Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 379 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 379/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
regime fiscale forfetario;
T R A
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lemma, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti;
ricorrente
CONTRO
p.t, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, la ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420230002172671000 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 4/2015, 4/2016, 4/2017, 4/2018, 4/2019,
4/2020, 4/2021, notificato in data 26/01/2023, emesso per l'importo complessivo di € 4.722,16.
In particolare ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione delle somme richieste relativamente alle annualità 2015/2026 e, nel merito, la violazione dell'art. 1, comma 88 della legge
190 del 2014 a mente del quale chi aveva aderito al 2014 al regime di vantaggio di cui all'art. 27, d.l.
98/2011, poteva continuare ad avvalersene sino al compimento del quinquennio e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito per i motivi sopra esposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, nel sottolineare che la comunicazione del recupero contributivo era stata notificata al ricorrente in data 13.4.2021, tanto da rendere infondata l'eccezione di prescrizione, ha ribadito le ragioni sottese all'avviso di addebito.
Specificamente ha dedotto che il provvedimento discendeva dal recupero di agevolazioni contributive relative al 2015-2016, di cui il ricorrente avrebbe indebitamente fruito, con riflessi previdenziali susseguitisi negli anni successivi, per effetto della compilazione per gli anni di imposta
2015/2016 della sezione I del Quadro LM del Modello unico, che consente l'accesso a un regime agevolato appannaggio dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, invece che della sezione II, presupposto per fruire del regime agevolato forfettario.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*****
Il ricorso risulta fondato.
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente, sia
CP_ pure in riferimento ad una parte del debito previdenziale, avendo l' offerto prova della comunicazione del recupero notificata in data 13.4.2021, valevole come atto interruttivo, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid – del termine di cinque anni decorrente dal momento di configurazione dell'obbligo di pagamento del saldo dell'anno precedente, ossia il 30 giugno successivo all'anno di riferimento del debito (quindi per il 2015, dal 30 giugno 2016). 2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio attiene alla applicabilità alla ricorrente del regime di vantaggio dei minimi riservato i soggetti di cui all'art. 27, d.l. 98 del 2011 anche per gli anni di imposta 2015 e 2016.
Dall'esame dei gli atti versati nel fascicolo (per vero in assenza di un indice con specifica indicazione numerica), emerge che la ricorrente il 3 marzo del 2011 aveva avviato l'esercizio di un'attività imprenditoriale aderendo, come si evince dalla Dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate, al “Regime per i contribuenti minimi previsto dall'art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”.
Successivamente è stato introdotto il d.l. 98 del 6 luglio del 2011 che all'art 27 (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) prescriveva che dal primo gennaio
2012 il regime scelto dalla ricorrente (per i contribuenti minimi previsto dall'art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) si dovesse applicare: “per il periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Ne discende che la ricorrente, rientrando nel campo di applicazione di tale norma, ha continuato a godere del regime dei minimi.
Nel 2014 è intervenuto nuovamente il legislatore che con la legge 140 del 2014 ha abrogato il regime di vantaggio dei minimi sostituendolo con il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Tuttavia con l'art. 1 comma 88 ha previsto che: “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 (tra questi la ricorrente, n.d.r.) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Ebbene la ricorrente, nata nel marzo del 1982, ha compiuto i 35 anni nel marzo del 2017, per cui sino all'anno di imposta 2016 si è legittimamente avvalsa del Regime di vantaggio dei minimi e ha correttamente compilato la sezione I del Quadro LM del modello unico. CP_ Si rivela, pertanto, infondato l'assunto dell' fondante l'avviso di addebito per contributi non versati, secondo cui nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2015 e 2016 avrebbe dovuto compilare la sezione II, e non la sezione I del Quadro LM.
Conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma richiesta a titolo di contributivi previdenziali non versati e annullato il relativo avviso di addebito.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a 5.200,00) e della decurtazione del 50% dei valori medi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale). Le stesse vanno distratte a favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma richiesta al ricorrente a titolo di contributi non versati e annulla l'avviso di addebito n. 39420230002172671000 CP_
Condanna all' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che si liquidano nella misura di euro 1.312,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo