Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Ugo Cingano Presidente Dott. Camilla Gattiboni Giudice Relatore Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 18.04.2024 al n. 81/2024 R.G. promossa con ricorso d.d. 17.04.2024
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Casari (C.F.: ; FAX: 0461-221021; pec: del C.F._2 Email_1
Foro di Trento e domiciliata presso il suo studio sito in Trento, Via S. Francesco d'Assisi n. 10, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._3
Bottari (C.F.: ; FAX: 0461-396651 pec: e C.F._4 Email_2 dall'Avv. Giulia Ancona (C.F.: ; pec: C.F._5 Email_3 entrambe del Foro di Trento e domiciliato presso il loro studio sito in Trento, Corso III Novembre
72/A, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 7
DI PARTE RICORRENTE:
In riforma della sentenza del Tribunale di Trento N°337/2024 pubblicata il 20/3/24 e notificata il
20/3/2024 di cui ai capi 2) e 3) stabilire che:
1) Il marito è obbligato a versare alla moglie quale assegno di mantenimento Controparte_2 ex art. 156 c.c. la somma di Euro 500,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o la somma ritenuta di giustizia sul suo conto corrente bancario.
2) Condannare il al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio risultando la CP_2 signora vittoriosa sia in sede di reclamo che per la domanda di addebito. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio del presente grado di giudizio, più spese forfettarie 15%,
c.n.p.a. ed Iva rifusi.
Come già riferito in primo grado l'appellante si riserva presentare domanda per ottenere il risarcimento dei danni causati alla signora per la violenza commessa ai suoi danni Parte_1 dal marito siccome anche documentata con la sentenza penale di condanna del marito nella somma non inferiore ad Euro 60.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, somma che ci si riserva di modificare anche aumentandola.
In via istruttoria: (omissis)
DI PARTE RESISTENTE:
Voglia l'adita Corte d'Appello:
- Respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza n. 337/2024 – Tribunale di Trento oggetto di appello;
- Con vittoria di spese e onorari.
*
FATTO E SVOLGIMENTO
Con ricorso del 17.04.2024, ha presentato appello avverso i capi 2) e 3) della Parte_1 sentenza del Tribunale di Trento n. 337/2024, pubblicata in data 20.03.20231
Con distinti motivi di appello censura l'erronea applicazione di legge e la violazione di legge in Pt_1 merito alla disposizione relativa all'assegno di mantenimento prescritto dall'art.156 c.c. (in particolare, il primo Giudice avrebbe erroneamente valutato i redditi di ciascuno, affermando poi l'irrilevanza della disparità economica delle parti tenendo in considerazione l'intervenuto licenziamento di ma non CP_2 le capacità economiche derivanti dalle molteplici attività “olistiche” nonché del suo elevato tenore di vita;
il tutto senza neanche effettuare le indagini di polizia tributaria e la CTU richieste da Pt_1 nonché l'erronea applicazione dell'art. 91 e l'illegittima compensazione delle spese di lite di primo 1 Con sentenza n. 337/2024 d.d. 13.03.2024 sub R.G. 1292/2021, il Tribunale ordinario di Trento ha così stabilito:
1) Addebita la separazione al resistente CP_3
2) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte della ricorrente (fermo restando il Parte_1 già riconosciuto assegno alimentare)
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale dd. 20.10.2021.
pagina 2 di 7 grado, chiedendo, dunque, la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con decreto del 18.04.2024 la Corte d'appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 03.10.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 02.09.2024 si è costituito telematicamente resistendo all'impugnazione e CP_4 chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra riportate. Con memoria rispettivamente dell'11.09.2024 e del 23.09.2024 e note dell'01.10.2024 e del 02.10.2024 le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni
All'udienza del 03.10.2024 la Corte ha riservato, quindi, la causa per la decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di censura della sentenza n. 337/2024 del Tribunale di Trento, è il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di un contributo al mantenimento della moglie a carico del coniuge separato
[...]
. CP_2
La coppia ha contratto matrimonio il 3.10.2015 e nel 2021 l'appellante ha depositato, Parte_2 davanti al Tribunale di Trento, ricorso per separazione personale, conclusosi con la decisione con la quale è stata accertata l'addebitabilità del fallimento della vita coniugale a per la Controparte_2 sua condotta connotata da violenza fisica e psicologica, accertamento divenuto definitivo a causa della mancata impugnazione incidentale del capo relativo.
Risulta incontestato che le parti, dopo il matrimonio si erano trasferite a vivere in Cile, dove si CP_2 era reso responsabile delle condotte violente perpetrate ai danni della moglie, per le quali egli aveva subito una condanna penale con sospensione condizionale della pena e l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla persona offesa e di corrispondere una somma a titolo di alimenti, pari a circa € 130,00 mensili.
Ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante sono fondate e vanno accolte per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il lamentato mancato riconoscimento di un contributo economico è il frutto di una lettura che non ha tenuto conto della disparità economica emersa e delle potenzialità reddituali e patrimoniali di ciascun delle parti.
E' necessario, infatti, ricordare la portata della regola stabilita dall'art. 156 c.c., la quale prevede che
“Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
• quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
• L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
pagina 3 di 7 Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con l'autorizzazione a vivere separati, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzile.
Esaminando la documentazione fiscale e gli estratti del conto corrente (Intesa San Paolo), prodotti da controparte, risulta che l'appellante ha percepito modesti redditi da lavoro (per occupazioni occasionali, mediate da agenzie interinali) integrati dal versamento di NASPI, ossia somme totali nette pari a circa € 9550,00 per il 2022 e per il 2023 a circa € 9440,00, oltre all'assegno del coniuge (€ 400 mensili) 2 .
E' di tutta evidenza che la formazione professionale e il curriculum vitae e lavorativo (doc. 39 fasc. 1^ grado) di rendono più agevole il suo inserimento in attività di natura libero professionale o anche CP_2 dipendente, molto più remunerative di quelle occasionali reperite dalla Tanto è dimostrato Pt_1 dalle risultanze della dichiarazione dei redditi di prodotte all' ma soprattutto CP_2 Controparte_5 dalla movimentazione del c/c Banca Popolare dell'Alto Adige relativi agli anni 2021-22-23, dall'eterogenea provenienza di alcuni bonifici risultanti dall'estratto conto relativo a 5 mesi del 2024 conto, dalle spese effettuate in internet con carta prepagata, dagli importi accreditati su carta prepagata, dalla documentazione relativa a incarichi sportivi (CSEN) e attività prestata in qualità di tecnico per l'esecuzione di lavori edili e la relativa parcella professionale3. 2 GONZO:
- Mod. 730 redditi 2023 -> all. alle note d.d. 01.10.24 (no fabbricati, no terreni)
- CU 2024 relativa all'anno 2023 erogato da : € 5.881,16 -> all. alle note d.d. 01.10.24 CP_6CP_
- CU 2024 relativa all'anno 2023 erogazione : € 3.251,47 -> all. alle note d.d. 01.10.24 Per_
- Busta -> all. 12 alla memoria d.d. 11.09.2024: Pt_1
• agosto 2024: € 528,00
• luglio 2024: € 856,00
- CU 2023 relativa all'anno 2022 erogato da : € 2.015,34 -> all. alle note d.d. 01.10.24 CP_6
- CU 2023 relativa all'anno 2022 erogato da Euro PROMOS : € 2.829,29 -> all. alle note d.d. 01.10.24 Pt_3CP_
- CU 2023 relativa all'anno 2022 erogato da : € 1.810,39 -> all. alle note d.d. 01.10.24
- CU 2022 relativa all'anno 2021 erogato da : € 505,60 -> all “FASC I GR DOCUM prodotti.zip” a ricorso in CP_8 appello
- CU 2022 relativa all'anno 2021 erogato da : € 3.697,29 -> all “FASC I GR DOCUM CP_6 prodotti.zip” a ricorso in appello
- Estratti bancari dal 2020 al 2022 -> all al doc. 51 “FASC I GR DOCUM prodotti.zip” al ricorso in appello Sintomatico è l'andamento degli accrediti sui c/c intestati a CP_2
Quindi, anche a prescindere dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali annuali in atti, la capacità economica di risulta di gran lunga superiore a quella della moglie e, analogamente, in CP_2 prospettiva, la sua potenzialità di reperire risorse reddituali.
Per giurisprudenza pacifica, l'art. 156, comma 2, c.c., sopra riportato, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno “…tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli
CP_ Con
- CU 2024 relativa all'anno 2023 erogato da : € 12.796,93 -> all. n. 10 (nota dell' alla memoria d.d. 11.09.2024 di Parte_1 Con
- CU 2024 relativa a redditi 2023 erogato da C S E N COMITATO: € 3.000,00 -> all. n. 10 (nota dell' alla memoria d.d. 11.09.2024 di Parte_1 Con
- CU 2024 relativa a redditi 2023 erogato da : € 825,00 -> all. n. 10 (nota dell' alla Parte_4 memoria d.d. 11.09.2024 di Parte_1 Con
- CU 2024 relativa al 2023 erogato da ASSOCIAZIONE TRA: € 400,00 -> all. n. 10 (nota dell' alla memoria d.d. 11.09.2024 di Parte_1 Con
- PF 2022 relativa al 2021 (no terreni, no fabbricati) -> all. n. 10 (nota dell' alla memoria d.d. 11.09.2024 di
Parte_1 Con
- All. n. 10 (nota dell' ) alla memoria d.d. 11.09.2024 di Parte_1
pagina 5 di 7 elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. 1 – Sentenza n. 605 del 12/01/2017, così massimata).
Quindi, alla valutazione che compete ora alla Corte concorre una pluralità di elementi. Da un lato, la già rilevata oggettiva disparità reddituale tra le parti e l'inadeguatezza delle condizioni economiche dell'appellante; dall'altro, la considerazione che la fase separativa è caratterizzata, in ogni caso, da un tempo di necessaria riorganizzazione, non solo lavorativa, ma anche esistenziale, abitativa, relazionale, tanto più complessa nel caso in esame, nel quale la vicenda coniugale è gravata dal peso della violenza fisica e psicologica subita dal soggetto più fragile e ora economicamente svantaggiato. Le condotte violente e vessatorie, che hanno determinato il fallimento del progetto di vita coniugale, sono state oggetto dell'accertamento penale, svoltosi davanti all'Autorità del Cile, e di quello civile, condotto dal Tribunale di Trento e conclusosi con la pronuncia definitiva dell'addebito della separazione a CP_2 contenuta nel capo di sentenza non impugnato.
Alla luce, quindi, di una considerazione non meramente matematico-ragionieristica delle condizioni economiche delle parti, ma dell'apprezzamento anche delle dolorose circostanze che ora producono, verosimilmente, un significativo bisogno della moglie di adeguato sostegno materiale per la transizione verso una condizione di vita dignitosa e serena, ritiene la Corte che a carico di vada posto CP_2 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, con la corresponsione di un assegno mensile che, per le ragioni esposte e tenuto conto anche di quanto stabilito dall'autorità cilena, viene ritenuto congruo determinare in € 300,00 mensili.
Tale contributo, definitivamente liquidato, è dovuto a decorrere dalla data della domanda di separazione e sino a nuova determinazione del Tribunale in sede divorzile, poiché i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
*
L'accoglimento delle censure dell'appellante e la riforma del capo sub 2) della sentenza impugnata comportano l'integrale soccombenza dell'appellato, con conseguente condanna alla rifusione in favore di controparte delle spese del primo e del secondo grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti per giudizi di valore indeterminabile e tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello proposto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Trento n. 337/2024, pubblicata il 20/3/2024 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_5 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 300,00, in via anticipata entro
[...] il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (fermo il già riconosciuto assegno alimentare).
Condanna a rifondere a le spese di Parte_5 Parte_1 entrambi i gradi del procedimento che liquida: per il primo grado in complessivi € 4.200,00; per il secondo grado in complessivi € 5.200,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPNA. pagina 6 di 7 Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 CORRÀ:
- Mod. 730 redditi 2023 -> all. alle note d.d. 02.10.2024: ha allegato solo il prospetto finale riepilogativo e non la dichiarazione per intero (no fabbricati, no terreni)
- Estratti c/c anno 2023 -> All. 1 memoria d.d. 23.09.24
- Estratto c/c solo avere anno 2024 -> all. 2 memoria d.d. 23.09.24 Con
- Mod. 730 redditi 2022 -> all. n. 10 (nota dell' alla memoria d.d. 11.09.2024 di (no fabbricati, Parte_1 no terreni) pagina 4 di 7