Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 57
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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    Violazione art. 1, comma 574 della legge 147/2013

    La Corte ha ritenuto che l'irregolarità del visto di conformità apposto da un professionista privo di abilitazione non possa comportare il recupero dell'intero importo compensato, ma solo della parte eccedente il limite di 5.000,00 euro per cui era obbligatorio il visto. La sentenza di primo grado è stata riformata nella parte in cui aveva annullato integralmente l'atto di recupero.

  • Altro
    Motivazione contraddittoria della sentenza e violazione dell'art. 112 del c.p.c.

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato integralmente l'atto di recupero, dichiarando spettante il credito d'imposta nel limite di € 5.000,00.

  • Altro
    Mancanza visto di conformità come violazione meramente formale

    La Corte ha ritenuto che l'irregolarità del visto di conformità apposto da un professionista privo di abilitazione non possa comportare il recupero dell'intero importo compensato, ma solo della parte eccedente il limite di € 5.000,00 per cui era obbligatorio il visto. Di conseguenza, ha dichiarato spettante il credito d'imposta nel limite di € 5.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 57
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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