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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14671/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TROMBINI MARISA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, da cui Parte_1 Controparte_1 nasceva il 9.12.09. Per_1
Le condizioni di affidamento, tempi di permanenza con i genitori e mantenimento del minore venivano regolate più volte a partire dal 2013. Da ultimo, con decreto del 4-5-16, questo Tribunale recepiva un accordo tra i genitori, prevedendo in sintesi (doc. 8 ric.): l'affidamento condiviso del figlio, con residenza dalla madre;
visite al padre a weekend alternati e due giorni infrasettimanali;
un assegno di mantenimento a carico del padre di € 250 (e poi € 300 quando egli avesse trovato lavoro).
2. Con ricorso depositato il 25.11.25, la ricorrente ha chiesto di modificare tali condizioni.
Con decreto del 4.12.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali, che hanno depositato una relazione il 9-4-25.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. alla parte resistente, che non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha depositato una memoria il 18-4-25 ed è comparsa all'udienza del 13-5-25; col suo accordo, il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie del caso e respinta ogni avversa istanza: • Quanto all'affidamento: - in via principale disporre l'affidamento superesclusivo del figlio nato a [...] V.T. Persona_2
(BS) in data 9 dicembre 2009 alla madre con collocamento presso la stessa;
- in via subordinata disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo del figlio nato a [...] V.T. (BS) in data 9 dicembre 2009 alla madre Persona_2 Pt_1
, con collocamento presso la stessa;
• Quanto al mantenimento ordinario del figlio: - disporre a carico del padre
[...]
l'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio minore nella somma che verrà ritenuta di giustizia e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età o dell'autonomia economica dello stesso, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
• Quanto alle spese straordinarie: - disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo, da versarsi entro il 10 del mese successivo rispetto a quello in cui la madre sosterà la spesa;
• Quanto all'assegno unico, esso spetterà per intero alla madre;
• Con vittoria delle spese di lite».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.12.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La domanda di affidamento c.d. super esclusivo di alla madre merita accoglimento, in Per_2 ragione: della irreperibilità anche anagrafica del padre (doc. 16 ric.); del lungo tempo trascorso dall'ultimo incontro con il figlio (marzo 2023), se si eccettua l'episodio del 18-9-24, quando il padre si sarebbe avvicinato ubriaco all'oratorio; dei messaggi inviati dal resistente al figlio dopo quella occasione, in cui scriveva ad esempio «e adesso vai pure dall'avvocato che vuoi che io lo già chiamato e voglio toglierti come figlio.. perché te non sei mio figlio.. ti auguro una buona vita e cancella pure il mio numero perché io e te come da tua richiesta piu volte.. non ci sentiremo mai piu» (doc. 19 ric.); della mancata collaborazione del padre con i servizi sociali, che pure l'hanno contattato (cfr. relazione del 9-4-25); del desiderio espresso dal ragazzo (ibidem). Di contro, la madre si occupa quotidianamente del figlio ed è stata descritta come totalmente adeguata.
4.2. Non vi sono le condizioni per disporre incontri di con il padre, essendo opportuno Per_2 rimettersi alle indicazioni dei Servizi Sociali, nel senso che il ragazzo potrebbe giovarsi di un percorso psicologico e che un'eventuale ripresa dei rapporti andrebbe valutata nel suo esclusivo interesse.
4.3. Venendo agli aspetti economici, risulta che la ricorrente sia titolare di un'officina con il nuovo marito;
in udienza, ella ha dichiarato di guadagnare circa € 8000 netti al mese, di percepire l'assegno unico di € 40 (anche per il secondo figlio ) e di pagare € 400 per la locazione. Le sue dichiarazioni Per_3 dei redditi riportano € 39.000 lordi circa nel 2022 ed € 58.111 netti nel 2023.
Nulla è noto sul conto del resistente, che peraltro avrebbe versato sporadicamente il mantenimento pattuito nel 2016; si ritengono tuttavia superflue indagini tributarie, stante la richiesta della ricorrente.
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di un ragazzo di quasi 16 anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, interamente dalla madre).
Rispetto all'accordo del 2016, la madre: ha verosimilmente incrementato i propri redditi, stando a quanto dichiarato in udienza;
ha contratto un nuovo matrimonio nel 2018; ha avuto un secondo figlio nel 2019. Sono venuti meno i tempi di permanenza di con il padre, con il relativo mantenimento Per_2 diretto. In mancanza di una richiesta specifica da parte della ricorrente, il Collegio ritiene di dare continuità all'accordo, con rivalutazione Istat, e pertanto di stabilire l'assegno in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico (stante l'affidamento c.d. super esclusivo).
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La decorrenza può essere fissata dalla presente sentenza, trattandosi di mera rivalutazione coperta ex lege per il pregresso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, perché non sono state assunte prove né redatti scritti conclusivi). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
Per_2 stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che frequenti il padre se, quando e come lo vorrà, eventualmente previa Per_2 valutazione da parte dei Servizi Sociali dietro sua richiesta;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: luglio 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− revoca l'incarico conferito ai Servizi Sociali;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di
€ 3808,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. Si comunichi anche ai Servizi Sociali “Civitas”.
Brescia, 24/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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