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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6969/2022
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Annunziata Tomolillo (C.F.
) C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Bisceglia (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 C.F._4
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Angelo Fabio Vetrano, (C.F.
) C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare dell'11.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., assumeva di essere creditrice di per la somma complessiva Controparte_1 di € 40.502,76 – comprensiva di sorta capitale, interessi e spese - in virtù della sentenza n.
4419/2020, emessa dal Tribunale di Napoli il 26.06.2020 e pubblicata il 29.06.2020, a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N. 15870/2016, passata in giudicato per assenza di gravame, e notificata, unitamente all'atto di precetto, in data
09.07.2021.
Ciò premesso, la società attrice rappresentava che , con atto di compravendita Controparte_1
per notar di LI (NA) del 26 novembre 2021 (Rep. n. 5706, racc. 4744, Persona_1
trascritto a Napoli 1 il 23 dicembre 2021 ai nn. 38397/27914), aveva venduto ad la CP_2
piena proprietà dell'unico bene immobile a lui appartenente, costituito da un locale commerciale sito in Napoli alla Via Cilea n. 291 (identificato nel NCEU del comune di Napoli alla sez. AVV, foglio 13, part. 443, sub. 1, cat. C/1, cl. 11, superficie catastale mq 49); l'istante assumeva, inoltre, che la compravendita fosse avvenuta “senza corrispettivo di prezzo e dunque senza un reale incasso di somma di denaro” da parte dell'alienante.
Pertanto, sul presupposto che tale atto di disposizione fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c., la conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale ed , perché, in accoglimento della domanda Controparte_1 CP_2
proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, del suddetto atto, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituivano i convenuti e , i quali, deducendo l'inesistenza dei Controparte_1 CP_2
presupposti normativi per l'esperimento dell'azione revocatoria, chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 17 marzo.
Si osserva in diritto.
1. L'azione revocatoria proposta dalla società attrice è infondata e va rigettata.
In diritto, come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
e, negli atti a titolo oneroso, d) la partecipatio fraudis del terzo, ovvero la consapevolezza di questo del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore. Con l'importante precisazione che per la revocabilità dell'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2901
c.c. è necessaria la concorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Ebbene, nella fattispecie appare assorbente la mancanza dell'elemento soggettivo del terzo, atteso che, sul punto, alcuna prova è stata fornita da parte istante.
Occorre premettere, al riguardo, che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall' articolo 2901 c.c. nel caso di atto dispositivo a titolo oneroso - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 1897/2023).
La norma, cioè, richiede solo che tanto il debitore che il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Tale semplice conoscenza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Ne consegue che, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (Cass. n. 20813/2004).
Orbene, tanto precisato in termini generali, non può che rilevarsi come la difesa dell'attrice si sia dimostrata carente già in punto di allegazione, posto che l'istante ha del tutto omesso di dedurre la ricorrenza, in capo alla , della consapevolezza dell'effettivo lesivo che la CP_2
compravendita avrebbe avuto sui creditori dell' . CP_1
Né, a parere di chi scrive, l'onere probatorio di cui era gravata la può dirsi Parte_1
efficacemente ottemperato mediante la generica deduzione per cui la vendita in discorso sarebbe avvenuta “su accordo delle parti senza corrispettivo di prezzo e dunque senza un reale incasso di somma di denaro da parte del convenuto” (cfr. capo c) dell'atto di citazione).
Anche a voler ritenere che con la richiamata asserzione l'attrice abbia inteso alludere alla natura solo apparentemente onerosa dell'atto di disposizione (con la conseguenza che non si renderebbe necessaria l'indagine in ordine all'elemento soggettivo del terzo), infatti, dovrebbe concludersi nel senso del difetto di prova di tale elemento di fatto il quale, peraltro, solo genericamente allegato nell'atto di citazione, neppure è stato successivamente illustrato, posto che la parte non ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., deputata proprio alla precisazione della domanda.
La tesi, del resto, risulta sconfessata dalla documentazione depositata dalla controparte, il cui esame consente di ritenere dimostrato che il prezzo di vendita fu effettivamente corrisposto dalle parti con le modalità indicate in contratto.
Sono agli atti, infatti, le due distinte contabili attestanti l'esecuzione dei due bonifici, dell'importo, rispettivamente di € 10.000,00 ed € 15.659,65, con accredito sul conto corrente di cui all'IBAN [...], nonché l'emissione dell'assegno circolare dell'importo di € 11.000,00 all'ordine di così come convenuto dai contraenti Parte_2
all'art. 2 del contratto in discorso.
Parimenti, è agli atti copia dell'estratto conto al 30.9.2022 del conto corrente intestato ad
[...]
dal quale risulta l'addebito delle rate del mutuo ipotecario oggetto di accollo da parte CP_2
dell'acquirente.
A fronte di tale prova documentale, gli elementi indiziari offerti dall'attrice, che deporrebbero in senso contrario all'effettivo pagamento del prezzo di vendita, oltre che inammissibili poiché tardivamente allegati dopo il maturare delle preclusioni assertive, appaiono del tutto infondati e, comunque, inidonei a provare l'eventuale intento fraudolento della parte acquirente.
Quanto, invece, alla presunta sproporzione tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo pattuito, trattasi di circostanza allegata per la prima volta dall'attrice in sede di seconda memoria istruttoria e, quindi, tardivamente.
L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla norma.
Difettando, dunque, la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, l'azione ex art. 2901 c.c. non può trovare accoglimento.
2. Dal rigetto delle domande discende la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
Va pertanto ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 21.03.2022, Reg. Gen. N. 7642, Reg.
Part. N. 5752, e della relativa rettifica del 19.07.2022, Reg. Gen. N. 21994, Reg. Part. N. 16594, relative al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 6969/2022.
3. Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta dal convenuto ai sensi CP_1
dell'art. 96 c.p.c..
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'istante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto della condotta della controparte.
4. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6969/2022, così provvede:
A) Rigetta la domanda dell'attrice;
B) Rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
B) Condanna l'attrice in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.850,00 (di cui € 3.810,00 per compensi ed € 40,00 per spese) in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per
, all'avv. Michele Bisceglia e, per , all'avv. Angelo Fabio Controparte_1 CP_2
Vetrano, dichiaratisi antistatari;
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 21.03.2022, Reg. Gen. N. 7642,
Reg. Part. N. 5752, e relativa rettifica del 19.07.2022, Reg. Gen. N. 21994, Reg. Part. N.
16594, relative al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 6969/2022.
Così deciso in Napoli, il 9 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6969/2022
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Annunziata Tomolillo (C.F.
) C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Bisceglia (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 C.F._4
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Angelo Fabio Vetrano, (C.F.
) C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare dell'11.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., assumeva di essere creditrice di per la somma complessiva Controparte_1 di € 40.502,76 – comprensiva di sorta capitale, interessi e spese - in virtù della sentenza n.
4419/2020, emessa dal Tribunale di Napoli il 26.06.2020 e pubblicata il 29.06.2020, a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N. 15870/2016, passata in giudicato per assenza di gravame, e notificata, unitamente all'atto di precetto, in data
09.07.2021.
Ciò premesso, la società attrice rappresentava che , con atto di compravendita Controparte_1
per notar di LI (NA) del 26 novembre 2021 (Rep. n. 5706, racc. 4744, Persona_1
trascritto a Napoli 1 il 23 dicembre 2021 ai nn. 38397/27914), aveva venduto ad la CP_2
piena proprietà dell'unico bene immobile a lui appartenente, costituito da un locale commerciale sito in Napoli alla Via Cilea n. 291 (identificato nel NCEU del comune di Napoli alla sez. AVV, foglio 13, part. 443, sub. 1, cat. C/1, cl. 11, superficie catastale mq 49); l'istante assumeva, inoltre, che la compravendita fosse avvenuta “senza corrispettivo di prezzo e dunque senza un reale incasso di somma di denaro” da parte dell'alienante.
Pertanto, sul presupposto che tale atto di disposizione fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 2901 c.c., la conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale ed , perché, in accoglimento della domanda Controparte_1 CP_2
proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, del suddetto atto, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituivano i convenuti e , i quali, deducendo l'inesistenza dei Controparte_1 CP_2
presupposti normativi per l'esperimento dell'azione revocatoria, chiedevano il rigetto della domanda.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 17 marzo.
Si osserva in diritto.
1. L'azione revocatoria proposta dalla società attrice è infondata e va rigettata.
In diritto, come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
e, negli atti a titolo oneroso, d) la partecipatio fraudis del terzo, ovvero la consapevolezza di questo del pregiudizio arrecato dall'atto al debitore. Con l'importante precisazione che per la revocabilità dell'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2901
c.c. è necessaria la concorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Ebbene, nella fattispecie appare assorbente la mancanza dell'elemento soggettivo del terzo, atteso che, sul punto, alcuna prova è stata fornita da parte istante.
Occorre premettere, al riguardo, che la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall' articolo 2901 c.c. nel caso di atto dispositivo a titolo oneroso - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 1897/2023).
La norma, cioè, richiede solo che tanto il debitore che il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Tale semplice conoscenza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Ne consegue che, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (Cass. n. 20813/2004).
Orbene, tanto precisato in termini generali, non può che rilevarsi come la difesa dell'attrice si sia dimostrata carente già in punto di allegazione, posto che l'istante ha del tutto omesso di dedurre la ricorrenza, in capo alla , della consapevolezza dell'effettivo lesivo che la CP_2
compravendita avrebbe avuto sui creditori dell' . CP_1
Né, a parere di chi scrive, l'onere probatorio di cui era gravata la può dirsi Parte_1
efficacemente ottemperato mediante la generica deduzione per cui la vendita in discorso sarebbe avvenuta “su accordo delle parti senza corrispettivo di prezzo e dunque senza un reale incasso di somma di denaro da parte del convenuto” (cfr. capo c) dell'atto di citazione).
Anche a voler ritenere che con la richiamata asserzione l'attrice abbia inteso alludere alla natura solo apparentemente onerosa dell'atto di disposizione (con la conseguenza che non si renderebbe necessaria l'indagine in ordine all'elemento soggettivo del terzo), infatti, dovrebbe concludersi nel senso del difetto di prova di tale elemento di fatto il quale, peraltro, solo genericamente allegato nell'atto di citazione, neppure è stato successivamente illustrato, posto che la parte non ha depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., deputata proprio alla precisazione della domanda.
La tesi, del resto, risulta sconfessata dalla documentazione depositata dalla controparte, il cui esame consente di ritenere dimostrato che il prezzo di vendita fu effettivamente corrisposto dalle parti con le modalità indicate in contratto.
Sono agli atti, infatti, le due distinte contabili attestanti l'esecuzione dei due bonifici, dell'importo, rispettivamente di € 10.000,00 ed € 15.659,65, con accredito sul conto corrente di cui all'IBAN [...], nonché l'emissione dell'assegno circolare dell'importo di € 11.000,00 all'ordine di così come convenuto dai contraenti Parte_2
all'art. 2 del contratto in discorso.
Parimenti, è agli atti copia dell'estratto conto al 30.9.2022 del conto corrente intestato ad
[...]
dal quale risulta l'addebito delle rate del mutuo ipotecario oggetto di accollo da parte CP_2
dell'acquirente.
A fronte di tale prova documentale, gli elementi indiziari offerti dall'attrice, che deporrebbero in senso contrario all'effettivo pagamento del prezzo di vendita, oltre che inammissibili poiché tardivamente allegati dopo il maturare delle preclusioni assertive, appaiono del tutto infondati e, comunque, inidonei a provare l'eventuale intento fraudolento della parte acquirente.
Quanto, invece, alla presunta sproporzione tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo pattuito, trattasi di circostanza allegata per la prima volta dall'attrice in sede di seconda memoria istruttoria e, quindi, tardivamente.
L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla norma.
Difettando, dunque, la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, l'azione ex art. 2901 c.c. non può trovare accoglimento.
2. Dal rigetto delle domande discende la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
Va pertanto ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 21.03.2022, Reg. Gen. N. 7642, Reg.
Part. N. 5752, e della relativa rettifica del 19.07.2022, Reg. Gen. N. 21994, Reg. Part. N. 16594, relative al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 6969/2022.
3. Non può trovare accoglimento neppure la domanda proposta dal convenuto ai sensi CP_1
dell'art. 96 c.p.c..
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Nella specie, l'istante non ha nemmeno allegato i danni asseritamente subiti per effetto della condotta della controparte.
4. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 6969/2022, così provvede:
A) Rigetta la domanda dell'attrice;
B) Rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
B) Condanna l'attrice in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.850,00 (di cui € 3.810,00 per compensi ed € 40,00 per spese) in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per
, all'avv. Michele Bisceglia e, per , all'avv. Angelo Fabio Controparte_1 CP_2
Vetrano, dichiaratisi antistatari;
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, effettuata in data 21.03.2022, Reg. Gen. N. 7642,
Reg. Part. N. 5752, e relativa rettifica del 19.07.2022, Reg. Gen. N. 21994, Reg. Part. N.
16594, relative al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 6969/2022.
Così deciso in Napoli, il 9 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi