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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2403/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 256/2024 emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente tra
CF.: rappresentato e difeso dall'Avv.Antonietta Parte_1 C.F._1
Di Tano, giusto mandato in atti PEC: Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
C.F. ; P.IVA_1
nonché , in persona Controparte_2 del Dirigente legale rapp.te pro-tempore, C.F. entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC;
Email_2
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 agosto 2024 ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale Gl di Cassino il 19 marzo 2024.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l'affermazione del diritto alla valutazione del servizio militare di leva, assolto non in costanza di nomina, quale servizio specifico, con attribuzione di complessivi 6 punti, in luogo dei 0,60 accordati, ossia nella stessa misura del punteggio accordato per il servizio di leva svolto in costanza del rapporto secondo la tabella di valutazione dei titoli di servizio, Allegato A/1 di cui al DM
50/2021 e a valere sulle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA, per i profili di assistente ammnistrativo, e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, previa occorrendo disapplicazione dell'allegato A alla tabella di valutazione dei titoli di cui al richiamato D.m. 50/2021.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Parte_1
Si è costituto il , anche quale Controparte_1 [...]
argomentando sulla correttezza dell'interpretazione Controparte_2 dell'art. 2050, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 e del DM 50/2021 resa dal giudice di prime cure.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto giustificata la differente valutazione ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA operata dall'amministrazione del servizio militare adempiuto non in costanza di rapporto di lavoro rispetto a quello svolto in costanza di rapporto tale che il primo abbia un punteggio sensibilmente inferiore (0,60) rispetto a quello riconosciuto per il servizio di leva in costanza di rapporto ( 6 punti).
Avverso tale determinazione propone impugnazione richiamando a Parte_1 sostegno della propria opinione le decisioni di questa Corte di Appello (fra cui le sentenze nn.
1658/24 e 742/2024) nonché la sentenza della Cassazione n. 34686 del 2021 .
L'appello è infondato.
Mette conto richiamare sul punto le svariate decisioni assunte di recente dalla Suprema Corte
a partire dalla n. 22429/2024 (cui seguivano 22432/2024, 9738/2025, 13705/2025,
17861/2025, 23091/2025) nelle quali si è consolidata l'affermazione di un indirizzo interpretativo del tutto opposto all'orientamento seguito in precedenza da questa Corte di merito.
Pag. 2 di 8 Si richiama l'iter motivatorio ex art.118 della sentenza n. 2197/2025 con cui questo Collegio ha già prestato adesione all'orientamento della Suprema Corte:
<<
7.1. Ha chiarito, al riguardo, il giudice di legittimità - nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria – che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sent. n. 22429 del 2024).
7.2 Nella recente pronuncia n. 9738 del 2025 (in cui sono stati richiamati i principi già espressi nella precedente decisione n. 22429 de 2024) il Supremo Collegio ha ribadito quanto segue: alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza
Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n.
8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria
Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo,
a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la
Pag. 3 di 8 valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo
III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»; in sostanza, secondo la
Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 10 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga
Pag. 4 di 8 previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il
Pag. 5 di 8 D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema….”.
Del pari del precedente sopra citato di questa Corte vanno richiamate anche le considerazioni in punto di integrità del contraddittorio: domanda e l'applicazione del principio della “ragione più liquida” più volte richiamato dalla
Suprema Corte di Cassazione, anche in punto di regolarità del contraddittorio, esime il
Collegio dal verificare l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti degli appellati operatori ATA inseriti o che saranno inseriti delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale Ata.... Ciò in quanto, pur ove l'adempimento fosse necessario, lo stesso sarebbe ininfluente ai fini del decidere;
né potrebbe essere fissata una nuova udienza per l'integrazione del contraddittorio, pure ininfluente e lesiva del principio di ragionevole durata del processo.
9.1 Ha affermato, invero, il giudice di legittimità (Ord. n. 10839 del
2019) che: La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” e, altresì, che “Il rispetto del diritto
Pag. 6 di 8 fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt.
175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. sent. n. 15106 del 2013).
9.2 Il Collegio ritiene tali principi, riferiti nei casi scrutinati alla Suprema Corte, estensibili, per il loro carattere generale, anche al giudice dell'appello>>.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del grado – stante le sopravvenute pronunce del giudice di legittimità – sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 Parte_1 nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con riferimento alla Controparte_2 sentenza n. 256/2024 emessa il giorno 19 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Cassino ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 7 di 8 (dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2403/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 256/2024 emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente tra
CF.: rappresentato e difeso dall'Avv.Antonietta Parte_1 C.F._1
Di Tano, giusto mandato in atti PEC: Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
C.F. ; P.IVA_1
nonché , in persona Controparte_2 del Dirigente legale rapp.te pro-tempore, C.F. entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC;
Email_2
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 agosto 2024 ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 256/2024 emessa dal Tribunale Gl di Cassino il 19 marzo 2024.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l'affermazione del diritto alla valutazione del servizio militare di leva, assolto non in costanza di nomina, quale servizio specifico, con attribuzione di complessivi 6 punti, in luogo dei 0,60 accordati, ossia nella stessa misura del punteggio accordato per il servizio di leva svolto in costanza del rapporto secondo la tabella di valutazione dei titoli di servizio, Allegato A/1 di cui al DM
50/2021 e a valere sulle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA, per i profili di assistente ammnistrativo, e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, previa occorrendo disapplicazione dell'allegato A alla tabella di valutazione dei titoli di cui al richiamato D.m. 50/2021.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Parte_1
Si è costituto il , anche quale Controparte_1 [...]
argomentando sulla correttezza dell'interpretazione Controparte_2 dell'art. 2050, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 e del DM 50/2021 resa dal giudice di prime cure.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto giustificata la differente valutazione ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA operata dall'amministrazione del servizio militare adempiuto non in costanza di rapporto di lavoro rispetto a quello svolto in costanza di rapporto tale che il primo abbia un punteggio sensibilmente inferiore (0,60) rispetto a quello riconosciuto per il servizio di leva in costanza di rapporto ( 6 punti).
Avverso tale determinazione propone impugnazione richiamando a Parte_1 sostegno della propria opinione le decisioni di questa Corte di Appello (fra cui le sentenze nn.
1658/24 e 742/2024) nonché la sentenza della Cassazione n. 34686 del 2021 .
L'appello è infondato.
Mette conto richiamare sul punto le svariate decisioni assunte di recente dalla Suprema Corte
a partire dalla n. 22429/2024 (cui seguivano 22432/2024, 9738/2025, 13705/2025,
17861/2025, 23091/2025) nelle quali si è consolidata l'affermazione di un indirizzo interpretativo del tutto opposto all'orientamento seguito in precedenza da questa Corte di merito.
Pag. 2 di 8 Si richiama l'iter motivatorio ex art.118 della sentenza n. 2197/2025 con cui questo Collegio ha già prestato adesione all'orientamento della Suprema Corte:
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7.1. Ha chiarito, al riguardo, il giudice di legittimità - nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria – che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sent. n. 22429 del 2024).
7.2 Nella recente pronuncia n. 9738 del 2025 (in cui sono stati richiamati i principi già espressi nella precedente decisione n. 22429 de 2024) il Supremo Collegio ha ribadito quanto segue: alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza
Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n.
8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria
Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma
1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo,
a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la
Pag. 3 di 8 valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo
III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»; in sostanza, secondo la
Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 10 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga
Pag. 4 di 8 previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti,
l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il
Pag. 5 di 8 D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602; 10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema….”.
Del pari del precedente sopra citato di questa Corte vanno richiamate anche le considerazioni in punto di integrità del contraddittorio: domanda e l'applicazione del principio della “ragione più liquida” più volte richiamato dalla
Suprema Corte di Cassazione, anche in punto di regolarità del contraddittorio, esime il
Collegio dal verificare l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti degli appellati operatori ATA inseriti o che saranno inseriti delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale Ata.... Ciò in quanto, pur ove l'adempimento fosse necessario, lo stesso sarebbe ininfluente ai fini del decidere;
né potrebbe essere fissata una nuova udienza per l'integrazione del contraddittorio, pure ininfluente e lesiva del principio di ragionevole durata del processo.
9.1 Ha affermato, invero, il giudice di legittimità (Ord. n. 10839 del
2019) che: La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” e, altresì, che “Il rispetto del diritto
Pag. 6 di 8 fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt.
175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti” (Cass. sent. n. 15106 del 2013).
9.2 Il Collegio ritiene tali principi, riferiti nei casi scrutinati alla Suprema Corte, estensibili, per il loro carattere generale, anche al giudice dell'appello>>.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese del grado – stante le sopravvenute pronunce del giudice di legittimità – sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 Parte_1 nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con riferimento alla Controparte_2 sentenza n. 256/2024 emessa il giorno 19 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Cassino ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 7 di 8 (dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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