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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2170 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti in calce al ricorso di Parte_1 primo grado, dall'avvocato Andrea Bussa, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi, per distinte procure speciali alle liti in atti,
[...] CP_3 dall'avvocato Giuseppe Marinaci, con il quale e presso il quale elettivamente domiciliano.
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_5 telematicamente insieme alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocata Elena Alba
Pagani, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATI-
NONCHÉ
Controparte_4
Eredi Controparte_5
Controparte_6
Eredi di AC NN AR
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-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2566/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 18.3.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 13.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da contro , ha così statuito: Parte_1 Parte_6
«ogni altra istanza respinta, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 80.319, 78; oltre accessori come per legge».
Il primo giudice, in particolare: (I) ha ritenuto provato che il rapporto lavorativo aveva avuto inizio sin dal 1.11.1976, come dedotto dalla lavoratrice;
(II) ha affermato il diritto all' inquadramento al III livello CCNL, già riconosciuto alla ricorrente dalla stessa convenuta, come comprovato dalle buste paga in atti;
(III) ha respinto la domanda avente ad oggetto le differenze retributive, l'indennità di cassa, le mensilità aggiuntive e i ROL, (IV) ha accolto il petitum avente ad oggetto il TFR, che ha liquidato nell'importo di € 80.319,78; (IV) ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla datrice di lavoro.
si appella a questa Corte contro la sopra riportata decisione, Parte_1 lamentandone: (I) l'erroneità, anche sotto il profilo dell'ingiusta limitazione della lista testi, quanto alla determinazione dell'orario di lavoro;
(II) l'erroneità nella parte in cui ha respinto le domande per differenze retributive;
(III) la sua intrinseca contraddittorietà, per avere liquidato il TFR in un importo che necessariamente presupponeva riconosciuti gli altri diritti retributivi negati dal primo giudice;
(IV) l'omessa considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti;
(V) l'errata quantificazione delle spese di lite. Chiede la riforma della sentenza gravata nel senso di condannare al pagamento dell'ulteriore somma di € Parte_6
71.606,68 ovvero in subordine di tener conto delle intese raggiunte tra le parti in primo grado.
In appello si costituiscono, con unica memoria difensiva, Controparte_1 Parte_2
, , , NN AR AC e ,
[...] Controparte_2 Controparte_7 Parte_4 dichiarandosi eredi della fu , chiedendo l'interruzione del giudizio e resistendo Parte_6 all'avversa impugnazione, così instando per la sua reiezione.
All'udienza di discussione del 20.10.2022, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi non costituiti
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Successivamente, con distinta memoria difensiva ma sempre a ministero dello stesso difensore, si costituisce innanzi a questa Corte anche riferendo dell'esistenza CP_3
di altri 10 eredi e di aver appreso della lite che ha coinvolto la propria dante causa soltanto dalla notifica dell'atto di appello. Tanto premesso, chiede la reiezione dell'avversa impugnazione, svolgendo considerazioni sovrapponibili a quelle degli altri consorti in lite già costituiti.
Anche si costituisce in appello, pure lei con distinta Controparte_6
memoria ma a ministero del medesimo difensore, svolgendo considerazioni e rassegnando conclusioni del tutto sovrapponibili a quelle di CP_3
Da ultimo si costituisce , asserendo di ignorare qualsivoglia vicenda Parte_5
riguardante la propria dante causa, ivi compreso il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, così invocando l'inopponibilità nei suoi confronti delle ipotetiche intese raggiunte tra la lavoratrice e la de cuius e comunque chiedendo respingersi l'appello.
Resta, invece, contumace e tale è dichiarata in questa sede, . Controparte_4
Successivamente, all'udienza del 1.2.2024, la Corte ha pronunciato l'interruzione del giudizio, per effetto della dichiarazione di morte di e di NN Controparte_6
AR AC e per effetto del decesso anche di AR AC, parte non costituita in giudizio e non ancora dichiarata contumace.
riassume il giudizio interrotto con ricorso depositato il 21.3.2024, Parte_1 notificando detto atto (e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) agli eredi delle parti defunte, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dei rispettivi de cuius.
Alla successiva udienza del 17.5.2024, la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione effettata nei confronti degli eredi di AR AC, così ordinandone la rinnovazione.
Successivamente a tale udienza, con unica memoria si costituiscono, nel giudizio riassunto, , , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_7 Pt_4
e dichiarando di non accettare il contraddittorio e di costituirsi al solo
[...] CP_3 fine di eccepire l'estinzione del giudizio, per omessa notifica nei loro confronti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Rassegnano conclusioni conformi, chiedendo nel merito (ed in subordine) la conferma della sentenza appellata.
Disposta, con ordinanza pronunciata all'udienza del 14.11.2024, la rinotifica dell'atto riassuntivo nei confronti di dette parti, che di nuovo si ricostituivano reiterando l'eccezione
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di estinzione, con successiva ordinanza del 30.1.2025 la Corte invitava l'appellante a produrre la busta telematica della notifica effettuata nei confronti di , Parte_5 depositata solo in formato .pdf. Adempiuto all'incombente, all'udienza del 13.2.2025,
l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione, sollevata dalla difesa di
[...]
, , , AC NN AR, CP_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_7
e di , non è fondata. Parte_4 CP_3
L'interruzione conseguente al decesso di , e di NN AR Controparte_6
AC, infatti, è stata dichiarata all'udienza del 1.2.2024.
Tale data rappresenta il dies a quo del termine di cui all'art. 305 c.p.c., poiché la dichiarazione resa in udienza da parte dell'avvocato Marinaci del decesso di
[...]
e di NN AR AC, da lui patrocinate, costituisce il momento in cui CP_6
la controparte acquisisce conoscenza legale di detto evento interruttivo (da ultimo Cass.
29.11.2024 n. 30729).
La circostanza che il processo sia stato dichiarato interrotto (ai sensi dell'art. 299, comma 1 c.p.c.) anche in conseguenza della morte, verificatasi prima della costituzione in giudizio (e della dichiarazione di contumacia), di AR AC non porta ad una diversa conclusione, poiché nella specie la conoscenza effettiva di tale evento da parte dell'appellante, in difetto di elementi di segno contrario neppure prospettati dalla parte eccipiente l'estinzione, non può che identificarsi nella data del 1.2.2024, ossia nell'udienza in cui l'avvocato Marinaci, nel dichiarare ai fini dell'interruzione il decesso delle proprie patrocinate e NN AR AC, rappresentò alla Corte e Controparte_6 alla controparte l'intervenuta morte anche di AR AC.
Il ricorso in riassunzione, poi, è stato depositato in data 21.3.2024, vale a dire nel pieno rispetto dell'art. 305 c.p.c., il cui termine trimestrale è riferibile al solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, con il corollario per cui il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. (ex multis Cass.
3.2.2021 n.
2526).
Tanto premesso, per effetto dell'ordine di rinnovazione pronunciato dalla Corte, il ricorso in riassunzione è stato validamente notificato sia nei confronti di , Controparte_1
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, , AC NN AR, Parte_2 Controparte_2 Controparte_7 Parte_4
e e sia nei confronti degli eredi di AR AC, di NN AR AC CP_3
e di , tutti validamente evocati in lite nelle forme dell'art. 303, Controparte_6
comma 2 c.p.c.
Del pari, il ricorso in riassunzione è stato validamente notificato alla procuratrice costituita per . Parte_5
, invece, era contumace prima del verificarsi dell'evento interruttivo, Controparte_4
poiché esso non si era costituita in lite, sebbene validamente citata in data 2.3.2023, con atto ricevuto a mani proprie, in ottemperanza all'ordinanza di integrazione del contraddittorio pronunciata da questa Corte.
CO, dunque, non aveva diritto alla notifica del ricorso in riassunzione.
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, infatti, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace (ex multis Cass. 12.0.2022 n. 26800 e girisprudenza ivi citata).
La Corte non ignora che il giudice di legittimità ha temperato detto principio, imponendo la notifica dell'atto riassuntivo alla parte contumace in tutte quelle ipotesi in cui detto atto determini un radicale muramento della preesistente situazione processuale (ex multis Cass.
24.5.2018 n. 13015; Cass. 24.6.2011 n. 13981), ma osserva che nella specie siffatta evenienza è insussistente nella presente fattispecie processuale, nella quale si è verificato il mero subentro dei rispettivi eredi nella posizioni giuridiche delle parti appellanti decedute, che si erano limitate ad instare per la reiezione dell'impugnazione (quelle costituite) e che sono venute meno (tutte e tre) quando anche il termine c.d. lungo per proporre impugnazione era spirato.
3. Accertata la valida ricostituzione del contraddittorio, deve ora procedersi all'esame delle censure che l'appellante rivolge alla decisione impugnata.
reclama € 13.629,64 per differenze retributive, € 24.253,35 per ROL Parte_1 ex festività, € 24.023,72 per indennità di cassa, € 1.283,45 per 13ma mensilità ed € 8.413,92 per 14ma mensilità; somme tutte già richieste in primo grado e negate dalla sentenza appellata, che per contro è passata in giudicato nella parte in cui ha condannato l'originaria resistente ( ) al pagamento della somma di € 80.319,78 a titolo di TFR e nella Parte_6
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parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria riconvenzionale (per danni morali da violazione della privacy) formulata da , poiché l'una e l'altra statuizione non Parte_6
sono state censurate nel presente grado da nessuna delle parti.
Allo stesso tempo, deve ritenersi acquisito al giudizio che il rapporto di lavoro
(pacificamente riconducibile all'archetipo di cui all'art. 2094 c.c.) ebbe inizio dal 1.11.1976, come dedotto dalla lavoratrice (e quindi prima della sua formale regolarizzazione, avvenuta il 1.3.1977), posto che nessuna delle parti contesta l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza gravata, laddove afferma che «può dirsi raggiunta la prova sulla data di inizio del rapporto, come indicata dalla parte ricorrente».
Similmente, deve ritenersi elemento fattuale oramai incontestabile (ed in verità mai neppure contestato) il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel III livello CCNL, non essendo la sentenza di prime cure censurata neppure nella parte in cui afferma che «quanto alle mansioni svolte, va accertato il diritto all' inquadramento al III livello CCNL, già riconosciuto alla ricorrente dalla stessa convenuta, come comprovato dalle buste paga in atti».
Ugualmente, la sentenza appellata ha espressamente affermato che Parte_1
lavorava sino alle 19/19,30, così dando credito alle parole del teste che aveva Testimone_1
riferito che detto orario di lavoro era stato osservato sino al luglio 2017 compreso e così ritenendo non attendibile, siccome contraddetta dalle stese risultanze delle buste paga, la teste nella parte in cui ha riferito della chiusura del magazzino dal 2015 in poi. Tes_2
Tali (oramai incontrovertibili) accertamenti fattuali portano ad una valutazione di superfluità della prosecuzione dell'istruttoria che si invoca nel primo motivo di appello.
La data di inizio del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento, infatti, sono stati già acclarati dalla sentenza appellata in conformità alle allegazioni attoree, sicché sul punto ogni ulteriore approfondimento istruttorio è all'evidenza superfluo.
Identiche considerazioni valgono per l'orario di lavoro effettivamente osservato, posto che l'unico aspetto di contrasto tra le parti in primo grado era rappresentato dal fatto che la ricorrente aveva dedotto di aver sempre lavorato per 40 ore a settimana (dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 15,30 alle 19,00, dal lunedì al venerdì), mentre la datrice di lavoro asseriva che dal febbraio 2017 avrebbe lavorato soltanto 16 ore a settimana, Parte_1 poiché, come si legge nel relativo capitolato istruttorio, «dal 1/2/17 l'attività commerciale della sig.ra in Roma Via Glorioso 9/11 rimaneva aperta la sola mattina con Parte_6
orario 9,00 -13,00».
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La sentenza appellata, tuttavia, come visto, nel suo negare l'attendibilità della teste che aveva riferito su detta chiusura e nel ritenere credibili i due dichiaranti che, al contrario, avevano narrato di una orario giornaliero di cessazione dell'attività lavorativa collocato tra le 19.00 e le 19,30 anche per tutto il 2017 (è l'indicazione in verbale del CP_8
31.7.2017 come data di cessazione del rapporto, essendo pacifico il licenziamento al
31.7.2018), ha chiaramente accolto l'impostazione difensiva della lavoratrice, laddove aveva sostenuto di aver sempre lavorato per 40 ore a settimana.
In ogni caso, detta circostanza deve ritenersi sufficientemente provata sulla base delle sole prove orali già acquiste al giudizio, poiché le parole di e di Testimone_1 Testimone_3
confermano le allegazioni della lavoratrice, laddove non appaiono attendibili le
[...] contrarie affermazioni di a cagione dell'evidente corruzione del di lei ricordo Parte_7
(la teste anticipa di due anni, rispetto alle deduzioni datoriali, la chiusura pomeridiana del magazzino, che peraltro si sarebbe in tesi verificata nel 2017, vale a dire in un lasso temporale in cui la teste non frequentava più detto esercizio commerciale).
La prosecuzione dell'istruttoria, dunque, si rileva superflua anche su detto specifico punto.
Ugualmente essa è superflua, seppur per ragioni differenti, nella parte in cui la si vorrebbe diretta a suffragare il capo di domanda avente ad oggetto l'indennità di cassa.
Il diniego di tale emolumento da parte del primo giudice si fonda su due distinte ed autonome considerazioni (o rationes decidendi), ossia, da un lato, sul fatto che non poteva ritenersi provato che la lavoratrice si fosse occupata della cassa e, dall'altro, sul rilievo per cui «il CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame, precisa che detta indennità deve essere riconosciuta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze», mentre «la ricorrente nulla ha dedotto in merito allo responsabilità connessa alla gestione della cassa».
Tale seconda ed autonoma ratio decidendi, indubbiamente coerente con il tenore letterale del contratto collettivo, non è in alcun modo censurata dalla presente impugnazione, che pertanto deve ritenersi, in relazione a tale specifica indennità, parzialmente inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione resa sul punto dal primo giudice e conseguente irrilevanza della prosecuzione della prova orale al fine di dimostrare che la ricorrente «stava inoltre alla cassa» (cfr. § 4 del ricorso di primo grado).
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Ne consegue la reiezione del primo motivo di appello e l'inammissibilità del secondo, nella sola parte in cui è diretto a reclamare l'indennità di cassa.
4. La residua parte del secondo motivo di appello - laddove lamenta la reiezione delle domande aventi ad oggetto le differenze retributive, le mensilità aggiuntive ed i ROL, così addebitando alla sentenza gravata di non aver in alcun modo preso in considerazione il conteggio sindacale depositato unitamente al ricorso di primo grado - è fondato.
4.1. La sentenza appellata, infatti, ha negato il diritto della lavoratrice alla percezione dell'importo di € 13.629,64 per differenze retributive, in parte facendo discendere il diniego dal già riconosciuto inquadramento al III livello CCNL ed in parte asserendo che «nei conteggi sono state rivendicate le retribuzioni per tutto l' anno 2017, anche se la ricorrente non ha mai dedotto di aver lavorato e di non aver ricevuto alcuna retribuzione».
Tale motivazione è incongrua ed in definitiva errata.
La piana lettura del conteggio prodotto in primo grado dalla lavoratrice (all'evidenza non pienamente compreso dalla sentenza gravata) rende palese che la pretesa creditoria non si fondava su di un supposto superiore inquadramento (la retribuzione dovuta, infatti, è dichiaratamente quella del III livello CCNL), ma unicamente sull'assunto di aver di fatto percepito un salario inferiore rispetto a quello dovuto per detto III livello, limitatamente al periodo novembre 1976 – febbraio 1977 (ossia quando il rapporto di lavoro era ancora al nero) ed al periodo febbraio - dicembre 2017, vale a dire in relazione a quello specifico lasso temporale in cui la lavoratrice aveva dedotto di essere stata retribuita per 3 ore soltanto al giorno, nonostante ne lavorasse 8 (cfr. § 5 del ricorso di primo grado).
Ne consegue, avendo l'originaria ricorrente dedotto, diversamente da quanto supposto dal primo giudice, l'inadempimento datoriale, l'accoglimento dell'originaria domanda attorea, in quanto: (a) i conteggi non sono stati contestati nella loro formulazione matematica dall'originaria resistente, se non tramite il rinvio ad una ctp (a firma della consulente del lavoro) meramente assertiva e non vagliabile criticamente, perché non motivata;
(b) la stessa sentenza appellata, come già visto, afferma che anche nell'anno 2017 Parte_1
lavorò 8 ore al giorno e 40 ore a settimana e detta conclusione è corretta alla luce del
[...]
quadro probatorio acquisito al giudizio;
(c) la datrice di lavoro non ha provato allora, né oggi i suoi eredi provano, l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione retributiva.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto dell'appellante a percepire la somma di €
13.629,24 per differenze retributive maturate nei due sopra riportai periodo temporali.
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4.2. La motivazione della sentenza gravata è del pari incongrua anche quanto al diniego delle reclamate mensilità aggiuntive (la ricorrente si è limitata genericamente a dedurre di non aver percepito quanto dovuto, mentre nei conteggi sono stati riportati importi per mancato pagamento rispetto ad alcuni anni).
La piana e congiunta lettura del ricorso introduttivo della lite e dell'allegato conteggio consente la più che chiara individuazione della pretesa attorea (tanto che su di essa l'originaria resistente si era compiutamente difesa), sicché, anche in questo caso, non contestato il conteggio nella parte in cui determina il dovuto, neppure dedotta la non spettanza della 14ma mensilità e non provato l'integrale pagamento di quanto richiesto, debbono riconoscersi all'appellante anche le somme di € 1.283,45 per maggior 13ma mensilità anno 2017 (all'evidenza calcolata su di un orario full time) e di € 8.413,92 per 14ma mensilità anni 2015-2017.
Contr
4.3. Non dissimili considerazioni valgono per l'importo di € 24.253,35 per ex festività non godute, non comprendendosi come la circostanza che nei conteggi essi siano indicati in 88 ore per ogni anno possa costituire idonea ragione di reiezione, a fronte dell'allegazione della lavoratrice (§ 13 del ricorso di primo grado) di non averne fruito e di non aver percepito la relativa indennità sostitutiva.
Anche tale pretesa creditoria deve ritenersi fondata, non avendo la resistente dimostrato la fruizione di detti permessi da parte della lavoratrice, né la corresponsione dell'indennità sostitutiva ed essendo stati i conteggi contestati solo sul presupposto indimostrato del parziale godimento dei permesssi.
5. Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento del terzo motivo di appello diretto a denunciare l'illogicità della sentenza appellata per aver liquidato il TFR in un importo incompatibile con il disconoscimento delle qui riconosciute differenze salariali, mentre deve essere respinto il quarto motivo di appello, che invoca l'applicazione di un accordo tra le parti, che a ben vedere non ha mai prodotto effetti, per non avere il giudice tutelare autorizzato l'allora amministratore di sostegno della resistente a sottoscriverlo.
6. L'appello, dunque, deve essere parzialmente accolto, con conseguente condanna, in parziale riforma della sentenza appellata, di , di di Controparte_1 Parte_2 [...]
, di , di , di di CP_2 Controparte_7 Controparte_4 Parte_4 CP_3
e di a pagare - nei limiti delle rispettive quote ereditarie, poiché nella specie Parte_5 la qualità di erede è sopravvenuta all'instaurazione della lite di primo grado, sicché opera il principio di cui all'art. 754 c.c. (Cass.
3.2.2023 n. 3391) – a , in aggiunta Parte_1
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rispetto a quanto già riconosciuto dalla decisione impugnata, l'ulteriore somma di €
47.580,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti.
La condanna può essere pronunciata soltanto nei confronti di dette parti, perché la notifica dell'atto di riassunzione effettuata dall'appellante nei confronti degli eredi (di
[...]
, di AR AC e di NN AR AC), pur comportando la Controparte_6
rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (Cass. 18.5.2022 n. 15995).
7. La parziale riforma della sentenza gravata caduca il capo relativo alle spese di lite
(art. 336 c.p.c.), così determinando l'assorbimento del sesto motivo di appello che ne denuncia soltanto l'incongrua liquidazione e non la loro parziale compensazione.
Ritiene però la Corte che la liquidazione operata dal primo giudice possa tenersi ferma, vuoi perché, anche all'esito dell'appello, persiste quella situazione di parziale accoglimento delle pretese attorea che ha giustificato la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo e vuoi perché l'importo liquidato a titolo di spese professionali appare congruo anche alla luce del maggior credito riconosciuto in appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, fermo che, per le ragioni indicate al paragrafo che precede, possono essere condannate alla refusione solo le parti del presente giudizio nominativamente individuate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto anche quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale, condanna , Controparte_1
, , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4 Parte_4
, , nei limiti delle rispettive quote ereditarie, a pagare a CP_3 Parte_5 [...]
, in aggiunta rispetto a quanto già riconosciuto dalla decisione impugnata, Parte_1
l'ulteriore somma di € 47.580,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti;
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B) condanna i sopra riportati appellati, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellante le spese del presente grado, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
Roma, il 13.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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