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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marisella Gatti Presidente
dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel. dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MARIA NUNZIA Parte_1 C.F._1
GARITO
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ANTONINO ROSSI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo di ordinare ai Servizi Sociali del Comune di CP_1
pagina 1 di 6 Piacenza, in qualità di Ente affidatario del minore , di ottemperare al provvedimento n. Persona_1
7/2021 rg Ads 69/2017 del Tribunale per i Minorenni di Brescia, organizzando, durante la detenzione in carcere del Ricorrente, incontri vigilati ogni tre settimane e disporre che, al rilascio del Ricorrente, i medesimi Servizi Sociali si attivino al fine di un graduale ampliamento del diritto di visita del padre nel rispetto dei tempi e delle esigenze del figlio Parte_1 Per_1
, sino a raggiungere l'autonomia nella gestione del collocamento del minore presso il padre.
[...]
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - nel gennaio 2016 le Parti
iniziavano una relazione sentimentale da cui nasceva il minore , nato a [...] il 13 Persona_1
ottobre 2017; - entrambe le parti, nel momento in cui si conoscevano, si trovavano collocate in comunità, in quanto la Resistente, abbandonata da piccola dal padre, assisteva alle violenze subite dalla madre da parte del compagno, subiva molestie da un vicino di casa e successivamente era stata vittima di abusi da parte del nonno paterno, presso cui era collocata su provvedimento del
Tribunale dei Minori mentre il Ricorrente, gravemente danneggiato da abbandoni e abusi che lo avevano portato, in minore età, a fare uso di sostanze stupefacenti, si trovava a commettere più
reati, con diversi procedimenti penali pendenti;
- alla nascita del figlio, la Direzione Sanitaria presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, ove avveniva il parto, effettuava una segnalazione al PM che apriva il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per la declaratoria dello stato di adottabilità, iscritto all'R.G. A.D.S. 69/2017; - il Tribunale per i Minorenni sentiva i membri delle rispettive famiglie della coppia, al fine di verificare l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili e idonee a farsi carico di e affidava il minore agli Per_1 Persona_1
Assistenti Sociali, lasciando il bambino collocato presso la madre che veniva accolta, su richiesta dei Servizi Sociali, dapprima in una comunità nel Cremasco e poi, dal 19 luglio 2018, presso il centro “Shekinah” di Piacenza;
- il Ricorrente, dopo un periodo trascorso presso la casa circondariale di Monza, ove era stato recluso poco dopo la nascita del bambino, da ottobre 2018 scontava la pena ai domiciliari presso l'abitazione della madre, sita in Sovico (MB),e dimostrava agli assistenti sociali intervenuti di avere compreso la gravità delle proprie azioni, manifestando l'intenzione di vedere e frequentare il figlio;
- una volta lasciato il carcere, aveva potuto Per_1
vedere il figlio, alla presenza di un educatore domiciliare, sino ad arrivare a frequentarlo ogni 15
giorni i lunedì mattina;
- con sentenza n. 7/2021 pubblicata il 14 gennaio 2021, emessa a chiusura del procedimento rg. Ads 69/2021, il TM escludeva lo stato di adottabilità del Minore, dichiarando espressamente che il percorso seguito in comunità dalla madre si era rivelato proficuo e il padre si comportava in modo adeguato con il figlio, impegnandosi a mantenere un'ottima condotta, pagina 2 di 6 sottoponendosi con regolarità agli esami del Sert;
- all'esito del giudizio, veniva mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, che avrebbero dovuto elaborare un programma di autonomia abitativa per madre e figlio ed organizzare incontri vigilati tra il minore ed il padre;
- a settembre 2021 il Ricorrente veniva nuovamente recluso presso il carcere di Opera e da quel momento non era più stato messo nelle condizioni di vedere il bambino,
né di avere sue notizie, non avendo i Servizi Sociali di Piacenza più previsto alcun incontro, così come con il resto dei familiari del padre;
- il Minore risultava ancora affidato ai Servizi Sociali e collocato presso la madre, la quale aveva lasciato la struttura dal 10 maggio 2021 e si era trasferita a Piacenza, insieme al nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia , nata a Persona_2
Piacenza il 23 gennaio 2022.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 12 giugno 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 15 ottobre 2024 (successivamente differita all'udienza del
29 ottobre 2024 su richiesta della Parte ricorrente), assegnando termine al Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Alla predetta udienza, la difesa di Parte Ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso come in atti ed il Giudice, con ordinanza in data 13 novembre 2024, dichiarava la contumacia di CP_1
, assegnava ai Servizi sociali affidatari termine sino al 3 marzo 2025 per depositare una
[...]
relazione sulla condizione del minore e del nucleo familiare nel quale lo stesso era inserito e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 18 marzo 2025.
Si costituiva tardivamente in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del CP_1
minore alla madre, con collocamento presso la stessa e possibilità per il padre di Persona_1
vedere il figlio, previa valutazione da parte del Servizio Sociale, solo laddove gli incontri non risultino disturbanti per il Minore;
di dichiarare il padre tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, almeno dopo la cessazione del periodo di detenzione, mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti avevano intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio da cui era nato il figlio a Monza il 13 ottobre Persona_1
2017, riconosciuto da entrambi i genitori;
- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia pagina 3 di 6 depositava ricorso dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia per la declaratoria dello stato di adottabilità del minore (RG A.D.S. n 69/2017) e all'esito della procedura il Tribunale per i
Minorenni di Brescia emetteva sentenza n 7/2021 pubblicata il 14 gennaio 2021, con cui escludeva lo stato di adottabilità del minore e lo affidava al Servizio sociale presso il Comune di Piacenza per tre anni;
- la convivenza tra le Parti si interrompeva e la resistente intraprendeva una relazione con dalla quale nasceva la figlia - il Ricorrente mostrava poco Controparte_2 Persona_2
interesse nei confronti del figlio, di cui non si era mai preso cura sin dalla nascita, soprattutto a causa dei procedimenti penali che lo vedevano imputato, delegando alla Ricorrente qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione del Minore;
- il
Ricorrente era detenuto presso la Casa di Reclusione Milano Opera per delitti contro il patrimonio collegati alla dipendenza da sostanze stupefacenti;
- lo stato di reclusione giustificava la richiesta di affidamento esclusivo per tutto il periodo detentivo del padre, in quanto l'affidamento condiviso risultava pregiudizievole al minore;
- i Servizi sociali del Comune di Piacenza non svolgevano più alcuna attività di monitoraggio del nucleo familiare, essendo decorso il termine di tre anni previsto dalla sentenza n 7/2021 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia;
- la situazione del nucleo familiare della madre era solida, avendo la stessa avuto un'altra figlia dal nuovo compagno, Per_2
nata a [...] il [...], avendo un contratto a tempo indeterminato presso la
[...] ditta PO. , con reddito pari ad € 10.918,00. Controparte_3
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice delegato sentiva liberamente le Parti e dopo ampia discussione, le stesse manifestavano la volontà di addivenire ad un accordo definitivo in ordine alle domande oggetto del presente giudizio e chiedevano, pertanto, un rinvio di udienza per consentire loro di formulare conclusioni congiunte;
sicché, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 aprile
2025, che si svolgeva in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
All'esito del deposito delle autorizzate note scritte di udienza, con le quali le Parti precisavano conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio . Persona_1
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento. Persona_1 pagina 4 di 6 In particolare, occorre rilevate che l'accordo raggiunto dalle Parti in ordine alla previsione di un modesto contributo paterno al mantenimento del figlio minore, di soli € 100,00 mensili, a decorrere dalla cessazione del periodo di detenzione inframurario, si giustifica in ragione dell'impossibilità
dello stesso - allo stato - di svolgere attività lavorativa ed in considerazione della circostanza che la madre del minore si è dimostrata capace di provvedere, anche in via esclusiva, ai bisogni morali e
Per_ materiali del figlio minore, atteso che la situazione del nucleo familiare della signora è particolarmente solida, avendo la stessa avuto un altro figlio nata dalla stabile Persona_2
relazione con il suo nuovo compagno ed essendo la Resistente assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ditta PO. con un reddito annuale pari Controparte_3 ad € 10.918,00 ed un reddito relativo al nucleo familiare di complessivi € 25.381,00 annui.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre , con Persona_1 CP_1
collocamento presso la stessa e con la previsione che le decisioni più importanti riguardanti la vita del minore (quali le scelte relative all'istruzione, le scelte di carattere religioso, le scelte mediche straordinarie inerenti eventuali interventi chirurgici, anche in day hospital, le cure particolarmente invasive o sperimentali o non riconosciute dalla medicina tradizionale,
le cure odontoiatriche di carattere meramente estetico, gli interventi di chirurgia plastica, le scelte relative a viaggi all'estero) verranno condivise e concordate tra i genitori, i quali potranno, a tal fine, interagire anche per il tramite dei propri legali, ove non possano farlo direttamente;
− dà atto che le Parti si dichiarano sin d'ora reciprocamente disponibili a riconsiderare la disciplina dell'affidamento, una volta che il padre sarà uscito dal Parte_1
carcere e comunque allorquando si realizzeranno le condizioni per valutare un diverso regime di affidamento;
− demanda ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, in collaborazione con gli operatori preposti presso il carcere di Bollate, ove è al momento ancora Parte_1
detenuto, ciascuno per la propria sfera di competenza, ad avviare tutti gli interventi pagina 5 di 6 necessari a consentire al padre di contattare, anche con videochiamate, il figlio , Per_1
secondo le tempistiche e le modalità che riterranno più adeguate alle esigenze ed ai tempi del Minore, nonché ad attivare, a tal fine, sia per il padre, sia per il minore, qualsivoglia forma di supporto psicologico e di preparazione agli incontri in videochiamata;
in ipotesi di positiva evoluzione dei rapporti padre-figlio, demanda ai Servizi sociali di Piacenza,
eventualmente, in concerto con gli operatori del Carcere di Bollate, dal momento in cui verrà rilasciato o prima, qualora sia lo stesso minore a richiederlo e Parte_1 qualora corrisponda ai suoi effettivi interessi e non risulti per quest'ultimo pregiudizievole, affinché si attivino, con gli strumenti ritenuti maggiormente idonei, per realizzare un graduale ampliamento del diritto di visita di , sino a raggiungere, ove Parte_1 possibile, l'autonomia nella gestione dei tempi di permanenza del minore presso la casa del padre;
− dispone che, dopo la fine dello stato di detenzione, , sino a quando Parte_1
non troverà un'occupazione che gli consentirà di avere un'effettiva capacità reddituale, corrisponda a , a titolo di mantenimento per il figlio , la somma di € CP_1 Per_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad un anno dalla sentenza, oltre al 30% delle spese straordinarie urgenti e necessarie o di quelle preventivamente concordate tra le parti;
− dà atto che l'Assegno unico, così come qualsiasi altra forma di sostegno al reddito riconosciuta dallo Stato, spetta in via esclusiva alla madre;
CP_1
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marisella Gatti Presidente
dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel. dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MARIA NUNZIA Parte_1 C.F._1
GARITO
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ANTONINO ROSSI CP_1 C.F._2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo di ordinare ai Servizi Sociali del Comune di CP_1
pagina 1 di 6 Piacenza, in qualità di Ente affidatario del minore , di ottemperare al provvedimento n. Persona_1
7/2021 rg Ads 69/2017 del Tribunale per i Minorenni di Brescia, organizzando, durante la detenzione in carcere del Ricorrente, incontri vigilati ogni tre settimane e disporre che, al rilascio del Ricorrente, i medesimi Servizi Sociali si attivino al fine di un graduale ampliamento del diritto di visita del padre nel rispetto dei tempi e delle esigenze del figlio Parte_1 Per_1
, sino a raggiungere l'autonomia nella gestione del collocamento del minore presso il padre.
[...]
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - nel gennaio 2016 le Parti
iniziavano una relazione sentimentale da cui nasceva il minore , nato a [...] il 13 Persona_1
ottobre 2017; - entrambe le parti, nel momento in cui si conoscevano, si trovavano collocate in comunità, in quanto la Resistente, abbandonata da piccola dal padre, assisteva alle violenze subite dalla madre da parte del compagno, subiva molestie da un vicino di casa e successivamente era stata vittima di abusi da parte del nonno paterno, presso cui era collocata su provvedimento del
Tribunale dei Minori mentre il Ricorrente, gravemente danneggiato da abbandoni e abusi che lo avevano portato, in minore età, a fare uso di sostanze stupefacenti, si trovava a commettere più
reati, con diversi procedimenti penali pendenti;
- alla nascita del figlio, la Direzione Sanitaria presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, ove avveniva il parto, effettuava una segnalazione al PM che apriva il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per la declaratoria dello stato di adottabilità, iscritto all'R.G. A.D.S. 69/2017; - il Tribunale per i Minorenni sentiva i membri delle rispettive famiglie della coppia, al fine di verificare l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili e idonee a farsi carico di e affidava il minore agli Per_1 Persona_1
Assistenti Sociali, lasciando il bambino collocato presso la madre che veniva accolta, su richiesta dei Servizi Sociali, dapprima in una comunità nel Cremasco e poi, dal 19 luglio 2018, presso il centro “Shekinah” di Piacenza;
- il Ricorrente, dopo un periodo trascorso presso la casa circondariale di Monza, ove era stato recluso poco dopo la nascita del bambino, da ottobre 2018 scontava la pena ai domiciliari presso l'abitazione della madre, sita in Sovico (MB),e dimostrava agli assistenti sociali intervenuti di avere compreso la gravità delle proprie azioni, manifestando l'intenzione di vedere e frequentare il figlio;
- una volta lasciato il carcere, aveva potuto Per_1
vedere il figlio, alla presenza di un educatore domiciliare, sino ad arrivare a frequentarlo ogni 15
giorni i lunedì mattina;
- con sentenza n. 7/2021 pubblicata il 14 gennaio 2021, emessa a chiusura del procedimento rg. Ads 69/2021, il TM escludeva lo stato di adottabilità del Minore, dichiarando espressamente che il percorso seguito in comunità dalla madre si era rivelato proficuo e il padre si comportava in modo adeguato con il figlio, impegnandosi a mantenere un'ottima condotta, pagina 2 di 6 sottoponendosi con regolarità agli esami del Sert;
- all'esito del giudizio, veniva mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, che avrebbero dovuto elaborare un programma di autonomia abitativa per madre e figlio ed organizzare incontri vigilati tra il minore ed il padre;
- a settembre 2021 il Ricorrente veniva nuovamente recluso presso il carcere di Opera e da quel momento non era più stato messo nelle condizioni di vedere il bambino,
né di avere sue notizie, non avendo i Servizi Sociali di Piacenza più previsto alcun incontro, così come con il resto dei familiari del padre;
- il Minore risultava ancora affidato ai Servizi Sociali e collocato presso la madre, la quale aveva lasciato la struttura dal 10 maggio 2021 e si era trasferita a Piacenza, insieme al nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia , nata a Persona_2
Piacenza il 23 gennaio 2022.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 12 giugno 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 15 ottobre 2024 (successivamente differita all'udienza del
29 ottobre 2024 su richiesta della Parte ricorrente), assegnando termine al Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla Controparte, nonché termine alla
Resistente per costituirsi in giudizio.
Alla predetta udienza, la difesa di Parte Ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso come in atti ed il Giudice, con ordinanza in data 13 novembre 2024, dichiarava la contumacia di CP_1
, assegnava ai Servizi sociali affidatari termine sino al 3 marzo 2025 per depositare una
[...]
relazione sulla condizione del minore e del nucleo familiare nel quale lo stesso era inserito e rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 18 marzo 2025.
Si costituiva tardivamente in giudizio , chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo del CP_1
minore alla madre, con collocamento presso la stessa e possibilità per il padre di Persona_1
vedere il figlio, previa valutazione da parte del Servizio Sociale, solo laddove gli incontri non risultino disturbanti per il Minore;
di dichiarare il padre tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, almeno dopo la cessazione del periodo di detenzione, mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti avevano intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio da cui era nato il figlio a Monza il 13 ottobre Persona_1
2017, riconosciuto da entrambi i genitori;
- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia pagina 3 di 6 depositava ricorso dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia per la declaratoria dello stato di adottabilità del minore (RG A.D.S. n 69/2017) e all'esito della procedura il Tribunale per i
Minorenni di Brescia emetteva sentenza n 7/2021 pubblicata il 14 gennaio 2021, con cui escludeva lo stato di adottabilità del minore e lo affidava al Servizio sociale presso il Comune di Piacenza per tre anni;
- la convivenza tra le Parti si interrompeva e la resistente intraprendeva una relazione con dalla quale nasceva la figlia - il Ricorrente mostrava poco Controparte_2 Persona_2
interesse nei confronti del figlio, di cui non si era mai preso cura sin dalla nascita, soprattutto a causa dei procedimenti penali che lo vedevano imputato, delegando alla Ricorrente qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione del Minore;
- il
Ricorrente era detenuto presso la Casa di Reclusione Milano Opera per delitti contro il patrimonio collegati alla dipendenza da sostanze stupefacenti;
- lo stato di reclusione giustificava la richiesta di affidamento esclusivo per tutto il periodo detentivo del padre, in quanto l'affidamento condiviso risultava pregiudizievole al minore;
- i Servizi sociali del Comune di Piacenza non svolgevano più alcuna attività di monitoraggio del nucleo familiare, essendo decorso il termine di tre anni previsto dalla sentenza n 7/2021 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia;
- la situazione del nucleo familiare della madre era solida, avendo la stessa avuto un'altra figlia dal nuovo compagno, Per_2
nata a [...] il [...], avendo un contratto a tempo indeterminato presso la
[...] ditta PO. , con reddito pari ad € 10.918,00. Controparte_3
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice delegato sentiva liberamente le Parti e dopo ampia discussione, le stesse manifestavano la volontà di addivenire ad un accordo definitivo in ordine alle domande oggetto del presente giudizio e chiedevano, pertanto, un rinvio di udienza per consentire loro di formulare conclusioni congiunte;
sicché, la causa veniva rinviata all'udienza del 17 aprile
2025, che si svolgeva in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
All'esito del deposito delle autorizzate note scritte di udienza, con le quali le Parti precisavano conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio . Persona_1
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento. Persona_1 pagina 4 di 6 In particolare, occorre rilevate che l'accordo raggiunto dalle Parti in ordine alla previsione di un modesto contributo paterno al mantenimento del figlio minore, di soli € 100,00 mensili, a decorrere dalla cessazione del periodo di detenzione inframurario, si giustifica in ragione dell'impossibilità
dello stesso - allo stato - di svolgere attività lavorativa ed in considerazione della circostanza che la madre del minore si è dimostrata capace di provvedere, anche in via esclusiva, ai bisogni morali e
Per_ materiali del figlio minore, atteso che la situazione del nucleo familiare della signora è particolarmente solida, avendo la stessa avuto un altro figlio nata dalla stabile Persona_2
relazione con il suo nuovo compagno ed essendo la Resistente assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ditta PO. con un reddito annuale pari Controparte_3 ad € 10.918,00 ed un reddito relativo al nucleo familiare di complessivi € 25.381,00 annui.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre , con Persona_1 CP_1
collocamento presso la stessa e con la previsione che le decisioni più importanti riguardanti la vita del minore (quali le scelte relative all'istruzione, le scelte di carattere religioso, le scelte mediche straordinarie inerenti eventuali interventi chirurgici, anche in day hospital, le cure particolarmente invasive o sperimentali o non riconosciute dalla medicina tradizionale,
le cure odontoiatriche di carattere meramente estetico, gli interventi di chirurgia plastica, le scelte relative a viaggi all'estero) verranno condivise e concordate tra i genitori, i quali potranno, a tal fine, interagire anche per il tramite dei propri legali, ove non possano farlo direttamente;
− dà atto che le Parti si dichiarano sin d'ora reciprocamente disponibili a riconsiderare la disciplina dell'affidamento, una volta che il padre sarà uscito dal Parte_1
carcere e comunque allorquando si realizzeranno le condizioni per valutare un diverso regime di affidamento;
− demanda ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, in collaborazione con gli operatori preposti presso il carcere di Bollate, ove è al momento ancora Parte_1
detenuto, ciascuno per la propria sfera di competenza, ad avviare tutti gli interventi pagina 5 di 6 necessari a consentire al padre di contattare, anche con videochiamate, il figlio , Per_1
secondo le tempistiche e le modalità che riterranno più adeguate alle esigenze ed ai tempi del Minore, nonché ad attivare, a tal fine, sia per il padre, sia per il minore, qualsivoglia forma di supporto psicologico e di preparazione agli incontri in videochiamata;
in ipotesi di positiva evoluzione dei rapporti padre-figlio, demanda ai Servizi sociali di Piacenza,
eventualmente, in concerto con gli operatori del Carcere di Bollate, dal momento in cui verrà rilasciato o prima, qualora sia lo stesso minore a richiederlo e Parte_1 qualora corrisponda ai suoi effettivi interessi e non risulti per quest'ultimo pregiudizievole, affinché si attivino, con gli strumenti ritenuti maggiormente idonei, per realizzare un graduale ampliamento del diritto di visita di , sino a raggiungere, ove Parte_1 possibile, l'autonomia nella gestione dei tempi di permanenza del minore presso la casa del padre;
− dispone che, dopo la fine dello stato di detenzione, , sino a quando Parte_1
non troverà un'occupazione che gli consentirà di avere un'effettiva capacità reddituale, corrisponda a , a titolo di mantenimento per il figlio , la somma di € CP_1 Per_1
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad un anno dalla sentenza, oltre al 30% delle spese straordinarie urgenti e necessarie o di quelle preventivamente concordate tra le parti;
− dà atto che l'Assegno unico, così come qualsiasi altra forma di sostegno al reddito riconosciuta dallo Stato, spetta in via esclusiva alla madre;
CP_1
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 27 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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