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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti Sezione civile
Il giudice dott. Carmelo Proiti,
allo scadere del termine ex art. 127 ter c.p.c.
viste le note depositate e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 518/2024 R.G., posta in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e promossa da
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nella qualità di proprietario e comandante della Motopesca denominata “La C.F._1
Tigre del Mare”, e di legale rappresentante della , con sede legale in S. AT Controparte_1
di TE, Via Cosenz n. 62, P. IVA elettivamente domiciliato in TE P.IVA_1
Rosmarino (ME), Via Rosso San Secondo n. 8, presso lo studio dell'Avv. ANTONINO ARACA, che lo rappresenta giusta procura in atti
OPPONENTE C O N T R O
, in persona del Comandante e legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
con sede in , Via Molo Marullo, P. IVA rappresentato dal Capitano di Fregata CP_2 P.IVA_2
(CP) che delega il Titolare pro tempore della Delegazione di Spiaggia di Patti Controparte_3
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 131/2024, notificata a mezzo pec in data
15.04.2024
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 15.05.2024, , nella qualità di proprietario Parte_1
e comandante del Motopesca denominata “La Tigre del Mare”, e di legale rappresentante della
[...]
, conveniva in giudizio la di per proporre opposizione Controparte_1 Controparte_2 CP_2 avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 131/2024 del 12.04.2024, notificata a mezzo pec in data
15.04.2024, per la violazione dell'art. 10, comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 4/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 3.000,00.
L'opponente rappresentava che, in data 7.11.2023, alle ore 16:40 circa, di ritorno da una battuta di pesca, mentre si trovava attraccato alla banchina del porto di S. AT di TE a bordo del proprio motopesca “La Tigre del Mare” 6MZ463, erano intervenuti gli Ufficiali della Guardia
Costiera-Capitaneria di Porto di , contestando “l'alterazione dell'apparato motore istallato” CP_2 sull'imbarcazione, e redigendo Verbale di ritiro Annotazioni di sicurezza n. 2022/4780 del 7/11/2023, con conseguente fermo del motopesca e prescrizione di visita occasionale macchine al ripristino del gruppo propulsori prima di intraprendere la navigazione.
In data 24.11.2023 i militari, unitamente ad un supporto tecnico, avevano svolto una più accurata visita ispettiva sul motopesca al fine di accertare la regolarità tecnica degli appari motore
(principale/ausiliario); nell'occasione avevano redatto Verbale di operazioni compiute e, nonostante l'accertamento dell'assenza, all'interno del sistema turbino-compressore, del motore principale della ventola del compressore, nonché, con riferimento al motore ausiliario, l'assenza di spinta all'unità, avevano elevato il PROCESSO VERBALE N. 241335A NOV 2023, con cui avevano contestata la violazione dell'art.10, comma 1, lettera L) D. Lgs. 04/2012 per aver “manomesso, sostituito alterato o modificato l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentare la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica”, punita dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 4/2012, come modificato dalla L. n. 154/2016, irrogando la sanzione amministrativa di € 3.000,00. In data 23.12.2023 erano stati presentati, a mezzo pec, scritti difensivi, con allegata documentazione, con cui era stato chiesto l'annullamento e/o caducazione e conseguente archiviazione del verbale. Infine, in data 15.04.2024, era stata notificata a mezzo pec l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Parte ricorrente eccepiva l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'ordinanza e del verbale presupposto, nonché la loro nullità perché elevati in difformità del dettato normativo.
Eccepiva l'estinzione, ai sensi dell'art. 14, comma 6 L.689/81, dell'obbligazione di pagamento, essendo stata notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta, ben oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento del fatto;
precisava che dalla lettura dell'ordinanza impugnata, era palese che l'Autorità Amministrativa non ha posto in essere alcuna ulteriore attività successivamente alla proposizione degli scritti difensivi del 23.12.2023, limitandosi a richiamare il verbale di operazioni del 24.11.2023.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità, invalidità o nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione, nonché l'insussistenza della violazione contestata, stante l'assenza di spinta dell'apparato motore ausiliario, accertato a seguito di apposita prova di accensione svolta in occasione del secondo sopralluogo. Contestava, infine, l'insussistenza della violazione per carenza dell'elemento psicologico, poiché la modifica all'apparato motore era stata effettuata ai soli fini della sicurezza della navigazione, come dichiarato dal ricorrente nel verbale del 24.11.2023.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione di inesistenza, nullità o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per violazione dell'art. 14, comma 2, della L.
689/81 e per vizio di motivazione;
nel merito, la dichiarazione di illegittimità, infondatezza, invalidità, nullità o inesistente dell'ordinanza impugnata e del sotteso verbale, con suo conseguente annullamento, revoca o dichiarazione di inefficacia di entrambi;
in via subordinata, la dichiarazione che il fatto non costituisce illecito amministrativo, per assenza dell'elemento psicologico;
in via ulteriormente gradata, la limitazione della condanna al giusto e provato, con quantificazione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale. In via istruttoria chiedeva l'interrogatorio libero del ricorrente, e la prova per testi.
Si costituiva in giudizio la di , contestando interamente quanto Controparte_2 CP_2
dedotto ed eccepito dal ricorrente, e rilevando di aver eseguito, in data 07.11.2023, attività di controllo sull'imbarcazione dello stesso, nel corso della quale era stata riscontrata la presenza di un sistema di sovralimentazione, ossia di una turbina, finalizzato all'aumento della potenza dell'apparato motore principale dell'unità, nonché la presenza di un secondo apparato motore “ausiliario”; di aver eseguito, in data 24.11.2023, un ulteriore accesso, unitamente all'Ing. (Ispettore tecnico Persona_1 dell'Ente riconosciuto “Bureau Veritas”) riscontrando una netta discrasia in relazione al sistema di alimentazione, nonché la presenza del detto motore ausiliario;
di aver redatto, in quell'occasione,
Processo Verbale di accertamento e contestazione n. 241335A Nov 23, per violazione dell'articolo
10 comma 1 lettere l) D. Lgs. 4/2012, notificato nell'immediatezza, con applicazione della sanzione, aumentata della metà, attesa la presenza di un precedente, di uguale violazione (definito con il pagamento della sanzione) del 25 febbraio 2021. Precisava di aver ricevuto, a seguito della notifica del Processo Verbale, scritti difensivi, valutati alla luce dei fatti occorsi e del detto “verbale di operazioni compiute”, e rigettati con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Eccepiva l'assoluta infondatezza dei motivi di ricorso, facendo rilevare l'inapplicabilità, alla fattispecie, del termine di cui all'art. 2 Legge 241/90, anche in relazione alle maggiori garanzie difensive ed alla specialità della legge 689/81, con applicazione del termine ultimo di 5 anni ai fini della prescrizione (art. 28 cit. legge) del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla detta legge. Eccepiva la correttezza del proprio operato anche con riferimento alla motivazione, avendo dato riscontro agli scritti difensivi, citando il prodromico Processo Verbale ed il Verbale di operazioni compiute, atti già nella piena disponibilità dell'opponente, ed avendo illustrato i motivi che avevano portato l'Autorità ad emettere l'ordinanza impugnata.
Nel merito eccepiva di avere, durante il controllo, evidenziato una manomissione del motore installato a bordo dell'imbarcazione (con una diversa configurazione dei collettori di aspirazione aria e mandata fumi), in difformità a quanto previsto dai documenti tecnici di pertinenza, e di aver rinvenuto un motore diesel “ausiliario”, non previsto né autorizzato. Né, tantomeno, era possibile per il ricorrente modificare i motori della propria unità, per nessun fine, e non può ravvisarsi, nei fatti, una carenza di elemento psicologico;
senza considerare che, per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 l. 689/81, è richiesta semplicemente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa.
Ciò premesso concludeva chiedendo l'accertamento della legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato, con il rigetto della prova testimoniale richiesta ex adverso, con vittoria di spese e compensi di causa;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, chiedeva la compensazione delle spese del giudizio.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 28.12.2024, si costituiva l'Avv. Antonio
Araca, in sostituzione del precedente procuratore nuovo procuratore dell'avv. Silvia Cicirello, nell'interesse del Sig. , riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese Parte_1
formulate negli atti e verbali di causa.
La causa veniva istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, viene decisa in data odierna. In primis va fatto rilevare che la presente causa verrà decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018).
Ora, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, spettando all'autorità che ha emesso l'atto impugnato di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche avvalendosi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. civ., n. 11698/04); grava, dunque, sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Difatti, nel giudizio ordinario le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Trib. Modena, sentenza n. 347 del
05.03.2013; Cass. civ. sentenza n. 3837/2001; Cass. civ. sentenza n. 20930/2009; da ultimo Cass. civ.
Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, co. 12, L. n. 689 del 1981, oggi ribadito dall'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011 (“Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”), l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civ., n. 5095/99).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione opposta è stata assunta sulla scorta della Relazione di Servizio del 7 novembre 2023 (all. 1 al fascicolo della Capitaneria), in cui è scritto “Giunti a bordo, si è notata la presenza di una turbina montata sul motore principale oltre alla presenza di un motore ausiliario. A completezza si allegano foto”, che nulla specifica in merito all'aumento di potenza del motore;
nonché sulla scorta del “Verbale di operazioni compiute” redatto in data 24.11.2023, in cui
è evidente che gli agenti intervenuti, con l'ausilio dell'Ispettore dell'Ente tecnico, hanno eseguito una prova di accensione del motore ed hanno così concluso “Si da atto, altresì, che è stata eseguita una prova di accensione, dalla quale si è avuto modo di accertare che al movimento rotatorio dell'asse sopracitato, non è seguita alcuna spinta dell'unità”.
A fronte dei suddetti riscontri eseguiti in esito alla predetta ispezione, gli organi accertatori e verbalizzanti hanno contestato a parte opponente la violazione dell'art.10, c.1, lett. L) d.lgs. 4/12, a norma del quale “…è fatto divieto di (…) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica”.
Tale alterazione, però, non risulta assolutamente provata dalla documentazione prodotta in corso di giudizio, anzi è vero il contrario, ossia che non vi è prova di un aumento della potenza del motore al di sopra dei limiti indicati dalla certificazione tecnica.
Invero, la norma non punisce una qualsiasi alterazione ma la stessa deve essere quantomeno potenzialmente idonea ad ottenere l'effetto che la stessa disposizione richiede: l'aumento di potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione.
Proprio in tale circostanza viene, infatti, riconosciuto il bene giuridico tutelato dalla norma.
Inoltre, non sarebbe possibile un'interpretazione analogica estensiva dell'ipotesi del tentativo ex art. 56 c.p. nel caso di sanzioni amministrative.
Infine, non si ritiene sufficientemente provato tale aspetto di modifica al fine di alterare la potenza ed aumentarla con la prova documentale offerta: non sarebbe, neanche, ammissibile una CTU poiché risulterebbe esplorativa oltre che ininfluente stante l'assenza di specifici dettagli delle modifiche effettuate nonché il lasso di tempo trascorso dall'accertamento ad oggi.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, valori minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 518/2024, vertente tra e , disattesa e Parte_1 Controparte_2
respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
2) Condanna la di , in persona del Comandante e legale rapp.te pro Controparte_2 CP_2 tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in € 852,00 per compensi ed
€ 125,00 per spese, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 7 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Carmelo Proiti)