TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13090/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. CP_1
alle ore 11:07 è presente l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente;
nessuno è presente per la parte ricorrente.
L'avv. Megna, in ragione dell'orario chiede che la causa, calendata per le ore 9:00, venga trattata anche in assenza della parte ricorrente;
conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:56 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13090 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALFANO ANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione anticipata di vecchiaia;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato in data 26.1.2023 domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del D.lgs. 503/92, rigettata dall' per carenza del requisito sanitario, di avere presentato ricorso CP_1
amministrativo rigettato anch'esso, conveniva in giudizio l' CP_3
2
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ Ritenere, accertare e dichiarare che
l' resistente ha errato nel non valutare la sig.ra CP_2 Parte_1
invalida civile in misura pari o superiore all'80% ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di vecchiata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra , per le patologie da cui Parte_1
è affetta, ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile, nella misura pari
o superiore all'80%, al fine di poter avere accesso al diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento della pensione di vecchiaia Parte_1
anticipata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Condannare l' al CP_1
riconoscimento del diritto della sig.ra del diritto alla Parte_1
pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Reietta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di allegazione formulata dall' essendo stata versata in atti sufficiente documentazione attestante CP_1
il requisito contributivo utile per la domanda di pensione anticipata di vecchiaia, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza di uno stato invalidante pari o superiore all'80%, come richiesto dalla norma.
La CTU incaricata ha così concluso la propria relazione: “La NO
, per le infermità di cui è affetta, è invalida con riduzione Parte_1
3 permanente della capacità lavorativa del 74%, a far data dalla domanda amministrativa. Pertanto, non può riconoscersi il diritto alla pensione anticipata”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici.
In assenza del requisito sanitario il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13090/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. CP_1
alle ore 11:07 è presente l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente;
nessuno è presente per la parte ricorrente.
L'avv. Megna, in ragione dell'orario chiede che la causa, calendata per le ore 9:00, venga trattata anche in assenza della parte ricorrente;
conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:56 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13090 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALFANO ANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione anticipata di vecchiaia;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato in data 26.1.2023 domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del D.lgs. 503/92, rigettata dall' per carenza del requisito sanitario, di avere presentato ricorso CP_1
amministrativo rigettato anch'esso, conveniva in giudizio l' CP_3
2
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ Ritenere, accertare e dichiarare che
l' resistente ha errato nel non valutare la sig.ra CP_2 Parte_1
invalida civile in misura pari o superiore all'80% ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di vecchiata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra , per le patologie da cui Parte_1
è affetta, ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile, nella misura pari
o superiore all'80%, al fine di poter avere accesso al diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento della pensione di vecchiaia Parte_1
anticipata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;
Condannare l' al CP_1
riconoscimento del diritto della sig.ra del diritto alla Parte_1
pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Reietta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di allegazione formulata dall' essendo stata versata in atti sufficiente documentazione attestante CP_1
il requisito contributivo utile per la domanda di pensione anticipata di vecchiaia, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza di uno stato invalidante pari o superiore all'80%, come richiesto dalla norma.
La CTU incaricata ha così concluso la propria relazione: “La NO
, per le infermità di cui è affetta, è invalida con riduzione Parte_1
3 permanente della capacità lavorativa del 74%, a far data dalla domanda amministrativa. Pertanto, non può riconoscersi il diritto alla pensione anticipata”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici.
In assenza del requisito sanitario il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4