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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3999/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 23.01.2023 emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 4253/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la
CP_ prestazione richiesta a decorrere dal mese di settembre 2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì: di aver notificato all' il predetto decreto di omologa in data CP_1
24.10.2023, nonché modello AP70 in data 24.11.2023, senza alcun esito.
1 Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento della predetta prestazione, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto con TE08 del 16.04.2024 alla liquidazione della prestazione nonché al pagamento della stessa in data 07.05.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi
CP_ cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
04.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di
2 contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. te08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta. CP_ L' d'altra parte, non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardo nella liquidazione e nel pagamento, intervenuti entrambi dopo la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 05.04.2024 (cfr. ricevute pec allegate alle note d'udienza).
CP_ Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3999/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 23.01.2023 emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 4253/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la
CP_ prestazione richiesta a decorrere dal mese di settembre 2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì: di aver notificato all' il predetto decreto di omologa in data CP_1
24.10.2023, nonché modello AP70 in data 24.11.2023, senza alcun esito.
1 Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento della predetta prestazione, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto con TE08 del 16.04.2024 alla liquidazione della prestazione nonché al pagamento della stessa in data 07.05.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi
CP_ cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
04.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di
2 contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. te08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta. CP_ L' d'altra parte, non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardo nella liquidazione e nel pagamento, intervenuti entrambi dopo la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 05.04.2024 (cfr. ricevute pec allegate alle note d'udienza).
CP_ Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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