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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14054 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
− S E Z I O N E V C I V I L E −
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15541del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
CF. Parte_1 C.F._1 CAPECE LO SA CF. C.F._2
CF. Parte_2 C.F._3
CF. Parte_3 C.F._4
CF. Parte_4 C.F._5
CF. Parte_5 C.F._6
CF. Parte_6 C.F._7
CF. CP_1 C.F._8
CF. Parte_7 C.F._9 CI MO CF. C.F._10
CF. IN QUALITÀ DI EREDE DI FERRARA Parte_8 C.F._11 ORAZIO, COSTITUITO E DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
PE IA CF. E CF. IN C.F._12 Parte_9 C.F._13 QUALITÀ DI EREDI DI , COSTITUITO E DECEDUTO IN CORSO DI Persona_1 CAUSA
CF. Parte_10 C.F._14
CF. Persona_2 C.F._15
CF. Parte_11 C.F._16
CF. Controparte_2 C.F._17 elettivamente domiciliati in Roma via Antonio Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Stefano Sablone, rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto introduttivo ed ex art 302 cpc del 20.6.19 ATTORI E
cf. CP_3 P.IVA_1 elettettivamente domiciliata in Roma piazza della Marina n 1 presso lo studio dell'avv. Lucio Filippo Longo, rappresentante e difensore come da procura in calce alla comparsa di risposta
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CONVENUTA E
Controparte_4 P.IVA_2 elettettivamente domiciliato in Roma via Antonio Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Stefano Sablone, rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto di intervento INTERVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno chiesto accertarsi il diritto di proprietà - a titolo derivativo od originario- delle particelle immobiliari n 218, 219, 609, 900 sub 2, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 231,106 sub 3, 229 sub 1, 229 sub 2 e 347 sub 1 del foglio 219 ricadenti nel Centro residenziale cassia sito in Roma Via SI TI n 395. CP_4 Hanno dedotto in particolare a sostegno che:
-l'avv. in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Parte_1 SI 395- facente parte del Centro residenziale SI TI- aveva acquistato con l'atto del 2006 non solo le parti comuni del condominio di via Val Gardena 3 e Via SI 395 ma anche il diritto di comproprietà sul circolo sportivo CP_4
[...]
-in occasione dell'assemblea del circolo sportivo del 2017 aveva appreso che la OAM Società Sportiva Dilettantistica conduttrice del circolo in qualità di controparte di un giudizio per la risoluzione del contratto di locazione aveva ivi depositato un verbale di rilascio dell'immobile in favore della e CP_3 contro il Fallimento Apen Trading comprensivo delle particelle ad oggi reclamate;
-l'avv. i era perciò opposta all'esecuzione, ed il Tribunale aveva concesso Pt_1 termine per la introduzione del presente giudizio di merito;
-gli odierni attori dunque in qualità di proprietari facenti parte del centro residenziale in base ai titoli prodotti erano comproprietari del CP_4 RC Sportivo, come confermato anche dal Regolamento trascritto di condominio del 1971 ;
-essi inoltre avevano posseduto da oltre quarant'anni tutte le porzioni immobiliari che costituiscono il fin dalla edificazione allorquando recintate Controparte_4 tutte le aree dello stesso;
-avevano manutenuto i confini, le recinzioni ed il circolo stesso provvedendo al pagamento delle relative imposte e alla conclusione dei di locazione sottoscritti con l'ente di gestione, nonché al contratto di comodato con l'ex portiere chiave ha destinato la sua porzione ad orto;
-laddove dunque non provata in base ai titoli di acquisto la proprietà a titolo derivativo, in ogni caso in qualità di con possessori per oltre quarant'anni avevano acquistato a titolo originario;
-anche la sentenza n.18869 /17 resa nel giudizio contro la OAM avrebbe riconosciuto il loro diritto di proprietà ovvero del RC Sportivo;
-le particelle rivendicate e reclamate dalla erano state sempre incluse CP_3 nella planimetria del RC;
-le società costruttrici sin dal 1969 si erano obbligate a cedere al Comune di Roma
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le particelle reclamate e a destinarle a servizio delle costruzioni progettate;
-la stessa aveva prodotto relazione tecnica da cui emergeva che la sua CP_3 dante causa aveva concesso 1.380.000 di sua proprietà ad uso comune degli edifici di via Val Gardena 3 per ciò posseduti da oltre 40 anni.
Si è costituito con atto di intervento ad adiuvandum il Controparte_4 in qualità di ente gestore del RC- sostanzialmente riportandosi alle
[...] difese degli attori, e deducendo come tutti gli attori ovvero i loro dante causa che avevano acquistato le unità del centro Residenziale erano divenuti CP_4 comproprietari pro quota o collettivamente e compossessori esclusivi di tutta la area che costituisce il RC e recintate.
Si è costituita la resistendo e deducendo che: CP_3
-solo il in qualità di ente autonomo aveva diritto alla domanda ma non i CP_4 Condomini, giacchè non tutti avevano comprato le quote del;
CP_4
-infatti il Condominio era ente diverso dal , e solo parte dei beni del CP_4
appartenevano a quei condomini che ne avevano acquistato le quote;
CP_4
-il era stato costituito dalla impresa ER, che aveva venduto le 100 CP_4 quote anche a soggetti estranei al Condominio;
-non era il Condominio che possedeva il , ma il contrario, avendo il CP_4
beni di proprietà esclusiva;
CP_4
-l'area del RC come da regolamento del 1971 comprendeva solo due tennis, la piscina ed il locale Club, rimanendo esclusa ogni altra zona;
- a riprova il contratto di gestione concluso con la soc. il 27.5.73, con Pt_12 previsione di recinzione ex art 10 di un terreno detenuto dal RC in via precaria come indicato nella planimetria e disegno allegato;
-tale zona non coincideva con quella pretesa da ma laddove lo fosse gli CP_3 attori la detenevano nella consapevolezza dell'altrui proprietà;
-la recinzione poi non era stata mai realizzata, come evidenziato nel successivo contratto concluso con la nel 1986; Pt_12
-le particelle poi richiamate nel regolamento trascritto era diverse da quelle rivendicate da essa convenuta, come da confronto delle due planimetrie;
-come da regolamento solo due campi da tennis, la piscina ed il locale club rientravano nella proprietà ovvero nelle 100 quote cedute e solo ad una parte dei dante causa dei soci, mentre non il parco e altre aree infatti non utilizzate ovvero non edificate come da fotografia del volo del 2014;
-la realizzazione di altre strutture nella proprietà era avvenuta dunque CP_3 successivamente ad opera della OAM affittuaria del;
CP_4
-nella causa tra il ed OAM, quest'ultima aveva ritenuto di avere affittato CP_4 dal area composta da piscina, 4 campi da tennis, palestra, 4 campi da CP_4 gioco, spogliatoio ed aree verdi al fg. 219 part 189 sub 503 come da planimetria non corrispondente allo stato dei luoghi, alterando i confini delle diverse proprietà confinanti;
-la soc. ER aveva alienato le aree rivendicate da alla Maison SI CP_3 TI spa poi fallita, ed assunta da essa convenuta;
-nessun acquisto a titolo derivativo poteva dunque essere rivendicato dagli attori;
-anche l'acquisto a titolo originario era escluso dalla consapevolezza di una detenzione precaria, come dichiarato dai conduttori del con locazioni del CP_4 1973 e 1986 e dai loro familiari;
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-inoltre la proprietà rivendicata a titolo di usucapione apparteneva alla
[...]
, società fallita nel 93, on atto interruttivo dell'acquisto; Controparte_5
- in sede di ctu nel Fallimento era stata individuata l'area e i relativi CP_3 confini, come rivendicati da essa convenuta. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con condanna ex art 96 cpc e vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale, l'escussione testimoniale ed espletata ctu tecnica- è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.6.25.
Preliminarmente circa la legittimazione alla domanda- siccome contestata dalla deve osservarsi quanto segue. CP_3 L'area oggetto di rivendica nel presente giudizio non può ritenersi neanche astrattamente in capo al che ne ha la gestione- bensì in capo ai Controparte_4 singoli proprietari del Condominio/Complesso Edilizio che ne detengano le quote. Depone in tal senso il regolamento trascritto del 1971 (all. 2 cit.) del Complesso Edilizio in Roma Via SI TI, Via Valgardena e Via dell'Acqua Traversa composto ex art 1 da villini formanti il Complesso residenziale CP_4 realizzato dall'impresa ER Edilizia…proprietario ex art 2 di parti comuni come elencate. Invero secondo tale regolamento ex art 4 non è comune all'intero Complesso -ma solo agli acquirenti del complesso che abbiano sottoscritto le relative adesioni- l'area formata da due campi da tennis piscina e locale club (come da planimetria marrone) e la società venditrice laddove non raggiunte adesioni per il numero di cento quote si riservava l'ammissione di terzi. Ora in assenza di prova contraria deve ritenersi che la società venditrice abbia collocato tutte le quote ai proprietari del . Pt_13 In ogni caso anche se gli attori non rappresentassero il 100% delle quote ovvero alcuni proprietari del Complesso non avessero aderito o infine alcune quote fossero state attribuite anche a terzi estranei al Complesso, non di meno gli odierni istanti laddove dimostrata la loro adesione (o dei loro aventi causa) sarebbero in quanto comproprietari appunto pro quota delle zone di cui all'art 4 alla presente titolati alla domanda di rivendicazione della cosa comune. Al riguardo “l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari” (Cass 685/11). Ebbene tutti gli attori hanno dimostrato di avere acquistato manifestando espressamente negli atti stipulati l'adesione alle quote di comproprietà (all 1.1. ss. cit.): si veda a titolo esemplificativo la vendita del 30.5.72 dalla Parte_14 alla sig. ove expressis verbis trasferite le quote di
[...] Parte_3 comproprietà, i diritti e gli obblighi relativi agli impianti sportivi previsti dall'art 4 del regolamento. D'altra parte essendosi la difesa chiedendo unicamente il rigetto CP_3 dell'avversa domanda, non è stata necessaria l'integrazione del contraddittorio di tutti gli eventuali quotisti (Cassa 24234/18).
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Passando al merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Gli attori hanno allegato di avere appreso di un verbale di rilascio dei beni del dalla OAM - conduttrice del alla comprendente le CP_4 CP_4 CP_3 particelle di terreno 218, 219, 609, 900 sub 2, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 231,106 sub 3, 229 sub 1, 229 sub 2 e 347 sub 1 del foglio 219, di cui chiedono invece il riconoscimento di proprietà.
Ora la prova -su loro incombente- dell'invocato acquisto a titolo derivativo non è stata raggiunta.
Al riguardo anche con l'ausilio di ctu tecnica- analitica ed approfondita nella valutazione dei documenti tecnici e nelle osservazioni anche con sopralluogo- non è emerso documentalmente alcun atto di acquisto degli istanti ovvero del dei dante causa in continuità delle particelle de quibus.
Sul punto nel regolamento del Condominio- cioè come sopra del Complesso ove sono stati edificati gli stabili dalla costruttrice - non sono indicati i dati CP_6 catastali dei terreni se non all'art 8, riferiti tuttavia all'area edificabile e non a quella non edificabile dove sorto il . CP_4 Dopo la costruzione infatti la ER ha cominciato l'alienazione degli immobili e con essa le quota di comproprietà, come sopra evidenziato. Dalle note di trascrizione di tale vendite del 1972 e dai rogiti si evincono le seguenti porzioni catastali: ad es. come evidenziato dal Ctu (all.
1.1 cit.) l'art 1 del contratto di vendita a ha identificato le particelle Parte_15 foglio 219 n 25,178,179,180, 181 parte, 182, 183, 184, 185 parte, 186, 187, 188,189, 224,191 parte, 192, 225,194 parte, 195, 226, 201,190 parte, 196 parte, 197,198,221,199,200, 202,203,204, 223 parte, 218 parte, 219 parte, 200 parte, 221 parte, 222 e 48 parte. Ebbene si tratta di particelle diverse da quelle rivendicate, se non con riferimento alla 218 e 219 acquistate in parte, su cui però con riferimento a queste due non vi è alcuna pretesa della CP_3 Infatti come accertato ed indicato anche nella planimetria disegnata dal Ctu solo sulle particelle 229,106,374,207,206231,210,219, 212,213,215 ( pag 13 elaborato definitivo ctu in grigliato) è sorta contestazione tra le parti con reciproche pretese, non così per le particelle 609,218,219 e 900 su cui non ha alcuna CP_3 rivendicazione, anche perché confinanti con soggetto terzo (all. 3 c.r.). Dunque dagli atti di acquisto con l'originario costruttore non risulta l'acquisgto pro quota di particelle del che insistano su quelle rivendicate. CP_4
Si aggiunga che con quesito integrativo al Ctu è stato possibile reperire la planimetria allegata al regolamento del Complesso, unica che ha perimetrato le quote di spettanza del , sul quale dunque gli attori hanno acquistato la CP_4 comproprietà. Invero nel su menzionato art 4 agli acquirenti del complesso -che abbiano sottoscritto le relative adesioni- viene trasferita l'area formata da due campi da tennis piscina e locale club (come da planimetria marrone). Dunque l'acquisizione di tale planimetria e la apposizione a confronto con quella elaborata dal Ctu mediante sovrapposizione ha permesso di identificare con
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chiarezza le particelle trasferite al e consistenti nella 41,205,208, la quasi CP_4 totalità della 214, parte della 216 e parte della 218 (ove infatti insistono i 2 campi da tennis e la piscina previsti dal regolamento) (pag 5 ctu integrativa del 20.7.23).
Dunque anche dal regolamento è esclusa la spettanza delle particelle rivendicate dagli attori rectius dal , in quanto assolutamente escluse dalla CP_4 regolamentazione del 1971.
Ne inficia la menzione di alcune di queste particelle nei richiamati atti di obbligo di cessione al di particelle da parte del costruttore, in assenza di CP_7 prova del conferimento conseguente all'ente territoriale, che nel caso le avrebbe determinato la indisponibilità comunque anche per il . CP_4
Escluso l'acquisto a titolo derivativo, il Tribunale deve valutare l'eventuale acquisto a titolo di usucapione.
Invero gli attori hanno allegato come l'intera area in questione sia stata dal recintata, manutenuta e da oltre 40 anni utilizzata ininterrottamente dagli CP_4 stessi, senza che la o la sua dante causa Maison SI TI avessero CP_3 contestato alcunchè.
Ora i testimoni escussi non hanno consentito di raggiungere la prova invocata dagli istanti come sopra. Invero sull'utilizzo pregresso dell'area in questione (area grigliata sopra richiamata con particelle 229,106,374,207,206231,210,219,212,213,215) in quanto area libera confinante con i campi da tennis e la piscina e asseritamente manutenuta e recintata dal (? assenza di prova documentale), in maniera CP_4 libera esclusiva e protratta per oltre 20 anni consecutivi sono stati sentiti 4 testimoni.
Ebbene i sig. questi solo per il periodo 1978/1992 dunque non Persona_3 utile per la prova dell'uso ventennale e -questi Persona_4 comunque interessato in quanto ancora proprietario di una unità residenziale e dunque pro quota del , pertanto portatore di interesse alla decisione- hanno CP_4 ricordato come detta area era sempre stata utilizzata dai soci come capo da calcio ovvero per organizzare feste, tornei.. e che le chiavi di accesso ai cancelli per questa area erano in possesso degli amministratori del e del portiere del CP_4 Complesso residenziale.
Mentre il sig. - figlio del manutentore del campo in questione e Persona_5 abitante egli stesso in un manufatto all'interno dell'area- per il periodo 1982-1994 ha ricordato come il padre lavorasse per la Maison SI di cui sapeva essere il terreno e che infatti il padre curava, e che gli avventori della zona tennis/piscina non potevano accedere liberamente all'area in quanto interdetta da una rete con cancello di cui solo il padre aveva le chiavi. Ha poi confermato che lui e i bambini del comunque accedessero CP_8 all'area per giocarvi, in quanto potevano entrare con accesso evidentemente consentito dal padre. Parimenti la sig. - istruttrice di nuoto della piscina del circolo, Testimone_1
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gestita lungamente dalla sorella- ha a escluso che l'area contesa che era un campo libero facesse parte del RC, sapendola della Maison, ed ha ricordato la rete che la separava dalla zona tennis/piscina con cui confinava.
Ora stante le divergenze testimoniali, deve però privilegiarsi la versione raccontata dai testimoni in quanto non solo disinteressati all'esito del CP_3 giudizio ma anche perché presenti in loco per lunghi periodi con funzioni specifiche ovvero addirittura abitandovi e dunque certamente in grado di riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi. Depongono poi a favore delle testimonianze dei sig. e alcune Per_5 Pt_12 dirimenti prove documentali. Circa infatti della proprietà dell'area alla Maison è stato depositato:
-contratto di guardiania con cui la società Maison SI TI spa nel 1983 assumeva il sig. per l'area rivendicata indicando le particelle rivendicate Per_5 (area grigliata planimetria ctu) (all. 18 c.r.), dimostrando la dante causa domina di comportarsi visibilmente uti dominus dell'area e di fatto curando la stessa disponendone la guardiania intesa expressis verbis come verifica giornaliera dello stato dell'area, con pulizia del campo e taglio periodico della erba, manutenzione periodica dell'abitazione con particolare attenzione al tetto, verifica della recinzione (evidentemente posta dalla Maison, che altrimenti non ne avrebbe curato la manutenzione), e con interventi di piccola manutenzione…
-contratti di gestione del del 1973 e del 1986 (all. 5 e 6 cit.) con cui lo CP_4 stesso circolo concede in gestione sempre e solo l'area della piscina e di due campi da tennis con il locale club, invitando il gestore a realizzare un recinto di un'altra area non identificata e comunque detenuta in via precaria dal , CP_4 recinzione peraltro nel 1986 non terminata prevedendo il contratto di quell'anno un obbligo per il gestore di completare a proprie spese la recinzione.
Ciò premesso stante le dichiarazioni testimoniali valorizzate di cui sopra unitamente a detti documenti deve ritenersi che l'utilizzo nel caso da parte dei soci del circolo e quindi degli attori dell'aria ad oggi rivendicata sia avvenuta nella consapevolezza di non esserne proprietari, altrimenti non spiegandosi il riconoscimento da parte del RC della detenzione precaria, e che dunque sia stato un uso meramente tollerato non inidoneo perciò all'usucapione. Né può dirsi compiuto un atto di interversione del possesso, posto che nel 1986 la recinzione non era stata ultimata e non è dato sapere se ed in specie quando su detta area siano stati realizzati ulteriori manufatti visibili, sì da sollecitare una doverosa opposizione del proprietario. Invero dalla foto google map del 2014 depositata dalla (all 11) non si CP_3 apprezzano campi da paddle etc.. e -trattandosi peraltro di riproduzione non contestata dagli attori nel primo scritto utile ovvero nella memoria ex art 183 c 6 cpc n 1- essa deve ritenersi fedele allo stato dei luoghi. Sembra dunque che la occupazione con opere visibili sia avvenuta ad opera del gestore OAM, la quale come da contratto di locazione registrato (all. 12 c.r) aveva affittato un'area non più comprensiva di 2 campi da tennis, piscina e club house, bensì anche palestra, 4 campi da gioco ,spogliatoi, e area verde..
Allora non vi è dubbio come gli attori non abbiano dimostrato che l'area rivendicata sia stata da loro utilizzata uti dominus per 20 anni consecutivi, ossia
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ritenendosi proprietari mentre nel caso specifico pacificamente appunto avevano riconosciuto la detenzione precaria;
né dimostrato di avere manutenuto l'area, essendo al contrario essa stata curata dalla Maison la quale infatti assumeva il guardiano a proprie spese ancora nel 1993; né di avere essi stessi recintato a proprie spese l'area ovvero la data di ultimazione della stessa, essendo essa anzi stata demandata al gestore ancora e nel 1986 non ancora ultimata;
né provato il periodo esatto di eventuale costruzione di manufatti visibili sulle particelle rivendicate, anzi esclusa dalla riproduzione google 2014 richiamata.
Ne consegue come manchi del tutto la prova di un possesso continuativo, pacifico e visibile che non sia stato invece consentito per mera tolleranza, come evidenziato con chiarezza dal teste sig. che ricordava giocare con i ragazzi Per_5 del nell'area passando da un cancello di cui solo il padre e dunque la CP_8 Maison avevano le chiavi.
Ciò acclarato, residua una unica considerazione circa una residua e minima delle particelle in contestazione. Come accertato condivisibilmente dal Ctu su parte della particelle 214, 211 e 208 esisteva da sempre un camminamento che consentiva ai soci di giungere ai campi da tennis. Al riguardo la gestione come sopra della piscina fu affidata nel 1973 a Per_6
la quale si era impegnata anche a curare a proprie spese i sottopassaggi
[...] dagli spogliatoi alla piscina. Invero per accedere dalla Club house -costruita nel 1972- alla piscina vi era un sottopassaggio dall'origine, come da certificati di agibilità. Nel 1986 furono presentati tuttavia due condoni rilasciati alla sig uno per Per_6 ampliamento della Club House l'altro per il cambio di uso di aree da destinare ad attività sportiva, come da accatastamento e fotografie da cui emerge: piscina coperta da pallone pressostatico e sulla six vialetto pedonale (allo stato chiuso da delimitato da siepe, muretto di delimitazione, recinzione e pavimento in CP_3 bollettonato. A pag 10 della ctu si evincono le fotografie, e si apprezza la planimetria con accesso sotterraneo dagli spogliatoi alle piscine. Secondo la mentre l'accesso alla piscina avveniva attraverso il vialetto, CP_3 non cosi per i campi da tennis per raggiungere i quali si passava da un percorso retrostante la piscina che costeggiava il Fosse dell'Acqua Traversa. Tuttavia la pratica di condono allude chiaramente ad un passaggio sotterraneo per la piscina, dovendosi ritenere che il vialetto servisse per l'accesso ai campi. Ne deriva che quanto meno dal 1986, ma si deve ritenere dall'inizio, il CP_4 abbia utilizzato quel camminamento oggetto di condono che si trova in parte sulle particelle per giungere ai campi e abbia proceduto al Condono proprio CP_3 come ne fosse il titolare. Avendo dunque la Domina posto invece una recinzione interdittiva solo in tempi recenti - ad oggi peraltro non rinvenuta dal Ctu nei sopralluoghi- questa “striscia” è stata usucapita dagli attori per un possesso ultraventennale (1986/2006), in quanto comproprietari del e come tali utilizzatori del vialetto. CP_4
Essa può essere identificata con le normali tolleranze catastali su base cartografica (all 5 in scala 1/500 come riportato sulla testata in ctu definitiva depositata in data
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12.4.23) e consistente in:
-parte della particella 214 (confinante con la particella 215) precisamente per mq 133,600;
-parte della particella 211 (confinante con la particella 212) precisamente per mq 126,238;
-parte della particella 208 (confinante con la particella 209) di estensione di mq 78,268 compresa tra il limite della particella 209, la recinzione in pali e rete rossa messa dalla e il limite del campo da tennis 2 in blu;
CP_3
-parte della particella 205 (confinante con la particella 206) per estensione di mq 6,274 compresa tra il limite della particella 206, dalla recinzione in pali e rete rossa messa dalla ed il limite del campus da tennis 1 in blu. CP_3
In conclusione la domanda può essere accolta con riconoscimento da parte degli attori per usucapione pro quota limitatamente alle particelle sopra descritte.
Spese di ctu a carico al 50% di entrambe le parti, stante l'esito del giudizio con riconoscimento della proprietà a favore degli attori su una porzione molto limitata rispetto al petitum.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto anche per esse dell'accoglimento parziale con riferimento ad una minima parte rispetto a quella rivendicata.
C Compensa le spese con RC , intervenuto ad adiuvandum con difese CP_4 pressocchè sovrapponibili agli attori.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-accoglie in parte la domanda come da motivazione riconoscendo in favore degli attori , , , Parte_1 Parte_15 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] CP_1 Parte_7 Parte_16 Parte_8
, , Parte_17 Parte_18 Persona_2
E pro quota l'acquisto per usucapione di: Parte_11 Controparte_2 parte della particella 214 (confinante con la particella 215) precisamente per mq 133,600;
-parte della particella 211 (confinante con la particella 212) precisamente per mq 126,238;
-parte della particella 208 (confinante con la particella 209) di estensione di mq 78,268 compresa tra il limite della particella 209, la recinzione in pali e rete rossa messa dalla e il limite del campo da tennis 2 in blu;
CP_3
-parte della particella 205 (confinante con la particella 206) per estensione di mq 6,274 compresa tra il limite della particella 206, dalla recinzione in pali e rete rossa messa dalla ed il limite del campus da tennis 1 in blu;
CP_3
- condanna per l'effetto al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 degli attori che liquida in €6.000,00 per compensi ed €550,00 per spese oltre accessori come per legge;
9 -pone le spese di ctu a carico di
Roma 10.10.25
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nella misura del 50%. CP_3
IL GIUDICE MARIA LAVINIA FANELLI
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
− S E Z I O N E V C I V I L E −
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15541del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
CF. Parte_1 C.F._1 CAPECE LO SA CF. C.F._2
CF. Parte_2 C.F._3
CF. Parte_3 C.F._4
CF. Parte_4 C.F._5
CF. Parte_5 C.F._6
CF. Parte_6 C.F._7
CF. CP_1 C.F._8
CF. Parte_7 C.F._9 CI MO CF. C.F._10
CF. IN QUALITÀ DI EREDE DI FERRARA Parte_8 C.F._11 ORAZIO, COSTITUITO E DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
PE IA CF. E CF. IN C.F._12 Parte_9 C.F._13 QUALITÀ DI EREDI DI , COSTITUITO E DECEDUTO IN CORSO DI Persona_1 CAUSA
CF. Parte_10 C.F._14
CF. Persona_2 C.F._15
CF. Parte_11 C.F._16
CF. Controparte_2 C.F._17 elettivamente domiciliati in Roma via Antonio Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Stefano Sablone, rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto introduttivo ed ex art 302 cpc del 20.6.19 ATTORI E
cf. CP_3 P.IVA_1 elettettivamente domiciliata in Roma piazza della Marina n 1 presso lo studio dell'avv. Lucio Filippo Longo, rappresentante e difensore come da procura in calce alla comparsa di risposta
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CONVENUTA E
Controparte_4 P.IVA_2 elettettivamente domiciliato in Roma via Antonio Bertoloni n. 26/b presso lo studio dell'avv. Stefano Sablone, rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto di intervento INTERVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno chiesto accertarsi il diritto di proprietà - a titolo derivativo od originario- delle particelle immobiliari n 218, 219, 609, 900 sub 2, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 231,106 sub 3, 229 sub 1, 229 sub 2 e 347 sub 1 del foglio 219 ricadenti nel Centro residenziale cassia sito in Roma Via SI TI n 395. CP_4 Hanno dedotto in particolare a sostegno che:
-l'avv. in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Parte_1 SI 395- facente parte del Centro residenziale SI TI- aveva acquistato con l'atto del 2006 non solo le parti comuni del condominio di via Val Gardena 3 e Via SI 395 ma anche il diritto di comproprietà sul circolo sportivo CP_4
[...]
-in occasione dell'assemblea del circolo sportivo del 2017 aveva appreso che la OAM Società Sportiva Dilettantistica conduttrice del circolo in qualità di controparte di un giudizio per la risoluzione del contratto di locazione aveva ivi depositato un verbale di rilascio dell'immobile in favore della e CP_3 contro il Fallimento Apen Trading comprensivo delle particelle ad oggi reclamate;
-l'avv. i era perciò opposta all'esecuzione, ed il Tribunale aveva concesso Pt_1 termine per la introduzione del presente giudizio di merito;
-gli odierni attori dunque in qualità di proprietari facenti parte del centro residenziale in base ai titoli prodotti erano comproprietari del CP_4 RC Sportivo, come confermato anche dal Regolamento trascritto di condominio del 1971 ;
-essi inoltre avevano posseduto da oltre quarant'anni tutte le porzioni immobiliari che costituiscono il fin dalla edificazione allorquando recintate Controparte_4 tutte le aree dello stesso;
-avevano manutenuto i confini, le recinzioni ed il circolo stesso provvedendo al pagamento delle relative imposte e alla conclusione dei di locazione sottoscritti con l'ente di gestione, nonché al contratto di comodato con l'ex portiere chiave ha destinato la sua porzione ad orto;
-laddove dunque non provata in base ai titoli di acquisto la proprietà a titolo derivativo, in ogni caso in qualità di con possessori per oltre quarant'anni avevano acquistato a titolo originario;
-anche la sentenza n.18869 /17 resa nel giudizio contro la OAM avrebbe riconosciuto il loro diritto di proprietà ovvero del RC Sportivo;
-le particelle rivendicate e reclamate dalla erano state sempre incluse CP_3 nella planimetria del RC;
-le società costruttrici sin dal 1969 si erano obbligate a cedere al Comune di Roma
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le particelle reclamate e a destinarle a servizio delle costruzioni progettate;
-la stessa aveva prodotto relazione tecnica da cui emergeva che la sua CP_3 dante causa aveva concesso 1.380.000 di sua proprietà ad uso comune degli edifici di via Val Gardena 3 per ciò posseduti da oltre 40 anni.
Si è costituito con atto di intervento ad adiuvandum il Controparte_4 in qualità di ente gestore del RC- sostanzialmente riportandosi alle
[...] difese degli attori, e deducendo come tutti gli attori ovvero i loro dante causa che avevano acquistato le unità del centro Residenziale erano divenuti CP_4 comproprietari pro quota o collettivamente e compossessori esclusivi di tutta la area che costituisce il RC e recintate.
Si è costituita la resistendo e deducendo che: CP_3
-solo il in qualità di ente autonomo aveva diritto alla domanda ma non i CP_4 Condomini, giacchè non tutti avevano comprato le quote del;
CP_4
-infatti il Condominio era ente diverso dal , e solo parte dei beni del CP_4
appartenevano a quei condomini che ne avevano acquistato le quote;
CP_4
-il era stato costituito dalla impresa ER, che aveva venduto le 100 CP_4 quote anche a soggetti estranei al Condominio;
-non era il Condominio che possedeva il , ma il contrario, avendo il CP_4
beni di proprietà esclusiva;
CP_4
-l'area del RC come da regolamento del 1971 comprendeva solo due tennis, la piscina ed il locale Club, rimanendo esclusa ogni altra zona;
- a riprova il contratto di gestione concluso con la soc. il 27.5.73, con Pt_12 previsione di recinzione ex art 10 di un terreno detenuto dal RC in via precaria come indicato nella planimetria e disegno allegato;
-tale zona non coincideva con quella pretesa da ma laddove lo fosse gli CP_3 attori la detenevano nella consapevolezza dell'altrui proprietà;
-la recinzione poi non era stata mai realizzata, come evidenziato nel successivo contratto concluso con la nel 1986; Pt_12
-le particelle poi richiamate nel regolamento trascritto era diverse da quelle rivendicate da essa convenuta, come da confronto delle due planimetrie;
-come da regolamento solo due campi da tennis, la piscina ed il locale club rientravano nella proprietà ovvero nelle 100 quote cedute e solo ad una parte dei dante causa dei soci, mentre non il parco e altre aree infatti non utilizzate ovvero non edificate come da fotografia del volo del 2014;
-la realizzazione di altre strutture nella proprietà era avvenuta dunque CP_3 successivamente ad opera della OAM affittuaria del;
CP_4
-nella causa tra il ed OAM, quest'ultima aveva ritenuto di avere affittato CP_4 dal area composta da piscina, 4 campi da tennis, palestra, 4 campi da CP_4 gioco, spogliatoio ed aree verdi al fg. 219 part 189 sub 503 come da planimetria non corrispondente allo stato dei luoghi, alterando i confini delle diverse proprietà confinanti;
-la soc. ER aveva alienato le aree rivendicate da alla Maison SI CP_3 TI spa poi fallita, ed assunta da essa convenuta;
-nessun acquisto a titolo derivativo poteva dunque essere rivendicato dagli attori;
-anche l'acquisto a titolo originario era escluso dalla consapevolezza di una detenzione precaria, come dichiarato dai conduttori del con locazioni del CP_4 1973 e 1986 e dai loro familiari;
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-inoltre la proprietà rivendicata a titolo di usucapione apparteneva alla
[...]
, società fallita nel 93, on atto interruttivo dell'acquisto; Controparte_5
- in sede di ctu nel Fallimento era stata individuata l'area e i relativi CP_3 confini, come rivendicati da essa convenuta. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con condanna ex art 96 cpc e vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale, l'escussione testimoniale ed espletata ctu tecnica- è stata infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.6.25.
Preliminarmente circa la legittimazione alla domanda- siccome contestata dalla deve osservarsi quanto segue. CP_3 L'area oggetto di rivendica nel presente giudizio non può ritenersi neanche astrattamente in capo al che ne ha la gestione- bensì in capo ai Controparte_4 singoli proprietari del Condominio/Complesso Edilizio che ne detengano le quote. Depone in tal senso il regolamento trascritto del 1971 (all. 2 cit.) del Complesso Edilizio in Roma Via SI TI, Via Valgardena e Via dell'Acqua Traversa composto ex art 1 da villini formanti il Complesso residenziale CP_4 realizzato dall'impresa ER Edilizia…proprietario ex art 2 di parti comuni come elencate. Invero secondo tale regolamento ex art 4 non è comune all'intero Complesso -ma solo agli acquirenti del complesso che abbiano sottoscritto le relative adesioni- l'area formata da due campi da tennis piscina e locale club (come da planimetria marrone) e la società venditrice laddove non raggiunte adesioni per il numero di cento quote si riservava l'ammissione di terzi. Ora in assenza di prova contraria deve ritenersi che la società venditrice abbia collocato tutte le quote ai proprietari del . Pt_13 In ogni caso anche se gli attori non rappresentassero il 100% delle quote ovvero alcuni proprietari del Complesso non avessero aderito o infine alcune quote fossero state attribuite anche a terzi estranei al Complesso, non di meno gli odierni istanti laddove dimostrata la loro adesione (o dei loro aventi causa) sarebbero in quanto comproprietari appunto pro quota delle zone di cui all'art 4 alla presente titolati alla domanda di rivendicazione della cosa comune. Al riguardo “l'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la conseguenza che essa può essere esercitata da uno solo o da taluni dei comproprietari” (Cass 685/11). Ebbene tutti gli attori hanno dimostrato di avere acquistato manifestando espressamente negli atti stipulati l'adesione alle quote di comproprietà (all 1.1. ss. cit.): si veda a titolo esemplificativo la vendita del 30.5.72 dalla Parte_14 alla sig. ove expressis verbis trasferite le quote di
[...] Parte_3 comproprietà, i diritti e gli obblighi relativi agli impianti sportivi previsti dall'art 4 del regolamento. D'altra parte essendosi la difesa chiedendo unicamente il rigetto CP_3 dell'avversa domanda, non è stata necessaria l'integrazione del contraddittorio di tutti gli eventuali quotisti (Cassa 24234/18).
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Passando al merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Gli attori hanno allegato di avere appreso di un verbale di rilascio dei beni del dalla OAM - conduttrice del alla comprendente le CP_4 CP_4 CP_3 particelle di terreno 218, 219, 609, 900 sub 2, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 215, 231,106 sub 3, 229 sub 1, 229 sub 2 e 347 sub 1 del foglio 219, di cui chiedono invece il riconoscimento di proprietà.
Ora la prova -su loro incombente- dell'invocato acquisto a titolo derivativo non è stata raggiunta.
Al riguardo anche con l'ausilio di ctu tecnica- analitica ed approfondita nella valutazione dei documenti tecnici e nelle osservazioni anche con sopralluogo- non è emerso documentalmente alcun atto di acquisto degli istanti ovvero del dei dante causa in continuità delle particelle de quibus.
Sul punto nel regolamento del Condominio- cioè come sopra del Complesso ove sono stati edificati gli stabili dalla costruttrice - non sono indicati i dati CP_6 catastali dei terreni se non all'art 8, riferiti tuttavia all'area edificabile e non a quella non edificabile dove sorto il . CP_4 Dopo la costruzione infatti la ER ha cominciato l'alienazione degli immobili e con essa le quota di comproprietà, come sopra evidenziato. Dalle note di trascrizione di tale vendite del 1972 e dai rogiti si evincono le seguenti porzioni catastali: ad es. come evidenziato dal Ctu (all.
1.1 cit.) l'art 1 del contratto di vendita a ha identificato le particelle Parte_15 foglio 219 n 25,178,179,180, 181 parte, 182, 183, 184, 185 parte, 186, 187, 188,189, 224,191 parte, 192, 225,194 parte, 195, 226, 201,190 parte, 196 parte, 197,198,221,199,200, 202,203,204, 223 parte, 218 parte, 219 parte, 200 parte, 221 parte, 222 e 48 parte. Ebbene si tratta di particelle diverse da quelle rivendicate, se non con riferimento alla 218 e 219 acquistate in parte, su cui però con riferimento a queste due non vi è alcuna pretesa della CP_3 Infatti come accertato ed indicato anche nella planimetria disegnata dal Ctu solo sulle particelle 229,106,374,207,206231,210,219, 212,213,215 ( pag 13 elaborato definitivo ctu in grigliato) è sorta contestazione tra le parti con reciproche pretese, non così per le particelle 609,218,219 e 900 su cui non ha alcuna CP_3 rivendicazione, anche perché confinanti con soggetto terzo (all. 3 c.r.). Dunque dagli atti di acquisto con l'originario costruttore non risulta l'acquisgto pro quota di particelle del che insistano su quelle rivendicate. CP_4
Si aggiunga che con quesito integrativo al Ctu è stato possibile reperire la planimetria allegata al regolamento del Complesso, unica che ha perimetrato le quote di spettanza del , sul quale dunque gli attori hanno acquistato la CP_4 comproprietà. Invero nel su menzionato art 4 agli acquirenti del complesso -che abbiano sottoscritto le relative adesioni- viene trasferita l'area formata da due campi da tennis piscina e locale club (come da planimetria marrone). Dunque l'acquisizione di tale planimetria e la apposizione a confronto con quella elaborata dal Ctu mediante sovrapposizione ha permesso di identificare con
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chiarezza le particelle trasferite al e consistenti nella 41,205,208, la quasi CP_4 totalità della 214, parte della 216 e parte della 218 (ove infatti insistono i 2 campi da tennis e la piscina previsti dal regolamento) (pag 5 ctu integrativa del 20.7.23).
Dunque anche dal regolamento è esclusa la spettanza delle particelle rivendicate dagli attori rectius dal , in quanto assolutamente escluse dalla CP_4 regolamentazione del 1971.
Ne inficia la menzione di alcune di queste particelle nei richiamati atti di obbligo di cessione al di particelle da parte del costruttore, in assenza di CP_7 prova del conferimento conseguente all'ente territoriale, che nel caso le avrebbe determinato la indisponibilità comunque anche per il . CP_4
Escluso l'acquisto a titolo derivativo, il Tribunale deve valutare l'eventuale acquisto a titolo di usucapione.
Invero gli attori hanno allegato come l'intera area in questione sia stata dal recintata, manutenuta e da oltre 40 anni utilizzata ininterrottamente dagli CP_4 stessi, senza che la o la sua dante causa Maison SI TI avessero CP_3 contestato alcunchè.
Ora i testimoni escussi non hanno consentito di raggiungere la prova invocata dagli istanti come sopra. Invero sull'utilizzo pregresso dell'area in questione (area grigliata sopra richiamata con particelle 229,106,374,207,206231,210,219,212,213,215) in quanto area libera confinante con i campi da tennis e la piscina e asseritamente manutenuta e recintata dal (? assenza di prova documentale), in maniera CP_4 libera esclusiva e protratta per oltre 20 anni consecutivi sono stati sentiti 4 testimoni.
Ebbene i sig. questi solo per il periodo 1978/1992 dunque non Persona_3 utile per la prova dell'uso ventennale e -questi Persona_4 comunque interessato in quanto ancora proprietario di una unità residenziale e dunque pro quota del , pertanto portatore di interesse alla decisione- hanno CP_4 ricordato come detta area era sempre stata utilizzata dai soci come capo da calcio ovvero per organizzare feste, tornei.. e che le chiavi di accesso ai cancelli per questa area erano in possesso degli amministratori del e del portiere del CP_4 Complesso residenziale.
Mentre il sig. - figlio del manutentore del campo in questione e Persona_5 abitante egli stesso in un manufatto all'interno dell'area- per il periodo 1982-1994 ha ricordato come il padre lavorasse per la Maison SI di cui sapeva essere il terreno e che infatti il padre curava, e che gli avventori della zona tennis/piscina non potevano accedere liberamente all'area in quanto interdetta da una rete con cancello di cui solo il padre aveva le chiavi. Ha poi confermato che lui e i bambini del comunque accedessero CP_8 all'area per giocarvi, in quanto potevano entrare con accesso evidentemente consentito dal padre. Parimenti la sig. - istruttrice di nuoto della piscina del circolo, Testimone_1
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gestita lungamente dalla sorella- ha a escluso che l'area contesa che era un campo libero facesse parte del RC, sapendola della Maison, ed ha ricordato la rete che la separava dalla zona tennis/piscina con cui confinava.
Ora stante le divergenze testimoniali, deve però privilegiarsi la versione raccontata dai testimoni in quanto non solo disinteressati all'esito del CP_3 giudizio ma anche perché presenti in loco per lunghi periodi con funzioni specifiche ovvero addirittura abitandovi e dunque certamente in grado di riprodurre fedelmente lo stato dei luoghi. Depongono poi a favore delle testimonianze dei sig. e alcune Per_5 Pt_12 dirimenti prove documentali. Circa infatti della proprietà dell'area alla Maison è stato depositato:
-contratto di guardiania con cui la società Maison SI TI spa nel 1983 assumeva il sig. per l'area rivendicata indicando le particelle rivendicate Per_5 (area grigliata planimetria ctu) (all. 18 c.r.), dimostrando la dante causa domina di comportarsi visibilmente uti dominus dell'area e di fatto curando la stessa disponendone la guardiania intesa expressis verbis come verifica giornaliera dello stato dell'area, con pulizia del campo e taglio periodico della erba, manutenzione periodica dell'abitazione con particolare attenzione al tetto, verifica della recinzione (evidentemente posta dalla Maison, che altrimenti non ne avrebbe curato la manutenzione), e con interventi di piccola manutenzione…
-contratti di gestione del del 1973 e del 1986 (all. 5 e 6 cit.) con cui lo CP_4 stesso circolo concede in gestione sempre e solo l'area della piscina e di due campi da tennis con il locale club, invitando il gestore a realizzare un recinto di un'altra area non identificata e comunque detenuta in via precaria dal , CP_4 recinzione peraltro nel 1986 non terminata prevedendo il contratto di quell'anno un obbligo per il gestore di completare a proprie spese la recinzione.
Ciò premesso stante le dichiarazioni testimoniali valorizzate di cui sopra unitamente a detti documenti deve ritenersi che l'utilizzo nel caso da parte dei soci del circolo e quindi degli attori dell'aria ad oggi rivendicata sia avvenuta nella consapevolezza di non esserne proprietari, altrimenti non spiegandosi il riconoscimento da parte del RC della detenzione precaria, e che dunque sia stato un uso meramente tollerato non inidoneo perciò all'usucapione. Né può dirsi compiuto un atto di interversione del possesso, posto che nel 1986 la recinzione non era stata ultimata e non è dato sapere se ed in specie quando su detta area siano stati realizzati ulteriori manufatti visibili, sì da sollecitare una doverosa opposizione del proprietario. Invero dalla foto google map del 2014 depositata dalla (all 11) non si CP_3 apprezzano campi da paddle etc.. e -trattandosi peraltro di riproduzione non contestata dagli attori nel primo scritto utile ovvero nella memoria ex art 183 c 6 cpc n 1- essa deve ritenersi fedele allo stato dei luoghi. Sembra dunque che la occupazione con opere visibili sia avvenuta ad opera del gestore OAM, la quale come da contratto di locazione registrato (all. 12 c.r) aveva affittato un'area non più comprensiva di 2 campi da tennis, piscina e club house, bensì anche palestra, 4 campi da gioco ,spogliatoi, e area verde..
Allora non vi è dubbio come gli attori non abbiano dimostrato che l'area rivendicata sia stata da loro utilizzata uti dominus per 20 anni consecutivi, ossia
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ritenendosi proprietari mentre nel caso specifico pacificamente appunto avevano riconosciuto la detenzione precaria;
né dimostrato di avere manutenuto l'area, essendo al contrario essa stata curata dalla Maison la quale infatti assumeva il guardiano a proprie spese ancora nel 1993; né di avere essi stessi recintato a proprie spese l'area ovvero la data di ultimazione della stessa, essendo essa anzi stata demandata al gestore ancora e nel 1986 non ancora ultimata;
né provato il periodo esatto di eventuale costruzione di manufatti visibili sulle particelle rivendicate, anzi esclusa dalla riproduzione google 2014 richiamata.
Ne consegue come manchi del tutto la prova di un possesso continuativo, pacifico e visibile che non sia stato invece consentito per mera tolleranza, come evidenziato con chiarezza dal teste sig. che ricordava giocare con i ragazzi Per_5 del nell'area passando da un cancello di cui solo il padre e dunque la CP_8 Maison avevano le chiavi.
Ciò acclarato, residua una unica considerazione circa una residua e minima delle particelle in contestazione. Come accertato condivisibilmente dal Ctu su parte della particelle 214, 211 e 208 esisteva da sempre un camminamento che consentiva ai soci di giungere ai campi da tennis. Al riguardo la gestione come sopra della piscina fu affidata nel 1973 a Per_6
la quale si era impegnata anche a curare a proprie spese i sottopassaggi
[...] dagli spogliatoi alla piscina. Invero per accedere dalla Club house -costruita nel 1972- alla piscina vi era un sottopassaggio dall'origine, come da certificati di agibilità. Nel 1986 furono presentati tuttavia due condoni rilasciati alla sig uno per Per_6 ampliamento della Club House l'altro per il cambio di uso di aree da destinare ad attività sportiva, come da accatastamento e fotografie da cui emerge: piscina coperta da pallone pressostatico e sulla six vialetto pedonale (allo stato chiuso da delimitato da siepe, muretto di delimitazione, recinzione e pavimento in CP_3 bollettonato. A pag 10 della ctu si evincono le fotografie, e si apprezza la planimetria con accesso sotterraneo dagli spogliatoi alle piscine. Secondo la mentre l'accesso alla piscina avveniva attraverso il vialetto, CP_3 non cosi per i campi da tennis per raggiungere i quali si passava da un percorso retrostante la piscina che costeggiava il Fosse dell'Acqua Traversa. Tuttavia la pratica di condono allude chiaramente ad un passaggio sotterraneo per la piscina, dovendosi ritenere che il vialetto servisse per l'accesso ai campi. Ne deriva che quanto meno dal 1986, ma si deve ritenere dall'inizio, il CP_4 abbia utilizzato quel camminamento oggetto di condono che si trova in parte sulle particelle per giungere ai campi e abbia proceduto al Condono proprio CP_3 come ne fosse il titolare. Avendo dunque la Domina posto invece una recinzione interdittiva solo in tempi recenti - ad oggi peraltro non rinvenuta dal Ctu nei sopralluoghi- questa “striscia” è stata usucapita dagli attori per un possesso ultraventennale (1986/2006), in quanto comproprietari del e come tali utilizzatori del vialetto. CP_4
Essa può essere identificata con le normali tolleranze catastali su base cartografica (all 5 in scala 1/500 come riportato sulla testata in ctu definitiva depositata in data
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12.4.23) e consistente in:
-parte della particella 214 (confinante con la particella 215) precisamente per mq 133,600;
-parte della particella 211 (confinante con la particella 212) precisamente per mq 126,238;
-parte della particella 208 (confinante con la particella 209) di estensione di mq 78,268 compresa tra il limite della particella 209, la recinzione in pali e rete rossa messa dalla e il limite del campo da tennis 2 in blu;
CP_3
-parte della particella 205 (confinante con la particella 206) per estensione di mq 6,274 compresa tra il limite della particella 206, dalla recinzione in pali e rete rossa messa dalla ed il limite del campus da tennis 1 in blu. CP_3
In conclusione la domanda può essere accolta con riconoscimento da parte degli attori per usucapione pro quota limitatamente alle particelle sopra descritte.
Spese di ctu a carico al 50% di entrambe le parti, stante l'esito del giudizio con riconoscimento della proprietà a favore degli attori su una porzione molto limitata rispetto al petitum.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto anche per esse dell'accoglimento parziale con riferimento ad una minima parte rispetto a quella rivendicata.
C Compensa le spese con RC , intervenuto ad adiuvandum con difese CP_4 pressocchè sovrapponibili agli attori.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-accoglie in parte la domanda come da motivazione riconoscendo in favore degli attori , , , Parte_1 Parte_15 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] CP_1 Parte_7 Parte_16 Parte_8
, , Parte_17 Parte_18 Persona_2
E pro quota l'acquisto per usucapione di: Parte_11 Controparte_2 parte della particella 214 (confinante con la particella 215) precisamente per mq 133,600;
-parte della particella 211 (confinante con la particella 212) precisamente per mq 126,238;
-parte della particella 208 (confinante con la particella 209) di estensione di mq 78,268 compresa tra il limite della particella 209, la recinzione in pali e rete rossa messa dalla e il limite del campo da tennis 2 in blu;
CP_3
-parte della particella 205 (confinante con la particella 206) per estensione di mq 6,274 compresa tra il limite della particella 206, dalla recinzione in pali e rete rossa messa dalla ed il limite del campus da tennis 1 in blu;
CP_3
- condanna per l'effetto al pagamento delle spese di lite in favore CP_3 degli attori che liquida in €6.000,00 per compensi ed €550,00 per spese oltre accessori come per legge;
9 -pone le spese di ctu a carico di
Roma 10.10.25
10
nella misura del 50%. CP_3
IL GIUDICE MARIA LAVINIA FANELLI
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