Articolo 6 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99
Articolo 5Articolo 7
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6 marzo 1931
Art. 6.


Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.

Entrata in vigore il 6 marzo 1931
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