TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14521/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Federico Scalvi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2
studio dell'Avv. Maria Grazia Castauro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
FIGLIA MINORENNE Controparte_1
2. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
1 singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
al fine di garantire Persona_1
alla minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore - a mero titolo indicativo e comunque salvo diversi accordi tra i coniugi - compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo desidera previo accordo e la terrà con sé secondo le seguenti cadenze:
i) ogni settimana all'uscita da scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30;
ii) a settimane alternate con pernottamento dalle ore 10 a.m. del sabato sino alle ore 18 della domenica, salva sempre la facoltà per i genitori di determinarsi diversamente nel rispetto dei propri impegni oltre che di quelli della figlia;
iii) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad € 260,00, cifra che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo datato 14.07.2016 in uso presso il Tribunale adito, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
2 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
6. il sig. rinuncia sin d'ora all'intera quota a lui spettante dell'assegno unico/universale erogato Pt_2
CP_ dall' e ad ogni ulteriore provvidenza economica elargita a favore della figlia da parte della PA (a titolo esemplificativo e non esaustivo bonus scolastici, buoni pasto, buoni grest…) in favore della sola sig.ra che li percepirà integralmente;
Parte_1
7. le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore tutte le informazioni inerenti alla salute della figlia, come eventuali ricoveri ospedalieri, ed in ogni caso qualunque informazione inerente alla loro condizione psicofisica, e a comunicare qualunque eventuale trasferimento di residenza;
8. i coniugi non hanno richieste di carattere patrimoniale da avanzare dovendo ognuno, visto il proprio stato di disoccupazione, provvedere a sè stesso ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tale senso.
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villa Carcina (BS) in data 20.6.2020, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villa Carcina (BS) al n.5, parte I, anno 2020.
Dall'unione è nata la figlia il 20.9.2019. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis. 51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14521/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Federico Scalvi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2
studio dell'Avv. Maria Grazia Castauro, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1.autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
FIGLIA MINORENNE Controparte_1
2. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
1 singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
al fine di garantire Persona_1
alla minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore - a mero titolo indicativo e comunque salvo diversi accordi tra i coniugi - compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo desidera previo accordo e la terrà con sé secondo le seguenti cadenze:
i) ogni settimana all'uscita da scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30;
ii) a settimane alternate con pernottamento dalle ore 10 a.m. del sabato sino alle ore 18 della domenica, salva sempre la facoltà per i genitori di determinarsi diversamente nel rispetto dei propri impegni oltre che di quelli della figlia;
iii) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma pari ad € 260,00, cifra che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo datato 14.07.2016 in uso presso il Tribunale adito, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
2 spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
6. il sig. rinuncia sin d'ora all'intera quota a lui spettante dell'assegno unico/universale erogato Pt_2
CP_ dall' e ad ogni ulteriore provvidenza economica elargita a favore della figlia da parte della PA (a titolo esemplificativo e non esaustivo bonus scolastici, buoni pasto, buoni grest…) in favore della sola sig.ra che li percepirà integralmente;
Parte_1
7. le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore tutte le informazioni inerenti alla salute della figlia, come eventuali ricoveri ospedalieri, ed in ogni caso qualunque informazione inerente alla loro condizione psicofisica, e a comunicare qualunque eventuale trasferimento di residenza;
8. i coniugi non hanno richieste di carattere patrimoniale da avanzare dovendo ognuno, visto il proprio stato di disoccupazione, provvedere a sè stesso ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tale senso.
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villa Carcina (BS) in data 20.6.2020, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villa Carcina (BS) al n.5, parte I, anno 2020.
Dall'unione è nata la figlia il 20.9.2019. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis. 51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4