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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG AL, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 420/2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Parte_1
RI TI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Cassino, presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta in virtù di procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13.2.2025 , Parte_1 premesso di aver ottenuto in giudizio l'annullamento di una nota di indebito del 11.07.2023 avente ad oggetto la somma di € 2.450,37, qualificati come erogazione non dovuta sulla prestazione di reversibilità intestata alla ricorrente e oggetto di recupero mediante trattenute da parte dell'istituto nelle more del processo, e di aver richiesto, dopo la pubblicazione della
1 sentenza n. 34/2025 di annullamento della nota, con PEC del 29.1.2025 la restituzione di detta somma, ha agito in giudizio per chiedere la restituzione di quanto trattenuto senza titolo.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione delle somme illegittimamente trattenute e di rigettare la domanda relativa al pagamento degli interessi, evidenziando che la somma recuperata prima della sentenza era pari alla somma netta di € 1.971,81, la quale è stata restituita alla ricorrente con valuta 13.5.2025, senza interessi e rivalutazione, in quanto credito derivante da pagamento indebito.
All'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha riconosciuto quanto sostenuto dall'istituto in merito all'intervenuto pagamento, chiedendo disporsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite, mentre l' si è riportato alle proprie conclusioni. La CP_1 causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
***
In considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento del diritto azionato da parte dell' e del soddisfacimento dell'interesse alla base del CP_1 ricorso, deve considerarsi venuta meno ogni pretesa del ricorrente al pagamento della prestazione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche alla luce di quanto rappresentato in udienza.
Emerge in particolare, che la somma effettivamente trattenuta è la somma netta di € 1.971,81, come indicato nella documentazione depositata dall'istituto, il cui pagamento in restituzione è stato poi disposto nel maggio del 2025, cinque mesi dopo la richiesta inoltrata a mezzo PEC dal procuratore della parte ricorrente.
Va rilevato che deve ritenersi cessata la materia del contendere anche con riferimento alla pretesa di interessi legali, non avendo la parte ricorrente in udienza contestato l'effettiva spettanza degli stessi e essendosi dichiarata soddisfatta di quanto ottenuto dall'istituto.
Per quanto attiene alle spese di lite, deve rilevarsi che l' non ha CP_1 dato evidenza dell'intervenuto pagamento prima della notifica del ricorso di
2 quanto richiesto, pur avendo ricevuto apposita richiesta in via amministrativa, e che emerge invece, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che solo nel maggio del 2025 le somme sono state restituite.
In considerazione dunque del fatto che il riconoscimento di quanto richiesto è avvenuto in data successiva all'introduzione del presente giudizio e alla notificazione del ricorso, e con ritardo rispetto alla messa in mora di gennaio del 2025, le spese dello stesso devono essere poste a carico dell CP_1 resistente, che peraltro non ha documentato alcun effettivo impedimento o la sussistenza di una causa tale da non consentire l'adempimento tempestivo o quantomeno nel limite dei 120 giorni dalla messa in mora.
Le spese sono liquidiate come in dispositivo, tenuto conto della fase soltanto introduttiva e decisoria della controversia e dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 data l'assenza di attività istruttoria e la limitata complessità della causa, da distrarsi in favore in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l' a corrispondere, in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente, le spese del giudizio che si liquidano in € 886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 17/06/2025
IL GIUDICE
IG AL
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