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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.600/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELTRI RICCARDO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. FACIONI MARTINA C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024.
pagina1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ed quali l.r. della Park House s.r.l., Controparte_1 CP_2 avanzando nei loro riguardi domanda intesa “a manlevare e tenere indenne il Sig. Parte_1 da tutte le pretese creditorie che la vantate in virtù del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1894 del 13.11.2017, Rg. n. 5139/17 emesso dal Tribunale di Tivoli e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 133.181,10, oltre interessi convenzionali di mora entro i limiti di cui alla tabella ministeriale di riferimento ex
L. 108 el 1996, oltre le spese legali liquidate nel predetto decreto ingiuntivo e nella successiva sentenza emessa a seguito dell'opposizione spiegata”.
Ha esposto che:
- alla luce del deteriorarsi dei rapporti con gli altri Soci della Park House s.r.l. il Pt_1 decideva di lasciare la compagine societaria della Park House S.r.l. e transigere tutti i rapporti con gli altri soci e le Società a loro ricollegabili;
- proprio per tale ragione in data 13.07.2011 in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. delle Società Immobiliare Costruzioni Le Nereidi S.r.l., Immobiliare
Aurora 20100 S.r.l., Immobiliare Monte Massimo S.r.l., Barcellona 2010 S.r.l. e Immobiliare
CMF S.r.l., da una parte, ed i Signori , nonchè le Controparte_1 CP_2 CP_4
e Park House S.r.l., dall'altra parte, sottoscrivevano una scrittura privata con la quale
[...] venivano riconciliate le somme, dovute da ciascuna parte all'altra, in virtù di rapporti economici pregressi intercorsi tra le parti;
Tra gli impegni assunti dal si evince quello di trasferire Pt_1 il 50% delle proprie quote della Società Park House, di cedere e trasferire due beni immobili, a fronte dell'obbligazione, della quale si è fatta carico la Società Park House e i relativi soci personalmente di “porre in essere quanto necessario al fine di liberare il Sig. dalle Parte_1 fidejussioni personali prestate a garanzia del debito contratto da parte della creditrice PARK
HOUSE S.r.l. con il Monte dei Paschi di Siena”. Infatti, in sede di sottoscrizione dell'atto transattivo le parti, dopo essere addivenute alla quantificazione del debito del Pt_1 determinavano anche le modalità di pagamento ed estinzione dello stesso dichiarando “di essere soddisfatte e tacitate con l'assetto economico complessivamente raggiunto in virtù del presente atto, per le causali di cui in premessa, in ogni caso le medesime e Park House S.r.l. CP_4 rinunziano irrevocabilmente a qualsiasi eventuale pretesa o azione che dovesse residuare nei confronti del Sig. o delle Società in epigrafe in ordine al debito di cui in premessa”. Pt_1
Contestualmente agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'art. 4 della scrittura, regolarmente onorati dal in qualità di legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
Park House, si è impegnato “ad ottenere la liberazione del Sig. dalle garanzie Parte_1 dallo stesso prestate a favore dell'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena [..omissis..], in relazione ai debiti complessivamente assunti e alle esposizioni della Park House S.r.l.”. Infine, al penultimo capoverso dell'art. 4 ed si sono obbligati “ora per Controparte_1 CP_2 allora e in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne il Sig. da qualsiasi richiesta Pt_1 economica o azione che il dovesse promuovere nei confronti del Sig. Controparte_3
pagina2 di 5 medesimo in relazione alle garanzie prestate richiamate in premessa, facendosi carico Pt_1 direttamente delle richieste in questione”;
- nonostante tali garanzie il con decreto n. 1894 del 13.11.2017, Rg. n. 5139/17, Pt_1 chiesto ed ottenuto dalla si è visto ingiungere dal Controparte_3
Tribunale di Tivoli il pagamento della somma di €. 133.181,10, in solido con la Park House
S.r.l.;
- il proponeva rituale opposizione chiedendo al Tribunale di Tivoli anche Pt_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Società Park House S.r.l. e dei Signori
[...] ed Parte_2 CP_2
- tuttavia, il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 20.07.2018, non autorizzava la chiamata in causa per le seguenti ragioni: “al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione in questione sia rimessa alla discrezionalità del giudice che deve sempre tenere conto, in modo prioritario, delle ragioni di economica processuale e di ragionevole durata del processo;
ritenuto che
nel caso in esame la chiamata in oggetto non risulti compatibile con le ragioni di economia processuale, avuto riguardo al numero delle parti coinvolte ed alla complessità e pluralità dei rapporti posti a base della transazione invocata dall'opponente”;
- con sentenza n. 140 del 31.01.2022 il Tribunale di Tivoli rigettava l'opposizione proposta dal e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1
- la Park House S.r.l. risulta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese il che determina la successione delle obbligazioni in capo ai Soci e Pt_3 CP_1
Ha dunque esposto che il ha diritto di essere sollevato da qualsiasi pretesa Pt_1 creditoria della vantata nei confronti della Park Service S.r.l., dalla stessa Società CP_3 ingiunta, nonché da ed responsabili in solido. In base agli accordi Controparte_1 CP_2 intercorsi e agli impegni assunti con la sottoscrizione della scrittura privata del 13.07.2011 il ha interesse ad agire in giudizio, nel presente procedimento, nei confronti della Park Pt_1
House s.r.l., ed affinché vengano condannati all'adempimento Controparte_1 CP_2 dell'obbligazione contratta a fronte degli obblighi ai quali il ha ottemperato, ovvero a Pt_1 manlevare il da qualsiasi richiesta economica proveniente dalla Banca Monte dei Paschi Pt_1 di Siena collegata alle operazioni facenti capo alla Park House S.r.l..
Si sono costituite le parti convenute, contestando la domanda avanzata dalla parte attrice e rilevando che quest'ultima non avesse fornito la prova del proprio pagamento nei riguardi del creditore, tale da legittimare il positivo esperimento della domanda di regresso. Hanno osservato che all'accordo invocato dalla controparte è rimasta estranea la banca.
Ha in ogni caso rilevato che il medesimo decreto ingiuntivo notificato dalla banca monte dei Paschi di Siena nei riguardi dell'attore è stato vittoriosamente opposto dalla società Park
House s.r.l., che ne ha ottenuto la revoca con sentenza del Tribunale di Tivoli.
Ha dunque chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice ha rigettato l'istanza depositata dalle parti per la sospensione del processo.
La causa è stata istruita in via documentale, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina3 di 5 All'udienza del 2 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dall'attore Parte_1 possa ritenersi fondata limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevato e tenuto indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie avanzate nei suoi riguardi della
[...]
Controparte_3
Le parti convenute hanno fondatamente obiettato, rispetto alla richiesta della parte attrice intesa ad ottenere la loro condanna al pagamento di importo corrispondente a quello del decreto ingiuntivo n. 1894/2017, pari ad euro 133.181,10, che la parte attrice non avesse dato prova di avere effettuato alcun pagamento di cui potesse per l'effetto ritenersi giustificato il rimborso.
D'altra parte alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, innanzi al Tribunale di Tivoli, del giudizio di opposizione promosso dalle odierne parti convenute avverso l'indicato, medesimo, decreto ingiuntivo, le spettanze della odierna parte attrice nei riguardi del creditore risultano del tutto virtuali, potendo trovare nuovo fondamento Controparte_3 solo in caso di riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello nel giudizio di secondo grado attualmente pendente.
Deve però ritenersi che sia senz'altro sussistente l'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto ad essere tenuta indenne o manlevata dalle richieste del creditore . Controparte_3
La richiesta di condanna della controparte al pagamento di somma corrispondente a quella del decreto ingiuntivo non può del resto che sottintendere una richiesta di accertamento della sussistenza del diritto che giustifica l'accoglimento di una simile richiesta, essendo d'altra parte l'attività di accertamento consustanziale all'esercizio della funzione giurisdizionale.
La domanda avanzata dalla parte attrice deve pertanto essere accolta limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevata e tenuta indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie che verranno avanzate nei suoi riguardi della Controparte_3
Le ragioni del decidere giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevata e tenuta indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie che verranno avanzate nei suoi riguardi della
Controparte_3
Spese di lite compensate.
pagina4 di 5 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,25 marzo 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.600/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELTRI RICCARDO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. FACIONI MARTINA C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024.
pagina1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ed quali l.r. della Park House s.r.l., Controparte_1 CP_2 avanzando nei loro riguardi domanda intesa “a manlevare e tenere indenne il Sig. Parte_1 da tutte le pretese creditorie che la vantate in virtù del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1894 del 13.11.2017, Rg. n. 5139/17 emesso dal Tribunale di Tivoli e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 133.181,10, oltre interessi convenzionali di mora entro i limiti di cui alla tabella ministeriale di riferimento ex
L. 108 el 1996, oltre le spese legali liquidate nel predetto decreto ingiuntivo e nella successiva sentenza emessa a seguito dell'opposizione spiegata”.
Ha esposto che:
- alla luce del deteriorarsi dei rapporti con gli altri Soci della Park House s.r.l. il Pt_1 decideva di lasciare la compagine societaria della Park House S.r.l. e transigere tutti i rapporti con gli altri soci e le Società a loro ricollegabili;
- proprio per tale ragione in data 13.07.2011 in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. delle Società Immobiliare Costruzioni Le Nereidi S.r.l., Immobiliare
Aurora 20100 S.r.l., Immobiliare Monte Massimo S.r.l., Barcellona 2010 S.r.l. e Immobiliare
CMF S.r.l., da una parte, ed i Signori , nonchè le Controparte_1 CP_2 CP_4
e Park House S.r.l., dall'altra parte, sottoscrivevano una scrittura privata con la quale
[...] venivano riconciliate le somme, dovute da ciascuna parte all'altra, in virtù di rapporti economici pregressi intercorsi tra le parti;
Tra gli impegni assunti dal si evince quello di trasferire Pt_1 il 50% delle proprie quote della Società Park House, di cedere e trasferire due beni immobili, a fronte dell'obbligazione, della quale si è fatta carico la Società Park House e i relativi soci personalmente di “porre in essere quanto necessario al fine di liberare il Sig. dalle Parte_1 fidejussioni personali prestate a garanzia del debito contratto da parte della creditrice PARK
HOUSE S.r.l. con il Monte dei Paschi di Siena”. Infatti, in sede di sottoscrizione dell'atto transattivo le parti, dopo essere addivenute alla quantificazione del debito del Pt_1 determinavano anche le modalità di pagamento ed estinzione dello stesso dichiarando “di essere soddisfatte e tacitate con l'assetto economico complessivamente raggiunto in virtù del presente atto, per le causali di cui in premessa, in ogni caso le medesime e Park House S.r.l. CP_4 rinunziano irrevocabilmente a qualsiasi eventuale pretesa o azione che dovesse residuare nei confronti del Sig. o delle Società in epigrafe in ordine al debito di cui in premessa”. Pt_1
Contestualmente agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'art. 4 della scrittura, regolarmente onorati dal in qualità di legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
Park House, si è impegnato “ad ottenere la liberazione del Sig. dalle garanzie Parte_1 dallo stesso prestate a favore dell'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena [..omissis..], in relazione ai debiti complessivamente assunti e alle esposizioni della Park House S.r.l.”. Infine, al penultimo capoverso dell'art. 4 ed si sono obbligati “ora per Controparte_1 CP_2 allora e in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne il Sig. da qualsiasi richiesta Pt_1 economica o azione che il dovesse promuovere nei confronti del Sig. Controparte_3
pagina2 di 5 medesimo in relazione alle garanzie prestate richiamate in premessa, facendosi carico Pt_1 direttamente delle richieste in questione”;
- nonostante tali garanzie il con decreto n. 1894 del 13.11.2017, Rg. n. 5139/17, Pt_1 chiesto ed ottenuto dalla si è visto ingiungere dal Controparte_3
Tribunale di Tivoli il pagamento della somma di €. 133.181,10, in solido con la Park House
S.r.l.;
- il proponeva rituale opposizione chiedendo al Tribunale di Tivoli anche Pt_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Società Park House S.r.l. e dei Signori
[...] ed Parte_2 CP_2
- tuttavia, il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 20.07.2018, non autorizzava la chiamata in causa per le seguenti ragioni: “al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione in questione sia rimessa alla discrezionalità del giudice che deve sempre tenere conto, in modo prioritario, delle ragioni di economica processuale e di ragionevole durata del processo;
ritenuto che
nel caso in esame la chiamata in oggetto non risulti compatibile con le ragioni di economia processuale, avuto riguardo al numero delle parti coinvolte ed alla complessità e pluralità dei rapporti posti a base della transazione invocata dall'opponente”;
- con sentenza n. 140 del 31.01.2022 il Tribunale di Tivoli rigettava l'opposizione proposta dal e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Pt_1
- la Park House S.r.l. risulta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese il che determina la successione delle obbligazioni in capo ai Soci e Pt_3 CP_1
Ha dunque esposto che il ha diritto di essere sollevato da qualsiasi pretesa Pt_1 creditoria della vantata nei confronti della Park Service S.r.l., dalla stessa Società CP_3 ingiunta, nonché da ed responsabili in solido. In base agli accordi Controparte_1 CP_2 intercorsi e agli impegni assunti con la sottoscrizione della scrittura privata del 13.07.2011 il ha interesse ad agire in giudizio, nel presente procedimento, nei confronti della Park Pt_1
House s.r.l., ed affinché vengano condannati all'adempimento Controparte_1 CP_2 dell'obbligazione contratta a fronte degli obblighi ai quali il ha ottemperato, ovvero a Pt_1 manlevare il da qualsiasi richiesta economica proveniente dalla Banca Monte dei Paschi Pt_1 di Siena collegata alle operazioni facenti capo alla Park House S.r.l..
Si sono costituite le parti convenute, contestando la domanda avanzata dalla parte attrice e rilevando che quest'ultima non avesse fornito la prova del proprio pagamento nei riguardi del creditore, tale da legittimare il positivo esperimento della domanda di regresso. Hanno osservato che all'accordo invocato dalla controparte è rimasta estranea la banca.
Ha in ogni caso rilevato che il medesimo decreto ingiuntivo notificato dalla banca monte dei Paschi di Siena nei riguardi dell'attore è stato vittoriosamente opposto dalla società Park
House s.r.l., che ne ha ottenuto la revoca con sentenza del Tribunale di Tivoli.
Ha dunque chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice ha rigettato l'istanza depositata dalle parti per la sospensione del processo.
La causa è stata istruita in via documentale, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina3 di 5 All'udienza del 2 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dall'attore Parte_1 possa ritenersi fondata limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevato e tenuto indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie avanzate nei suoi riguardi della
[...]
Controparte_3
Le parti convenute hanno fondatamente obiettato, rispetto alla richiesta della parte attrice intesa ad ottenere la loro condanna al pagamento di importo corrispondente a quello del decreto ingiuntivo n. 1894/2017, pari ad euro 133.181,10, che la parte attrice non avesse dato prova di avere effettuato alcun pagamento di cui potesse per l'effetto ritenersi giustificato il rimborso.
D'altra parte alla luce dell'esito del giudizio di primo grado, innanzi al Tribunale di Tivoli, del giudizio di opposizione promosso dalle odierne parti convenute avverso l'indicato, medesimo, decreto ingiuntivo, le spettanze della odierna parte attrice nei riguardi del creditore risultano del tutto virtuali, potendo trovare nuovo fondamento Controparte_3 solo in caso di riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello nel giudizio di secondo grado attualmente pendente.
Deve però ritenersi che sia senz'altro sussistente l'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto ad essere tenuta indenne o manlevata dalle richieste del creditore . Controparte_3
La richiesta di condanna della controparte al pagamento di somma corrispondente a quella del decreto ingiuntivo non può del resto che sottintendere una richiesta di accertamento della sussistenza del diritto che giustifica l'accoglimento di una simile richiesta, essendo d'altra parte l'attività di accertamento consustanziale all'esercizio della funzione giurisdizionale.
La domanda avanzata dalla parte attrice deve pertanto essere accolta limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevata e tenuta indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie che verranno avanzate nei suoi riguardi della Controparte_3
Le ragioni del decidere giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice limitatamente all'accertamento del diritto, discendente dal disposto dell'art. 4 della scrittura privata intercorsa tra le parti, di essere manlevata e tenuta indenne dalle odierne parti convenute da tutte le pretese creditorie che verranno avanzate nei suoi riguardi della
Controparte_3
Spese di lite compensate.
pagina4 di 5 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli,25 marzo 2025
Il Giudice dott. Michele Cappai
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