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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2084/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in EF via Prestisimone n. 17, presso lo studio dell'Avv. Nicola Riggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore/opponente
contro per conto di con sede legale in TA (Malta), in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore della procuratore speciale con Controparte_3 sede legale in Milano, Corso Buenos Aires n. 37, (c.f. ), già rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Elena Frascino fino alla revoca del mandato depositata in data 25.2.2022 convenuta/opposta
e nei confronti di p. iva ) in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Procuratore Speciale in forza di procura del 18.11.2021 a rogito Notaio di Per_1
Torino, rep. 25543, racc. 10712, con sede legale in Torino, via Aldo Barbaro n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Virgilio e Simona Chiolo con elezione di domicilio in Marsala, via Francesco Crispi n. 88/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Virgilio
intervenuta ex art. 111 c.p.c. OGGETTO: opposizione a D.I. n. 1238/2016 – contratti bancari
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 19.09.2024, al contenuto delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2017, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1238/2016, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19-27.12.2016, con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti di Controparte_1 la complessiva somma di €. 39.991,40 oltre interessi, spese e compensi della procedura.
L'attore, preliminarmente, rilevava l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644
c.p.c., sul presupposto per cui il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 27.12.2016, era stato notificato ad esso opponente soltanto il 17.05.2017, quindi, oltre il termine di 60 giorni.
Nei fatti l'opponente deduceva che l'obbligazione sottesa al ricorso monitorio derivava da un contratto di finanziamento stipulato, inizialmente, con AL s.p.a. e che esso opponente aveva pagato le prime rate del predetto finanziamento ma che, per sopraggiunti problemi economici, non aveva più potuto far fronte alla somma dovuta, la quale ammontava, nel 2006, ad €. 18.751,81.
A sostegno della predetta opposizione l'attore eccepiva:
- l'omessa notifica, ad esso opponente, delle cessioni del credito susseguitesi nel tempo e, quindi,
l'inefficacia delle stesse;
- in punto “quantum”, l'applicazione di interessi non convenzionali, ultra-legali e illegittimi con superamento del tasso soglia previsto dalla L. n. 108 del 1996 nonché la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1238/2016 e, in subordine, revocarsi parzialmente il predetto decreto previa rideterminazione delle somme dovute all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2018 si costituiva in giudizio l'opposta,
[...] la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito contestava in fatto e diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, l'opposta esponeva:
- di avere tempestivamente proceduto alla notifica del decreto opposto in data 12.01.2017 all'indirizzo di residenza del sig. e che, tuttavia, l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R Pt_1 riportava la dicitura “trasferito”; precisava che, a seguito di tale circostanza, essa opposta aveva provveduto alle opportune verifiche presso il Comune di residenza dell'opponente, dalle quali era risultata la correttezza dell'indirizzo della prima notifica e aveva proceduto, in data 09.05.2017, a rinotificare il decreto, presso lo stesso indirizzo di Via Galliano n. 27, notifica perfezionatasi il
17.05.2017;
- di avere reso conoscibili e opponibili le intervenute cessioni del credito al debitore mediante le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 13.12.2012 e n. 134 del 13.11.2014 a norma dell'art. 58 TUB;
- di avere comunicato all'odierno opponente la seconda cessione con lettera raccomandata a/r n.
614117173741 del 15.11.2014 e del 24.02.2015, perfezionatasi “per compita giacenza” e la terza cessione con lettera raccomandata a/r n. 615009744072 del 21.01.2016, perfezionatasi il 05.04.2016;
- che gli interessi applicati al contratto di finanziamento de quo non configuravano la fattispecie di usura atteso che il tasso effettivo annuo applicato al contratto, pari all'8,75 %, era ben al di sotto del tasso soglia di riferimento pari al 15,27 %;
- che erano prive di fondamento le contestazioni riguardanti l'anatocismo, sul presupposto per cui il finanziamento de quo era un finanziamento finalizzato, quindi un contratto di credito al consumo e non un'apertura di conto corrente, per cui gli interessi indicati ogni tre mesi negli estratti conto indicavano gli interessi maturati dopo tre mensilità, ma calcolati sulla sola sorte capitale;
- che il piano di ammortamento era c.d. “alla francese”, il quale non configurava ipotesi di anatocismo ex art. 1283 c.c. atteso che gli interessi corrispettivi venivano di volta in volta calcolati sul capitale residuo e non sull'intera rata;
Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertarsi il diritto di parte opposta al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di €. 39.991,40, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con provvedimento del 07.06.2018 il G.I., allora assegnatario del fascicolo, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava al fine di consentire l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, il cui esito negativo veniva documentato dalle parti tramite il deposito del relativo verbale negativo del 24.10.2018.
All'udienza del 14.11.2018 il G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, con rigetto della richiesta di CTU, formulata da parte opponente, in quanto avente natura meramente esplorativa. Con “nota di accompagno”, depositata telematicamente il 25.02.2022, l'Avv. Elena Frascino allegava la revoca, da parte di del proprio mandato legale;
nel corso del giudizio la Controparte_1
predetta parte ometteva di conferire nuovo mandato ad altro Avvocato e interrompeva la propria attività processuale.
Con atto denominato “comparsa di costituzione ex articolo 111 c.p.c.” del 04.04.2022, si costituiva quale cessionaria del credito, confermando le Controparte_4 conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e chiedendo l'estromissione dal giudizio della cedente
Controparte_1
Il fascicolo veniva riassegnato al sottoscritto G.I. in data 11.06.2024 in forza del decreto n. 171 del
19.12.2023 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese e del successivo provvedimento attuativo del 30.5.2024.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. e, con provvedimento del 20.09.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine sancito dall'art. 644 cpc.
Le risultanze documentali consentono di ritenere fondata l'eccezione sollevata da parte opponente in quanto è documentalmente provato, e non contestato, che il D.I. n. 1238/2016, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.12.2016 e pubblicato in data 27.12.2016, non sia stato notificato tempestivamente, in quanto la prima notifica, del 12.01.2017, sebbene effettuata nell'effettivo luogo di residenza del debitore, non si è perfezionata. Il Decreto in esame risulta essere stato compiutamente notificato solo in data 27.04.2017, quindi bel oltre il termine di 60 giorni, perentorio, ex art. 152 comma II cpc, ed improrogabile, ex art. 153 cpc. Parte opposta ben avrebbe potuto, una volta edotta dell'esito negativo della notifica, chiedere la rimessione in termini al fine di rinnovare la notifica, all'esito dei necessari accertamenti istruttori, ma ciò non è avvenuto. La circostanza che la notifica si sia, poi, perfezionata nel medesimo indirizzo, presso il quale era stato notificato il primo atto, e che la dicitura riportata nella prima relazione di notifica si sia rilevata non corretta, non appare rilevante, avendo comunque impedito al debitore di avere conoscenza, nei termini di legge, del titolo emesso dal tribunale nei confronti dello stesso. Ciò, tuttavia, non sottrae il Tribunale adito all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, atteso che, costituendosi, la convenuta ha insistito nella condanna dell'opponente al pagamento della somma già richiesta con il ricorso monitorio e che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Pertanto, ove su detta domanda si costituisce il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere - dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass.
Civ. N. 14910/13; Cass. Civ. N. 17478/11, Cass. Civ. N. 18791/09)
Ancora preliminarmente, per motivi di priorità logica, va esaminata l'eccezione, formulata dall'opponente, di inefficacia delle cessioni del credito oggetto del procedimento, per non aver ricevuto comunicazione di dette cessioni.
Nel caso in esame, sin dal ricorso monitorio la per conto di Controparte_1 Controparte_2 ha affermato di agire nei confronti di in qualità di cessionaria di a seguito Parte_1 CP_5 di atto di cessione del 14.12.2015. Detta cessione, è stata regolarmente comunicata al debitore con lettera del 21.01.2016 e con successiva comunicazione del 29.3.2026, ricevuta dal sig. in Pt_1 data 5.4.2016 (Cfr. docc. 10 e 11 fascicolo monitorio).
Quanto ai precedenti atti di cessione, intercorsi rispettivamente tra “AL” e ”, Parte_2 nonché da “ ” e , gli stessi sono stati resi conoscibili al debitore ceduto, ai Parte_2 CP_5 sensi dell'art. 58, commi 2 e 4 , TUB, tramite le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale n.145 del
13.12.2012 e n.134 del 13.11.2014, nonché comunicati con lettere del 14.11.2024 e del 24.2.2015
(docc.7 e 8 fascicolo monitorio), inviate, da parte delle rispettive cessionarie, al Sig. Parte_1 presso l'indirizzo di residenza -Via Galliano 27, Lascari- rimasto inalterato a far data dall'anno 1998, come da certificato di residenza prodotto in atti (doc. 6 comparsa di costituzione).
In ogni caso, secondo costante orientamento, la notificazione al debitore ceduto prevista dall'art. 1264
c.c., per l'ipotesi di cessione del singolo credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio: ex multis, cfr. Cass. civ. sez. 3, sent. N. 1770/2014 secondo cui "La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce atto
a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, puo' essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cpc". Nel caso in esame, dunque, sarebbe bastata a rendere noto il mutamento dell'identità del creditore, almeno con riferimento alla cessione intervenuta in favore dell'opposta, anche la notifica del ricorso monitorio unitamente all'ingiunzione.
Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali di parte opposta, quindi, le doglianze formulate dall'opponente per non aver ricevuto comunicazione delle cessioni del credito, intervenute nel corso del rapporto contrattuale, appaiono infondate.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, deve essere confermata l'ordinanza del 18.04.2019, con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione di una CTU contabile, per le ragioni di seguito esplicitate.
L'opponente ha denunciato l'illegittimo comportamento “tenuto dai vari istituti di credito succedutisi”, sulla scorta dell'esorbitanza del credito vantato da pari ad € Controparte_1
39.991,40 oltre spese, a fronte dell'iniziale somma erogata con il contratto di finanziamento, stipulato dal Sig. nell'anno 2006, pari ad € 18.751,8. Pt_1
Fondandosi su tali evidenze, l'opponente ha rappresentato, nell'atto introduttivo, il proprio “fondato
e ragionevole convincimento che sia stato superato il tasso soglia previsto dalla Legge 108/96, con conseguente carattere usurario, e che dunque gli interessi siano radicalmente non dovuti”, ed ha chiesto il licenziamento di Ctu al fine di verificare l'eventuale fondatezza dell'ipotesi prospettata.
Tali doglianze, tuttavia, appaiono del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Sul punto si osserva, infatti, che, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di usura, è onere della parte che lamenta l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare la misura del superamento del tasso soglia in modo preciso e non equivoco nonché le somme pagate a titolo di interessi in rapporto al capitale (ex multis, Cass.
Civ, n. 2311/2018).
La predetta carenza non è stata colmata nei successivi scritti, essendosi parte opponente limitata alla produzione, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc, dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanati ogni trimestre dal I Trimestre 2006 al I Trimestre 2019 ma omettendo, nuovamente, di indicare in modo analitico le ragioni per le quali il calcolo degli interessi formulato dalla controparte sarebbe risultato violativo delle clausole contrattuali e della normativa in tema di usura.
L'opposizione di parte attrice avrebbe dovuto essere integrata in modo specifico all'esito della costituzione della parte opposta, la quale ha indicato in modo dettagliato sia la composizione del credito azionato (Capitale scaduto: € 1.697,68 , Capitale a scadere: € 17.496,18, interessi corrispettivi per n. 8 rate scadute: € 1.047,04 ,Spese: € 209,49, imposta di bollo: € 14,62, interessi di mora: €
19.526,39) che il criterio di calcolo adottato, in coerenza alle clausole contrattuali.
Ed infatti, dall'esame del contratto di finanziamento allegato in atti (vedi doc. 3 fascicolo monitorio) emerge come sia il TAN (8,75) che il TAEG (9,60%) pattuiti fossero inferiori al tasso soglia, applicabile al momento della stipula del contratto, relativo al trimestre luglio – settembre 2006, che, con riferimento alla categoria “prestiti finalizzati” ed alla classe “oltre 5.000”, risultava essere stato fissato al 15,27 %. Parte opposta, inoltre, ha evidenziato come, nella determinazione del tasso corrispettivo in contratto, l'istituto abbia tenuto conto di tutte le spese e le commissioni previste ex lege.
Per quanto concerne la presunta applicazione degli interessi moratori, da un attento esame delle condizioni generali del contratto di finanziamento in esame, emerge la previsione, sotto il paragrafo
“CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI”, di un tasso di mora pari a 0,30% in più rispetto al tasso di interesse mensile, applicabile in caso di inadempimento degli obblighi restitutori da parte del cliente. Nel caso de quo, l'opponente non ha contestato il proprio inadempimento, che ha determinato la messa in mora del debitore, comunicata da parte di AL S.p.A con lettera del 23.9.2009.
L'infondatezza della doglianza, peraltro, emerge anche sulla scorta dell'irrilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura, ancora recentemente confermata dalla giurisprudenza di merito che ha ribadito che “l'esclusione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell'usura appare coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del tasso annuo effettivo globale le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. Pertanto, il tasso di mora non può essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi” (Tribunale Roma, sez.
XVII, 02/09/2020, n. 11845). Va, infatti, considerato che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del "tasso soglia"), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
In conclusione, le lamentele dell'opponente, circa l'eccessiva onerosità delle richieste, risultano infondate, in quanto lo stesso non ha dimostrato l'effettivo addebito di interessi moratori superiori al tasso soglia, né una ctu contabile avrebbe potuto supplire a siffatto onere probatorio, come già evidenziato dal Tribunale con ordinanza del 18.4.2019, stante la genericità delle allegazioni circa la natura usuraria degli interessi di mora. Invero, in difetto una specifica e tempestiva allegazione, quanto meno sotto forma di un principio di prova, la consulenza tecnica d'ufficio sul punto avrebbe carattere meramente esplorativo. Come è noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce di quanto sopra, sebbene il decreto ingiuntivo debba essere revocato per le ragioni già illustrate, i motivi posti alla base dell'opposizione non hanno pregio e l'opposizione, nel merito, appare genericamente formulata e priva del benché minimo supporto probatorio.
Per contro, la documentazione prodotta in giudizio dal creditore opposto (contratto di finanziamento, lettere di diffida e messa in mora, estratti conto relativi al contratto n°0010273011698800, intestato a ) appaiono sufficienti a dimostrare l'entità del credito vantato da parte opposta, in Parte_1
quanto nei finanziamenti la somma che il cliente deve restituire è predeterminato nel suo esatto ammontare, comprensivo degli interessi, sin dalla stipula del contratto.
Parte opponente, quindi, va condannata al pagamento in favore della terza intervenuta, in qualità di cessionaria del credito, della somma di € 39.991,40, comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre agli interessi di mora successivamente maturati, come previsti in contratto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 5201,00 a 26.000,00-importi minimi) e dell'attività defensionale effettuata.
Sul punto si evidenzia che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente
(Tribunale Roma sez. XVII, 15/07/2022, n.11342).
Le spese di lite nei confronti della convenuta principale, stante l'interruzione di qualsivoglia attività processuale a seguito della revoca del mandato giudiziale nei confronti del procuratore costituito, vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1238/2016, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 19.12.2016 e pubblicato in data 27.12.2016;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 39.991,40, oltre agli
[...]
interessi di mora come da contratto;
COMPENSA le spese di giudizio tra l'opponente e la convenuta opposta Controparte_1
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Controparte_4
delle spese del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di euro 2.540,00
[...]
per competenze, oltre Spese Generali, CPA e IVA.
Termini Imerese, il 7.1.2025
Il Giudice
Claudia Musola