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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2428/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI AR,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI AR
1
N. 2428/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI AR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2428 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada) - tra
Avv , per sé stesso, elettivamente domiciliato presso il Pt_1 CP_1 proprio studio sito in Pozzuoli (NA) in via Campi Flegrei n. 68;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Mordà e presso di questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via Tommaso
Campanella n. 38;
RESISTENTE
nonché contro
in persona del Sindaco p.t., rap- Controparte_3 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna AR Cesarano ed elettivamente domiciliato c/o l'Ufficio legale della casa Comunale sito in
Santa AR Capua Vetere (CE) alla via Albana;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio l Parte_2 [...]
, nonché il al Controparte_2 Controparte_3 fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 850/2025, pronunziata dal Giudice di Pace di depositata in Cancelleria Controparte_3 in data 09.04.2025 nella parte in cui venivano compensate le spese di lite.
A fondamento dell'appello il ricorrente adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'interpretazione dell'art 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite per “esiguità del valore della domanda”;
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare dovute le spese e competenze legali del primo grado di giudizio, nonché quantificare il tutto come per legge;
2) Conseguentemente condannare
[...]
c.f. in p.r.l.p.t. e Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_3
c.f. in p.r.l.p.t. – come domiciliati ex lege al pagamento delle spe-
[...] P.IVA_2 se e competenze legali del doppio grado di giudizio, con l'aggiunta della c.p.a. e con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la resistente adducendo: 1) Il Controparte_2
Giudice di prime cure ha correttamente compensato le spese di lite moti- vando adeguatamente in relazione all'esiguità del valore della domanda;
2) Il
Giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art 92 c.p.c. che tra i
“gravi ed eccezionali motivi” contempla l'esiguità del valore della domanda;
Ciò posto la resistente rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. Parte_2
perché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n.
[...]
850/2025 del Giudice di Pace di con riguardo alla statui- Controparte_3 zione di compensazione delle spese di lite;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
[...]
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_3 adducendo: 1) Il Giudice di prime cure ha correttamente compensato le
3
spese di lite ai sensi dell'art 92 c.p.c.;
Ciò posto il resistente rassegnava le Controparte_3 seguenti conclusioni: 1) Rigettare l'appello ad istanza di avv. CP_6 CP_1 confermando integralmente la sentenza n. 850/2025 del Giudice di Pace di Santa Ma- ria Capua Vetere nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
2)
Confermare la compensazione delle spese di primo grado, in quanto conforme ai criteri di equità e proporzionalità, anche in considerazione dell'esiguità della somma oggetto di cau- sa e della complessità interpretativa delle questioni trattate;
3) Con vittoria di spese, dirit- ti ed onorari del presente grado di giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
L'unico motivo di censura della sentenza gravata, invero, è limitato al punto in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di li- te: invero, secondo l'assunto dell'appellante, detta compensazione non sa- rebbe affatto giustificata dalla formula adottata dal giudice di pace ( il quale richiama la sussistenza di motivi “ di equità”), e ciò alla luce del nuovo di- sposto dell'art. 92 comma 2 cpc, che collega il potere di compensazione alla sussistenza di “ gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non con- divisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
È noto che la legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha profondamente riformato il processo civile, apportando, per quanto qui di interesse, nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.: invero, la recentissima riforma è ispirata alla ben nota necessità di rendere più veloce il contenzioso civile e, al contempo, di scoraggiare le pretestuose domande o eccezioni delle parti al fine (o nella speranza) di diminuire il carico di pratiche che sovrasta l'attività giurisdizio- nale. Come detto, tra i numerosi interventi innovativi contenuti nella rifor- ma, ha trovato spazio un'ulteriore riformulazione del secondo comma dell'art. 92, c.p.c., volta a superare la compensazione “per prassi” delle spese di giudizio.
Oggi, dunque, è fatto espresso obbligo al giudice non solo di indicare i mo- tivi per i quali decide di compensare le spese in tutto o in parte (già di per sé
è motivo di impugnazione in cassazione per omissione motivazione a segui- to della modifica del 2005) ma, per il nuovo inciso introdotto nel art. 92,
4
comma 2, c.p.c., lo stesso giudice dovrà motivare altrettanto palesemente la gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno convinto a compensare le spese. In questo senso, invero, il giudice, se non vi è soccombenza recipro- ca, non solo deve motivare la decisione sulla compensazione in modo espresso e puntuale (anche alla luce del nuovo art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., secondo cui la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisone»), ma dovrà motivare anche e so- prattutto l'eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice d'appello che le ragioni indicate dal giudice di prime cure a sostegno della disposta compensazione ( e cioè, la sussistenza di motivi “ di equità”) non siano affatto giustificative della stessa, proprio alla luce del nuovo disposto di cui all'art. 92 comma 2 cpc.
Invero, secondo recente avviso della giurisprudenza di merito, la causale delle “gravi ed eccezionali ragioni” ricorre, sostanzialmente, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (c.d. complessità in fatto); ovvero in ipotesi di controversia specialmente complessa perché vertente in materia interessata da ius super- veniens oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali (c.d. complessità in diritto) ( v. Trib. Lamezia Terme, 12.7.2010); ancora, si è pre- cisato che i motivi che, ex art. 92, comma 2, codice procedura civile, con- sentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, sia da un comporta- mento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso
( v. Trib. Piacenza, 2.2.2010).
Recentemente, con ordinanza n. 1724/2023 la Cassazione ha stabilito che
“né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto, possono legittima- re la compensazione delle spese di causa.” In particolare, la sesta sezione civile del- la Suprema Corte, nell'accogliere la domanda, conferma che la statuizione im- pugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui soli rilievi della contumacia del
e del valore esiguo del giudizio, «risulta del tutto incongrua e non conforme ai cri- CP_3 teri posti dalla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., a seguito del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituziona- le n. 77/2018».
5
La facoltà discrezionale concessa al giudice di compensare le spese, rammenta quindi la
Suprema corte, è ammessa «nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra
l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contu- mace» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 11786/2020; Cassazione n. 3977/2020;
Cassazione n. 4696/2019).
Per tutto quanto sopra detto, dunque, va in primo luogo evidenziato che, nella fattispecie di cui è causa, non è possibile rinvenire la sussistenza di una complessità in fatto né di una complessità in diritto, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite;
ancora, nemmeno è ravvisabile un com- portamento commendevole in capo all'odierno appellante, attore in primo grado. Orbene, a leggere le motivazioni adottate dal giudice di pace a soste- gno della compensazione delle spese di lite, può agevolmente concludersi nel senso che esse siano del tutto inidonee ad integrare quei requisiti di gra- vità ed eccezionalità imposti dal già citato art. 92 comma 2 nella nuova for- mulazione successiva alla L. 69/2009.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano a suo carico come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del giudice di pace di San- ta AR Capua Vetere n. 850/2025 del 09.04.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., e l Controparte_3 [...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido, al paga- Controparte_4 mento, in favore dell'Avv.to , delle spese di lite relati- Parte_2 ve al primo grado del presente giudizio, che liquida in euro 173,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, con attribuzione;
Condanna il in persona del Sin- Controparte_3 daco p.t., e l' in persona del legale Controparte_2
6
rapp.te p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Avv , che Pt_1 CP_1 liquida in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione;
Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. DI AR
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n. 2428/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI AR,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI AR
1
N. 2428/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI AR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2428 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada) - tra
Avv , per sé stesso, elettivamente domiciliato presso il Pt_1 CP_1 proprio studio sito in Pozzuoli (NA) in via Campi Flegrei n. 68;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Mordà e presso di questi elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via Tommaso
Campanella n. 38;
RESISTENTE
nonché contro
in persona del Sindaco p.t., rap- Controparte_3 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna AR Cesarano ed elettivamente domiciliato c/o l'Ufficio legale della casa Comunale sito in
Santa AR Capua Vetere (CE) alla via Albana;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio l Parte_2 [...]
, nonché il al Controparte_2 Controparte_3 fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 850/2025, pronunziata dal Giudice di Pace di depositata in Cancelleria Controparte_3 in data 09.04.2025 nella parte in cui venivano compensate le spese di lite.
A fondamento dell'appello il ricorrente adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'interpretazione dell'art 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite per “esiguità del valore della domanda”;
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare dovute le spese e competenze legali del primo grado di giudizio, nonché quantificare il tutto come per legge;
2) Conseguentemente condannare
[...]
c.f. in p.r.l.p.t. e Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_3
c.f. in p.r.l.p.t. – come domiciliati ex lege al pagamento delle spe-
[...] P.IVA_2 se e competenze legali del doppio grado di giudizio, con l'aggiunta della c.p.a. e con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio la resistente adducendo: 1) Il Controparte_2
Giudice di prime cure ha correttamente compensato le spese di lite moti- vando adeguatamente in relazione all'esiguità del valore della domanda;
2) Il
Giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art 92 c.p.c. che tra i
“gravi ed eccezionali motivi” contempla l'esiguità del valore della domanda;
Ciò posto la resistente rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. Parte_2
perché destituito di fondamento in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n.
[...]
850/2025 del Giudice di Pace di con riguardo alla statui- Controparte_3 zione di compensazione delle spese di lite;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore di Controparte_5
[...]
Si costituiva in giudizio il resistente Controparte_3 adducendo: 1) Il Giudice di prime cure ha correttamente compensato le
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spese di lite ai sensi dell'art 92 c.p.c.;
Ciò posto il resistente rassegnava le Controparte_3 seguenti conclusioni: 1) Rigettare l'appello ad istanza di avv. CP_6 CP_1 confermando integralmente la sentenza n. 850/2025 del Giudice di Pace di Santa Ma- ria Capua Vetere nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
2)
Confermare la compensazione delle spese di primo grado, in quanto conforme ai criteri di equità e proporzionalità, anche in considerazione dell'esiguità della somma oggetto di cau- sa e della complessità interpretativa delle questioni trattate;
3) Con vittoria di spese, dirit- ti ed onorari del presente grado di giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
L'unico motivo di censura della sentenza gravata, invero, è limitato al punto in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di li- te: invero, secondo l'assunto dell'appellante, detta compensazione non sa- rebbe affatto giustificata dalla formula adottata dal giudice di pace ( il quale richiama la sussistenza di motivi “ di equità”), e ciò alla luce del nuovo di- sposto dell'art. 92 comma 2 cpc, che collega il potere di compensazione alla sussistenza di “ gravi ed eccezionali ragioni”.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non con- divisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
È noto che la legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha profondamente riformato il processo civile, apportando, per quanto qui di interesse, nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.: invero, la recentissima riforma è ispirata alla ben nota necessità di rendere più veloce il contenzioso civile e, al contempo, di scoraggiare le pretestuose domande o eccezioni delle parti al fine (o nella speranza) di diminuire il carico di pratiche che sovrasta l'attività giurisdizio- nale. Come detto, tra i numerosi interventi innovativi contenuti nella rifor- ma, ha trovato spazio un'ulteriore riformulazione del secondo comma dell'art. 92, c.p.c., volta a superare la compensazione “per prassi” delle spese di giudizio.
Oggi, dunque, è fatto espresso obbligo al giudice non solo di indicare i mo- tivi per i quali decide di compensare le spese in tutto o in parte (già di per sé
è motivo di impugnazione in cassazione per omissione motivazione a segui- to della modifica del 2005) ma, per il nuovo inciso introdotto nel art. 92,
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comma 2, c.p.c., lo stesso giudice dovrà motivare altrettanto palesemente la gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno convinto a compensare le spese. In questo senso, invero, il giudice, se non vi è soccombenza recipro- ca, non solo deve motivare la decisione sulla compensazione in modo espresso e puntuale (anche alla luce del nuovo art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., secondo cui la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisone»), ma dovrà motivare anche e so- prattutto l'eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice d'appello che le ragioni indicate dal giudice di prime cure a sostegno della disposta compensazione ( e cioè, la sussistenza di motivi “ di equità”) non siano affatto giustificative della stessa, proprio alla luce del nuovo disposto di cui all'art. 92 comma 2 cpc.
Invero, secondo recente avviso della giurisprudenza di merito, la causale delle “gravi ed eccezionali ragioni” ricorre, sostanzialmente, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (c.d. complessità in fatto); ovvero in ipotesi di controversia specialmente complessa perché vertente in materia interessata da ius super- veniens oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali (c.d. complessità in diritto) ( v. Trib. Lamezia Terme, 12.7.2010); ancora, si è pre- cisato che i motivi che, ex art. 92, comma 2, codice procedura civile, con- sentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, sia da un comporta- mento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso
( v. Trib. Piacenza, 2.2.2010).
Recentemente, con ordinanza n. 1724/2023 la Cassazione ha stabilito che
“né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto, possono legittima- re la compensazione delle spese di causa.” In particolare, la sesta sezione civile del- la Suprema Corte, nell'accogliere la domanda, conferma che la statuizione im- pugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui soli rilievi della contumacia del
e del valore esiguo del giudizio, «risulta del tutto incongrua e non conforme ai cri- CP_3 teri posti dalla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., a seguito del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituziona- le n. 77/2018».
5
La facoltà discrezionale concessa al giudice di compensare le spese, rammenta quindi la
Suprema corte, è ammessa «nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra
l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contu- mace» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 11786/2020; Cassazione n. 3977/2020;
Cassazione n. 4696/2019).
Per tutto quanto sopra detto, dunque, va in primo luogo evidenziato che, nella fattispecie di cui è causa, non è possibile rinvenire la sussistenza di una complessità in fatto né di una complessità in diritto, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite;
ancora, nemmeno è ravvisabile un com- portamento commendevole in capo all'odierno appellante, attore in primo grado. Orbene, a leggere le motivazioni adottate dal giudice di pace a soste- gno della compensazione delle spese di lite, può agevolmente concludersi nel senso che esse siano del tutto inidonee ad integrare quei requisiti di gra- vità ed eccezionalità imposti dal già citato art. 92 comma 2 nella nuova for- mulazione successiva alla L. 69/2009.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano a suo carico come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del giudice di pace di San- ta AR Capua Vetere n. 850/2025 del 09.04.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., e l Controparte_3 [...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., in solido, al paga- Controparte_4 mento, in favore dell'Avv.to , delle spese di lite relati- Parte_2 ve al primo grado del presente giudizio, che liquida in euro 173,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, con attribuzione;
Condanna il in persona del Sin- Controparte_3 daco p.t., e l' in persona del legale Controparte_2
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rapp.te p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Avv , che Pt_1 CP_1 liquida in € 332,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione;
Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. DI AR
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