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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
rg 2168-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. AB LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2168-2025 proposta con ricorso in appello ex art. 473 bis c. 30 c. depositato il
21.07.2025
DA
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Piano n. 21, rappresentato e difeso - per procura allegata in atti- dagli Avv.ti Luciano Mattino e
CL ON (Cod. Fisc. ), con studio in Erba (CO), via Adua n. 2/G, C.F._2
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , residente in [...] C.F._3
189, assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mascarucci) presso il cui studio in Como, Via
Mugiasca n. 9, ha eletto domicilio anche digitale come da procura allegata in atti
APPELLATA
Con l'intervento del PG
1 rg 2168-2025
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in data 23.05.2025 e pubblicata in data 18.06.2025 all'esito del giudizio RG n. 1324/2022 di separazione giudiziale .
CONCLUSIONI APPELLANTE
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
e/o comunque ridurre l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1
sig.ra mediante il versamento mensile della minor somma di Euro 200,00.=, per tutti i CP_1
motivi dedotti nel presente atto;
nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale
Ordinario di Como - Sezione I civile – Giudice dott.ssa Cao - in data 23.05.2025, pubblicata in data 18.6.2025, nell'ambito del giudizio n. 1324/2022 R.G., accogliendo le seguenti conclusioni avanzate e non accolte nel menzionato giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del sig. poiché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto nonché rigettare tutte le richieste economiche ex adverso formulate, ivi comprese quelle relative all'immobile ex casa coniugale sita in Plesio, Via alla Grona n. 187; nel merito ed in via riconvenzionale: disporre l'obbligo in capo al sig. di contribuire al Parte_1
mantenimento della sig.ra mediante il versamento, entro il giorno 15 di ciascun CP_1
mese, della somma di Euro 200,00=, per 12 mensilità annue, da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat;
in punto spese: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali, CpA 4% e Iva come per legge. In via istruttoria: accogliere le seguenti istanze, proposte e non ammesse nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: si chiede che l'adito Giudice voglia ordinare al sig. , ex art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione della quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 8.694,65 in favore di “Intrum” nonché di quella attestante il pagamento della rata relativa alla Rottamazione
Quater, cui ha aderito la sig.ra scaduta lo scorso mese di novembre, e di quelle successive CP_1
nonché ordinare alla sig.ra il deposito del proprio estratto previdenziale relativo CP_1 agli anni dal 2010 al 2020. Si chiede inoltre che l'adito Giudice voglia ammettere interrogatorio formale della signora e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la sig.ra CP_1
in costanza di matrimonio, limitava al minimo indispensabile la pulizia della casa CP_1 coniugale nonché la cura e l'igiene propria e dei figli. 2) Vero che sino al 2008 circa la sig.ra era serena e soddisfatta della vita coniugale. 3) Vero che fino alla fine del 2008, quando i CP_1 coniugi vivevano presso l'abitazione di Como, Via Roscio, il clima famigliare era sereno. 4) Vero che dalla fine del 2009, quando i coniugi si trasferivano presso l'immobile di Plesio, la sig.ra
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iniziava a manifestare le prime doglianze in merito all'incapacità del sig. di CP_1 Parte_1
garantire un reddito adeguato alla famiglia. 5) Vero che nel 2015 il sig. unitamente a Parte_1
due colleghi, costituiva la società EC, di proprietà pro quota della sig.ra 6) Vero che CP_1
la società EC nel 2016 veniva definitivamente chiusa a causa del comportamento scorretto di uno dei tre agenti coinvolti. 7) Vero che il sig. lasciava l'abitazione coniugale alla fine Parte_1
del mese di settembre 2018, trasferendosi nel Comune di Veleso, ospite presso un piccolo immobile di proprietà di un amico ove vi rimaneva sino alla fine del 2019. 8) Vero che la relazione con la sig.ra , amica di vecchia data della famiglia iniziava nel marzo Testimone_1 Parte_1
2019. 9) Vero che a decorrere dal dicembre 2017 il sig. iniziava l'attività di lavoro Parte_1
dipendente presso la ditta CA, operante in Svizzera. 10) Vero che a decorrere dal marzo
2020 il sig. veniva assunto dalla società Ge. con sede in Svizzera. 11) Vero Parte_1 CP_3
che in data 24.4.2023 il sig. rassegnava le dimissioni dalla Ge. poiché la Parte_1 CP_3
società versava in pessime condizioni economiche. 12) Vero che il sig. e la sig.ra Parte_1 Tes_2
, tra il 2017 e il 2023, hanno prestato attività lavorativa nelle medesime aziende, dapprima
[...]
presso la CA e in seguito presso la Ge.Ne CH SA. 13) Vero che nel suddetto periodo, una o due volte la settimana il sig. si recava alle 5.30 del mattino a prendere la sig.ra Parte_1 Tes_2
presso la propria abitazione per recarsi insieme al lavoro. 14) Vero che dal 2017 al 2023 il sig.
e la sig.ra hanno condiviso giornalmente l'attività lavorativa, sentendosi anche Parte_1 Tes_2 telefonicamente più volte nell'arco della giornata. 15) Vero che nelle suddette occasioni il sig. era sobrio e vigile. 16) Vero che nel periodo in cui ha prestato lavoro presso le società Parte_1
CA e Ge.Ne CH SA il sig. ha sempre tenuto una buona condotta, arrivando in Parte_1
orario in azienda per poi recarsi presso le sedi dei clienti per la vendita dei prodotti e facendo rientro in sede nel tardo pomeriggio per scaricare ordini e vendite. 17) Vero che a decorrere dall'estate 2017 il sig. ha iniziato a fermarsi al lavoro ogni sera sino alle ore 20.00 Parte_1
nonché a lavorare tutti i sabato mattina sino alle ore 12.30/13.00. 18) Vero che a seguito del decesso del padre, avvenuto nel 1998, e dello zio sig. , avvenuto nel 2015, il sig. Testimone_3
ha messo a disposizione della propria famiglia quanto pervenutogli in Parte_1 eredità, per un ammontare circa di Euro 100.000,00.= oltre ad un'autovettura Toyota Yaris che veniva intestata alla sig.ra e dalla stessa definitivamente trattenuta. 19) Vero che CP_1 dall'estate del 2017 il sig. , compagno della sig.ra iniziava a frequentare CP_4 CP_1 settimanalmente l'abitazione coniugale. 20) Vero che dal 2017 e sino al settembre 2018 al sig. capitava sovente, soprattutto il sabato mezzogiorno, di rientrare in casa e di trovare la Parte_1
famiglia a pranzo in compagnia del sig. e di altri amici e che in tali occasioni al sig. CP_4 veniva reperito un posto di fortuna. 21) Vero che nell'estate 2015 e 2016 la sig.ra Parte_1
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ha prestato attività lavorativa stagionale, con la mansione di cameriera ai piani, CP_1 presso l'Hotel Adler di Menaggio. 22) Vero che nell'estate 2017 la sig.ra ha prestato CP_1 attività lavorativa stagionale, con la mansione di cameriera ai piani, presso l'Hotel La Sorgente di
Plesio. Si indicano a testi: sui capitoli dal n. 1) al n. 3) e n. 8) il sig. , residente in [...]
Como, Via Cardina n. 32 e la sig.ra , residente in [...]; Testimone_5
sui capitoli dal n. 1) al n. 4) e 8) sig. residente in [...]de Guixols - Girona Tes_6
(Spagna), Carrer Sant Ramon 43/45; sui capitoli nn. 4) e 7) il sig. , residente in [...]
Veleso, Via Cesare Longoni n. 8/a; sui capitoli da 9) a 17) la sig.ra , residente in [...]
Casnate con Bernate, Via Nazario Sauro n. 14; sul capitolo 21) legale rappresentante, o persona all'uopo designata, dell'Hotel Adler, corrente in Menaggio, Via Cadorna n. 91; sul capitolo 22) legale rappresentante, o persona all'uopo designata, dell'Hotel La Sorgente, corrente in Plesio,
Fraz. Ligomena, Via per la Grona n. 68. si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli: 23) Vero che in data 1.9.2023 il sig. in forza presso US EV Persona_1
srl, si rivolgeva al sig. per commissionargli la realizzazione di un sito Parte_1
internet per pubblicizzare il Centro Sanitario, come da documento che si rammostra. 24) Vero che il sig. e il sig. concordavano che l'attività di cui al capitolo precedente Parte_1 Persona_1
sarebbe stata svolta gratuitamente dal sig. sia per i rapporti in essere tra le parti sia per Parte_1
la poca esperienza del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra. Si indica a teste: legale rappresentante, o persona all'uopo designata di US EV srl, corrente in EV, Via Di Vittorio n. 24. 25) Vero che nel mese di settembre 2023 il sig. Testimone_8
si rivolgeva al sig. per commissionargli la realizzazione di un sito internet Parte_1
per pubblicizzare la società Ambra Service di cui è titolare. 24) Vero che il sig. e il sig. Parte_1 concordavano che l'attività di cui al capitolo precedente sarebbe stata svolta Tes_8
gratuitamente dal sig. sia per i rapporti in essere tra le parti sia per la poca esperienza Parte_1
del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra. Si indica a teste: legale rappresentante o persona all'uopo designata di Ambra Service corrente in Cousset, Rue Du
Centre 1. Si insiste infine, per lo stralcio dei documenti dal numero 33 al numero 42 depositati dalla signora con memoria ex. Art. 183 VI comma sub 3) CPC poichè da depositare nel CP_1
termine della memoria ex. Art. 183 VI comma sub 2) e non costituenti quindi prova contraria.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Rigettare la domanda svolta da parte appellante in via pregiudiziale e cautelare in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, rigettate le conclusioni di
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parte appellante, confermare la sentenza impugnata;
Rigettare le istanze svolte in via istruttoria da parte appellante;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, indicando sin d'ora i seguenti testimoni: Testimone_9 [...]
; ; ; CP_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
; ; ; ;
[...] CP_10 Controparte_11 CP_4 CP_12 CP_13
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, vista l'impugnazione presentata nel procedimento in epigrafe, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra , con ricorso iscritto al ruolo in data 11.4.2022 adiva il Tribunale di CP_1
Como per chiedere la separazione giudiziale con addebito della colpa in capo al sig. Parte_1
e la determinazione sia del contributo mensile indicato nell'importo di € 500,00 da corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autonomo, oltre agli CP_2 assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie, sia dell'assegno mensile di € 1.200,00 per il proprio mantenimento, ed infine l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo a carico del di provvedere al versamento delle rate di mutuo (anche arretrate) e delle spese Parte_1 straordinarie relative all'immobile.
2. Si è costituito in giudizio il sig. che, nell'aderire alla domanda di Parte_1
separazione, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie, ivi compresa la domanda di addebito, nonché l'improcedibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e della sua condanna al pagamento in via esclusiva del mutuo e delle spese straordinarie gravanti sull'immobile.
3. Il Tribunale di Como , all'esito dell'istruttoria ha così statuito :
- DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
- PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'importo mensile di € 1.000,00 - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- RIGETTA le ulteriori domande in atti;
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- COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, CONDANNA al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 5077 a titolo di rimborso dei residui due CP_1
terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
4. Il sig , avverso la sentenza n. 539/2025 pubblicata in data 18.06.2025 dal Parte_1
Tribunale di Como ha proposto appello chiedendo :
4.1 La modifica della ricostruzione in fatto e in diritto e conseguentemente la riforma del decisum di addebito della separazione, assumendo la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116
c.p.c.;
4.2 La riforma del decisum relativamente all'obbligo posto in capo all'appellante di corrispondere alla moglie un importo mensile di € 1.000,00.= a titolo di contributo al mantenimento, chiedendo la modifica della ricostruzione effettuata in fatto ed in diritto dal Giudice relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
4.3 La riforma del decisum in relazione al rigetto di ulteriori domande come indicato alla pag. 13 punto 3 della sentenza impugnata, assumendo l'erronea applicazione dell'art. 337-ter c. 4 c.c., con modifica della ricostruzione in fatto e in diritto operata dal primo Giudice alle pagg. 11-12 della sentenza e riduzione del contributo al mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di €
200,00;
4.4 la riforma del decisum laddove la pronuncia di prima grado compensa parzialmente le spese e competenze di lite, ponendo a carico del la somma di € 5.077,00.= oltre oneri, chiedendo Parte_1
l'integrale compensazione;
4.5 La modifica del punto a) sulle istanze istruttorie ritenendo i mezzi di prova richiesti e non ammessi dal Giudice di primo grado rilevanti ai fini del decidere.
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello . CP_1
Sul motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di addebito della separazione osserva l'appellata che le censure dedotte sono infondate;
dalla lettura comparata degli atti e documenti di causa nonché delle dichiarazioni testimoniali ed addirittura da quelle rese dallo stesso appellante, in sede di udienza presidenziale, il Giudice ha potuto appurare che il Parte_1
oltre ad essere alcolista e dedito al gioco aveva intrattenuto, ben prima della separazione, una relazione extraconiugale per anni , circostanze tutte che hanno provocato in via esclusiva la crisi coniugale.
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Evidenzia la CP_1
- che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'appellante, già due anni prima della separazione, scambiava teneri messaggi risalenti al periodo tra il marzo 2016 e l'agosto 2018 (prodotti in atti al doc. 29 e 33bis di parte con la sig.ra (camuffata sotto il nome “RI CP_1 Tes_1
Chef”), che venivano intercettati dal figlio minore che ha confermato la circostanza in sede di CP_2 testimonianza;
inoltre è lo stesso he, all'udienza presidenziale, ha dichiarato di aver Parte_1
abbandonato la casa coniugale alla fine del settembre 2018 ed ha anche ammesso esplicitamente i problemi di alcool e di gioco nei messaggi inviati, tra l'altro, anche agli amici di famiglia e CP_9
(doc. n. 27, 29, 33, 33bis, 33 quater fascicolo di primo grado parte , i quali poi, in CP_8 CP_1
sede testimoniale, hanno reso conformi dichiarazioni;
- che le produzioni documentali in atti, provenienti dallo stesso appellante, attestano incontrovertibilmente le esorbitanti spese da lui effettuate per giocare a Casinò, al lotto, al
Superenalotto oppure on line (docc. 24, 25, 26 e 27 fascicolo di primo grado parte;
CP_1
- che risulta non fondata la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale di Como avrebbe dovuto indagare sulla violazione di lei ai doveri coniugali ex art. 143 c.c. (pagg.
6-8 ricorso in appello , poiché il non ha mai richiesto tale accertamento, non ha mai Parte_1 Parte_1
formulato alcuna domanda diretta ad accertare la violazione da parte di lei dei doveri ex art. 143
c.c. e non ha mai formulato alcuna istanza istruttoria in merito anzi, risulta provato dalle produzioni documentali in atti, che ella ha svincolato titoli e polizze assicurative a lei intestate per circa €
30.000,00 ed ha anche chiesto l'aiuto finanziario dei propri parenti, per far fronte ai debiti accumulati dal marito in costanza di matrimonio.
Sulla motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento ritiene l'appellata infondate le censure poiché, da quanto prodotto in primo grado, richiamato anche alla pag. 9 del ricorso in appello, il a lavorato, in Svizzera, percependo stipendi anche superiori all'importo mensile di Parte_1
€ 5.000,00 ed ha avuto una regolare e remunerata attività lavorativa fino al 23.05.2025 (pag. 9 del ricorso in appello) allorquando è stato licenziato con conseguente erogazione, per lui, dell'indennità di disoccupazione, per come provato in appello con i docc. nn. 2, 3 e 4 che , quali nuove produzioni documentali, ritiene siano inammissibili in quanto volte a dimostrare la sua intervenuta diminuita capacità reddituale al solo scopo di modificare statuizioni di natura economica aventi ad oggetto diritti disponibili.
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Osserva l'appellata che sia priva di fondamento l'affermazione secondo cui il versamento mensile di € 1.000,00 in suo favore renderebbe impossibile al 'adempimento delle proprie Parte_1 obbligazioni assunte per il pagamento del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, del finanziamento con Bank Now e, soprattutto, della cd. Rottamazione quater poiché , sulla base di quanto dallo stesso documentato, i pagamento per la cd. rottamazione quater sono effettuati dalla sua attuale compagna ed inoltre è poi stato dimostrato sia con testimoni (vedasi in particolare la testimonianza del figlio sia documentalmente (vedasi estratti conto Controparte_2
prodotti in primo grado da parte che le rate di mutuo contratto da entrambi i coniugi per CP_1
l'acquisto della casa coniugale vengono integralmente di fatto pagate dalla sig.ra e/o dai CP_1
figli MO e Controparte_2
Evidenzia l'appellata che il Tribunale ha correttamente quantificato l'assegno di mantenimento in suo favore determinandolo nell'importo mensile di € 1.000,00 proprio sulla scorta oltre che delle produzioni documentali anche provenienti dallo stesso odierno appellante anche delle dichiarazioni testimoniali e della capacità lavorativa e reddituale del , come accertata in primo Parte_1
grado.
Sul motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di condanna alle spese di lite ritiene la a censura manifestamente infondata. CP_1
Il Tribunale di Como ha, infatti, semplicemente applicato la disposizione di cui all'art. 92 c. 2 c.p.c., che il assume violata, laddove non riconoscendo la domanda di attribuire a lui Parte_1
l'obbligo di pagare interamente le rate di mutuo e le spese straordinarie dell'immobile, ha ridotto le pretese dell'appellata ; a fronte di ciò, il Giudice a quo ha comunque ritenuto di compensare parzialmente le spese e competenze di lite, ponendole a carico del olo per 2/3. – Parte_1
Sul motivo di appello riferito alla modifica della sentenza sul rigetto delle richieste istruttorie ritiene le censure infondate . Parte appellante contesta che la sentenza impugnata da un lato afferma che “... non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate ... dal ricorrente” e dall'altro che “il resistente ... non ha dedotto né dimostrato alcun fatto tale da consentire la non riconducibilità della crisi coniugale alle violazioni degli obblighi coniugali posti in essere, ma ad eventuali fatti pregressi”
Rileva la che l'odierno appellante non ha svolto alcuna domanda volta all'accertamento CP_1
della violazione dei doveri coniugali da parte di lei né è stata formulata richiesta di addebito nei suoi confronti quindi le prove da lui richieste in primo grado, al fine di dimostrare violazioni dei doveri coniugali da parte di lei giustamente sono state rigettate.
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Conclude quindi chiedendo: il rigetto della domanda cautelare in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto nonché il rigetto dell'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto ed il rigetto delle istanze svolte in via istruttoria .
6. Con decreto presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 09.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. on può essere accolto per i motivi di seguito enunciati . Parte_1
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, nel condividere quanto argomentato dal GI in primo grado all'esito della udienza del 12.06.2024, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti.
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di addebito non può essere accolto.
La mera violazione degli obblighi coniugali non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto;
pertanto, se il rapporto della coppia era già compromesso prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Chi chiede l'addebito ha l'onere di provare la violazione degli obblighi matrimoniali, mentre la controparte deve dimostrare l'assenza di un'incidenza causale sulla fine del rapporto. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza 35296 del 18 dicembre 2023, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova. La parte che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece, l'altro coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
Quindi, nel caso in esame, la moglie ha l'onere di dimostrare che la condotta tenuta dal marito abbia violato l'obbligo di fedeltà e, altresì, che la sua violazione abbia avuto un'efficacia causale nel
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rendere intollerabile la convivenza;
mentre, spetta al marito provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle circostanze dedotte dalla moglie e quindi, chi si oppone deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito ( Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass. 16169/2023).
Nella presente fattispecie il sig. ha chiesto di revocare l'addebito pronunciato nei Parte_1
suoi confronti ma le censure e le circostanze dallo stesso dedotte non sono supportate – neppure in sede di gravame- da idonea prova.
Si ritiene che la violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce, quindi, la premessa, secondo il cd id quod plerumque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetterà, invece, al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che:
A) il giudizio di separazione è stato avviato dalla sig.ra con ricorso depositato in data CP_1
11.4.2022, che ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito – allontanatosi nel settembre del 2018- sia per la relazione extra-coniugale con la sig.ra Testimone_1 successivamente diventata sua convivente, sia per aver omesso di provvedere all'adeguato sostentamento della famiglia anche a causa delle sue problematiche di ludopatia e di alcolismo, così determinando la profonda crisi del rapporto coniugale, sfociata nel suo fallimento;
B) il sig. ha intrattenuto– durante la vita coniugale- una relazione extraconiugale Parte_1
con la sig.ra circostanza emersa da alcuni elementi chiari precisi e circostanziati Tes_1 accertati all'esito dell'istruttoria ovvero:
1.B. dichiarazione da lui resa - seppur parzialmente e indirettamente - in sede di udienza presidenziale ove ha espressamente riferito “Sono fuori di casa da fine settembre 2018; all'inizio sono stato da un amico che era anche lui in fase di separazione e poi, a marzo, mi sono trasferito a casa della mia attuale compagna. Io conosco la mia attuale compagna da più o meno 20 anni ed eravamo amici da ragazzi. Ci siamo in realtà persi divista per un lungo periodo e ci siamo ritrovati in un momento di crisi per ragioni diverse, io perché avevo debiti e lei perché aveva appena perso il padre e abbiamo ripreso a frequentarci finché questo rapporto si è trasformato in una relazione sentimentale più o meno dopo la separazione. Preciso che inizialmente, prima della separazione,
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c'era già stato qualcosa ma io pensavo di restare a casa e recuperare il rapporto con mia moglie ma non sono stato in grado” (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2023);
2.B testimonianza resa dal figlio della coppia, , il quale ha riferito di aver avuto Testimone_10
accesso un giorno al telefono del padre, lasciato acceso sul tavolo, in particolare alla chat con tale
“RI CH, apprendendo così della relazione extraconiugale instaurata dal padre;
il medesimo ha infatti così dichiarato: “mio padre è venuto a trovarmi ed ha lasciato il telefono acceso sul tavolo ed era uscito per fumare. Il telefono era acceso proprio sulla chat. Poiché c'era scritto RI EF all'inizio ho pensato che fosse omosessuale ma poi ragionando da solo ho immaginato che fosse una donna e lui aveva scritto un nome fasullo. Non ho chiesto spiegazioni a mio padre;
ho preferito rimanere in silenzio anche perché io e mio fratello pensavamo che ci fosse qualcosa di questo genere già da tempo” (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024);
3.B le chat riferite dal figlio risultano invero depositate, benché in parte, in atti Testimone_10
(doc. 29) ed il tenore dei messaggi -ivi contenuti- appare inequivocabilmente di carattere sentimentale e romantico, indice del rapporto affettivo instaurato tra il resistente e il destinatario di tali comunicazioni, indicato con lo pseudonimo “RI EF;
4.B risulta certa la convivenza tra il sig. e la già dal marzo 2019 – Parte_1 Tes_1
circostanza dallo stesso dichiarata- e quindi certa la relazione sentimentale tra i due che deve ritenersi avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio poiché il sentimento, presumibilmente da lui provato nei confronti della l'ha spinto a scegliere di Tes_1
abbandonare nel settembre 2018 la casa coniugale, lasciando la moglie e dando avvio alla nuova convivenza.
Il sig. quale coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà, sebbene non lo abbia Parte_1
espressamente dichiarato:
A) non ha dato la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale con la sig.ra CP_1
B) non ha provato che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale con la sig.ra era già in atto negli anni precedenti al 2018. CP_1
A parere della Corte, la riforma chiesta dall'appellante della sentenza con riferimento alla domanda di addebito a suo carico, quindi, non può trovare accoglimento condividendosi la motivazione del Tribunale che , peraltro, ha anche appurato all'esito dell'escussione dei testi
11 rg 2168-2025
, e ( cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024,) CP_9 CP_8 Testimone_11 Testimone_12
gli ulteriori motivi dedotti dalla a fondamento della domanda di addebito riferiti CP_1 all'uso smodato di alcol da parte del marito ed alle problematiche di ludopatia . A tal riguardo sono stati documentati, dagli estratti conto e altri documenti prodotti, i molteplici prelievi in località
Mendrisio, nonché ingenti spese effettuate tutte dal , nel corso del matrimonio, Parte_1
verosimilmente relative -almeno in parte- alle attività svolte nell'ambito del gioco d'azzardo
(circostanza peraltro confermata dallo stesso resistente in uno dei messaggi allegati in atti).
Non può essere accolta la censura del che sostiene che il Giudice di primo grado, Parte_1
non ha in alcun modo valutato il comportamento di entrambi i coniugi premurandosi di raffrontarlo criticamente limitandosi a ritenerlo il solo responsabile del naufragio del matrimonio senza argomentare sull'atteggiamento, assunto dalla moglie, nel corso degli anni di vita coniugale .
Ebbene , a parere di questa Corte per evitare la pronuncia di addebito l'appellante avrebbe dovuto provare – circostanza non assolta sebbene lo stesso sia stato ammesso a prova Parte_1
contraria con tre testi a scelta tra quelli elencati sui capp. 3, (con i testi e e i capp. CP_8 CP_9
da 4 a 8 e da 12 a 14 della memoria istruttoria della che il suo comportamento si era CP_1
inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale fosse già in atto allorquando è nata la sua relazione extraconiugale.
Sulla base delle risultanze istruttorie questa Corte condivide la motivazione del Tribunale - esente da censure- rilevando che le dimostrate problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche e al gioco d'azzardo ed il comportamento dell'appellante che, durante la vita matrimoniale, ha instaurato una relazione extraconiugale allontanandosi poi dalla casa coniugale, sono circostanze contrarie ai doveri coniugali di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia che hanno determinato il venire meno dell'affectio coniugalis, tanto da provocarne una crisi irreversibile e quindi il fallimento del matrimonio – per come appurato all'esito dell'istruttoria- tra il sig. e la sig.ra è stato Parte_1 CP_1 determinato, oltre che dalle problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche e al gioco d'azzardo, anche dalla relazione extraconiugale instaurata con la e dall'abbandono - da Tes_1
parte dello stesso - della casa coniugale, non essendo stato da lui provato che la crisi coniugale sia sorta in epoca antecedente a settembre 2018 .
Con riguardo all'ulteriore motivo di appello riferito alla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento, le censure dedotte non possono essere accolte .
12 rg 2168-2025
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria di primo grado si rileva che la sig.ra
CP_1
- prima del matrimonio ha lavorato come impiegata presso l'agenzia di Assicurazioni “La
Previdente” di Como e poi presso la ditta “Nuova Geos” di Albavilla;
dopo il matrimonio, su iniziativa del – circostanza non contestata- ha lasciato il proprio lavoro per Parte_1
occuparsi della famiglia come casalinga, aiutando il marito negli adempimenti amministrativi e nello svolgimento e potenziamento della di lui attività lavorativa;
- ha dichiarato di essere casalinga e di non percepire alcun reddito (cfr. autodichiarazione) sebbene in sede presidenziale ha riferito di “arrangiarsi” con dei lavoretti manuali/artigianali filanda la lana e realizza oggetti successivamente rivenduti ai mercatini (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2023);
- vive nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da un mutuo ipotecario – scadenza al 05.06.2037 - con una rata mensile di € 547,69, che paga, (cfr doc 12-20 – 21) unitamente alle spese ed utenze della casa, con l'aiuto economico dei figli;
- vive con i figli maggiorenni MO (nato a [...] il [...]) e (nato a Testimone_10
Como il 24.04.2002) studente presso l'Istituto per Geometri “Saraceni” di Morbegno e lavoratore presso l'Ente di Gestione Navigazione dei Laghi, per il quale ha documentato che il contratto di lavoro che è terminato in data 11.08.2024 ( cfr doc. 44) ;
- non ha documentato di avere risparmi per avendo provato che , durante la vita coniugale, ha svincolato titoli e polizze assicurative di cui era intestataria, per circa €30.000,00 ed ha fatto ricorso all'aiuto finanziario dei propri parenti per far fronte ai debiti accumulati dal – Parte_1
circostanza da lui non contestata;
- ha sostenuto il pagamento rateale richiesto all' con scadenza Controparte_14
31.12.2024 per l'avviso di accertamento T9K01QL00384-2019 del 13.05.2016 dell'importo di €
13 rg 2168-2025
12.266,36 imputabile alla società EC che , per ammissione del ra stata da lui Parte_1
costituita unitamente ad altri due soci, intestando però le quote alle rispettive mogli;
- non ha documentato di essersi attivata, già dal settembre 2018 allorquando il marito ha lasciato la casa coniugale ed ella aveva 52 anni, per reperire un'occupazione in assenza di una specializzazione professionale o di particolari competenze professionali comunque spendibili per reperire un posto di lavoro.
Di contro il sig. Parte_1
- all'epoca del matrimonio era titolare di una drogheria ed è stato aiutato dalla moglie nella gestione del negozio anche perché, nell'aprile 1997, ha iniziato contestualmente a svolgere l'ulteriore attività di agente di commercio. Nel dicembre 1997 chiudeva il negozio di drogheria per dedicarsi esclusivamente all'attività di agente di commercio. Nel 2015 costituisce la “EC”, una nuova società, di proprietà pro quota delle rispettive consorti, all'interno della quale lui continuava a svolgere la professione di agente di commercio ma la società ha cessato definitivamente ogni attività nel 2016 a causa del comportamento scorretto di uno dei tre agenti coinvolti e che sfociava in una causa giudiziale volta a definire i rapporti pendenti tra i soci;
- nel dicembre 2017 è stato assunto alle dipendenze della ditta CA, società operante in
Svizzera, con uno stipendio mensile di circa CHF 1.600,00.; successivamente, a marzo del 2020, è stato assunto come rappresentante alle dipendenze di una società svizzera con un reddito mensile di
CHF 2.900 (cfr. autodichiarazione) ma a far data dal 31maggio 2025 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro;
- dal 01.06.2025 è privo di occupazione;
ha depositato domanda di indennità di disoccupazione per ottenere la pur non avendo documentato l'importo esatto che dovrebbe percepire (docc. 1-2 CP_15
fascicolo II grado); si è prontamente iscritto al Centro per l'Impiego nella speranza di reperire a breve una nuova occupazione (doc. 3 fascicolo II grado );
- vive unitamente alla nuova compagna (percettrice di un reddito mensile di € 1.650 su 14 mensilità) nella casa di proprietà di quest'ultima;
- è gravato da un prestito personale ( 48 rate) dell'importo mensile di € 502,00 con decorrenza
31.08.2022 e scadenza 31.08.2026 ;
- ha aderito alla rottamazione quater per il debito contratto con l'Erario con rata trimestrale di €
5.437, pagata dalla compagna per come documentato.
14 rg 2168-2025
In considerazione della valutazione di quanto sopra riportato i motivi di censura, dedotti dall'appellante che chiede la riduzione all'importo di € 200,00 per l'assegno di mantenimento in favore della on sono pienamente condivisibili rilevando che, pur in assenza di prova CP_1
sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sussiste, effettivamente, in base a quanto documentato dalle parti, uno squilibrio reddituale fra i coniugi determinato anche dalla scelta condivisa in costanza di matrimonio di cessazione dell'attività lavorativa per la CP_1
Così inquadrata e raffrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, reputa questa Corte che la quantificazione in €. 1.000,00 mensili operata dal Tribunale dell'assegno separativo dovuto dal n favore della possa essere confermata tenuto conto che: Parte_1 CP_1
A. la che ha compiuto 60 anni è allo stato disoccupata e non gode di sussidi statali e si CP_1
arrangia con dei piccoli lavoretti in assenza di competenze professionali acquisite;
B. la ode in via esclusiva della casa coniugale , pur in assenza di una assegnazione, CP_1
insieme ai figli maggiorenni che, per come documentato, hanno cessato la loro occupazione ovvero
: alla data del 31.10.2024 per MO e alla data dell'11.08.2024 per avendo Testimone_10
entrambi ricevuto lettera di cessazione del lavoro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( doc 44 di primo grado di;
in assenza di documentazione aggiornata sulle loro condizioni CP_1
lavorative;
C. la sostiene per intero il pagamento dell'importo di €.547,69 per il mutuo , con CP_1
scadenza 05.06.2037, relativo alla casa familiare, sebbene cointestato con il Parte_1
A parere della Corte, quindi, la determinazione e quantificazione dell'importo mensile di €1.000,00 per l'assegno di mantenimento in favore della operata dal Tribunale che ha anche CP_1
valutato la cessazione del lavoro, a far data dal 01.06.2025, del risulta esente da Parte_1 censure tenuto conto che l'appellata impegna più della metà dell'assegno di mantenimento per il pagamento mensile di € 547,00 per il mutuo della casa coniugale di proprietà al 50% dell'appellante.
Con riferimento all'ulteriore motivo di gravame riferito alla riforma del capo di condanna alle spese di lite come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza, rispetto alla quale l'art. 92 c.p.c. prevede due eccezioni:
a) il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e, a prescindere dalla soccombenza, può condannare anche la parte vittoriosa
15 rg 2168-2025
al rimborso delle spese causate alla controparte in violazione del principio di lealtà e probità (art. 88
c.p.c.);
b) il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca o (nella formulazione attualmente vigente) se la questione trattata è assolutamente nuova o si è verificato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In realtà, la soccombenza reciproca non costituisce propriamente un'eccezione alla regola, poiché il criterio di ripartizione è costituito sempre dalla soccombenza.
L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza circostanza che non ricorrono nel caso de quo.
Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019,
n.7630) circostanza che è stata correttamente valutata nel giudizio reso dal Giudice di prime cure il cui provvedimento è esente da censure e deve quindi essere confermato in punto di condanna delle spese di giudizio atteso che il è risultato perdente sulla quantificazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento e sulla domanda di addebito .
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante .
Sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la Parte_1
sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale di Como, in data 23.05.2025 e pubblicata in data
18.06.2025 all'esito del giudizio RG n. 1324/2022 di separazione giudiziale così provvede :
1. rigetta l'appello ;
16 rg 2168-2025
2. condanna il sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore della sig.ra quantificate nell'importo di €3.996,00 oltre al 15% per spese CP_1
generali CPA ed Iva se dovuta;
3. si dà atto , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano 9 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR SS AB AU
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott. AB LAURENZI Presidente
dott. Nunzio Daniele BUZZANCA Consigliere
dott.ssa DR CASSONI Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2168-2025 proposta con ricorso in appello ex art. 473 bis c. 30 c. depositato il
21.07.2025
DA
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Piano n. 21, rappresentato e difeso - per procura allegata in atti- dagli Avv.ti Luciano Mattino e
CL ON (Cod. Fisc. ), con studio in Erba (CO), via Adua n. 2/G, C.F._2
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , residente in [...] C.F._3
189, assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mascarucci) presso il cui studio in Como, Via
Mugiasca n. 9, ha eletto domicilio anche digitale come da procura allegata in atti
APPELLATA
Con l'intervento del PG
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in data 23.05.2025 e pubblicata in data 18.06.2025 all'esito del giudizio RG n. 1324/2022 di separazione giudiziale .
CONCLUSIONI APPELLANTE
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
e/o comunque ridurre l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1
sig.ra mediante il versamento mensile della minor somma di Euro 200,00.=, per tutti i CP_1
motivi dedotti nel presente atto;
nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale
Ordinario di Como - Sezione I civile – Giudice dott.ssa Cao - in data 23.05.2025, pubblicata in data 18.6.2025, nell'ambito del giudizio n. 1324/2022 R.G., accogliendo le seguenti conclusioni avanzate e non accolte nel menzionato giudizio di primo grado che qui si riportano: nel merito: rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del sig. poiché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto nonché rigettare tutte le richieste economiche ex adverso formulate, ivi comprese quelle relative all'immobile ex casa coniugale sita in Plesio, Via alla Grona n. 187; nel merito ed in via riconvenzionale: disporre l'obbligo in capo al sig. di contribuire al Parte_1
mantenimento della sig.ra mediante il versamento, entro il giorno 15 di ciascun CP_1
mese, della somma di Euro 200,00=, per 12 mensilità annue, da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat;
in punto spese: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali, CpA 4% e Iva come per legge. In via istruttoria: accogliere le seguenti istanze, proposte e non ammesse nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: si chiede che l'adito Giudice voglia ordinare al sig. , ex art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione della quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 8.694,65 in favore di “Intrum” nonché di quella attestante il pagamento della rata relativa alla Rottamazione
Quater, cui ha aderito la sig.ra scaduta lo scorso mese di novembre, e di quelle successive CP_1
nonché ordinare alla sig.ra il deposito del proprio estratto previdenziale relativo CP_1 agli anni dal 2010 al 2020. Si chiede inoltre che l'adito Giudice voglia ammettere interrogatorio formale della signora e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la sig.ra CP_1
in costanza di matrimonio, limitava al minimo indispensabile la pulizia della casa CP_1 coniugale nonché la cura e l'igiene propria e dei figli. 2) Vero che sino al 2008 circa la sig.ra era serena e soddisfatta della vita coniugale. 3) Vero che fino alla fine del 2008, quando i CP_1 coniugi vivevano presso l'abitazione di Como, Via Roscio, il clima famigliare era sereno. 4) Vero che dalla fine del 2009, quando i coniugi si trasferivano presso l'immobile di Plesio, la sig.ra
2 rg 2168-2025
iniziava a manifestare le prime doglianze in merito all'incapacità del sig. di CP_1 Parte_1
garantire un reddito adeguato alla famiglia. 5) Vero che nel 2015 il sig. unitamente a Parte_1
due colleghi, costituiva la società EC, di proprietà pro quota della sig.ra 6) Vero che CP_1
la società EC nel 2016 veniva definitivamente chiusa a causa del comportamento scorretto di uno dei tre agenti coinvolti. 7) Vero che il sig. lasciava l'abitazione coniugale alla fine Parte_1
del mese di settembre 2018, trasferendosi nel Comune di Veleso, ospite presso un piccolo immobile di proprietà di un amico ove vi rimaneva sino alla fine del 2019. 8) Vero che la relazione con la sig.ra , amica di vecchia data della famiglia iniziava nel marzo Testimone_1 Parte_1
2019. 9) Vero che a decorrere dal dicembre 2017 il sig. iniziava l'attività di lavoro Parte_1
dipendente presso la ditta CA, operante in Svizzera. 10) Vero che a decorrere dal marzo
2020 il sig. veniva assunto dalla società Ge. con sede in Svizzera. 11) Vero Parte_1 CP_3
che in data 24.4.2023 il sig. rassegnava le dimissioni dalla Ge. poiché la Parte_1 CP_3
società versava in pessime condizioni economiche. 12) Vero che il sig. e la sig.ra Parte_1 Tes_2
, tra il 2017 e il 2023, hanno prestato attività lavorativa nelle medesime aziende, dapprima
[...]
presso la CA e in seguito presso la Ge.Ne CH SA. 13) Vero che nel suddetto periodo, una o due volte la settimana il sig. si recava alle 5.30 del mattino a prendere la sig.ra Parte_1 Tes_2
presso la propria abitazione per recarsi insieme al lavoro. 14) Vero che dal 2017 al 2023 il sig.
e la sig.ra hanno condiviso giornalmente l'attività lavorativa, sentendosi anche Parte_1 Tes_2 telefonicamente più volte nell'arco della giornata. 15) Vero che nelle suddette occasioni il sig. era sobrio e vigile. 16) Vero che nel periodo in cui ha prestato lavoro presso le società Parte_1
CA e Ge.Ne CH SA il sig. ha sempre tenuto una buona condotta, arrivando in Parte_1
orario in azienda per poi recarsi presso le sedi dei clienti per la vendita dei prodotti e facendo rientro in sede nel tardo pomeriggio per scaricare ordini e vendite. 17) Vero che a decorrere dall'estate 2017 il sig. ha iniziato a fermarsi al lavoro ogni sera sino alle ore 20.00 Parte_1
nonché a lavorare tutti i sabato mattina sino alle ore 12.30/13.00. 18) Vero che a seguito del decesso del padre, avvenuto nel 1998, e dello zio sig. , avvenuto nel 2015, il sig. Testimone_3
ha messo a disposizione della propria famiglia quanto pervenutogli in Parte_1 eredità, per un ammontare circa di Euro 100.000,00.= oltre ad un'autovettura Toyota Yaris che veniva intestata alla sig.ra e dalla stessa definitivamente trattenuta. 19) Vero che CP_1 dall'estate del 2017 il sig. , compagno della sig.ra iniziava a frequentare CP_4 CP_1 settimanalmente l'abitazione coniugale. 20) Vero che dal 2017 e sino al settembre 2018 al sig. capitava sovente, soprattutto il sabato mezzogiorno, di rientrare in casa e di trovare la Parte_1
famiglia a pranzo in compagnia del sig. e di altri amici e che in tali occasioni al sig. CP_4 veniva reperito un posto di fortuna. 21) Vero che nell'estate 2015 e 2016 la sig.ra Parte_1
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ha prestato attività lavorativa stagionale, con la mansione di cameriera ai piani, CP_1 presso l'Hotel Adler di Menaggio. 22) Vero che nell'estate 2017 la sig.ra ha prestato CP_1 attività lavorativa stagionale, con la mansione di cameriera ai piani, presso l'Hotel La Sorgente di
Plesio. Si indicano a testi: sui capitoli dal n. 1) al n. 3) e n. 8) il sig. , residente in [...]
Como, Via Cardina n. 32 e la sig.ra , residente in [...]; Testimone_5
sui capitoli dal n. 1) al n. 4) e 8) sig. residente in [...]de Guixols - Girona Tes_6
(Spagna), Carrer Sant Ramon 43/45; sui capitoli nn. 4) e 7) il sig. , residente in [...]
Veleso, Via Cesare Longoni n. 8/a; sui capitoli da 9) a 17) la sig.ra , residente in [...]
Casnate con Bernate, Via Nazario Sauro n. 14; sul capitolo 21) legale rappresentante, o persona all'uopo designata, dell'Hotel Adler, corrente in Menaggio, Via Cadorna n. 91; sul capitolo 22) legale rappresentante, o persona all'uopo designata, dell'Hotel La Sorgente, corrente in Plesio,
Fraz. Ligomena, Via per la Grona n. 68. si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli: 23) Vero che in data 1.9.2023 il sig. in forza presso US EV Persona_1
srl, si rivolgeva al sig. per commissionargli la realizzazione di un sito Parte_1
internet per pubblicizzare il Centro Sanitario, come da documento che si rammostra. 24) Vero che il sig. e il sig. concordavano che l'attività di cui al capitolo precedente Parte_1 Persona_1
sarebbe stata svolta gratuitamente dal sig. sia per i rapporti in essere tra le parti sia per Parte_1
la poca esperienza del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra. Si indica a teste: legale rappresentante, o persona all'uopo designata di US EV srl, corrente in EV, Via Di Vittorio n. 24. 25) Vero che nel mese di settembre 2023 il sig. Testimone_8
si rivolgeva al sig. per commissionargli la realizzazione di un sito internet Parte_1
per pubblicizzare la società Ambra Service di cui è titolare. 24) Vero che il sig. e il sig. Parte_1 concordavano che l'attività di cui al capitolo precedente sarebbe stata svolta Tes_8
gratuitamente dal sig. sia per i rapporti in essere tra le parti sia per la poca esperienza Parte_1
del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra. Si indica a teste: legale rappresentante o persona all'uopo designata di Ambra Service corrente in Cousset, Rue Du
Centre 1. Si insiste infine, per lo stralcio dei documenti dal numero 33 al numero 42 depositati dalla signora con memoria ex. Art. 183 VI comma sub 3) CPC poichè da depositare nel CP_1
termine della memoria ex. Art. 183 VI comma sub 2) e non costituenti quindi prova contraria.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
Rigettare la domanda svolta da parte appellante in via pregiudiziale e cautelare in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, rigettate le conclusioni di
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parte appellante, confermare la sentenza impugnata;
Rigettare le istanze svolte in via istruttoria da parte appellante;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, indicando sin d'ora i seguenti testimoni: Testimone_9 [...]
; ; ; CP_2 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
; ; ; ;
[...] CP_10 Controparte_11 CP_4 CP_12 CP_13
CONCLUSIONI PG
Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo, vista l'impugnazione presentata nel procedimento in epigrafe, rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra , con ricorso iscritto al ruolo in data 11.4.2022 adiva il Tribunale di CP_1
Como per chiedere la separazione giudiziale con addebito della colpa in capo al sig. Parte_1
e la determinazione sia del contributo mensile indicato nell'importo di € 500,00 da corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autonomo, oltre agli CP_2 assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie, sia dell'assegno mensile di € 1.200,00 per il proprio mantenimento, ed infine l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo a carico del di provvedere al versamento delle rate di mutuo (anche arretrate) e delle spese Parte_1 straordinarie relative all'immobile.
2. Si è costituito in giudizio il sig. che, nell'aderire alla domanda di Parte_1
separazione, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie, ivi compresa la domanda di addebito, nonché l'improcedibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e della sua condanna al pagamento in via esclusiva del mutuo e delle spese straordinarie gravanti sull'immobile.
3. Il Tribunale di Como , all'esito dell'istruttoria ha così statuito :
- DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
- PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'importo mensile di € 1.000,00 - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- RIGETTA le ulteriori domande in atti;
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- COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, CONDANNA al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 5077 a titolo di rimborso dei residui due CP_1
terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
4. Il sig , avverso la sentenza n. 539/2025 pubblicata in data 18.06.2025 dal Parte_1
Tribunale di Como ha proposto appello chiedendo :
4.1 La modifica della ricostruzione in fatto e in diritto e conseguentemente la riforma del decisum di addebito della separazione, assumendo la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116
c.p.c.;
4.2 La riforma del decisum relativamente all'obbligo posto in capo all'appellante di corrispondere alla moglie un importo mensile di € 1.000,00.= a titolo di contributo al mantenimento, chiedendo la modifica della ricostruzione effettuata in fatto ed in diritto dal Giudice relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
4.3 La riforma del decisum in relazione al rigetto di ulteriori domande come indicato alla pag. 13 punto 3 della sentenza impugnata, assumendo l'erronea applicazione dell'art. 337-ter c. 4 c.c., con modifica della ricostruzione in fatto e in diritto operata dal primo Giudice alle pagg. 11-12 della sentenza e riduzione del contributo al mantenimento in favore della moglie all'importo mensile di €
200,00;
4.4 la riforma del decisum laddove la pronuncia di prima grado compensa parzialmente le spese e competenze di lite, ponendo a carico del la somma di € 5.077,00.= oltre oneri, chiedendo Parte_1
l'integrale compensazione;
4.5 La modifica del punto a) sulle istanze istruttorie ritenendo i mezzi di prova richiesti e non ammessi dal Giudice di primo grado rilevanti ai fini del decidere.
5. Si è costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello . CP_1
Sul motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di addebito della separazione osserva l'appellata che le censure dedotte sono infondate;
dalla lettura comparata degli atti e documenti di causa nonché delle dichiarazioni testimoniali ed addirittura da quelle rese dallo stesso appellante, in sede di udienza presidenziale, il Giudice ha potuto appurare che il Parte_1
oltre ad essere alcolista e dedito al gioco aveva intrattenuto, ben prima della separazione, una relazione extraconiugale per anni , circostanze tutte che hanno provocato in via esclusiva la crisi coniugale.
6 rg 2168-2025
Evidenzia la CP_1
- che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'appellante, già due anni prima della separazione, scambiava teneri messaggi risalenti al periodo tra il marzo 2016 e l'agosto 2018 (prodotti in atti al doc. 29 e 33bis di parte con la sig.ra (camuffata sotto il nome “RI CP_1 Tes_1
Chef”), che venivano intercettati dal figlio minore che ha confermato la circostanza in sede di CP_2 testimonianza;
inoltre è lo stesso he, all'udienza presidenziale, ha dichiarato di aver Parte_1
abbandonato la casa coniugale alla fine del settembre 2018 ed ha anche ammesso esplicitamente i problemi di alcool e di gioco nei messaggi inviati, tra l'altro, anche agli amici di famiglia e CP_9
(doc. n. 27, 29, 33, 33bis, 33 quater fascicolo di primo grado parte , i quali poi, in CP_8 CP_1
sede testimoniale, hanno reso conformi dichiarazioni;
- che le produzioni documentali in atti, provenienti dallo stesso appellante, attestano incontrovertibilmente le esorbitanti spese da lui effettuate per giocare a Casinò, al lotto, al
Superenalotto oppure on line (docc. 24, 25, 26 e 27 fascicolo di primo grado parte;
CP_1
- che risulta non fondata la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale di Como avrebbe dovuto indagare sulla violazione di lei ai doveri coniugali ex art. 143 c.c. (pagg.
6-8 ricorso in appello , poiché il non ha mai richiesto tale accertamento, non ha mai Parte_1 Parte_1
formulato alcuna domanda diretta ad accertare la violazione da parte di lei dei doveri ex art. 143
c.c. e non ha mai formulato alcuna istanza istruttoria in merito anzi, risulta provato dalle produzioni documentali in atti, che ella ha svincolato titoli e polizze assicurative a lei intestate per circa €
30.000,00 ed ha anche chiesto l'aiuto finanziario dei propri parenti, per far fronte ai debiti accumulati dal marito in costanza di matrimonio.
Sulla motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento ritiene l'appellata infondate le censure poiché, da quanto prodotto in primo grado, richiamato anche alla pag. 9 del ricorso in appello, il a lavorato, in Svizzera, percependo stipendi anche superiori all'importo mensile di Parte_1
€ 5.000,00 ed ha avuto una regolare e remunerata attività lavorativa fino al 23.05.2025 (pag. 9 del ricorso in appello) allorquando è stato licenziato con conseguente erogazione, per lui, dell'indennità di disoccupazione, per come provato in appello con i docc. nn. 2, 3 e 4 che , quali nuove produzioni documentali, ritiene siano inammissibili in quanto volte a dimostrare la sua intervenuta diminuita capacità reddituale al solo scopo di modificare statuizioni di natura economica aventi ad oggetto diritti disponibili.
7 rg 2168-2025
Osserva l'appellata che sia priva di fondamento l'affermazione secondo cui il versamento mensile di € 1.000,00 in suo favore renderebbe impossibile al 'adempimento delle proprie Parte_1 obbligazioni assunte per il pagamento del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, del finanziamento con Bank Now e, soprattutto, della cd. Rottamazione quater poiché , sulla base di quanto dallo stesso documentato, i pagamento per la cd. rottamazione quater sono effettuati dalla sua attuale compagna ed inoltre è poi stato dimostrato sia con testimoni (vedasi in particolare la testimonianza del figlio sia documentalmente (vedasi estratti conto Controparte_2
prodotti in primo grado da parte che le rate di mutuo contratto da entrambi i coniugi per CP_1
l'acquisto della casa coniugale vengono integralmente di fatto pagate dalla sig.ra e/o dai CP_1
figli MO e Controparte_2
Evidenzia l'appellata che il Tribunale ha correttamente quantificato l'assegno di mantenimento in suo favore determinandolo nell'importo mensile di € 1.000,00 proprio sulla scorta oltre che delle produzioni documentali anche provenienti dallo stesso odierno appellante anche delle dichiarazioni testimoniali e della capacità lavorativa e reddituale del , come accertata in primo Parte_1
grado.
Sul motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di condanna alle spese di lite ritiene la a censura manifestamente infondata. CP_1
Il Tribunale di Como ha, infatti, semplicemente applicato la disposizione di cui all'art. 92 c. 2 c.p.c., che il assume violata, laddove non riconoscendo la domanda di attribuire a lui Parte_1
l'obbligo di pagare interamente le rate di mutuo e le spese straordinarie dell'immobile, ha ridotto le pretese dell'appellata ; a fronte di ciò, il Giudice a quo ha comunque ritenuto di compensare parzialmente le spese e competenze di lite, ponendole a carico del olo per 2/3. – Parte_1
Sul motivo di appello riferito alla modifica della sentenza sul rigetto delle richieste istruttorie ritiene le censure infondate . Parte appellante contesta che la sentenza impugnata da un lato afferma che “... non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate ... dal ricorrente” e dall'altro che “il resistente ... non ha dedotto né dimostrato alcun fatto tale da consentire la non riconducibilità della crisi coniugale alle violazioni degli obblighi coniugali posti in essere, ma ad eventuali fatti pregressi”
Rileva la che l'odierno appellante non ha svolto alcuna domanda volta all'accertamento CP_1
della violazione dei doveri coniugali da parte di lei né è stata formulata richiesta di addebito nei suoi confronti quindi le prove da lui richieste in primo grado, al fine di dimostrare violazioni dei doveri coniugali da parte di lei giustamente sono state rigettate.
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Conclude quindi chiedendo: il rigetto della domanda cautelare in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto nonché il rigetto dell'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto ed il rigetto delle istanze svolte in via istruttoria .
6. Con decreto presidenziale del 22.07.2025 è stata fissata la trattazione della causa al 09.10.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. on può essere accolto per i motivi di seguito enunciati . Parte_1
A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita e si ritiene, nel condividere quanto argomentato dal GI in primo grado all'esito della udienza del 12.06.2024, che quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, sia sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti.
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza in punto di addebito non può essere accolto.
La mera violazione degli obblighi coniugali non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto;
pertanto, se il rapporto della coppia era già compromesso prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Chi chiede l'addebito ha l'onere di provare la violazione degli obblighi matrimoniali, mentre la controparte deve dimostrare l'assenza di un'incidenza causale sulla fine del rapporto. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza 35296 del 18 dicembre 2023, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova. La parte che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece, l'altro coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
Quindi, nel caso in esame, la moglie ha l'onere di dimostrare che la condotta tenuta dal marito abbia violato l'obbligo di fedeltà e, altresì, che la sua violazione abbia avuto un'efficacia causale nel
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rendere intollerabile la convivenza;
mentre, spetta al marito provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle circostanze dedotte dalla moglie e quindi, chi si oppone deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito ( Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass. 16169/2023).
Nella presente fattispecie il sig. ha chiesto di revocare l'addebito pronunciato nei Parte_1
suoi confronti ma le censure e le circostanze dallo stesso dedotte non sono supportate – neppure in sede di gravame- da idonea prova.
Si ritiene che la violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce, quindi, la premessa, secondo il cd id quod plerumque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetterà, invece, al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che:
A) il giudizio di separazione è stato avviato dalla sig.ra con ricorso depositato in data CP_1
11.4.2022, che ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito – allontanatosi nel settembre del 2018- sia per la relazione extra-coniugale con la sig.ra Testimone_1 successivamente diventata sua convivente, sia per aver omesso di provvedere all'adeguato sostentamento della famiglia anche a causa delle sue problematiche di ludopatia e di alcolismo, così determinando la profonda crisi del rapporto coniugale, sfociata nel suo fallimento;
B) il sig. ha intrattenuto– durante la vita coniugale- una relazione extraconiugale Parte_1
con la sig.ra circostanza emersa da alcuni elementi chiari precisi e circostanziati Tes_1 accertati all'esito dell'istruttoria ovvero:
1.B. dichiarazione da lui resa - seppur parzialmente e indirettamente - in sede di udienza presidenziale ove ha espressamente riferito “Sono fuori di casa da fine settembre 2018; all'inizio sono stato da un amico che era anche lui in fase di separazione e poi, a marzo, mi sono trasferito a casa della mia attuale compagna. Io conosco la mia attuale compagna da più o meno 20 anni ed eravamo amici da ragazzi. Ci siamo in realtà persi divista per un lungo periodo e ci siamo ritrovati in un momento di crisi per ragioni diverse, io perché avevo debiti e lei perché aveva appena perso il padre e abbiamo ripreso a frequentarci finché questo rapporto si è trasformato in una relazione sentimentale più o meno dopo la separazione. Preciso che inizialmente, prima della separazione,
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c'era già stato qualcosa ma io pensavo di restare a casa e recuperare il rapporto con mia moglie ma non sono stato in grado” (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2023);
2.B testimonianza resa dal figlio della coppia, , il quale ha riferito di aver avuto Testimone_10
accesso un giorno al telefono del padre, lasciato acceso sul tavolo, in particolare alla chat con tale
“RI CH, apprendendo così della relazione extraconiugale instaurata dal padre;
il medesimo ha infatti così dichiarato: “mio padre è venuto a trovarmi ed ha lasciato il telefono acceso sul tavolo ed era uscito per fumare. Il telefono era acceso proprio sulla chat. Poiché c'era scritto RI EF all'inizio ho pensato che fosse omosessuale ma poi ragionando da solo ho immaginato che fosse una donna e lui aveva scritto un nome fasullo. Non ho chiesto spiegazioni a mio padre;
ho preferito rimanere in silenzio anche perché io e mio fratello pensavamo che ci fosse qualcosa di questo genere già da tempo” (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024);
3.B le chat riferite dal figlio risultano invero depositate, benché in parte, in atti Testimone_10
(doc. 29) ed il tenore dei messaggi -ivi contenuti- appare inequivocabilmente di carattere sentimentale e romantico, indice del rapporto affettivo instaurato tra il resistente e il destinatario di tali comunicazioni, indicato con lo pseudonimo “RI EF;
4.B risulta certa la convivenza tra il sig. e la già dal marzo 2019 – Parte_1 Tes_1
circostanza dallo stesso dichiarata- e quindi certa la relazione sentimentale tra i due che deve ritenersi avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio poiché il sentimento, presumibilmente da lui provato nei confronti della l'ha spinto a scegliere di Tes_1
abbandonare nel settembre 2018 la casa coniugale, lasciando la moglie e dando avvio alla nuova convivenza.
Il sig. quale coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà, sebbene non lo abbia Parte_1
espressamente dichiarato:
A) non ha dato la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale con la sig.ra CP_1
B) non ha provato che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale con la sig.ra era già in atto negli anni precedenti al 2018. CP_1
A parere della Corte, la riforma chiesta dall'appellante della sentenza con riferimento alla domanda di addebito a suo carico, quindi, non può trovare accoglimento condividendosi la motivazione del Tribunale che , peraltro, ha anche appurato all'esito dell'escussione dei testi
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, e ( cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024,) CP_9 CP_8 Testimone_11 Testimone_12
gli ulteriori motivi dedotti dalla a fondamento della domanda di addebito riferiti CP_1 all'uso smodato di alcol da parte del marito ed alle problematiche di ludopatia . A tal riguardo sono stati documentati, dagli estratti conto e altri documenti prodotti, i molteplici prelievi in località
Mendrisio, nonché ingenti spese effettuate tutte dal , nel corso del matrimonio, Parte_1
verosimilmente relative -almeno in parte- alle attività svolte nell'ambito del gioco d'azzardo
(circostanza peraltro confermata dallo stesso resistente in uno dei messaggi allegati in atti).
Non può essere accolta la censura del che sostiene che il Giudice di primo grado, Parte_1
non ha in alcun modo valutato il comportamento di entrambi i coniugi premurandosi di raffrontarlo criticamente limitandosi a ritenerlo il solo responsabile del naufragio del matrimonio senza argomentare sull'atteggiamento, assunto dalla moglie, nel corso degli anni di vita coniugale .
Ebbene , a parere di questa Corte per evitare la pronuncia di addebito l'appellante avrebbe dovuto provare – circostanza non assolta sebbene lo stesso sia stato ammesso a prova Parte_1
contraria con tre testi a scelta tra quelli elencati sui capp. 3, (con i testi e e i capp. CP_8 CP_9
da 4 a 8 e da 12 a 14 della memoria istruttoria della che il suo comportamento si era CP_1
inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse e che, in sostanza, la crisi matrimoniale fosse già in atto allorquando è nata la sua relazione extraconiugale.
Sulla base delle risultanze istruttorie questa Corte condivide la motivazione del Tribunale - esente da censure- rilevando che le dimostrate problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche e al gioco d'azzardo ed il comportamento dell'appellante che, durante la vita matrimoniale, ha instaurato una relazione extraconiugale allontanandosi poi dalla casa coniugale, sono circostanze contrarie ai doveri coniugali di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia che hanno determinato il venire meno dell'affectio coniugalis, tanto da provocarne una crisi irreversibile e quindi il fallimento del matrimonio – per come appurato all'esito dell'istruttoria- tra il sig. e la sig.ra è stato Parte_1 CP_1 determinato, oltre che dalle problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche e al gioco d'azzardo, anche dalla relazione extraconiugale instaurata con la e dall'abbandono - da Tes_1
parte dello stesso - della casa coniugale, non essendo stato da lui provato che la crisi coniugale sia sorta in epoca antecedente a settembre 2018 .
Con riguardo all'ulteriore motivo di appello riferito alla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento, le censure dedotte non possono essere accolte .
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La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria di primo grado si rileva che la sig.ra
CP_1
- prima del matrimonio ha lavorato come impiegata presso l'agenzia di Assicurazioni “La
Previdente” di Como e poi presso la ditta “Nuova Geos” di Albavilla;
dopo il matrimonio, su iniziativa del – circostanza non contestata- ha lasciato il proprio lavoro per Parte_1
occuparsi della famiglia come casalinga, aiutando il marito negli adempimenti amministrativi e nello svolgimento e potenziamento della di lui attività lavorativa;
- ha dichiarato di essere casalinga e di non percepire alcun reddito (cfr. autodichiarazione) sebbene in sede presidenziale ha riferito di “arrangiarsi” con dei lavoretti manuali/artigianali filanda la lana e realizza oggetti successivamente rivenduti ai mercatini (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2023);
- vive nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da un mutuo ipotecario – scadenza al 05.06.2037 - con una rata mensile di € 547,69, che paga, (cfr doc 12-20 – 21) unitamente alle spese ed utenze della casa, con l'aiuto economico dei figli;
- vive con i figli maggiorenni MO (nato a [...] il [...]) e (nato a Testimone_10
Como il 24.04.2002) studente presso l'Istituto per Geometri “Saraceni” di Morbegno e lavoratore presso l'Ente di Gestione Navigazione dei Laghi, per il quale ha documentato che il contratto di lavoro che è terminato in data 11.08.2024 ( cfr doc. 44) ;
- non ha documentato di avere risparmi per avendo provato che , durante la vita coniugale, ha svincolato titoli e polizze assicurative di cui era intestataria, per circa €30.000,00 ed ha fatto ricorso all'aiuto finanziario dei propri parenti per far fronte ai debiti accumulati dal – Parte_1
circostanza da lui non contestata;
- ha sostenuto il pagamento rateale richiesto all' con scadenza Controparte_14
31.12.2024 per l'avviso di accertamento T9K01QL00384-2019 del 13.05.2016 dell'importo di €
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12.266,36 imputabile alla società EC che , per ammissione del ra stata da lui Parte_1
costituita unitamente ad altri due soci, intestando però le quote alle rispettive mogli;
- non ha documentato di essersi attivata, già dal settembre 2018 allorquando il marito ha lasciato la casa coniugale ed ella aveva 52 anni, per reperire un'occupazione in assenza di una specializzazione professionale o di particolari competenze professionali comunque spendibili per reperire un posto di lavoro.
Di contro il sig. Parte_1
- all'epoca del matrimonio era titolare di una drogheria ed è stato aiutato dalla moglie nella gestione del negozio anche perché, nell'aprile 1997, ha iniziato contestualmente a svolgere l'ulteriore attività di agente di commercio. Nel dicembre 1997 chiudeva il negozio di drogheria per dedicarsi esclusivamente all'attività di agente di commercio. Nel 2015 costituisce la “EC”, una nuova società, di proprietà pro quota delle rispettive consorti, all'interno della quale lui continuava a svolgere la professione di agente di commercio ma la società ha cessato definitivamente ogni attività nel 2016 a causa del comportamento scorretto di uno dei tre agenti coinvolti e che sfociava in una causa giudiziale volta a definire i rapporti pendenti tra i soci;
- nel dicembre 2017 è stato assunto alle dipendenze della ditta CA, società operante in
Svizzera, con uno stipendio mensile di circa CHF 1.600,00.; successivamente, a marzo del 2020, è stato assunto come rappresentante alle dipendenze di una società svizzera con un reddito mensile di
CHF 2.900 (cfr. autodichiarazione) ma a far data dal 31maggio 2025 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro;
- dal 01.06.2025 è privo di occupazione;
ha depositato domanda di indennità di disoccupazione per ottenere la pur non avendo documentato l'importo esatto che dovrebbe percepire (docc. 1-2 CP_15
fascicolo II grado); si è prontamente iscritto al Centro per l'Impiego nella speranza di reperire a breve una nuova occupazione (doc. 3 fascicolo II grado );
- vive unitamente alla nuova compagna (percettrice di un reddito mensile di € 1.650 su 14 mensilità) nella casa di proprietà di quest'ultima;
- è gravato da un prestito personale ( 48 rate) dell'importo mensile di € 502,00 con decorrenza
31.08.2022 e scadenza 31.08.2026 ;
- ha aderito alla rottamazione quater per il debito contratto con l'Erario con rata trimestrale di €
5.437, pagata dalla compagna per come documentato.
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In considerazione della valutazione di quanto sopra riportato i motivi di censura, dedotti dall'appellante che chiede la riduzione all'importo di € 200,00 per l'assegno di mantenimento in favore della on sono pienamente condivisibili rilevando che, pur in assenza di prova CP_1
sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sussiste, effettivamente, in base a quanto documentato dalle parti, uno squilibrio reddituale fra i coniugi determinato anche dalla scelta condivisa in costanza di matrimonio di cessazione dell'attività lavorativa per la CP_1
Così inquadrata e raffrontata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, reputa questa Corte che la quantificazione in €. 1.000,00 mensili operata dal Tribunale dell'assegno separativo dovuto dal n favore della possa essere confermata tenuto conto che: Parte_1 CP_1
A. la che ha compiuto 60 anni è allo stato disoccupata e non gode di sussidi statali e si CP_1
arrangia con dei piccoli lavoretti in assenza di competenze professionali acquisite;
B. la ode in via esclusiva della casa coniugale , pur in assenza di una assegnazione, CP_1
insieme ai figli maggiorenni che, per come documentato, hanno cessato la loro occupazione ovvero
: alla data del 31.10.2024 per MO e alla data dell'11.08.2024 per avendo Testimone_10
entrambi ricevuto lettera di cessazione del lavoro dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( doc 44 di primo grado di;
in assenza di documentazione aggiornata sulle loro condizioni CP_1
lavorative;
C. la sostiene per intero il pagamento dell'importo di €.547,69 per il mutuo , con CP_1
scadenza 05.06.2037, relativo alla casa familiare, sebbene cointestato con il Parte_1
A parere della Corte, quindi, la determinazione e quantificazione dell'importo mensile di €1.000,00 per l'assegno di mantenimento in favore della operata dal Tribunale che ha anche CP_1
valutato la cessazione del lavoro, a far data dal 01.06.2025, del risulta esente da Parte_1 censure tenuto conto che l'appellata impegna più della metà dell'assegno di mantenimento per il pagamento mensile di € 547,00 per il mutuo della casa coniugale di proprietà al 50% dell'appellante.
Con riferimento all'ulteriore motivo di gravame riferito alla riforma del capo di condanna alle spese di lite come è noto, l'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza, rispetto alla quale l'art. 92 c.p.c. prevede due eccezioni:
a) il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e, a prescindere dalla soccombenza, può condannare anche la parte vittoriosa
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al rimborso delle spese causate alla controparte in violazione del principio di lealtà e probità (art. 88
c.p.c.);
b) il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca o (nella formulazione attualmente vigente) se la questione trattata è assolutamente nuova o si è verificato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. In realtà, la soccombenza reciproca non costituisce propriamente un'eccezione alla regola, poiché il criterio di ripartizione è costituito sempre dalla soccombenza.
L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza circostanza che non ricorrono nel caso de quo.
Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019,
n.7630) circostanza che è stata correttamente valutata nel giudizio reso dal Giudice di prime cure il cui provvedimento è esente da censure e deve quindi essere confermato in punto di condanna delle spese di giudizio atteso che il è risultato perdente sulla quantificazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento e sulla domanda di addebito .
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante .
Sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto avverso la Parte_1
sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale di Como, in data 23.05.2025 e pubblicata in data
18.06.2025 all'esito del giudizio RG n. 1324/2022 di separazione giudiziale così provvede :
1. rigetta l'appello ;
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2. condanna il sig. alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore della sig.ra quantificate nell'importo di €3.996,00 oltre al 15% per spese CP_1
generali CPA ed Iva se dovuta;
3. si dà atto , ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Così deciso in Milano 9 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
DR SS AB AU
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