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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL NC, Presidente
AS RO, EL
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TL3CRC200007 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 874/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1, avverso atto di recupero crediti n. TL3CRC200007 con il quale veniva recuperato un credito d'imposta per l'anno 2019 di Euro 5.126,00 emesso per apposizione del visto di conformità in assenza della necessaria abilitazione in capo al professionista. Compensava le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, per i seguenti motivi:
- Violazione art. 1, comma 574 della legge 147/2013:
Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità
l'Ufficio procede al recupero dell'intero ammontare dei crediti utilizzati oltre relativi interessi e sanzioni per illegittima e indebita compensazione.
Il visto dev'essere apposto sull'intero credito e non sulla parte eccedente i 5.000,00 euro.
- Motivazione contraddittoria della sentenza e violazione dell'art. 112 del c.p.c. Infatti nella sentenza si legge che l'Ufficio avrebbe potuto legittimamente negare la detrazione solo per la parte eccedente la soglia di legge, ma poi accoglie il ricorso annullando integralmente l'atto impugnato.
Così conclude: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado n. 874/2024, confermando integralmente la legittimità dell'atto di recupero n.
TL3CRC200007.
Con condanna alle spese di giudizio di primo e secondo grado”.
Si costituisce Resistente_1 richiamando integralmente quanto sostenuto nel ricorso introduttivo.
La mancata apposizione del visto di conformità viene considerata una violazione meramente formale in quanto non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (Cass.
n. 25736/2022 e Cass. 2589/2020).
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di Genova, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata.
Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con gli interessi ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 574 Legge 147/2013, come modificato dall'art. 3, comma1, lett. a) e b) D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, prevede per i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti tributari per importi superiori ai 5.000,00 euro (così fissato con decorrenza 24.4.2017 a modifica del precedente limite di Euro
15.000,00), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997.
Nella fattispecie, ove la compensazione è pari ad Euro 5.126,00, il visto di conformità risulta apposto da professionista privo della necessaria abilitazione.
L'Ufficio, evidentemente, equipara tale situazione del professionista alla mancanza dell'apposizione e ne estende le conseguenze all'intero importo compensato e così anche all'importo per il quale il visto non era necessario. Tale conclusione non è condivisibile. Proprio per il motivo per cui è previsto un limite oltre il quale è obbligatorio il visto va confermata la conclusione cui è pervenuta la sentenza di primo grado per cui se il visto è previsto per l'importo superiore al limite fissato, non è necessario per l'importo inferiore. Tale conclusione risulta essere logicamente collegata alla ratio della norma che non stabilisce il recupero dell'intero importo per un'omissione che ne colpisce solo una parte (nel caso in esame, una minima parte).
La sentenza va peraltro riformata nella parte in cui ha annullato integralmente l'atto di recupero dovendosi dichiarare non spettante la compensazione unicamente per l'importo superiore al limite.
Le spese vengono compensate considerato che comunque il contenzioso è sorto da una irregolarità imputabile alla parte contribuente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dichiara spettante il credito d'imposta nel limite di € 5.000,00 Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL NC, Presidente
AS RO, EL
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TL3CRC200007 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 798/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 874/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, in qualità di erede della Sig.ra Nominativo_1, avverso atto di recupero crediti n. TL3CRC200007 con il quale veniva recuperato un credito d'imposta per l'anno 2019 di Euro 5.126,00 emesso per apposizione del visto di conformità in assenza della necessaria abilitazione in capo al professionista. Compensava le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, per i seguenti motivi:
- Violazione art. 1, comma 574 della legge 147/2013:
Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità
l'Ufficio procede al recupero dell'intero ammontare dei crediti utilizzati oltre relativi interessi e sanzioni per illegittima e indebita compensazione.
Il visto dev'essere apposto sull'intero credito e non sulla parte eccedente i 5.000,00 euro.
- Motivazione contraddittoria della sentenza e violazione dell'art. 112 del c.p.c. Infatti nella sentenza si legge che l'Ufficio avrebbe potuto legittimamente negare la detrazione solo per la parte eccedente la soglia di legge, ma poi accoglie il ricorso annullando integralmente l'atto impugnato.
Così conclude: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado n. 874/2024, confermando integralmente la legittimità dell'atto di recupero n.
TL3CRC200007.
Con condanna alle spese di giudizio di primo e secondo grado”.
Si costituisce Resistente_1 richiamando integralmente quanto sostenuto nel ricorso introduttivo.
La mancata apposizione del visto di conformità viene considerata una violazione meramente formale in quanto non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (Cass.
n. 25736/2022 e Cass. 2589/2020).
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di Genova, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata.
Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con gli interessi ex lege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 574 Legge 147/2013, come modificato dall'art. 3, comma1, lett. a) e b) D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, prevede per i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti tributari per importi superiori ai 5.000,00 euro (così fissato con decorrenza 24.4.2017 a modifica del precedente limite di Euro
15.000,00), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997.
Nella fattispecie, ove la compensazione è pari ad Euro 5.126,00, il visto di conformità risulta apposto da professionista privo della necessaria abilitazione.
L'Ufficio, evidentemente, equipara tale situazione del professionista alla mancanza dell'apposizione e ne estende le conseguenze all'intero importo compensato e così anche all'importo per il quale il visto non era necessario. Tale conclusione non è condivisibile. Proprio per il motivo per cui è previsto un limite oltre il quale è obbligatorio il visto va confermata la conclusione cui è pervenuta la sentenza di primo grado per cui se il visto è previsto per l'importo superiore al limite fissato, non è necessario per l'importo inferiore. Tale conclusione risulta essere logicamente collegata alla ratio della norma che non stabilisce il recupero dell'intero importo per un'omissione che ne colpisce solo una parte (nel caso in esame, una minima parte).
La sentenza va peraltro riformata nella parte in cui ha annullato integralmente l'atto di recupero dovendosi dichiarare non spettante la compensazione unicamente per l'importo superiore al limite.
Le spese vengono compensate considerato che comunque il contenzioso è sorto da una irregolarità imputabile alla parte contribuente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dichiara spettante il credito d'imposta nel limite di € 5.000,00 Spese compensate.