Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 363/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesca Bianchini del Parte_1
Foro di Roma
parte appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappr.ta e difesa per procura in atti dall'avv. Luca Chessa
Ancona - in persona del Controparte_2
legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Marco
Moretti e Guglielmo Corsalini
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 6 novembre 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del 5 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente intesa ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.00880202400003649000 notificato il
27/03/2024 e le sottese cartelle di pagamento n.00820210008802236000,
n.00820220006522305000, n.00820230001621685000, portanti crediti inerenti al mancato CP_2
versamento di premi assicurativi, quindi lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in
137,140, 143, 160 c.p.c. e s.s., richiamando la regola secondo cui il Giudice deve sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio, l'onere della cui prova grava sull'amministrazione finanziaria;
infine, l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese ed ha insistito per la condanna di parte convenuta al pagamento delle stesse, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa resasi necessaria in relazione a pretese creditorie inesigibili.
Gli Enti convenuti si sono costituiti con distinte memorie ed hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame, quindi ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, prima ancora che infondato, è inammissibile.
In linea con quanto affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass.n.16024/2016), l'azione esperita in primo grado può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto essa si sostanzia nella domanda di accertamento negativo circa il diritto degli enti convenuti di procedere ad esecuzione forzata, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti originariamente iscritti nelle cartelle esattoriali, di cui viene denunciata l'inesistente notifica.
Proprio in forza di quanto innanzi evidenziato, la sollecitata indagine giudiziale sull'inesistenza ovvero sulla nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali non può che concepirsi in funzione della possibilità per l'opponente di sottrarsi alle conseguenze di una declaratoria di inammissibilità dell'azione per inosservanza del termine perentorio fissato dall'art.24, comma quinto, d.lgs.n. 46/99, quindi in funzione della possibilità di conseguire l'accertamento di merito sull'inesistenza dei crediti da omesso versamenti dei premi assicurativi, consacrati negli atti impositivi, ed in specie sul fondamento dell'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art.3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95.
Non sarebbe, pertanto, ipotizzabile una declaratoria fine a se stessa di nullità del processo notificatorio preordinato a portare nella sfera di giuridica conoscenza del debitore la volontà dell'ente impositore di agire per la riscossione coattiva del crediti vantati;
al contrario, la necessità di estendere l'accertamento giudiziale al merito delle pretese contributive ed assicurative scaturisce vieppiù dal contegno processuale difensivo assunto dagli Enti convenuti, i quali, insistendo per il rigetto della domanda, hanno univocamente chiesto consacrarsi la fondatezza dei crediti cristallizzati nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito.
Al riguardo, è stato chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale)(così Cass., Sez. Lav., Ord. n. 17858 del 6 luglio 2018).
Dall'indiscussa natura dell'azione esperita - la quale, non diversamente dall'opposizione a cartella esattoriale, determina l'instaurarsi di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente impositore (cfr. per tutte, Cass. Ord. n.
21365/2010) - discende, quale inevitabile conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'odierno gravame, stante la totale carenza in seno ad esso di minime deduzioni ed allegazioni idonee ad individuare i singoli crediti, per l'accertamento della cui prescrizione si insiste in questa sede, tenuto conto che l'eccezione viene indistintamente ed astrattamente formulata rispetto agli atti impositivi originariamente impugnati, in maniera del tutto avulsa da minimi riferimenti concreti ai singoli crediti asseritamente caduti in prescrizione, ma anche e soprattutto carente in assoluto di qualsiasi esposizione circa le ragioni per le quali, rispetto ad ognuno di tali crediti, non possa condividersi la scelta del primo giudice, quantomeno attraverso opportuni riferimenti alle singole date di insorgenza degli stessi.
Ed infatti, la lettura dell'atto di gravame rivela la totale inconferenza del richiamo, in termini affatto generali, agli oneri probatori gravanti sulle Amministrazioni finanziarie, così come al dovere del Giudicante di verificare la regolarità del procedimento notificatorio, laddove il
Tribunale, in maniera alquanto puntuale e precisa, ha accertato ed indicato la sequenza temporale dei singoli atti idonei ad impedire la decadenza, ad interrompere la prescrizione estintiva, nonché ad attestare la ritualità dell'intero procedimento notificatorio ad essi relativo;
accertamenti, questi, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Sul punto, giova richiamare l'ormai unanime orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (per tutte, Cass.,Ordinanza n. 18704 del 22 settembre 2015).
La declaratoria di inammissibilità delle censure, inerenti ai capi di sentenza che hanno statuito sulle sollevate eccezioni di decadenza e di prescrizione estintiva, inevitabilmente determina il formarsi del giudicato interno sulle eccezioni stesse e ciò a sua volta implica, alla luce delle suesposte considerazioni, che ogni altra questione sollevata resti assorbita.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello risulta infondato rispetto alla statuizione sulle spese del primo grado, correttamente regolate in base al criterio della soccombenza.
Seguono, altresì, la soccombenza le spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di ciascun Ente convenuto in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente