Sentenza 7 agosto 1963
Massime • 3
Qualora la provvigione mediatizia debba essere determinata in base agli Usi locali, deve tenersi conto degli Usi del luogo, dove viene a giuridica esistenza il rapporto mediatizio, e sorse quindi l'obbligazione di corrispondere al mediatore il relativo compenso, benche subordinato alla condicio iuris della conclusione dell'affare mediato,senza che possano quindi avere alcun rilievo gli Usi vigenti, a tal riguardo, nel diverso luogo dov'e sito l'immobile formante oggetto di quell'affare (nella specie, compravendita). ( V 1354/53).*
Rientra nel concetto di punto decisivo della controversia, il cui mancato esame importa l'annullamento della denunziata sentenza, ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ, qualunque aspetto della causa,di per se solo idoneo, attraverso un giudizio di certezza, e non di mera probabilita, ad infirmare gli elementi processuali, da cui il giudice di merito trasse la ratio decidendi, onde possa ritenersi che, se il giudice lo avesse esaminato, sarebbe potuto pervenire ad una decisione diversa da quella adottata.*
Poiche le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e possono essere sempre revocate e modificate, l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza, pronunciata dallo stesso giudice, costituisce revoca o modificazione implicita dell'ordinanza, ma giammai contraddittorieta di motivazione della sentenzà contraddittorieta, che non puo sussistere se non nell'ambito del processo logico, che e il presupposto della pronuncia, e postula quindi un contrasto tra le proposizioni della sentenza medesima, tale che non consenta di cogliere quale sia l'esatto contenuto di essa. ( Conf 1613'59' 1009'58' 415'58).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1963, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1963 |
Testo completo
Poiche le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e possono essere sempre revocate e modificate, l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza, pronunciata dallo stesso giudice, costituisce revoca o modificazione implicita dell'ordinanza, ma giammai contraddittorieta di motivazione della sentenzà contraddittorieta, che non puo sussistere se non nell'ambito del processo logico, che e il presupposto della pronuncia, e postula quindi un contrasto tra le proposizioni della sentenza medesima, tale che non consenta di cogliere quale sia l'esatto contenuto di essa. ( Conf 1613'59' 1009'58' 415'58).*