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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/10/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3704 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Grandito Parte_1
appellante contro nella qualità di impresa designata alla gestione per la Controparte_1
Regione Campania dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco
appellata avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1178/2017 del Giudice di Pace di
ER NF - lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di ER Parte_1
NF la nella qualità indicata per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 07 gennaio 2015, alle ore 22.00 circa, in Pagani, alla via Tramontana.
Assumeva l'attore che in data e luogo indicati, giunto all'altezza della pizzeria “Boomerang”, con direzione S. Egidio del Monte Albino-Pagani, veniva investito da una autovettura che percorreva a velocità elevata la suddetta via, mentre egli procedeva come pedone nella suddetta direzione.
L'autovettura successivamente si allontanava velocemente senza consentire la sua identificazione.
Il in seguito all'investimento, veniva refertato all'Ospedale ER Parte_1
I di ER NF, dove i sanitari gli diagnosticavano: “Trauma contusivo anca destra e rachide lombosacrale”.
Egli affermava essergli residuati postumi di natura permanente con diversi giorni di inabilità temporanea, quantificando il danno in euro 15.472,88.
Incardinato il giudizio, venivano escussi due testimoni oculari e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione per l'udienza del 19 maggio
2016, allorquando la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza 1178/2017 il Giudice di Pace di ER NF rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti in causa.
Interponeva alla formazione del giudicato atto di appello il sig. Parte_1
il quale richiedeva riformarsi l'impugnata sentenza con conseguente
[...]
condanna della società appellata al risarcimento del danno alla persona sopportato. Chiedeva altresì la condanna alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituiva , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello proposto, stante la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342
e 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in quanto correttamente motivata in fatto e diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc di quaranta giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel merito della mancata denuncia alle autorità si osserva che incombeva a parte attrice dare dimostrazione di essersi diligentemente attivato perché si individuasse l'autore del riferito fatto colposo. Ed invece egli non annotava la targa del veicolo investitore, nè chiamava autorità di polizia sul luogo dell'investimento. Neanche successivamente provvedeva a sporgere querela o denuncia con cui segnalava di essere stato vittima di investimento da parte di un
“pirata della strada”, disinteressandosi assolutamente di individuare o di segnalare all'autorità il fatto perché potessero svolgersi indagini sull'autore del presunto fatto.
La giurisprudenza ha invece chiarito che la vittima ha l'obbligo giuridico di tenere un comportamento diligente e non vi ha provveduto. Parte_1
La mancanza della querela contro ignoti assume sempre valore di elemento di prova per il giudicante laddove manchino riferimenti oggettivi per riscontrare sia il fatto storico, sia la diligenza della sedicente vittima della strada.
A tal proposito si richiama la motivazione della sentenza 4360/2012 della
Suprema Corte che perfettamente aderisce al caso in esame:
“3.1.- La censura è infondata. Il Tribunale non ha affatto sostenuto che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti costituisca una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, per agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S. , e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini. Piuttosto, si è avvalso del dato di fatto, costituito non soltanto dalla mancata presentazione di denuncia- querela, ma anche dalla mancata rappresentazione dei fatti, in sede di ricovero ospedaliero, da parte della danneggiata, per trarne la conclusione, rientrante nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non solo che l'attrice si fosse trovata nell'incolpevole impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo, ma anche, valutate le ulteriori risultanze probatorie (di cui si dirà), che non si potessero ritenere attendibili i fatti de quibus.
E' da escludere che risulti violata la norma della L. n. 690 del 1969, art. 19, pure così come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che qui si richiama, per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato
a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Orbene, come detto, nessuna automatica conseguenza il giudice a quo ha tratto dalla mancata presentazione della querela, ma ha valutato la circostanza, unitamente alle altre risultanze di causa, per giungere alle conclusioni di cui sopra.”
Parte attrice avrebbe dovuto dare dimostrazione di essersi attivata, sia pure senza compiere indagini o verifiche fuori dalla sua portata, allo scopo di consentire l'individuazione del responsabile del fatto, cioè di aver tenuto un comportamento diligente al fine di avere accesso ai benefici del Fondo Vittime della Strada.
Si richiama altresì altro principio espresso dalla Suprema Corte (Sent. n.
3019/2016) in materia di danni procurati da cosiddetti “pirati della strada”.
Invero è acquisito che “nel caso in cui si ricorra al Parte_2
a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da
[...]
autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda
l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Il comportamento del è stato quindi negligente, volto Parte_1
esclusivamente ad ottenere un risarcimento per lesioni.
Anche la prova per testi milita in senso sfavorevole a parte appellante.
Infatti, l'esito della prova orale non trova corrispondenza con quanto asserito dall'attore con l'atto introduttivo di lite.
L'appellante sosteneva di aver subito il sinistro alle ore 22.00 del 7 gennaio 2015
(vedasi atto di citazione), mentre i due testimoni hanno dichiarato che l'incidente a cui avevano assistito si era verificato nel pomeriggio.
Dalla lettura dei verbali di causa del processo di primo grado si evince che il teste affermava senza dubbio “l'incidente si è verificato di Tes_1
pomeriggio” mentre la testimone affermava “al momento Tes_2
dell'incidente era quasi buio perché erano circa le 16.00 del mese di gennaio”.
I testimoni quindi riferivano di un incidente accaduto ad un'ora senza alcun dubbio differente da quella indicata dall'attore e quindi comprovavano un'altra versione dei fatti. Peraltro non indicavano neppure il nome dell'investito per cui ben potrebbero aver assistito ad altro sinistro e non a quello di cui narrava l'attore. La circostanza trova altresì conforto nel fatto che il teste asseriva Tes_1
di aver trasportato l'infortunato all'ospedale, mentre nella certificazione medica di questo trasporto non vi è traccia.
Dalla certificazione medica emerge, infine, l'ingresso dell'attore al Pronto
Soccorso con il codice verde, circostanza che mal si concilia con l'investimento ad opera di un'auto di grossa cilindrata (come riferito dai testi) in velocità
(leggasi l'atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.397,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in ER NF il 09/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3704 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Grandito Parte_1
appellante contro nella qualità di impresa designata alla gestione per la Controparte_1
Regione Campania dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco
appellata avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1178/2017 del Giudice di Pace di
ER NF - lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di ER Parte_1
NF la nella qualità indicata per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 07 gennaio 2015, alle ore 22.00 circa, in Pagani, alla via Tramontana.
Assumeva l'attore che in data e luogo indicati, giunto all'altezza della pizzeria “Boomerang”, con direzione S. Egidio del Monte Albino-Pagani, veniva investito da una autovettura che percorreva a velocità elevata la suddetta via, mentre egli procedeva come pedone nella suddetta direzione.
L'autovettura successivamente si allontanava velocemente senza consentire la sua identificazione.
Il in seguito all'investimento, veniva refertato all'Ospedale ER Parte_1
I di ER NF, dove i sanitari gli diagnosticavano: “Trauma contusivo anca destra e rachide lombosacrale”.
Egli affermava essergli residuati postumi di natura permanente con diversi giorni di inabilità temporanea, quantificando il danno in euro 15.472,88.
Incardinato il giudizio, venivano escussi due testimoni oculari e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione per l'udienza del 19 maggio
2016, allorquando la causa veniva introitata a sentenza.
Con sentenza 1178/2017 il Giudice di Pace di ER NF rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite tra le parti in causa.
Interponeva alla formazione del giudicato atto di appello il sig. Parte_1
il quale richiedeva riformarsi l'impugnata sentenza con conseguente
[...]
condanna della società appellata al risarcimento del danno alla persona sopportato. Chiedeva altresì la condanna alle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituiva , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello proposto, stante la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 342
e 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in quanto correttamente motivata in fatto e diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc di quaranta giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nel merito della mancata denuncia alle autorità si osserva che incombeva a parte attrice dare dimostrazione di essersi diligentemente attivato perché si individuasse l'autore del riferito fatto colposo. Ed invece egli non annotava la targa del veicolo investitore, nè chiamava autorità di polizia sul luogo dell'investimento. Neanche successivamente provvedeva a sporgere querela o denuncia con cui segnalava di essere stato vittima di investimento da parte di un
“pirata della strada”, disinteressandosi assolutamente di individuare o di segnalare all'autorità il fatto perché potessero svolgersi indagini sull'autore del presunto fatto.
La giurisprudenza ha invece chiarito che la vittima ha l'obbligo giuridico di tenere un comportamento diligente e non vi ha provveduto. Parte_1
La mancanza della querela contro ignoti assume sempre valore di elemento di prova per il giudicante laddove manchino riferimenti oggettivi per riscontrare sia il fatto storico, sia la diligenza della sedicente vittima della strada.
A tal proposito si richiama la motivazione della sentenza 4360/2012 della
Suprema Corte che perfettamente aderisce al caso in esame:
“3.1.- La censura è infondata. Il Tribunale non ha affatto sostenuto che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti costituisca una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere, a carico del danneggiato, per agire nei confronti dell'impresa designata del F.G.V.S. , e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini. Piuttosto, si è avvalso del dato di fatto, costituito non soltanto dalla mancata presentazione di denuncia- querela, ma anche dalla mancata rappresentazione dei fatti, in sede di ricovero ospedaliero, da parte della danneggiata, per trarne la conclusione, rientrante nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non solo che l'attrice si fosse trovata nell'incolpevole impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo, ma anche, valutate le ulteriori risultanze probatorie (di cui si dirà), che non si potessero ritenere attendibili i fatti de quibus.
E' da escludere che risulti violata la norma della L. n. 690 del 1969, art. 19, pure così come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che qui si richiama, per la quale è necessario provare che il sinistro si è verificato
a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto, senza presupporre automatismi, in senso favorevole o sfavorevole al danneggiato, in conseguenza della presentazione o della mancata presentazione da parte sua di denuncia- querela (cfr., oltre alla citata Cass. n. 18532/07, da ultimo, Cass. n. 4480/11). Orbene, come detto, nessuna automatica conseguenza il giudice a quo ha tratto dalla mancata presentazione della querela, ma ha valutato la circostanza, unitamente alle altre risultanze di causa, per giungere alle conclusioni di cui sopra.”
Parte attrice avrebbe dovuto dare dimostrazione di essersi attivata, sia pure senza compiere indagini o verifiche fuori dalla sua portata, allo scopo di consentire l'individuazione del responsabile del fatto, cioè di aver tenuto un comportamento diligente al fine di avere accesso ai benefici del Fondo Vittime della Strada.
Si richiama altresì altro principio espresso dalla Suprema Corte (Sent. n.
3019/2016) in materia di danni procurati da cosiddetti “pirati della strada”.
Invero è acquisito che “nel caso in cui si ricorra al Parte_2
a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da
[...]
autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda
l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Il comportamento del è stato quindi negligente, volto Parte_1
esclusivamente ad ottenere un risarcimento per lesioni.
Anche la prova per testi milita in senso sfavorevole a parte appellante.
Infatti, l'esito della prova orale non trova corrispondenza con quanto asserito dall'attore con l'atto introduttivo di lite.
L'appellante sosteneva di aver subito il sinistro alle ore 22.00 del 7 gennaio 2015
(vedasi atto di citazione), mentre i due testimoni hanno dichiarato che l'incidente a cui avevano assistito si era verificato nel pomeriggio.
Dalla lettura dei verbali di causa del processo di primo grado si evince che il teste affermava senza dubbio “l'incidente si è verificato di Tes_1
pomeriggio” mentre la testimone affermava “al momento Tes_2
dell'incidente era quasi buio perché erano circa le 16.00 del mese di gennaio”.
I testimoni quindi riferivano di un incidente accaduto ad un'ora senza alcun dubbio differente da quella indicata dall'attore e quindi comprovavano un'altra versione dei fatti. Peraltro non indicavano neppure il nome dell'investito per cui ben potrebbero aver assistito ad altro sinistro e non a quello di cui narrava l'attore. La circostanza trova altresì conforto nel fatto che il teste asseriva Tes_1
di aver trasportato l'infortunato all'ospedale, mentre nella certificazione medica di questo trasporto non vi è traccia.
Dalla certificazione medica emerge, infine, l'ingresso dell'attore al Pronto
Soccorso con il codice verde, circostanza che mal si concilia con l'investimento ad opera di un'auto di grossa cilindrata (come riferito dai testi) in velocità
(leggasi l'atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.397,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in ER NF il 09/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo