Art. 6.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.
Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.