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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 44/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 44/2023, avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1 del Cedro (CS) al C.so Del Tirreno 145, presso lo studio dell'Avv. Antonello Sollazzo, che la difende come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Crusco, presso il cui studio in
Scalea (CS), alla via Fiume Lao, n.43, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE NONCHE' CONTRO
(CF – P.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
p.l.r.p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e
LD NA, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22, presso l'Ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 11.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società “ ” con la mansione di , con Controparte_1 Parte_2 due distinti contratti di lavoro a tempo determinato, dal 13.06.2020 al 30.09.2020 il primo, e dal
13.05.2021 al 30.09.2021 il secondo, entrambi part-time orizzontali con orario di lavoro pari a 24 ore settimanali distribuite su n.6 giorni lavorativi;
che tuttavia i contratti suddetti recavano un termine di scadenza diverso da quello effettivamente osservato e rispettivamente il 30.08.2020 il primo e il
30.08.2021 per il secondo, deducendo, dunque, la ricorrente di aver lavorato un mese in più per ciascuno dei due contratti;
di aver inoltre lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto dalle 17,30 fino alle ore 1,30 (8 ore al giorno), 7 giorni su 7, senza riposo settimanale e di aver conseguentemente maturato il diritto a percepire le differenze retributive per il maggior orario svolto quantificate in Euro
11.545,98 (di cui 10.031,08 Euro a titolo di differenze retributive ed Euro 514,90 per differenze sul
TFR);
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 13.06.2020 al 30.09.2020, e dal 13.05.2021 al
30.09.2021, e per l'effetto condannare la al pagamento di Euro 11.545,98 Controparte_1
a titolo di differenze retributive per il maggior orario prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale onere contributivo a carico del resistente da versare in favore dell' e vittoria di spese da distrarsi. CP_2
Si costituiva la , contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree, e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 23.10.2024 il G.L. disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' entro la data del 30.06.2024, al quale provvedeva la parte ricorrente con notifica CP_2
CP_ del 28.06.2024: l' si costituiva nel giudizio in data 18.11.2025, chiedendo, in caso di fondatezza della domanda di parte ricorrente, la condanna della parte datoriale al pagamento in suo favore di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge per il periodo oggetto di accertamento giudiziale. A seguito dell'istruttoria orale e documentale la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è infondata e va rigettata.
In tema di accertamento del lavoro supplementare e/o straordinario, prestato di fatto dal lavoratore, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale sulla ripartizione del relativo onere probatorio, per cui
“la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001,
Cass. n. 2241/1987)
Stante il rigore probatorio suddetto, nel caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente non ha fornito la prova di aver svolto la propria attività lavorativa per un maggiore orario rispetto a quanto previsto dai contratti suddetti.
Al riguardo, occorre evidenziare che le testimonianze rese da e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 23.10.2024 (cfr. Verbale in atti) non sono risultate idonee a comprovare in modo specifico le circostanze temporali dedotte in ricorso.
Infatti, il teste , in qualità di mero cliente occasionale del locale, ha potuto riferire Testimone_1 limitatamente ad episodi sporadici nei quali ha confermato di aver visto la ricorrente “lavorare in cucina, vestita con abiti da lavoro, guanti e cappellino” e di essersi talvolta trattenuto “fino a mezzanotte o anche all'una, o anche dopo”, tra fine giugno e metà luglio, escludendo di essersi mai recato al locale “di domenica o nei festivi”.
La teste ha dichiarato di frequentare il locale “anche 3 o 4 volte alla settimana” nel Testimone_2
“periodo estivo, principalmente a cena, qualche volta anche a pranzo”, di aver sempre visto la ricorrente "lavorare in cucina" e di essersi trattenuta "fino a tardi, anche fino all'1.00 o l'1.30", precisando che "la ricorrente era presente anche fino a quell'orario".
Entrambi i testi hanno quindi confermato la presenza della ricorrente presso il locale, con riferimento al solo periodo coperto da contratto, in orario serale avanzato, ma non hanno fornito alcun elemento circa l'orario di ingresso al lavoro, rendendo la prova testimoniale non consona a verificare l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente né eventuali margini di attività prestata in surplus, né del numero di giorni lavorati nell'arco della settimana.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto la domanda va rigettata in quanto infondata. Ne consegue anche il rigetto della domanda di regolarizzazione degli oneri contributivi connessa a quella principale.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pierluigi
Crusco.
Nei rapporti con l' le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la sig.ra al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.695,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del suo procuratore Avv. Pierluigi Crusco;
3) Nei rapporti con l' compensa integralmente le spese di lite fra le parti. CP_2
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 44/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 44/2023, avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1 del Cedro (CS) al C.so Del Tirreno 145, presso lo studio dell'Avv. Antonello Sollazzo, che la difende come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Crusco, presso il cui studio in
Scalea (CS), alla via Fiume Lao, n.43, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE NONCHE' CONTRO
(CF – P.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
p.l.r.p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e
LD NA, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22, presso l'Ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 11.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società “ ” con la mansione di , con Controparte_1 Parte_2 due distinti contratti di lavoro a tempo determinato, dal 13.06.2020 al 30.09.2020 il primo, e dal
13.05.2021 al 30.09.2021 il secondo, entrambi part-time orizzontali con orario di lavoro pari a 24 ore settimanali distribuite su n.6 giorni lavorativi;
che tuttavia i contratti suddetti recavano un termine di scadenza diverso da quello effettivamente osservato e rispettivamente il 30.08.2020 il primo e il
30.08.2021 per il secondo, deducendo, dunque, la ricorrente di aver lavorato un mese in più per ciascuno dei due contratti;
di aver inoltre lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto dalle 17,30 fino alle ore 1,30 (8 ore al giorno), 7 giorni su 7, senza riposo settimanale e di aver conseguentemente maturato il diritto a percepire le differenze retributive per il maggior orario svolto quantificate in Euro
11.545,98 (di cui 10.031,08 Euro a titolo di differenze retributive ed Euro 514,90 per differenze sul
TFR);
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 13.06.2020 al 30.09.2020, e dal 13.05.2021 al
30.09.2021, e per l'effetto condannare la al pagamento di Euro 11.545,98 Controparte_1
a titolo di differenze retributive per il maggior orario prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale onere contributivo a carico del resistente da versare in favore dell' e vittoria di spese da distrarsi. CP_2
Si costituiva la , contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree, e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 23.10.2024 il G.L. disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' entro la data del 30.06.2024, al quale provvedeva la parte ricorrente con notifica CP_2
CP_ del 28.06.2024: l' si costituiva nel giudizio in data 18.11.2025, chiedendo, in caso di fondatezza della domanda di parte ricorrente, la condanna della parte datoriale al pagamento in suo favore di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge per il periodo oggetto di accertamento giudiziale. A seguito dell'istruttoria orale e documentale la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è infondata e va rigettata.
In tema di accertamento del lavoro supplementare e/o straordinario, prestato di fatto dal lavoratore, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale sulla ripartizione del relativo onere probatorio, per cui
“la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001,
Cass. n. 2241/1987)
Stante il rigore probatorio suddetto, nel caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente non ha fornito la prova di aver svolto la propria attività lavorativa per un maggiore orario rispetto a quanto previsto dai contratti suddetti.
Al riguardo, occorre evidenziare che le testimonianze rese da e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 23.10.2024 (cfr. Verbale in atti) non sono risultate idonee a comprovare in modo specifico le circostanze temporali dedotte in ricorso.
Infatti, il teste , in qualità di mero cliente occasionale del locale, ha potuto riferire Testimone_1 limitatamente ad episodi sporadici nei quali ha confermato di aver visto la ricorrente “lavorare in cucina, vestita con abiti da lavoro, guanti e cappellino” e di essersi talvolta trattenuto “fino a mezzanotte o anche all'una, o anche dopo”, tra fine giugno e metà luglio, escludendo di essersi mai recato al locale “di domenica o nei festivi”.
La teste ha dichiarato di frequentare il locale “anche 3 o 4 volte alla settimana” nel Testimone_2
“periodo estivo, principalmente a cena, qualche volta anche a pranzo”, di aver sempre visto la ricorrente "lavorare in cucina" e di essersi trattenuta "fino a tardi, anche fino all'1.00 o l'1.30", precisando che "la ricorrente era presente anche fino a quell'orario".
Entrambi i testi hanno quindi confermato la presenza della ricorrente presso il locale, con riferimento al solo periodo coperto da contratto, in orario serale avanzato, ma non hanno fornito alcun elemento circa l'orario di ingresso al lavoro, rendendo la prova testimoniale non consona a verificare l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente né eventuali margini di attività prestata in surplus, né del numero di giorni lavorati nell'arco della settimana.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto la domanda va rigettata in quanto infondata. Ne consegue anche il rigetto della domanda di regolarizzazione degli oneri contributivi connessa a quella principale.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pierluigi
Crusco.
Nei rapporti con l' le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la sig.ra al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Parte_1 favore della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.695,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del suo procuratore Avv. Pierluigi Crusco;
3) Nei rapporti con l' compensa integralmente le spese di lite fra le parti. CP_2
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso