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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/08/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9826/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Nono Dachille, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Casalini, in Controparte_1 Controparte_2 virtù di procura in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 9.7.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.9.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 802/2011 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 12572/2010 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da egli contratto con;
Controparte_1
- con sentenza definitiva n. 2045/2012 del 7.6.2012 emessa nell'ambito del prefato giudizio il Tribunale di Bari disponeva l'affido condiviso dei figli
(n. il 5.9.1994) e (n. l'11.12.1998), con collocamento degli stessi Per_1 CP_2 presso la madre, e obbligo dello stesso di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di €1.700,00 (pari a €850,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat e l'intero importo delle spese straordinarie;
- con medesima sentenza era posto in capo allo stesso un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge di €400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat;
- successivamente, egli contraeva matrimonio con e dalla Parte_2 loro unione nascevano, il 25.8.2017, le figli gemelle e;
Per_2 Per_3
- la contraeva un mutuo per l'acquisto della casa familiare;
Parte_2
- il 25.10.2020 la decedeva lasciando alle figlie l'intero asse Parte_2 ereditario;
- egli doveva farsi carico in via esclusiva della crescita delle minori e a tal fine era coadiuvato da una baby-sitter con costo annuale di circa €13.000,00 annui;
- aveva, altresì, provveduto ad estinguere il mutuo contratto dal coniuge;
- aveva visto una contrazione dei redditi da lavoro;
- la figlia , ormai trentenne, era ormai economicamente indipendente, Per_1 tanto che aveva rinunciato al mantenimento;
- la ex coniuge , dal gennaio 2023, era stata assunta con contratto a CP tempo indeterminato presso la ASL Bari, così vedendo migliorate le sue condizioni economiche;
- il figlio , di anni 26, si era iscritto alla LUM nel 2023 grazie al suo CP_2 contributo economico;
- questi, tuttavia, si era dapprima iscritto al corso di Farmacia e, successivamente, ad un corso di Ingegneria Meccanica (anni accademici 2021-2022 e 2022-2023) nonché, per l'anno 2023-2024 ad un corso di Ingegneria Informatica e dell'Automazione, sino alla sua iscrizione presso la LUM;
- in ragione del comportamento del figlio, il quale non si era mai impegnato fattivamente per concludere gli studi, era venuto meno il suo diritto al mantenimento, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità; tutto quanto premesso, chiedeva la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della stessa e del figlio e, in subordine, la riduzione dei relativi CP_2 importi ad €150,00 per l'ex coniuge e alla metà per il figlio , prevedendo la CP_2 ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituivano e con comparsa del Controparte_1 Controparte_2
20.12.2024 opponendosi alle avverse richieste;
in particolare, in comparsa si evidenziava che il figlio , in ragione della separazione dei coniugi, aveva subito un profondo CP_2 disagio, che aveva influenzato anche i suoi studi, e che era prossimo alla laurea;
si evidenziava, inoltre, che il rilevante divario dei redditi dei coniugi non giustificava l'elisione dell'assegno divorzile, avendo, peraltro, il ricorrente visto perfino un miglioramento delle sue condizioni economiche. La causa era istruita mediante audizione delle parti e della documentazione prodotta. All'udienza del 9.7.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori, senza assegnazione di ulteriori termini. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta nei termini di seguito precisati. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie deve rilevarsi preliminarmente che il , seppure risulti aver Parte_1 subito – diversamente da quanto evidenziato in atti – solo una lieve contrazione dei redditi rispetto al momento della pronuncia di divorzio, è attualmente gravato, a seguito del decesso della moglie dall'onere di provvedere, in via esclusiva, a Parte_2 tutte le esigenze delle piccole e , prossime al compimento di anni 8. Per_2 Per_3
È, indubbia, pertanto, la modifica delle disponibilità reddituali del rispetto Parte_1 alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È, altresì, incontestato in giudizio che la , ormai da tempo, presti attività di lavoro CP presso l'ASL di Bari con redditi lordi pari a €23.364,00 per l'anno di imposta 2021, a
€26.277,00 per l'anno di imposta 2022, a €29.277,00 per l'anno di imposta 2023 e a €27.385,00 per l'anno di imposta 2024 (né può in questa sede assumere rilevanza la cessione del quinto operata sullo stipendio nulla essendo stato allegato in merito alla durata e alle finalità di detta cessione). La resistente risulta altresì proprietaria dell'immobile in cui risiede. È evidente che all'attualità la – la quale non ha svolta attività di lavoro nel corso CP del matrimonio ed era priva di lavoro al momento della pronuncia di divorzio – percepisce redditi adeguati al suo sostentamento, sicchè va accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile, all'uopo avendo riguardo altresì alla durata del matrimonio di circa 13 anni. Quanto alla richiesta di elisione (e in subordine di riduzione) del contributo al mantenimento del figlio , appare utile premettere che in tema di assegno di CP_2 mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttivo;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che il figlio , all'attualità di anni 26, risulta aver proseguito gli studi CP_2 universitari benchè gli stessi allo stato non siano ancora conclusi: ed invero, ha CP_2 modificato più volte l'indirizzo di studi prescelto. Seppur, vero, quindi, che gli elementi di causa appaiono indice di un impegno non costante da parte del figlio nel completamento della sua formazione, non può non evidenziarsi che nella fattispecie il percorso seguito da risulta ad ogni modo CP_2 compatibile con le condizioni economiche dei genitori e con l'età non ancora pienamente adulta. Le circostanze sopra evidenziate a parere di questo Collegio non consentono, quindi, di accogliere la domanda principale di elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio;
deve, per contro, essere accolta la domanda subordinata di riduzione del detto contributo. Avendo, infatti, riguardo al principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne, al percorso di formazione sin qui seguito dal figlio , al miglioramento delle CP_2 condizioni economiche della resistente e ai maggiori oneri gravanti sul ricorrente, il contributo paterno al mantenimento del figlio va rideterminato – avendo riguardo CP_2 allaa rivalutazione istat maturata in questi anni – nella misura di €550,00 mensili. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuarsi sulla base del Protocollo dell'8.7.2019 in vigore, devono porsi nella misura del 70% a carico del ricorrente e del restante 30% a carico della in ragione del rilevante divario dei redditi Controparte_1 percepiti dai genitori. Le spese e competenze del presente giudizio devono essere poste a carico della parte resistente in forza del principio di soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, con riduzione del 50% per ciascuna fase in ragione dell'attività in concreto espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e , ogni diversa istanza
[...] Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di ragione e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza definitiva n. 2045/2012 del 7.6.2012:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al
[...]
di corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile, la Pt_1 Controparte_1 somma di €400,00 mensile oltre rivalutazione istat;
- determina, con decorrenza dalla presente domanda, in €550,00 mensili il contributo dovuto dal ricorrente alla per il mantenimento del figlio CP
; CP_2
- pone, a decorrere dalla domanda, le spese straordinarie in favore del figlio da individuarsi sulla base del Protocollo dell'8.7.2019 in vigore, nella CP_2 misura del 70% a carico del ricorrente e del restante 30% a carico della CP
[...]
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano nella misura di €522,49 per esborsi documentati e in €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.7.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9826/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Nono Dachille, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Casalini, in Controparte_1 Controparte_2 virtù di procura in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 9.7.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.9.2024 premesso che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 802/2011 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 12572/2010 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da egli contratto con;
Controparte_1
- con sentenza definitiva n. 2045/2012 del 7.6.2012 emessa nell'ambito del prefato giudizio il Tribunale di Bari disponeva l'affido condiviso dei figli
(n. il 5.9.1994) e (n. l'11.12.1998), con collocamento degli stessi Per_1 CP_2 presso la madre, e obbligo dello stesso di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di €1.700,00 (pari a €850,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat e l'intero importo delle spese straordinarie;
- con medesima sentenza era posto in capo allo stesso un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge di €400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat;
- successivamente, egli contraeva matrimonio con e dalla Parte_2 loro unione nascevano, il 25.8.2017, le figli gemelle e;
Per_2 Per_3
- la contraeva un mutuo per l'acquisto della casa familiare;
Parte_2
- il 25.10.2020 la decedeva lasciando alle figlie l'intero asse Parte_2 ereditario;
- egli doveva farsi carico in via esclusiva della crescita delle minori e a tal fine era coadiuvato da una baby-sitter con costo annuale di circa €13.000,00 annui;
- aveva, altresì, provveduto ad estinguere il mutuo contratto dal coniuge;
- aveva visto una contrazione dei redditi da lavoro;
- la figlia , ormai trentenne, era ormai economicamente indipendente, Per_1 tanto che aveva rinunciato al mantenimento;
- la ex coniuge , dal gennaio 2023, era stata assunta con contratto a CP tempo indeterminato presso la ASL Bari, così vedendo migliorate le sue condizioni economiche;
- il figlio , di anni 26, si era iscritto alla LUM nel 2023 grazie al suo CP_2 contributo economico;
- questi, tuttavia, si era dapprima iscritto al corso di Farmacia e, successivamente, ad un corso di Ingegneria Meccanica (anni accademici 2021-2022 e 2022-2023) nonché, per l'anno 2023-2024 ad un corso di Ingegneria Informatica e dell'Automazione, sino alla sua iscrizione presso la LUM;
- in ragione del comportamento del figlio, il quale non si era mai impegnato fattivamente per concludere gli studi, era venuto meno il suo diritto al mantenimento, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità; tutto quanto premesso, chiedeva la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento della stessa e del figlio e, in subordine, la riduzione dei relativi CP_2 importi ad €150,00 per l'ex coniuge e alla metà per il figlio , prevedendo la CP_2 ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituivano e con comparsa del Controparte_1 Controparte_2
20.12.2024 opponendosi alle avverse richieste;
in particolare, in comparsa si evidenziava che il figlio , in ragione della separazione dei coniugi, aveva subito un profondo CP_2 disagio, che aveva influenzato anche i suoi studi, e che era prossimo alla laurea;
si evidenziava, inoltre, che il rilevante divario dei redditi dei coniugi non giustificava l'elisione dell'assegno divorzile, avendo, peraltro, il ricorrente visto perfino un miglioramento delle sue condizioni economiche. La causa era istruita mediante audizione delle parti e della documentazione prodotta. All'udienza del 9.7.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori, senza assegnazione di ulteriori termini. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta nei termini di seguito precisati. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie deve rilevarsi preliminarmente che il , seppure risulti aver Parte_1 subito – diversamente da quanto evidenziato in atti – solo una lieve contrazione dei redditi rispetto al momento della pronuncia di divorzio, è attualmente gravato, a seguito del decesso della moglie dall'onere di provvedere, in via esclusiva, a Parte_2 tutte le esigenze delle piccole e , prossime al compimento di anni 8. Per_2 Per_3
È, indubbia, pertanto, la modifica delle disponibilità reddituali del rispetto Parte_1 alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È, altresì, incontestato in giudizio che la , ormai da tempo, presti attività di lavoro CP presso l'ASL di Bari con redditi lordi pari a €23.364,00 per l'anno di imposta 2021, a
€26.277,00 per l'anno di imposta 2022, a €29.277,00 per l'anno di imposta 2023 e a €27.385,00 per l'anno di imposta 2024 (né può in questa sede assumere rilevanza la cessione del quinto operata sullo stipendio nulla essendo stato allegato in merito alla durata e alle finalità di detta cessione). La resistente risulta altresì proprietaria dell'immobile in cui risiede. È evidente che all'attualità la – la quale non ha svolta attività di lavoro nel corso CP del matrimonio ed era priva di lavoro al momento della pronuncia di divorzio – percepisce redditi adeguati al suo sostentamento, sicchè va accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile, all'uopo avendo riguardo altresì alla durata del matrimonio di circa 13 anni. Quanto alla richiesta di elisione (e in subordine di riduzione) del contributo al mantenimento del figlio , appare utile premettere che in tema di assegno di CP_2 mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttivo;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che il figlio , all'attualità di anni 26, risulta aver proseguito gli studi CP_2 universitari benchè gli stessi allo stato non siano ancora conclusi: ed invero, ha CP_2 modificato più volte l'indirizzo di studi prescelto. Seppur, vero, quindi, che gli elementi di causa appaiono indice di un impegno non costante da parte del figlio nel completamento della sua formazione, non può non evidenziarsi che nella fattispecie il percorso seguito da risulta ad ogni modo CP_2 compatibile con le condizioni economiche dei genitori e con l'età non ancora pienamente adulta. Le circostanze sopra evidenziate a parere di questo Collegio non consentono, quindi, di accogliere la domanda principale di elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio;
deve, per contro, essere accolta la domanda subordinata di riduzione del detto contributo. Avendo, infatti, riguardo al principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne, al percorso di formazione sin qui seguito dal figlio , al miglioramento delle CP_2 condizioni economiche della resistente e ai maggiori oneri gravanti sul ricorrente, il contributo paterno al mantenimento del figlio va rideterminato – avendo riguardo CP_2 allaa rivalutazione istat maturata in questi anni – nella misura di €550,00 mensili. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuarsi sulla base del Protocollo dell'8.7.2019 in vigore, devono porsi nella misura del 70% a carico del ricorrente e del restante 30% a carico della in ragione del rilevante divario dei redditi Controparte_1 percepiti dai genitori. Le spese e competenze del presente giudizio devono essere poste a carico della parte resistente in forza del principio di soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi stabiliti dal d.m. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, con riduzione del 50% per ciascuna fase in ragione dell'attività in concreto espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e , ogni diversa istanza
[...] Controparte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di ragione e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza definitiva n. 2045/2012 del 7.6.2012:
- revoca, con decorrenza dalla presente domanda, l'obbligo posto in capo al
[...]
di corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile, la Pt_1 Controparte_1 somma di €400,00 mensile oltre rivalutazione istat;
- determina, con decorrenza dalla presente domanda, in €550,00 mensili il contributo dovuto dal ricorrente alla per il mantenimento del figlio CP
; CP_2
- pone, a decorrere dalla domanda, le spese straordinarie in favore del figlio da individuarsi sulla base del Protocollo dell'8.7.2019 in vigore, nella CP_2 misura del 70% a carico del ricorrente e del restante 30% a carico della CP
[...]
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano nella misura di €522,49 per esborsi documentati e in €3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.7.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera