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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA OR AR ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5387/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti 3 98100 Messina ME
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Messina - Via U. Bassi 126 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
Email_5 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005313575000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di Agenzia delle Entrate, SS (in seguito, anche AdER); Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina;
Camera di Commercio di Messina;
Regione Sicilia, Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle
Finanze e del Credito ─ la intimazione di pagamento num. 29520259005313575/000, notificata in data 15/04/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 8.261,7 per Tassa automobilistica, diritto camerale, IRPEF, addizionali regionali e comunali relative agli anni 2012, 2013, 2016,
2017 (tassa auto 2013 e 2017, diritto camerale 2012, IRPEF e addizionali 2016).
Deduce a fondamento:
─ omessa notifica delle cartelle;
─ prescrizione e decadenza per decorso dei termini (oltre 5 anni per Irpef e Tassa auto, oltre 10 anni per diritto camerale);
─ violazione del diritto di difesa, per essere l'atto impugnato privo di motivazione e perché non indica la fonte della pretesa, né il responsabile del procedimento;
─ mancata indicazione del calcolo degli interessi: non sono specificati tassi applicati né modalità di calcolo;
─ violazione delle norme sul procedimento amministrativo: mancata trasparenza e indicazione del responsabile, in violazione della L. 241/90 e dello Statuto del Contribuente
(L. 212/2000).
2. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina ha resistito al ricorso, contestandone la fondatezza sotto tutti i profili dedotti;
ha in particolare evidenziato che la cartella IRPEF 2016 è stata notificata l'11/11/2021, quindi entro i termini di decadenza posto che la dichiarazione UNICO PF 2017 era stata presentata il
12/01/2018.
AdER, a sua volta costituendosi, ha eccepito che le cartelle n.
29520160021799115000 (notificata il 07/12/2016) e n. 29520200009979042000
2 (notificata l'11/11/2021) sono state notificate regolarmente, come anche i successivi avvisi di intimazione del 06/05/2023. Ha inoltre rilevato che la prescrizione decennale non può considerarsi successivamente maturata essendo stati notificati atti interruttivi.
Il ricorrente ha depositato memoria.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato
Le amministrazioni resistenti hanno infatti fornito adeguata prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi.
Sono destituite di fondamento le contestazioni che in memoria e in udienza il ricorrente ha sollevato con riferimento alla ritualità di dette notifiche.
Va rammentato al riguardo che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita ─ come nella specie ─ dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022; n. 28850 del 31/10/2025).
Dalla notifica di detti atti interruttivi non risulta decorso nuovo termine prescrizionale.
2. Sono altresì infondate le contestazioni di carattere formale.
2.1. L'intimazione di pagamento non deve ripetere tutte le informazioni, ma solo avvertire che si può ricorrere per vizi propri dell'atto (avvertimento nella specie presente nella prima pagina dell'atto impugnato). In ogni caso, varrà rammentare in via generale che L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina
3 l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2,
c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021).
2.2. Quanto poi agli interessi, va altresì ricordato che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre
2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno
2021, nn. 16517 e 16518).
3. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, Sezione 2, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 1.050,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
IO IA AR NZ La OR
4
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA OR AR ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5387/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina - Piazza Cavallotti 3 98100 Messina ME
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Messina - Via U. Bassi 126 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
Email_5 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005313575000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di Agenzia delle Entrate, SS (in seguito, anche AdER); Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina;
Camera di Commercio di Messina;
Regione Sicilia, Assessorato dell'Economia, Dipartimento delle
Finanze e del Credito ─ la intimazione di pagamento num. 29520259005313575/000, notificata in data 15/04/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 8.261,7 per Tassa automobilistica, diritto camerale, IRPEF, addizionali regionali e comunali relative agli anni 2012, 2013, 2016,
2017 (tassa auto 2013 e 2017, diritto camerale 2012, IRPEF e addizionali 2016).
Deduce a fondamento:
─ omessa notifica delle cartelle;
─ prescrizione e decadenza per decorso dei termini (oltre 5 anni per Irpef e Tassa auto, oltre 10 anni per diritto camerale);
─ violazione del diritto di difesa, per essere l'atto impugnato privo di motivazione e perché non indica la fonte della pretesa, né il responsabile del procedimento;
─ mancata indicazione del calcolo degli interessi: non sono specificati tassi applicati né modalità di calcolo;
─ violazione delle norme sul procedimento amministrativo: mancata trasparenza e indicazione del responsabile, in violazione della L. 241/90 e dello Statuto del Contribuente
(L. 212/2000).
2. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina ha resistito al ricorso, contestandone la fondatezza sotto tutti i profili dedotti;
ha in particolare evidenziato che la cartella IRPEF 2016 è stata notificata l'11/11/2021, quindi entro i termini di decadenza posto che la dichiarazione UNICO PF 2017 era stata presentata il
12/01/2018.
AdER, a sua volta costituendosi, ha eccepito che le cartelle n.
29520160021799115000 (notificata il 07/12/2016) e n. 29520200009979042000
2 (notificata l'11/11/2021) sono state notificate regolarmente, come anche i successivi avvisi di intimazione del 06/05/2023. Ha inoltre rilevato che la prescrizione decennale non può considerarsi successivamente maturata essendo stati notificati atti interruttivi.
Il ricorrente ha depositato memoria.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato
Le amministrazioni resistenti hanno infatti fornito adeguata prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi.
Sono destituite di fondamento le contestazioni che in memoria e in udienza il ricorrente ha sollevato con riferimento alla ritualità di dette notifiche.
Va rammentato al riguardo che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita ─ come nella specie ─ dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022; n. 28850 del 31/10/2025).
Dalla notifica di detti atti interruttivi non risulta decorso nuovo termine prescrizionale.
2. Sono altresì infondate le contestazioni di carattere formale.
2.1. L'intimazione di pagamento non deve ripetere tutte le informazioni, ma solo avvertire che si può ricorrere per vizi propri dell'atto (avvertimento nella specie presente nella prima pagina dell'atto impugnato). In ogni caso, varrà rammentare in via generale che L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina
3 l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2,
c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021).
2.2. Quanto poi agli interessi, va altresì ricordato che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre
2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno
2021, nn. 16517 e 16518).
3. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, Sezione 2, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 1.050,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
IO IA AR NZ La OR
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