domiciliato a Roseto degli Abruzzi, in P.za Libertà n.12, presso il difensore avv. DI PIETRO LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 P.IVA_1
SILVANA MARIOTTI e ARMANDO GAMBINO, elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, CP_1
presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.02.2024, già titolare di pensione sociale e poi revocata Parte_1
CP_ dall' , adiva l'intestato Tribunale affinché venisse dichiarata l'illegittimità della nota CP_1
8/2/22, con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno sociale già
1 percepito in precedenza e ritenuta dovuta quale cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e continuativamente soggiornante in Italia per più di dieci anni rassegando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno Parte_1 sociale, con la condanna dell'Ente resistente al pagamento della prestazione dal giorno della domanda amministrativa, oltre alle spese di lite, con espressa richiesta di distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, difensori antistatari”.
A fondamento della domanda esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, di aver già conseguito su precipua domanda l'assegno N.04015028, Cat AS dove l'ente resistente aveva accertato l'esistenza dei necessari requisiti di legge tra i quali anche quello del soggiorno continuativo e legale per almeno 10 anni nel territorio nazionale, prestazione assistenziale successivamente revocata dall' , con nota 27/6/2018, per questioni formali legate CP_1 al permesso di soggiorno, all'epoca non di lungo periodo..
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del ricorso eccependo la carenza del CP_1
soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni nel territorio nazionale, come disposto dall'art.3 c. 6 L.335/1995 e richiamando il disposto dell'art.20 del DL 112/2008 come espressione di una scelta di tipo meramente "restrittivo" argomentando in merito alla circostanza che le assenze dal territorio nazionale dello straniero residente interrompono la continuità della permanenza nel territorio nazionale, eccependo pure la carenza di prova in ordine al requisito reddituale poiché ometteva di dichiarare i patrimoni e le pensioni proprie e del proprio coniuge, non precisando in domanda se fosse o meno coniugato, tanto veniva segnalato da con per CP_2 CP_3
discordanza redditi.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito della discussione, è decisa alla odierna udienza acquisite le note conclusive autorizzate.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare - prevede quanto segue: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
2 condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"”.
Per richiedere l'assegno sociale sono imposti alcuni specifici requisiti di reddito e di età e possono richiederlo, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini comunitari ed extra comunitari titolari di carta di soggiorno e i residenti in [...] anni. Per quanto riguarda i requisiti di reddito, possono accedere alla pensione sociale tutti i cittadini con reddito non CP_1 superiore o pari ad € 6.542,51 annui se non coniugati o € 13.085,02 se coniugati.
Fra i vari requisiti che la normativa sugli assegni sociali prevede, c'è quello del soggiorno legale in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio italiano per quanto disposto dalla legge n.
133/2008 art. 20, comma 10.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'ampia formula usata dal legislatore con l'espressione "redditi di qualsiasi natura" e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che l'art. 3 comprende espressamente anche i redditi esenti da imposte), porta a ritenere che l'assegno sociale sia una prestazione assistenziale attribuibile solo a favore di soggetti che versano in effettivo stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che portino a ritenere insussistente una effettiva situazione di bisogno. (Cfr.
Cass., 13577/2013; Corte d'App. Torino, sentenza 29.10.2015 RG L 143 /2015).
Al cospetto della produzione documentale offerta dalle parti nei rispettivi atti, la domanda appare meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame impone una valutazione rigorosa dei presupposti per ottenere la prestazione dedotta in giudizio, prestazione che grava totalmente a carico della collettività ed ha natura sussidiaria potendo infatti essere riconosciuta solo ove effettivamente manchino altre concrete fonti di reddito nei limiti sopra delineati.
Per quanto enunciato a riguardo dalla Suprema Corte, l'unico requisito previsto è lo stato di bisogno per come accertato affermando che non può bastare la mera titolarità di un reddito e che non si può prescindere dalla sua concreta percezione poiché la L. 355 del 1995 non richiede, tra i requisiti
3 espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' . (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 26/07/2022, n. 23305; Cass. sent. CP_1
6/10/2022, n. 29109; Cass. Civ. 6570/2010 – 14513/2020).
Il ricorrente deduce e allega la sua residenza nel territorio italiano dove ha stabilito il suo centro di interessi economico-sociali e la sua vita da oltre 18 anni in modo continuativo come risulta documentalmente dal certificato storico di residenza e le uscite saltuarie dal territorio italiano per andare in Albania sono riconducibili alle visite parentali o per cure mediche facendo sempre ritorno presso la sua dimora abituale radicata stabilmente in Italia. (Doc. n.ri 2 e 5 alleg. al ricorso).
Il DL 112/08 art.20 co.10 ha introdotto come requisito, per l'erogazione dell'assegno sociale, la necessità che il richiedente abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Anche se appare scontato che all'interessato non viene certo preclusa la facoltà di assentarsi dal territorio dello Stato, tale requisito implica un radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio nazionale e gli allontanamenti dal territorio italiano per come documentati si rivelano come non escludenti il presupposto per l'ottenimento del beneficio.
Invero il solo possesso del requisito della residenza italiana non appare sufficiente per l'ottenimento della prestazione assistenziale richiesta;
l'introduzione del requisito di cui al D.L. n. 112 del 2008. art. 20. comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, impone la necessità di verificare uno stabile e permanente legame con il territorio italiano sia per i cittadini italiani che per quelli extracomunitari.
Per quanto disciplinato in tale norma è previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.” Assume carattere dirimente il concetto di residenza implicito nella norma in esame ai fini dell'accertamento della presenza di tutti i requisiti per l'accesso alla prestazione assistenziale per cui è causa.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 15/07/2016, n. 180 ha dichiarato che “tale disciplina appare indicativa dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo — stando allo stretto tenore letterale della norma — agli stessi cittadini italiani. Dunque, non vi sarebbe violazione degli evocati parametri, in quanto da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
4 di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio (ord. Corte Cost. n. 197 del 2013).”
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale,
l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo". (Cass. n. 17397/2016).
In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit., la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019).
Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019). Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio
1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738), secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sent., 05/07/2019, n. 18189).
Il richiedente l'assegno sociale è onerato della prova della sussistenza dei requisiti di legge secondo il generale criterio di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 23477/2010).
Al fine di dimostrare l'integrazione del requisito del soggiorno ultradecennale, la parte ricorrente ha prodotto certificato di residenza anagrafico da cui risulta che egli risiede presso il Controparte_4
dal 12.07.2005, insieme alla moglie e alla famiglia del figlio (doc. 14, Dichiarazione sostitutiva di
5 certificazione e di atto di notorietà). Ha altresì prodotto documentazione medica attestante tutte le prestazioni sanitarie di cui ha fatto richiesta. (Doc. n.ri 2, 5, 6 alleg. al ric.).
Per quanto riguarda il requisito reddituale, può evincersi dall'autodichiarazione in atti, non solo che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 38.514,46 relativamente all'anno 2023 ma anche che il ricorrente per come indicato nella certificazione dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2020-2022 non ha percepito reddito in
Italia. (Doc. n.ri 10, 11, 12 alleg. al ric.)
La circostanza che il ricorrente e la coniuge beneficino di una pensione di anzianità albanese, che è comproprietario di appartamento di 72 mq in Albania e che il reddito del nucleo familiare così come evinto e prospettato dalla resistente è pari a € 29.579,20 – ISEE € 9.287,25 - non appare ostativo all'ottenimento dell'assegno sociale atteso che dalla documentazione in atti deve ritenersi che il ricorrente possieda anche il requisito reddituale per il godimento dell'assegno sociale, non essendo egli, né il coniuge titolari di redditi in Italia ed essendo entrambi titolari di Persona_1
pensioni albanesi di importo complessivo inferiore ai limiti di legge, non risultando che l'appartamento di cui egli è comproprietario in Albania sia produttivo di redditi ed essendo irrilevante il reddito degli altri componenti del nucleo familiare.
Per quanto esposto e considerato, dall'esame dei documenti in atti, la domanda non può che essere accolta, stante la ricorrenza del requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato e di quello reddituale del ricorrente e del di lui coniuge.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, la particolarità della materia trattata e la esigua attività processuale svolta dalle parti, le stesse possono essere liquiate al minimo come in dispositivo e distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel ricorso proposto da nei confronti dell' , così decide: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto al conseguimento dell'assegno sociale, condanna l'ente resistente alla corresponsione dell'assegno sociale in favore del ricorrente e del pagamento dei ratei maturati dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del
27.06.2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari, liquidate in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge.
Teramo, 5 Febbraio 2025
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IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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