Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4912/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 25/02/1965 (C.F.: , e Parte_1 C.F._1
da n. in PERÙ il 23/05/1964, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappr. e dif. dall'avv. ANZALONE ANTONELLA, presso il cui studio legale in
Catania sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025, a seguito dell'udienza del 14.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato l'11.11.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Milano il 06.12.1996, dal quale non sono nati figli.
figlio della avuto da una precedente relazione, ormai ultra-maggiorenne, Pt_2
economicamente indipendente e avente un proprio nucleo familiare.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Monza il
02.01.2014, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi, con decreto del 05.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Monza il 02.01.2014.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, le parti dichiaravano in seno al ricorso di aver già regolato tra di loro le condizioni di divorzio e non avere null'altro a pretendere. Nulla sul figlio ormai maggiorenne, economicamente indipendente ed avente un Per_1
proprio nucleo familiare.
Spese dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Milano il 06.12.1996 tra e matrimonio trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Milano dell'anno 1996, al n. 1766, della parte I, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco