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6 marzo 1931
6 marzo 1931
Art. 6.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 28/02/2018, n. 510Provvedimento: […] Si osserva che la Conferenza Stato-regioni ha richiesto di non abrogare l'articolo 6 della legge n. 99 del 1931 che disciplina le modalità di rilascio del diploma di erborista e di sopprimere il riferimento alla legge n. 1724 del 1940 concernente la disciplina della raccolta e della vendita della camomilla. In effetti, tale legge risulta già abrogata dall'articolo 24 del decreto-legislativo n.112 del 2008. E' opportuno comunque considerare anche per le altre leggi la decorrenza dell'effetto abrogativo in relazione al rinvio, per la definizione della nuova normativa, ai decreti ministeriali previsti dallo schema in esame.Leggi di più...